CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 273/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA:
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Marzia Pittone
APPELLANTE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Maria Reggi
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni appellante:
Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Bologna, Sezione Civile, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in parziale riforma e/o revoca e/o annullamento della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di
Reggio Emilia– I Sezione Civile – Dott. Stefano Rago, n. r.g. 1085/2022, pubblicata in data 12.01.2023 e non notificata, valutata la fondatezza dei motivi ed esaminata la documentazione che si offre, pagina 1 di 12 Nel Merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Reggio Emilia– I Sezione Civile – Dott. Stefano Rago, n. r.g.
1085/2022, pubblicata in data 12.01.2023 e non notificata in via principale: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società in quanto Controparte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla società
[...]
, della somma di € 24.643,75= o nella Parte_1 maggiore o minore somma che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
a. Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 13.09.2021, il sig. legale rappresentante del Persona_1 Parte_2
comunicava dapprima oralmente al legale rappresentante del e poi con
[...] Controparte_3
l'e-mail che le si rammostra (cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado), la cessazione di qualsiasi rapporto con la a decorrere dal 22.09.2021; Controparte_3
2. Vero che più volte il mediante il sig. ha comunicato Parte_2 Persona_1 dapprima oralmente e poi con l'e-mail che le si rammostra (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo grado) alla la chiusura del rapporto con Controparte_1 Controparte_3
Si indicano a testimoni: sui capitoli 1-2, la sig.ra (impiegata del Testimone_1 Parte_2
, domiciliata presso la sede legale del sita in Sant'Ilario d' Enza (RE),
[...] Parte_2
Via Achille Grandi, n. 23/E.
Conclusioni appellato:
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di legge,
a) In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
[...]
con vittoria di spese, compenso professionale, Iva e CPA come per legge. Parte_3
b) Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi che si consideri la fattispecie de quo non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 348 bis c.p.c. rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_4 avverso la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Reggio Emilia e, conseguentemente, confermare nella parte qua la sentenza oggetto di gravame e quindi confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 184/2022 del
Tribunale di Reggio Emilia;
rigettare ogni altra domanda ex adversa in quanto inammissibile per novità, pagina 2 di 12 infondata in fatto e diritto o come meglio e confermare nella parte qua la sentenza oggetto di gravame.
Con vittoria di spese, compenso professionale Iva e Cpa come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
184/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia col quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 24.718,75, Parte_5
oltre interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento della trattenuta del 20% effettuata da essa opponente sul corrispettivo spettante alla società opposta ed oggetto della c.d. clausola di garanzia pattuita ex art. 1676 c.c. nell'accordo del 6 agosto 2021, sottoscritto ad integrazione del contratto d'appalto intercorso tra le parti in data 16 giugno 2021.
2. A sostegno dell'opposizione, eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di legge e, nel merito, l'inadempimento ex art. 1460 c.c. per non avere Parte_3
consegnato varia documentazione attestante la regolarizzazione dei propri obblighi previdenziali e contributivi sia per sé stessa che per la consorziata di Controparte_3
cui si era avvalsa nell'esecuzione dell'appalto, con conseguente inesigibilità del credito azionato in via monitoria.
3. Si costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario e Parte_3
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione con condanna ex art. 96 c.p.c.
4. La causa, ritenuta di natura documentale, veniva decisa dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza oggi impugnata con la quale in accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo, rigettava entrambe le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
5. A fondamento della decisione il giudice di primo grado osservava che la controversia traeva origine dal contratto d'appalto in data 16 giugno 2021 con cui
[...]
affidava a l'esecuzione di lavorazioni di Controparte_1 Parte_3
carpenteria, saldatura, montaggio e smontaggio pezzi per ciclo produttivo interno per un ammontare complessivo di € 86.000,00 oltre IVA.
pagina 3 di 12 Con accordo integrativo sottoscritto in data 6 agosto 2021, le parti avevano previsto la c.d. clausola di garanzia in forza della quale – da un lato – l'appaltatore Parte_3
si impegnava a sollevare il committente «da ogni responsabilità e obbligo» nei confronti del personale e di terzi (compresi Enti previdenziali e assicurativi) «per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione in materia di Previdenza agli Infortuni, libretti sanitari e certificati medici ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerenti il rapporto di lavoro del personale secondo le leggi ed i contratti in vigore» e garantiva, altresì, ai sensi dell'art. 1676 c.c., il pagamento puntuale di qualsiasi spettanza dovuta
a lavoratori subordinati, collaboratori ed ausiliari”; mentre – dall'altro lato – il committente
[...]
