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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2024 / 531
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 531 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, c.f. con l'avv. SANTUCCI SABRINA Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
, c.f. , P_ C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.01.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La sig.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio dal Sig. ed ottenere altresì la conferma dell'assegnazione della casa P_ coniugale, l'affidamento esclusivo del figlio ex art. 337 quater, con collocazione presso di sé; R_ la regolamentazione della frequentazione fra padre e figlio secondo le modalità e i tempi indicati in ricorso con la previsione di una penale in caso di inosservanza del calendario;
porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando la somma mensile di Euro 500,00
1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e al 100% dell'importo dell'assegno unico.
A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione era nato un figlio, (07.01.2010), oggi R_ quindicenne, vittima di gravi carenze affettive e materiali da parte del padre, colpevole di un sostanziale disinteresse nei conforti del minore in quanto, trasferitosi in Puglia prima della separazione, versava sporadicamente le spese straordinarie e non ottemperava al calendario di visita previsto, tenendo con sé il figlio solo durante le vacanze natalizie e quelle estive e non recandosi mai a Rimini, nei restanti periodi dell'anno.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 20.06.2024, il Giudice relatore non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, ferme le statuizioni della separazione e fissava per discussione della causa, secondo il modulo decisionale ex art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c., l'udienza del 10.01.2025.
All'udienza del 10.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto, dev'essere pronunziato il divorzio tra e Parte_1 P_
Ricorre, infatti, una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre
[...]
1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale. Inoltre, è circostanza da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, della volontà espressa dalle parti -anche implicitamente, attraverso il contegno processuale- di non volersi riconciliare.
Per quanto attiene al regime di affidamento e di collocazione del minore , stante la Persona_2 distanza geografica tra i genitori ed il sostanziale disinteresse del padre rimasto contumace , viene confermato il regime instaurato dalla sentenza di separazione e, pertanto, l'affido esclusivo di R_ alla madre ex art. 337 quater c.c., con collocazione presso la stessa nella sua residenza.
Ciò è tanto più provato dal fatto che le medesime considerazioni erano già state espresse in sede di separazione allorché si erano rivelate le gravi carenze affettive e materiali da parte del padre. Del resto, il Sig. aveva perso l'affidamento congiunto del minore proprio per questa ragione, P_ avendo, infatti, egli omesso di far visita al bambino senza alcuna ragione -benché il calendario delle visite rispecchiasse il sostanziale accordo raggiunto dalle parti- non dimostrandosi così realmente interessato alle esigenze ed ai bisogni del bambino e non contribuendo in modo continuativo e costante al suo mantenimento.
Quanto alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio si ritiene opportuno confermare integralmente le determinazioni assunte con la sentenza di separazione posto che tale calendario rispettava la volontà delle parti, l'interesse del minore a preservare il rapporto con il padre -genitore non collocatario- ed in questa sede viene nuovamente riproposto. Il Collegio, pertanto, dispone che veda e tenga con sé il figlio P_ R_ almeno una volta al mese, per cinque giorni consecutivi, previo accordo con la madre, precisandosi che sarà il padre a recarsi a Rimini per fare visita al figlio, sostenendo interamente le spese del viaggio.
Il padre potrà inoltre tenere con sé il minore per due settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lune dell'Angelo.
Riguardo la richiesta della ricorrente di prevedere una penale a carico di in caso di P_ inosservanza del calendario, deve rilevarsi come il diritto dovere di visita del figlio minore spettante
2 al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte, e pertanto la domanda va rigettata (cfr. Cass. 6471/2020).
Per quanto attiene al mantenimento del minore in ossequio al principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al mantenimento della propria prole ed alla loro capacità lavorativa e reddituale, il padre deve essere condannato a contribuire al mantenimento del minore versando anticipatamente a favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile pari ad Euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
tali spese saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: P_
1. Pronuncia il divorzio tra nata il [...] ad [...] e Parte_2 P_
, nato il [...] a [...], matrimonio celebratosi il 07.01.2013 a Rimini,
[...] trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2013, n.2, parte I;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della seguente sentenza;
3. Affida il figlio minore in modo esclusivo ex art. 337 quater c.c. alla madre, con R_ collocazione presso la residenza della stessa;
4. Dispone che il padre possa vedere il figlio , salvo diverso accordo con la madre, R_ almeno una volta al mese, per cinque giorni consecutivi, precisandosi che sarà il padre a recarsi a Rimini per fare visita al figlio, sostenendo interamente le spese di viaggio, come già statuito in sede di separazione;
Il padre inoltre potrà tenere con sé il minore per due settimane
(anche non consecutive) durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
5. Rigetta la domanda di previsione di una penale a carico di in caso di inosservanza P_ del calendario delle visite padre-figlio;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, P_ versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 400,00, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
le spese straordinarie relative al figlio, come individuate e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
La Sig.ra provvederà ad inviare mensilmente al Sig. un elenco delle spese Pt_1 P_ sostenute e/o da sostenersi, onde mettere il medesimo nelle condizioni di poter provvedere al puntuale rimborso;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.906,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 531 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, c.f. con l'avv. SANTUCCI SABRINA Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
, c.f. , P_ C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.01.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La sig.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio dal Sig. ed ottenere altresì la conferma dell'assegnazione della casa P_ coniugale, l'affidamento esclusivo del figlio ex art. 337 quater, con collocazione presso di sé; R_ la regolamentazione della frequentazione fra padre e figlio secondo le modalità e i tempi indicati in ricorso con la previsione di una penale in caso di inosservanza del calendario;
porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando la somma mensile di Euro 500,00
1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e al 100% dell'importo dell'assegno unico.
