TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 21574 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Parte_1 Parte_2 Sposito E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti PASQUALE ALLOCCA e ROBERTA TROIANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2024 i ricorrenti convenivano in giudizio, la società in epigrafe esponendo: di essere dipendenti della stessa, il dal 01/01/2013 con qualifica di Operatore Tecnico Parte_1 PAR. 170; il dal 01/01/2015 con qualifica di Macchinista PAR. 165; Pt_2 di non aver ricevuto una corretta retribuzione nel periodo di godimento delle ferie, in modo particolare il mancato riconoscimento dei ticket Restaurant. Tanto premesso, concludevano: ”accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme € 910,00 per ciascuno dei ricorrenti, per le causali di cui al presente ricorso, nonché agli interessi dalla domanda;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.” Cont Si costituiva l che con diverse argomentazioni contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Nelle more del giudizio i ricorrenti depositavano rinuncia all'azione e dichiaravano di non aver interesse a proseguire il giudizio. Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc che stabilisce: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”. Le spese, considerato l'esito della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Napoli, il 5.06.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli