Decreto cautelare 24 agosto 2022
Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Improcedibile
Sentenza 13 novembre 2023
Parere definitivo 26 settembre 2024
Decreto presidenziale 24 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03648/2025REG.PROV.COLL.
N. 00882/2023 REG.RIC.
N. 03070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi, Luca Raffaello Perfetti, Antonio Micolani, Alessandro Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3070 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi, Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;
Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, 50;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Seconda) n. 1436/2022, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- e -OMISSIS-, associazioni di categoria costituite per la tutela delle attività delle imprese del settore socio-assistenziale e socio-sanitario, e -OMISSIS-, società aderente alle predette associazioni che gestisce la residenza assistenziale a bassa e media intensità assistenziale (RSSA) “-OMISSIS-”, accreditata con il servizio sanitario, hanno impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Puglia, i provvedimenti dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, emanati dall’ASL di Brindisi e della Regione Puglia tra il 2017 ed il 2018, con i quali sono stati individuati gli standard strutturali e di personale delle strutture private accreditate e contrattualizzate ai sensi dell’art. 66 del Regolamento Regionale (R.R.) n. 4/2007.
1.1. In particolare, le ricorrenti hanno censurato la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale l’ASL brindisina aveva ritenuto “ che lo standard di personale per ogni modulo di n. 30 p.l. deve essere rispondente allo standard organizzativo di cui alla D.G.R. n. 1037/2012 e che gli eventuali scostamenti potranno essere oggetto di decurtazione economica per prestazioni non erogate e verranno segnalati agli Enti autorizzativi e di controllo competenti ”, determinando dotazioni di personale asseritamente superiori rispetto a quelle derivanti dall’applicazione degli standard previsti dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007.
Tale nota, era stata seguita dalla nota n. -OMISSIS-, con la quale la Regione Puglia aveva confermato che “ lo standard organizzativo da verificarsi ai fini del rinnovo contrattuale con le RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007 è quello riportato nella tabella presente nell’allegato B alla DGR n. 1037/2012, che vale per un modulo da n. 30 p.l. e che in presenza di strutture con ricettività multipla rispetto al modulo base si moltiplica come innanzi indicato ”, concludendo che, pertanto, “ si dovrà procedere a recuperare le maggiori somme eventualmente erogate indebitamente alle RSSA per le figure professionali che, pur previste dalla DGR n. 1037/2012 e remunerate alle strutture, risultano carenti ”, nonché dalle DDG n. 1665/2018 e n. 1786/2018, con le quali l’ASL di Brindisi aveva comunicato che avrebbe proceduto alla liquidazione delle fatture emesse, con la riserva di “ procedere al recupero di eventuali importi che dovessero risultare non spettanti a seguito degli opportuni e legittimi controlli, mediante rivalsa sulle ulteriori somme maturate in futuro per le prestazioni erogate agli utenti in carico, o con il conguaglio di somme che dovessero risultare a credito della struttura in oggetto ”.
2. La -OMISSIS-, in qualità di gestore della RSSA “-OMISSIS-”, accreditata con il servizio sanitario, ha impugnato i medesimi atti e provvedimenti con autonomo ricorso dinanzi al medesimo T.a.r., lamentando a sua volta l’illegittimità delle determinazioni della Regione Puglia in relazione alla individuazione di standard di personale maggiori rispetto a quelli fissati dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007.
3. Il T.a.r. per la Puglia, Bari, con la sentenza in questa sede impugnata, ha respinto i ricorsi, ritenendo che il dato indicato dal R.R. n. 4/2007 dovesse essere considerato alla stregua di una indicazione generale, a cui aveva dato attuazione concreta l’allegato “B” alla DGR n. 1037/2012, dovendosi conseguentemente ritenere gli standard previsti dall’art. 66 cit. - applicabili alle RSSA – indicativi dei requisiti minimi di personale, integrabili dalla Regione in fase attuativa, e così escludendo profili di contrasto con la Circolare regionale n. 1416/2014, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6338/2012 di annullamento della DGR n. 1037/2012, con il giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza cautelare n. 129/2018 del T.A.R. per la Puglia, Lecce e con il principio dell’affidamento riposto dalle strutture ricorrenti rispetto ad una diversa e più favorevole interpretazione della normativa regionale.
4. Avverso la decisione hanno proposto appello -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS- (NRG 882/2023) e la -OMISSIS- (NRG 3070/2023).
5. Con il primo dei sopraindicati gravami, le parti appellanti hanno dedotto le seguenti censure.
5.1. Con il primo motivo, le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe erroneamente ritenuto che le dotazioni previste dalla DGR n. 1037/2012 (e dal relativo allegato “B”) potessero assumere rilevanza con riferimento alla determinazione dei requisiti strutturali e di personale delle strutture, risultando invece le stesse assunte al solo fine della determinazione delle tariffe.
A fondamento della censura, le parti appellanti hanno dedotto che l’art. 64 della L.R. n. 19/2006 aveva rimesso esclusivamente al R.R. n. 4/2007 la definizione di tutti gli aspetti concernenti l’autorizzazione, l’accreditamento e l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, tra cui la definizione dei requisiti e degli standard strutturali e di personale, mentre l’art. 32 del R.R. n. 4/2007 aveva demandato ad una delibera della Giunta Regionale la determinazione delle sole tariffe, sul presupposto degli standard di personale già definiti dall’art. 66 medesimo regolamento.
Pertanto, il momento della definizione degli standard di personale - disciplinato dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007 – sarebbe risultato del tutto autonomo dal momento di determinazione delle tariffe, demandato alla DGR n. 1037/2012, con la conseguenza che il costo del personale (come risultante dall’applicazione degli standard previsti dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007), pur costituendo un antecedente logico alla determinazione delle tariffe, non avrebbe potuto essere intaccato dalla delibera che aveva definito dette tariffe.
5.2. Con il secondo motivo, le parti appellanti hanno dedotto di aver compiutamente dimostrato che le dotazioni di personale previste dalla DGR n. 1037/2012 non costituiscono una mera “traduzione numerica” degli standard previsti dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007, avendo invece la citata DGR illegittimamente integrato e modificato i requisiti previsti dal regolamento. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, gli standard di cui all’art. 66 del R.R. n. 4/2007 non costituirebbero dei meri “standard minimi di personale”, modificabili dalla Regione, poiché l’art. 64 della L.R. n. 19/2006 aveva rimesso ad un regolamento la definizione degli stessi e non ad una mera DGR, adottata peraltro senza alcuna forma di partecipazione procedimentale.
5.3. Con il terzo mezzo, le appellanti hanno precisato di aver compiutamente dimostrato l’incongruità delle tariffe rispetto ai maggiori standard di personale introdotti dall’ASL di Brindisi, anche mediante apposito parere depositato agli atti del giudizio di primo grado, con conseguente violazione del principio di sinallagmaticità rispetto alle prestazioni effettivamente rese dalle RSSA, pregiudicate da una non adeguata remunerazione delle proprie attività.
5.4. Con il quarto motivo le appellanti hanno sostenuto che i provvedimenti impugnati si sarebbero posti in contrasto con la Circolare n. 1416/2014, per eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento, nonché dell’art. 21 quinques della legge n. 241/1990, costituendo gli stessi un’implicita ed illegittima revoca degli accreditamenti delle strutture gestite.
5.5. Con il quinto motivo, le odierne appellanti hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso il vizio di elusione del giudicato portato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6338/2012, nonché il vizio di eccesso di potere, non risultando i provvedimenti impugnati una forma di surrettizia reintroduzione dell’abbattimento tariffario.
Secondo le prospettazioni delle appellanti, infatti, la Regione Puglia e la ASL di Brindisi avevano surrettiziamente reintrodotto economie di scala tramite la decurtazione delle tariffe, in aperto contrasto con quanto statuito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, che aveva categoricamente escluso che la DGR n. 1037/2012 potesse introdurre “abbattimenti” tariffari in caso di economie di scala.
5.6. Con il sesto motivo, le appellanti hanno dedotto che, contrariamente a quanto statuito dal T.a.r. pugliese, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti (in specie la nota regionale n. 52/2018) avrebbero avuto una portata lesiva, imponendo all’ASL di Brindisi veri e propri vincoli conformativi. A tal riguardo, le appellanti hanno riproposto alcuni dei motivi già dedotti con il primo ricorso per motivi aggiunti, ma non esaminati dal T.a.r. poiché ritenuti ripropositivi dei vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo (“ Violazione artt.3, 41, 42, 97 Cost. Violazione artt. 1218; 1337; 1338; 1175 cc. e art. 1, 3 l. 241/90. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e legittimo affidamento. Irragionevolezza. Falsa ed erronea presupposizione. Sviamento. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Cattivo abuso di potere ”).
In buona sostanza, con tale motivo, le odierne appellanti hanno ribadito che la DGR n. 1037/2012 sarebbe risultata in contrasto con il R.R. n. 4/2007 in punto di definizione degli standard di personale, ritenendo illegittima la mancata risposta della Regione alla richiesta di interpretazione autentica avanzata dalla ASL in relazione alla medesima DGR.
5.7. Infine, con il settimo motivo, le appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha escluso la ricorrenza del vizio di violazione del giudicato formatosi sull’ordinanza cautelare n. 129/2018 del T.a.r. Per la Puglia, sez. di Lecce, ritenendo che la stessa aveva perso efficacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, comma 2, ultimo periodo e 15, commi 8 e 9, c.p.a., e statuendo che i vizi fatti valere dalle parti ricorrenti in primo grado con il secondo ricorso per motivi aggiunti costituivano mere riproposizioni dei vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo, senza pronunciarsi sui medesimi.
Al riguardo, le odierne appellanti hanno dedotto che i provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti erano stati adottati quando l’ordinanza cautelare n. 129/2018 del T.a.r. leccese risultava ancora pienamente efficace, eludendola con la riproposizione dei medesimi vizi che avevano comportato la sospensione della nota dell’ASL n. -OMISSIS-.
Ciò posto, le appellanti hanno riproposto i seguenti motivi di censura non esaminati dal T.a.r. poiché ritenuti ripropositivi di censure già scrutinate: “ Violazione artt.3, 41, 42, 97 Cost. Violazione artt. 1218; 1337; 1338; 1175 cc. e art. 1, 3 l. 241/90. Violazione e falsa applicazione artt. 32, 66 R.R. n.4/2007. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e legittimo affidamento. Irragionevolezza. Falsa ed erronea presupposizione. Sviamento. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Cattivo abuso di potere. Motivazione sviata e apparente. Violazione del giudicato cautelare di cui all’Ordinanza TAR Puglia Lecce, II, n.129 del 15.3.2018. Illogicità, contraddittorietà e perplessità manifeste .”).
In sostanza, secondo la prospettazione delle appellanti, la Regione Puglia si era rifiutata di riconoscere la differenza esistente tra lo standard organizzativo previsto dall’art.66 R.R. n.4/2007 e quello previsto dall’allegato “B” della DGR n.1037/2012.
5.8 In via istruttoria, le appellanti hanno chiesto al Collegio di voler disporre una consulenza tecnica d’ufficio e/o una verificazione al fine di accertare i fatti di causa.
5.9. Si sono costituite la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, chiedendo la reiezione del gravame.
6. Con il secondo dei sopraindicati ricorsi in appello la -OMISSIS- ha dedotto analoghi motivi di censura e formulato identiche istanze istruttorie.
6.1. Anche il quel giudizio si sono costituite la Regione Puglia e l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, chiedendo la reiezione del gravame.
7. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 gli appelli sono stati introitati per la decisione.
7. Gli appelli devono essere riuniti, poiché diretti avverso la medesima sentenza e fondati sulle medesime censure.
8. I primi due motivi di appello si prestano a trattazione congiunta e sono infondati.
Sostengono le appellanti che il momento della definizione degli standard di personale - disciplinato dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007 - risulterebbe del tutto autonomo dal momento di determinazione delle tariffe, demandato alla DGR n. 1037/2012, con la conseguenza che il costo del personale, pur costituendo un antecedente logico alla determinazione delle tariffe, non potrebbe essere intaccato dalla delibera che definisce dette tariffe.
Sulla scorta di tali premesse, le appellanti deducono che le dotazioni di personale previste dalla DGR n. 1037/2012 non costituiscono una mera “traduzione numerica” degli standard previsti dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007, avendo invece la citata DGR illegittimamente integrato e modificato i requisiti previsti dal regolamento, violando altresì l’art. 64 della L.R. n. 19/2006, che rimette a un regolamento la definizione degli standard di personale applicabili alle RSSA.
La tesi non può essere condivisa per le seguenti e concorrenti ragioni.
L’art. 66 del R.R. n. 4/2007 definisce le caratteristiche strutturali ed organizzative delle “Residenze Socio Sanitarie Assistite” – RSSA.
La DGR n. 1037/2012, all’allegato “B”, riporta le modalità di calcolo delle tariffe per ciascuna tipologia di struttura, confermando i contenuti dello studio di fattibilità approvato con la Delibera di G.R. n. 1746/2009, la quale riporta l'analisi dei costi standard per la definizione delle succitate tariffe in relazione ai requisiti strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, confermando gli “indirizzi attuativi” e le modalità di applicazione della tariffa di riferimento regionale per le strutture di fascia media ex artt. 66-67 del Reg.R. n. 4/2007 e s.m.i., come approvati dalla Delibera di G.R. n. 736/2010.
Il citato allegato “B” riporta poi la tabella relativa alla determinazione della tariffa giornaliera pro capite e per modulo base di 30 posti letto di 92,90 euro per le RSSA, indicando gli standard organizzativi utilizzati per il computo.
In particolare, le voci di costo nei servizi residenziali sono suddivise in costi per il personale e costi per la gestione.
Quanto ai primi, l’allegato indica che detti costi si riferiscono alle annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal R.R. n. 4/2007, con gli oneri connessi, assumendo a riferimento il valore medio del CCNL in vigore per le cooperative sociali.
L’allegato precisa, infine, che “ Per ciascuna tipologia di servizio residenziale per anziani, di cui agli artt. 62,63,64,65,66,67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 sono stati determinati i fabbisogni di personale per ciascuna figura professionale e, in relazione a tali fabbisogni, sono stati quantificati i costi base del personale, su cui sono poi state calcolate le altre quote che compongono la tariffa giornaliera prò die (pasto e spese generali). ”
La tabella di cui all’allegato “B” della DGR n. 1037/2012 dà quindi applicazione allo standard previsto dal regolamento, esplicitando il numero delle varie figure professionali richieste per garantire il livello assistenziale, tenendo conto delle assenze per malattia, ferie, giorni di formazione, permessi e congedi, come calcolate dallo studio di fattibilità richiamato dal medesimo allegato, teso a quantificare i costi reali per il funzionamento dei servizi.
Ciò posto, deve osservarsi che l’art. 66 del R.R. n. 4/2007 si riferisce espressamente a degli “standard”, ovverossia ad un modello ideale cui deve essere uniformata una determinata attività, come del resto è confermato dall’art. 32 del medesimo R.R., che determina i criteri per la fissazione delle tariffe demandandone il calcolo alla Giunta Regionale.
E’ del resto logico ritenere che la tariffa di un determinato servizio possa essere compiutamente determinata solo previa quantificazione del costo dei servizi resi, tra cui il costo del personale, il che impone di quantificare le unità ritenute necessarie in concreto, mediante analisi e calcolo delle singole voci di costo.
In questo senso deve essere inteso il riferimento, operato dalla sentenza impugnata, al carattere “grezzo” del dato indicato dal R.R. n. 4/2007, ovverossia alla necessità di calare quel dato nella realtà concreta dell’organizzazione del servizio, in termini di personale e di costi di gestione.
Non si spiegherebbe, al contrario, il motivo per cui il già citato articolo 32 del R.R. n. 4/2007 dispone il coinvolgimento delle associazioni datoriali di categoria, nonché l’effettuazione di apposite indagini di mercato.
Infine, risulta infondato anche il motivo di cesura relativo alla violazione dell’art. 64 della L.R. n. 19/2006, avendo la Giunta approvato le tariffe in quanto a ciò autorizzata dall’art. 32 del R.R. n. 4/2007, coinvolgendo principali associazioni di categoria in rappresentanza dei soggetti gestori.
9. Infondato è anche il terzo motivo di appello.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, le appellanti hanno dedotto l’incongruità delle tariffe rispetto agli standard di personale previsti dal R.R. n. 4/2007, lamentando una moltiplicazione esponenziale del personale in relazione all’aumentare dei moduli.
