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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
SE IN, OR
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2736/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028323058000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 100 2025 00283230 58 000 con la quale Agenzia delle
Entrate Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di € 195.797,33; somma determinata da: Controllo modello IVA anni 2020-2021; Controllo modello IRAP anno 2020; Controllo modello Unico/Redditi anno 2020.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la nullità o la inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita mediante indirizzo di posta elettronica non censito.
Con il secondo motivo si lamenta il mancato invio di una comunicazione preventiva pur in presenza di controlli automatizzati.
Con il terzo motivo si rileva la compiuta decadenza rispetto alla potestà impositiva.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi ha controdedotto rispetto ad ognuna di tali eccezioni, evidenziandone la infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione alla eccepita nullità della notifica della cartella per avere utilizzato l'agenzia delle Entrate
Riscossione un indirizzo non presente nei pubblici registri (notifica.acc.camapania@pec. agenziariscossione.gov.it) , si richiama il seguente principio di diritto secondo cui:
“Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di "inesistenza" della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (vd. Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. n. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del
05/03/2019).”
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021.
Deve, inoltre, ritenersi che l'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione in materia tributaria, stante il principio della tassatività di una espressa previsione sanzionatoria di nullità e non essendo per altri versi consentita una restrittiva applicazione analogica, il disposto dell'art.
3-bis della legge n.
53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. D'altra parte, l'intestazione e il contenuto dell'atto consentono di verificare l'effettività della sua provenienza dall'A.d.E.R. indipendentemente dall'indirizzo di invio.
***** *************** *****
Con riferimento, poi, in particolare, all'eccezione inerente la nullità della notifica con riferimento all'indirizzo pec di provenienza e relativo alla notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo p.e.c., deve ritenersi che l'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC)”, ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione in materia tributaria, stante il principio della tassatività di una espressa previsione sanzionatoria di nullità e non essendo per altri versi consentita una restrittiva applicazione analogica, il disposto dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. D'altra parte, l'intestazione e il contenuto dell'atto consentono di verificare l'effettività della sua provenienza dall'A.d.E.R. indipendentemente dall'indirizzo di invio. Peraltro, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata) (Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. 20214 del 15.7.2021).
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva in presenza di un controllo automatizzato, come nel caso di specie.
Il terzo motivo di ricorso è del tutto privo di collegamento con l'atto impugnato, dal momento che alcuna decadenza è all'evidenza ipotizzabile in presenza di dichiarazioni presentate nell'anno 2022.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio dell'agenzia delle entrate liquidandole in euro 1242 come da nota spesa depositat in atti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
SE IN, OR
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2736/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028323058000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 337/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 100 2025 00283230 58 000 con la quale Agenzia delle
Entrate Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di € 195.797,33; somma determinata da: Controllo modello IVA anni 2020-2021; Controllo modello IRAP anno 2020; Controllo modello Unico/Redditi anno 2020.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la nullità o la inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita mediante indirizzo di posta elettronica non censito.
Con il secondo motivo si lamenta il mancato invio di una comunicazione preventiva pur in presenza di controlli automatizzati.
Con il terzo motivo si rileva la compiuta decadenza rispetto alla potestà impositiva.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi ha controdedotto rispetto ad ognuna di tali eccezioni, evidenziandone la infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione alla eccepita nullità della notifica della cartella per avere utilizzato l'agenzia delle Entrate
Riscossione un indirizzo non presente nei pubblici registri (notifica.acc.camapania@pec. agenziariscossione.gov.it) , si richiama il seguente principio di diritto secondo cui:
“Le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di "inesistenza" della notifica figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (vd. Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. n. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del
05/03/2019).”
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021.
Deve, inoltre, ritenersi che l'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione in materia tributaria, stante il principio della tassatività di una espressa previsione sanzionatoria di nullità e non essendo per altri versi consentita una restrittiva applicazione analogica, il disposto dell'art.
3-bis della legge n.
53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. D'altra parte, l'intestazione e il contenuto dell'atto consentono di verificare l'effettività della sua provenienza dall'A.d.E.R. indipendentemente dall'indirizzo di invio.
***** *************** *****
Con riferimento, poi, in particolare, all'eccezione inerente la nullità della notifica con riferimento all'indirizzo pec di provenienza e relativo alla notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo p.e.c., deve ritenersi che l'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC)”, ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione in materia tributaria, stante il principio della tassatività di una espressa previsione sanzionatoria di nullità e non essendo per altri versi consentita una restrittiva applicazione analogica, il disposto dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. D'altra parte, l'intestazione e il contenuto dell'atto consentono di verificare l'effettività della sua provenienza dall'A.d.E.R. indipendentemente dall'indirizzo di invio. Peraltro, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata) (Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. 20214 del 15.7.2021).
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva in presenza di un controllo automatizzato, come nel caso di specie.
Il terzo motivo di ricorso è del tutto privo di collegamento con l'atto impugnato, dal momento che alcuna decadenza è all'evidenza ipotizzabile in presenza di dichiarazioni presentate nell'anno 2022.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio dell'agenzia delle entrate liquidandole in euro 1242 come da nota spesa depositat in atti