Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 13/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1214 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vesci Leonardo del Foro di Roma, presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Maria Cirillo CP_1 e Francesco Cirillo, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, via Benedetto Cariteo n.8
NONCHE'
e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
[...]
Appellati
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 25/5/2023, la società indicata in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.2102/23 del 28 marzo 2023, con cui il Tribunale di Napoli, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni dei ricorrenti e CP_2 CP_6 CP_4 aveva dichiarato l'inefficacia nei confronti degli altri due ricorrenti ( e ) della cessione del ramo azienda, CP_1 CP_5 realizzata, in data 1/5/19, da a Parte_1
La parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata sotto vari profili, chiedendo come in atti, ferma restando la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativa alla posizione dei tre lavoratori e per CP_2 CP_6 CP_4 intervenuta conciliazione in sede sindacale, la sua riforma con il rigetto integrale della domanda formulata in primo grado dagli altri due ricorrenti e vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha CP_1 chiesto rigettarsi il gravame in quanto infondato per le ragioni espresse in memoria.
Non si sono costituiti gli altri appellati.
All'esito dell'udienza tenuta con le modalità suddette e del deposito delle note delle parti costituite, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che la posizione di
[...]
, e è già stata definita CP_2 Controparte_3 CP_4 con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2102/23, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuta conciliazione tre le parti in sede sindacale, sicchè nessuna ulteriore pronuncia deve essere emessa da questa Corte.
Va invece dichiarata in questa sede del gravame, come richiesto dalle parti in causa, la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione lavorativa degli altri due ricorrenti- odierni appellati- in quanto i predetti, con i verbali di conciliazione sindacale sottoscritti rispettivamente in data 26/7/23 e 13/9/24 (successivamente quindi alla proposizione del presente appello), prodotti in atti, hanno regolato bonariamente i loro rapporti con la stessa.
In tal modo è venuto meno ogni interesse alla coltivazione e decisione del presente gravame, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si è sostituita la disciplina negoziale voluta dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare nel merito, rimanendo in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria poi obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti. Nel caso di specie le stesse si sono accordate anche in ordine alle spese di lite, sicchè alla Corte non resta che conformarsi alla loro volontà, essendo cessata la materia del contendere anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate come concordate dalle parti.
Napoli 13/5/2025
Il Presidente rel.