a decorrere dal 10 agosto 2021 (data del primo pagamento Controparte_1
successivo all'accordo medesimo), avrebbe provveduto «a trattenere sugli importi da versare all'appaltatore una somma pari al venti per cento. Tale somma sarà pagata dall'appaltatore quando quest'ultimo avrà fornito la prova di avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi e di esonero per il committente da ogni esborso».
6. A seguito del mancato svincolo delle trattenute, otteneva Parte_3
quindi decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo Controparte_1
di € 24.643,75 per capitale (oltre ad € 75,00 per spese notarili) a titolo di pagamento del 20% delle trattenute in garanzia effettuato dalla committente sulle fatture emesse dal 31 maggio
2021 al 30 settembre 2021.
7. Ciò premesso osservava il Tribunale, in primo luogo, che non era condivisibile la contestazione preliminare avanzata da circa il fatto che Controparte_1
le suddette fatture azionate in giudizio non costituivano titolo idoneo e fonte di prova in favore della parte che le aveva emesse in mancanza di indicazione tanto del rapporto giuridico sottostante quanto della surriferita clausola di garanzia, osservando che nella specie il aveva legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo sulla Parte_3 Parte_3 Pt_3
base non solo delle succitate fatture ma anche dell'estratto autentico notarile del registro delle fatture.
8. Nel merito, il Tribunale riteneva invece fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di con la quale l'opponente lamentava la mancata Parte_3
pagina 4 di 12 consegna della documentazione attestante la regolarizzazione dei propri obblighi previdenziali e contributivi sia per essa appaltatrice che per la consorziata Controparte_3
di cui si era avvalsa nell'esecuzione dell'appalto, ed in particolare, quanto al
[...] Parte_3
la copia dell'iscrizione INAIL e del pagamento premio INAIL relativo all'anno
[...]
2021; quanto a la copia quietanzata degli F24 relativi alle rate 7, 8, 9, Controparte_3
10, 11, 12 del piano di ammortamento del 30 aprile 2021 scadute, rispettivamente, in CP_4
data 10 novembre 2021, 10 dicembre 2021, 10 gennaio 2022, 10 febbraio 2022, 10 marzo
2022, 10 aprile 2022.
9. A tale riguardo il giudice di prime cure osservava che l'opposta aveva sostenuto di avere già consegnato tutta la documentazione relativa all'avvenuta regolarizzazione degli obblighi previdenziali e contributivi per sé stessa e per la propria consorziata e che, nella specie, quanto alla “copia di iscrizione INAIL”, aveva dedotto di avere già Parte_3
adempiuto al momento della sottoscrizione del contratto di appalto del 16 giugno 2021, laddove si dava espressamente atto che l'appaltatrice produceva, tra l'altro, detto documento.
10. Tuttavia, osservava il giudicante che tale dichiarazione non valeva ad assolvere l'onere probatorio, atteso che le parti, nel successivo accordo del 6 agosto 2021, avevano concordemente riconosciuto che, in realtà, la “copia di iscrizione INAIL” non era stata ancora consegnata, superando dunque esplicitamente la precedente (e contraria) indicazione contrattuale, e che la mancata consegna di tale documento, avente carattere definito dalle parti “essenziale” per la regolarizzazione degli obblighi previdenziali/contributivi ed espressamente menzionato sia nel contratto d'appalto che nel successivo accordo integrativo, giustificava di per sé la legittimità della trattenuta in garanzia operata da
[...]
e l'inesigibilità del credito vantato dall'appaltatrice. Controparte_1
11. In ogni caso, il Tribunale rilevava che doveva ritenersi legittima la richiesta dell'opponente di consegna anche di tutta l'ulteriore documentazione, non ritenendo esaustivo l'elenco dei documenti che nell'accordo del 6 agosto 2021 Parte_3
si era impegnata a consegnare, osservando che, diversamente da quanto opinato dall'opposta secondo cui non sussisteva l'obbligo di consegna della documentazione pagina 5 di 12 richiesta dalla controparte per non essere espressamente ricompresa in tale elenco, nulla autorizzava a ritenere né che si trattasse di un'elencazione esaustiva, né che la prova della regolarizzazione degli obblighi previdenziali e contributivi dovesse essere fornita esclusivamente sulla base dei documenti ivi indicati, palesandosi assolutamente legittima la pretesa di di ottenere la copia quietanzata degli F24 Controparte_1
relativi alle rate da 7 a 12 scadute nel periodo da novembre 2021 ad aprile 2022, essendo irrilevante ai fini dell'asserita esclusione dell'obbligo di consegna che i documenti fossero successivi all'ultimazione dei lavori di appalto (terminati il 13 settembre 2021), poiché si trattava di documentazione che si era formata successivamente alla conclusione dell'accordo integrativo del 6 agosto 2021 e che incontrovertibilmente afferiva al rapporto intercorso tra le parti, altresì indispensabile per dimostrare l'adempimento degli obblighi previdenziali / contributi.
12. Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma e si Parte_3
è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione., nonché proponendo appello incidentale per ottenere la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte a seguito della concessione in corso di causa della provvisoria esecuzione del decreto opposto, poi revocato in sentenza.
All'udienza di precisazioni del 18.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Con unico motivo di appello lamenta l'erronea valutazione da parte Parte_6
del Tribunale dei documenti prodotti, nonché l'erronea motivazione in ordine all'inadempimento ex art. 1460 c.c. del rispetto all'accordo 6 agosto 2021. Parte_3
Deduce l'appellante che la copia d'iscrizione INAIL di sarebbe Parte_2
stata regolarmente consegnata come risulterebbe, per tabulas, dal contratto d'appalto del
16/06/2021, e che i restanti documenti richiesti dalla non Controparte_1
costituirebbero invece oggetto dell'obbligazione assunta da Parte_2
nell'accordo del 06/08/2021. pagina 6 di 12 In particolare, si deduce che non vi era obbligo di consegna del pagamento del premio
INAIL di per l'anno 2021; del piano di ammortamento del Parte_3 Parte_2 CP_4
30/04/2021; della copia quietanza dei mod. F24 relativi alle rate 7-8-9-10 scadute in data
10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022; della copia dei mod. F24 quietanzati delle rate 11 e 12 in scadenza al 10/03/2022 e al 10/04/2022.
Si lamenta che lo stesso giudicante, dopo aver concesso in un primo momento la provvisoria esecuzione del decreto, ha poi radicalmente mutato orientamento nella sentenza interpretando in maniera diametralmente opposta gli accordi sottoscritti tra le parti ed i documenti di causa senza fornire alcuna motivazione al riguardo e ritenendo, erroneamente, che l'appaltatore ai fini di svincolare la trattenuta in garanzia fosse obbligato a fornire tutti i documenti richiesti dall'appaltante e non solo quelli enumerati nel contratto di appalto e nell'accordo integrativo successivo.
14. In particolare si deduce che il Giudice di prime cure, dopo aver esaminato gli accordi intercorsi tra le parti, aveva valutato che l'obbligazione di consegna del documento relativo all' iscrizione Inail fosse stata effettivamente adempiuta e, pertanto, sarebbe del tutto illogico e immotivato quanto affermato dal medesimo giudice in sentenza riguardo al fatto che le parti nell'accordo del 06.08.2021 avrebbero riconosciuto concordemente, che la
"copia del certificato di iscrizione Inail" non fosse stata ancora consegnata, valutazione questa in contrasto con quanto risultante dal contratto di appalto e con quanto affermato nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione.
15. Si deduce, inoltre, che l'accordo del 06.08.2021 non avrebbe funzione novativa rispetto a quanto previsto con il contratto di appalto del 16.06.2021 e che le parti con il predetto accordo non hanno mai voluto modificare esplicitamente la precedente indicazione contrattuale, non essendovi pertanto dubbio che le parti nei due accordi abbiano fatto un'elencazione esaustiva dei documenti da fornire all'appaltante e che pertanto il Giudice di primo grado abbia errato palesemente nell'affermare che l'ulteriore documentazione richiesta dalla debba essere consegnata dal CP_1 Controparte_1 [...]
Parte_2
pagina 7 di 12 16. Si deduce, ancora, che il con comunicazione del 22.09.2021 Parte_2
aveva comunicato alla che: "... stante la situazione gravosa di salute Controparte_3
dell'Amministratore della nostra consorziata i troviamo costretti a non operare Controparte_3
più con il personale rimasto in carico...". Di conseguenza il Parte_2
avendo terminato qualsiasi rapporto con in data 22.09.2021, non Controparte_3
aveva nessun titolo per richiedere a quest'ultima i documenti richiesti da controparte, in quanto in ogni caso si trattava di documenti relativi ad un periodo successivo all'interruzione dei rapporti con Controparte_3
17. A tale riguardo l'appellante evidenzia che la cessazione del rapporto con la
[...]
era stata comunicata dal alla CP_3 Parte_2 [...]
con e-mail del 22.11.2021, precisando di non essere più in grado di Controparte_1
fornire qualsiasi altro documento relativo alla consorziata stessa. Nella medesima comunicazione si affermava che il aveva cessato i rapporti con Parte_2
l'appaltante anticipatamente con comunicazione del 13/09/2021 e che il inviato CP_5
attestava la regolarità nei pagamenti.
Il deduce quindi di essere stato sempre adempiente nei confronti Parte_2
della e che la trattenuta del 20% operata dall'appellata Controparte_1
sulle fatture oggetto del procedimento monitorio è illegittima e irregolare.
18. La società appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., oltre che infondato nel merito, ed ha proposto a sua volta appello incidentale chiedendo la restituzione delle somme pagate per effetto dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata.
Nelle more del giudizio la società ha rinunciato Controparte_1
all'appello incidentale avendo nel frattempo ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia decreto ingiuntivo per il pagamento delle medesime somme corrisposte per compulsum al
Parte_2
19. L'appello è infondato.
pagina 8 di 12 Osserva la Corte che con il contratto di appalto del 16.06.2021 il si era Parte_3
impegnato a dare “scrupolosa applicazione alla vigente normativa previdenziale ed assistenziale, e ad ogni altra norma di legge o regolarmente o di contratto collettivo in ogni caso inerente alla gestione del proprio personale, tenendo indenne l'Appaltante da qualunque rivendicazione o contestazione in tal senso” e ancora “concederà all'appaltante, in qualunque momento, la facoltà di verificare, anche per mezzo dei propri consulenti incaricati, il pieno rispetto di tutte le disposizioni normative di cui ai precedenti paragrafi, impegnandosi a porre tempestivo rimedio ad eventuali mancanze, fatto salvo ogni diritto dell'Appaltante di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi del successivo art. 5”.
20. Con l'accordo integrativo del 06.08.2021 la pattuizione è stata ulteriormente confermata e rafforzata con la previsione che “L'appaltatore dichiara e garantisce, ex art. 1676 CC che provvederà puntualmente al pagamento di qualsiasi spettanza dovuta a subordinati e collaboratori ed ausiliari e garantisce ora per allora il committente per ogni rivalsa ed azione.
Tale pattuizione ha carattere essenziale ed committente provvederà a trattenere sugli importi da versar all'appaltatore una somma pari al ventipercento. Tale somma sarà pagata all'appaltatore quando quest'ultimo avrà fornito prova di avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi e di esonero per il committente da ogni esborso”.
Ritiene la Corte che il contenuto di quest'ultima pattuizione non possa concedere spazio a interpretazioni diverse, avendo le parti chiaramente stabilito che la trattenuta a garanzia del
20% venga versata da solo dopo che avrà fornito Controparte_1 Parte_3
la prova di aver regolarizzato i propri obblighi.
21. Ne consegue che appare del tutto corretta la decisione del giudice di prime cure nell'affermare in sentenza, dopo la diversa delibazione sommaria effettuata in sede di concessione della provvisoria esecutività del decreto, che il è rimasto Parte_3
inadempiente alle proprie obbligazioni non avendo fornito la documentazione richiesta dal diretta a comprovare l'assolvimento dei propri obblighi previdenziali e Parte_3
contributivi, per sé stessa e per la consorziata Controparte_3
L'elenco contenuto nella raccomandata 06.08.2011, sottoscritta da entrambe le parti, non può certamente ritenersi esaustivo, come sostenuto dall'odierna appellante, per dimostrare il regolare assolvimento delle obbligazioni gravanti sull'appellante, facendo riferimento alla pagina 9 di 12 sola documentazione che a tale data poteva essere richiesta all'Appaltatore perché già formata e disponibile, ma non anche a quella di formazione successiva ugualmente necessaria per comprovare la “regolarizzazione dei propri obblighi” e l'“esonero per il committente da ogni esborso”.
22. In particolare, per ciò che concerne la copia di iscrizione Inail del per Parte_3
l'anno 2021, si deve rilevare che dopo la sottoscrizione del contratto di appalto, nel quale si dava atto della sua consegna, la società con la raccomandata Controparte_1
06.08.2021 richiedeva una serie di documenti ancora non consegnati, tra cui proprio la copia di iscrizione Inail. La mancata contestazione di tale richiesta da parte dell'Appaltatore, ma anzi la sottoscrizione in calce della missiva, conferma la circostanza che a tale data tale documentazione non era stata consegnata, contrariamente a quanto dichiarato nel contratto di appalto. Quindi è dimostrato per tabulas proprio il contrario di quanto affermato dall'appellante: l'iscrizione Inail non è stata consegnata né in data 16.06.21, né successivamente, e quindi sul punto il è rimasto inadempiente come affermato Parte_3
dal Tribunale nella sentenza impugnata.
23. Del tutto inconferenti sono quindi, sul punto, le disquisizioni dell'appellante in ordine al valore novativo o meno dell'accordo integrativo siglato il 06.08.2021, in quanto trattasi di pattuizione che ha confermato il precedente contratto enumerando i documenti ancora da consegnare al Committente. Deve peraltro ritenersi pacifico in causa che l'ulteriore documentazione richiesta dalla società appellata e riguardante la consorziata Controparte_3
(quietanze del mod. F24 delle rate da 7 a 12 con scadenza da novembre 2021 ad aprile
[...]
2022), non è stata consegnata neppure nel corso del giudizio, tant'è che la circostanza non viene contestata dalla controparte che, all'opposto, la ritiene obbligazione non dovuta dall'appaltatore in forza dei due accordi siglati.
A tale riguardo, osserva la Corte che non è stato in alcun modo censurato dall'appellante quel passaggio motivazionale con il quale il giudice di prime cure ha posto in evidenza che
“Tale esito ermeneutico trova significativa conferma nella condotta extraprocessuale della stessa
[...]
la quale, a fronte della richiesta della committente e nella (quantomeno implicita) Parte_3
pagina 10 di 12 consapevolezza dell'obbligo di cui era gravata, ha consegnato numerosa documentazione sopravvenuta all'accordo del 6 agosto 2021 ed in esso non espressamente riportata, ossia…”
24. Infine, risulta del tutto irrilevante al fine di dimostrare l'assolvimento dei propri obblighi, e dunque l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da
[...]
la circostanza che il affermi di aver rotto ogni rapporto CP_1 Parte_3
con la consorziata al momento della richiesta della documentazione, in CP_3
quanto il si era assunto contrattualmente e in maniera esplicita l'obbligo di Parte_3
fornire la documentazione afferente la consorziata e la trattenuta in garanzia è stata prevista proprio in ossequio al rispetto anche di tale obbligazione riguardante il pagamento di tutte le rate contributive previste e non solo quelle scadenti in costanza di rapporto contrattuale.
25. La sentenza deve quindi essere confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai valori medi del DM 147/22 ad eccezione della fase istruttoria non svolta in appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso Parte_2
art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per Controparte_1
compensi, oltre C.U., 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante Parte_2
Così deciso in Bologna, il 23.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti pagina 11 di 12 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 273/2023 promossa da:
Parte_1
C.F. P.IVA:
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Marzia Pittone
APPELLANTE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Maria Reggi
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni appellante:
Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Bologna, Sezione Civile, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in parziale riforma e/o revoca e/o annullamento della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di
Reggio Emilia– I Sezione Civile – Dott. Stefano Rago, n. r.g. 1085/2022, pubblicata in data 12.01.2023 e non notificata, valutata la fondatezza dei motivi ed esaminata la documentazione che si offre, pagina 1 di 12 Nel Merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Reggio Emilia– I Sezione Civile – Dott. Stefano Rago, n. r.g.
1085/2022, pubblicata in data 12.01.2023 e non notificata in via principale: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società in quanto Controparte_1 inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla società
[...]
, della somma di € 24.643,75= o nella Parte_1 maggiore o minore somma che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
a. Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 13.09.2021, il sig. legale rappresentante del Persona_1 Parte_2
comunicava dapprima oralmente al legale rappresentante del e poi con
[...] Controparte_3
l'e-mail che le si rammostra (cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado), la cessazione di qualsiasi rapporto con la a decorrere dal 22.09.2021; Controparte_3
2. Vero che più volte il mediante il sig. ha comunicato Parte_2 Persona_1 dapprima oralmente e poi con l'e-mail che le si rammostra (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo grado) alla la chiusura del rapporto con Controparte_1 Controparte_3
Si indicano a testimoni: sui capitoli 1-2, la sig.ra (impiegata del Testimone_1 Parte_2
, domiciliata presso la sede legale del sita in Sant'Ilario d' Enza (RE),
[...] Parte_2
Via Achille Grandi, n. 23/E.
Conclusioni appellato:
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di legge,
a) In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
[...]
con vittoria di spese, compenso professionale, Iva e CPA come per legge. Parte_3
b) Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi che si consideri la fattispecie de quo non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 348 bis c.p.c. rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_4 avverso la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Reggio Emilia e, conseguentemente, confermare nella parte qua la sentenza oggetto di gravame e quindi confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 184/2022 del
Tribunale di Reggio Emilia;
rigettare ogni altra domanda ex adversa in quanto inammissibile per novità, pagina 2 di 12 infondata in fatto e diritto o come meglio e confermare nella parte qua la sentenza oggetto di gravame.
Con vittoria di spese, compenso professionale Iva e Cpa come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
184/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia col quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 24.718,75, Parte_5
oltre interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento della trattenuta del 20% effettuata da essa opponente sul corrispettivo spettante alla società opposta ed oggetto della c.d. clausola di garanzia pattuita ex art. 1676 c.c. nell'accordo del 6 agosto 2021, sottoscritto ad integrazione del contratto d'appalto intercorso tra le parti in data 16 giugno 2021.
2. A sostegno dell'opposizione, eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di legge e, nel merito, l'inadempimento ex art. 1460 c.c. per non avere Parte_3
consegnato varia documentazione attestante la regolarizzazione dei propri obblighi previdenziali e contributivi sia per sé stessa che per la consorziata di Controparte_3
cui si era avvalsa nell'esecuzione dell'appalto, con conseguente inesigibilità del credito azionato in via monitoria.
3. Si costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario e Parte_3
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione con condanna ex art. 96 c.p.c.
4. La causa, ritenuta di natura documentale, veniva decisa dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza oggi impugnata con la quale in accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo, rigettava entrambe le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
5. A fondamento della decisione il giudice di primo grado osservava che la controversia traeva origine dal contratto d'appalto in data 16 giugno 2021 con cui
[...]
affidava a l'esecuzione di lavorazioni di Controparte_1 Parte_3
carpenteria, saldatura, montaggio e smontaggio pezzi per ciclo produttivo interno per un ammontare complessivo di € 86.000,00 oltre IVA.
pagina 3 di 12 Con accordo integrativo sottoscritto in data 6 agosto 2021, le parti avevano previsto la c.d. clausola di garanzia in forza della quale – da un lato – l'appaltatore Parte_3
si impegnava a sollevare il committente «da ogni responsabilità e obbligo» nei confronti del personale e di terzi (compresi Enti previdenziali e assicurativi) «per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione in materia di Previdenza agli Infortuni, libretti sanitari e certificati medici ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerenti il rapporto di lavoro del personale secondo le leggi ed i contratti in vigore» e garantiva, altresì, ai sensi dell'art. 1676 c.c., il pagamento puntuale di qualsiasi spettanza dovuta
a lavoratori subordinati, collaboratori ed ausiliari”; mentre – dall'altro lato – il committente
[...]
a decorrere dal 10 agosto 2021 (data del primo pagamento Controparte_1
successivo all'accordo medesimo), avrebbe provveduto «a trattenere sugli importi da versare all'appaltatore una somma pari al venti per cento. Tale somma sarà pagata dall'appaltatore quando quest'ultimo avrà fornito la prova di avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi e di esonero per il committente da ogni esborso».