La deduzione è infondata, dovendosi al riguardo rilevare che, com’è stato reiteratamente precisato dalla Regione Puglia, la tabella riportata nell'allegato “B” alla DGR n. 1037/2012 rappresenta la traduzione in fabbisogno dello standard organizzativo previsto dall'art 66 del R.R. n. 4/2007, che le strutture devono possedere per poter essere remunerate con la tariffa ivi prevista. Tale tabella riporta lo standard di personale prendendo a riferimento n. 30 posti letto (cd. modulo base), con la conseguenza che per posti letto multipli del modulo base, lo standard si deve moltiplicare per il relativo numero di moduli.
Pertanto, l’effetto lesivo di squilibrio del sinallagma contrattuale, lamentato dalle appellanti, altro non è se non la conseguenza dell’effetto moltiplicatore dello standard organizzativo da verificarsi ai fini del rinnovo contrattuale con le RSSA ai sensi dell’art, 66 del R.R. n. 4/2007, previsto in relazione ad un modulo base da n. 30 posti letto che, in presenza di strutture con ricettività multipla rispetto al modulo base, è ovviamente soggetto a moltiplicazione (dovendo i requisiti organizzativi di cui alla DGR n. 1037/2012 essere applicati al modulo nel suo complesso, non rapportandosi gli stessi al numero di ospiti presenti).
10. Anche il quarto motivo di appello è infondato, in quanto la nota di rettifica n. 1416/2014, che richiama la DGR n. 1037/2012 ed il contenuto dello studio di fattibilità approvato con DGR n. 1746/2009, pur avendo corretto l’affermazione contenuta nella precedente Circolare n. 853/2014 (in cui la Regione aveva affermato che la DGR n. 1037/2012 “ ha tenuto conto di uno standard di personale più alto rispetto a quello previsto dall’art. 66 del RR n. 4/2007 ”), ha comunque espressamente precisato come “ la tariffa per le RSSA di cui all’art. 66 del R.R. n. 4/2007 di cui alla DGR n. 1746/2009, così come riportato nell’allegato B della stessa, è stata calcolata sui costi di riferimento rispetto allo standard organizzativo da R.R. n. 4/2007 ”.
Pertanto, l’affermazione, successivamente rettificata dalla Regione, secondo cui la DGR n. 137/2012 avrebbe considerato standard ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007, non costituisce un elemento sintomatico di eccesso di potere, né è idonea ad ingenerare affidamenti tutelabili, atteso che, in ogni caso, ciò che conta è il presupposto, mai negato dalla Regione, che la tariffa è stata calcolata in relazione agli standard di riferimento ed organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2007 e dalla DGR n. 1037/2012.
Parimenti infondata è la censura secondo cui i provvedimenti impugnati in primo grado e, in particolare, la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, determinerebbero un’implicita revoca degli accreditamenti delle strutture gestite dalle appellanti, atteso che tale nota non fa altro che ribadire, una volta di più, che lo standard di personale per ogni modulo di 30 posti letto deve corrispondere allo standard organizzativo di cui alla DGR n. 1037/2012.
11. Parimenti infondato è il quinto motivo di appello, avendo il primo giudice correttamente rilevato l’insussistenza del vizio di elusione del giudicato portato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6338 del 2012, con la quale la DGR n. 1037 del 2012 è stata annullata solo nella parte in cui la stessa prevedeva l’abbattimento tariffario in relazione alle economie di scala, questione affatto diversa da quella relativa alla rispondenza delle tariffe rispetto agli standard previsti dal R.R. n. 4/2007.
12. Quanto precede determina il rigetto anche del sesto e del settimo motivo di appello, dovendosi ritenere, come già rilevato dal T.a.r., che la nota regionale n. 52/2018 ha ribadito, una volta di più, che lo standard organizzativo elencato nella tabella “B” per le RSSA per anziani è quello di cui all’art. 66 del RR n. 4/2007, mentre l’ordinanza del T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 129 del 15 marzo 2018, oltre ad essere divenuta inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, comma 2, ultimo periodo e 15, commi 8 e 9 c.p.a., dispone chiaramente la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati al fine di attendere la risposta della Regione Puglia sulla richiesta di chiarimenti rivoltale dalla ASL, risposta poi successivamente intervenuta in termini opposti rispetto alle richieste degli operatori ricorrenti.
13. Per questi motivi gli appelli devono essere complessivamente respinti, non potendo trovare accoglimento le richieste istruttorie e le istanze risarcitorie formulate dalle appellanti.
14. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
15. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.