A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione era nato un figlio, (07.01.2010), oggi R_ quindicenne, vittima di gravi carenze affettive e materiali da parte del padre, colpevole di un sostanziale disinteresse nei conforti del minore in quanto, trasferitosi in Puglia prima della separazione, versava sporadicamente le spese straordinarie e non ottemperava al calendario di visita previsto, tenendo con sé il figlio solo durante le vacanze natalizie e quelle estive e non recandosi mai a Rimini, nei restanti periodi dell'anno.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 20.06.2024, il Giudice relatore non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, ferme le statuizioni della separazione e fissava per discussione della causa, secondo il modulo decisionale ex art. 473 bis.22 ult. co. c.p.c., l'udienza del 10.01.2025.
All'udienza del 10.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto, dev'essere pronunziato il divorzio tra e Parte_1 P_
Ricorre, infatti, una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre
[...]
1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale. Inoltre, è circostanza da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, della volontà espressa dalle parti -anche implicitamente, attraverso il contegno processuale- di non volersi riconciliare.
Per quanto attiene al regime di affidamento e di collocazione del minore , stante la Persona_2 distanza geografica tra i genitori ed il sostanziale disinteresse del padre rimasto contumace , viene confermato il regime instaurato dalla sentenza di separazione e, pertanto, l'affido esclusivo di R_ alla madre ex art. 337 quater c.c., con collocazione presso la stessa nella sua residenza.
Ciò è tanto più provato dal fatto che le medesime considerazioni erano già state espresse in sede di separazione allorché si erano rivelate le gravi carenze affettive e materiali da parte del padre. Del resto, il Sig. aveva perso l'affidamento congiunto del minore proprio per questa ragione, P_ avendo, infatti, egli omesso di far visita al bambino senza alcuna ragione -benché il calendario delle visite rispecchiasse il sostanziale accordo raggiunto dalle parti- non dimostrandosi così realmente interessato alle esigenze ed ai bisogni del bambino e non contribuendo in modo continuativo e costante al suo mantenimento.
Quanto alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio si ritiene opportuno confermare integralmente le determinazioni assunte con la sentenza di separazione posto che tale calendario rispettava la volontà delle parti, l'interesse del minore a preservare il rapporto con il padre -genitore non collocatario- ed in questa sede viene nuovamente riproposto. Il Collegio, pertanto, dispone che veda e tenga con sé il figlio P_ R_ almeno una volta al mese, per cinque giorni consecutivi, previo accordo con la madre, precisandosi che sarà il padre a recarsi a Rimini per fare visita al figlio, sostenendo interamente le spese del viaggio.
Il padre potrà inoltre tenere con sé il minore per due settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lune dell'Angelo.
Riguardo la richiesta della ricorrente di prevedere una penale a carico di in caso di P_ inosservanza del calendario, deve rilevarsi come il diritto dovere di visita del figlio minore spettante
2 al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte, e pertanto la domanda va rigettata (cfr. Cass. 6471/2020).
Per quanto attiene al mantenimento del minore in ossequio al principio di proporzionalità nella partecipazione dei genitori al mantenimento della propria prole ed alla loro capacità lavorativa e reddituale, il padre deve essere condannato a contribuire al mantenimento del minore versando anticipatamente a favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile pari ad Euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
tali spese saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: P_
1. Pronuncia il divorzio tra nata il [...] ad [...] e Parte_2 P_
, nato il [...] a [...], matrimonio celebratosi il 07.01.2013 a Rimini,
[...] trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2013, n.2, parte I;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della seguente sentenza;
3. Affida il figlio minore in modo esclusivo ex art. 337 quater c.c. alla madre, con R_ collocazione presso la residenza della stessa;
4. Dispone che il padre possa vedere il figlio , salvo diverso accordo con la madre, R_ almeno una volta al mese, per cinque giorni consecutivi, precisandosi che sarà il padre a recarsi a Rimini per fare visita al figlio, sostenendo interamente le spese di viaggio, come già statuito in sede di separazione;
Il padre inoltre potrà tenere con sé il minore per due settimane
(anche non consecutive) durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
5. Rigetta la domanda di previsione di una penale a carico di in caso di inosservanza P_ del calendario delle visite padre-figlio;
6. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, P_ versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 400,00, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
le spese straordinarie relative al figlio, come individuate e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
La Sig.ra provvederà ad inviare mensilmente al Sig. un elenco delle spese Pt_1 P_ sostenute e/o da sostenersi, onde mettere il medesimo nelle condizioni di poter provvedere al puntuale rimborso;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.906,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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