6. A seguito del mancato svincolo delle trattenute, otteneva Parte_3
quindi decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo Controparte_1
di € 24.643,75 per capitale (oltre ad € 75,00 per spese notarili) a titolo di pagamento del 20% delle trattenute in garanzia effettuato dalla committente sulle fatture emesse dal 31 maggio
2021 al 30 settembre 2021.
7. Ciò premesso osservava il Tribunale, in primo luogo, che non era condivisibile la contestazione preliminare avanzata da circa il fatto che Controparte_1
le suddette fatture azionate in giudizio non costituivano titolo idoneo e fonte di prova in favore della parte che le aveva emesse in mancanza di indicazione tanto del rapporto giuridico sottostante quanto della surriferita clausola di garanzia, osservando che nella specie il aveva legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo sulla Parte_3 Parte_3 Pt_3
base non solo delle succitate fatture ma anche dell'estratto autentico notarile del registro delle fatture.
8. Nel merito, il Tribunale riteneva invece fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di con la quale l'opponente lamentava la mancata Parte_3
pagina 4 di 12 consegna della documentazione attestante la regolarizzazione dei propri obblighi previdenziali e contributivi sia per essa appaltatrice che per la consorziata Controparte_3
di cui si era avvalsa nell'esecuzione dell'appalto, ed in particolare, quanto al
[...] Parte_3
la copia dell'iscrizione INAIL e del pagamento premio INAIL relativo all'anno
[...]
2021; quanto a la copia quietanzata degli F24 relativi alle rate 7, 8, 9, Controparte_3
10, 11, 12 del piano di ammortamento del 30 aprile 2021 scadute, rispettivamente, in CP_4
data 10 novembre 2021, 10 dicembre 2021, 10 gennaio 2022, 10 febbraio 2022, 10 marzo
2022, 10 aprile 2022.
9. A tale riguardo il giudice di prime cure osservava che l'opposta aveva sostenuto di avere già consegnato tutta la documentazione relativa all'avvenuta regolarizzazione degli obblighi previdenziali e contributivi per sé stessa e per la propria consorziata e che, nella specie, quanto alla “copia di iscrizione INAIL”, aveva dedotto di avere già Parte_3
adempiuto al momento della sottoscrizione del contratto di appalto del 16 giugno 2021, laddove si dava espressamente atto che l'appaltatrice produceva, tra l'altro, detto documento.
10. Tuttavia, osservava il giudicante che tale dichiarazione non valeva ad assolvere l'onere probatorio, atteso che le parti, nel successivo accordo del 6 agosto 2021, avevano concordemente riconosciuto che, in realtà, la “copia di iscrizione INAIL” non era stata ancora consegnata, superando dunque esplicitamente la precedente (e contraria) indicazione contrattuale, e che la mancata consegna di tale documento, avente carattere definito dalle parti “essenziale” per la regolarizzazione degli obblighi previdenziali/contributivi ed espressamente menzionato sia nel contratto d'appalto che nel successivo accordo integrativo, giustificava di per sé la legittimità della trattenuta in garanzia operata da
[...]
e l'inesigibilità del credito vantato dall'appaltatrice. Controparte_1
11. In ogni caso, il Tribunale rilevava che doveva ritenersi legittima la richiesta dell'opponente di consegna anche di tutta l'ulteriore documentazione, non ritenendo esaustivo l'elenco dei documenti che nell'accordo del 6 agosto 2021 Parte_3
si era impegnata a consegnare, osservando che, diversamente da quanto opinato dall'opposta secondo cui non sussisteva l'obbligo di consegna della documentazione pagina 5 di 12 richiesta dalla controparte per non essere espressamente ricompresa in tale elenco, nulla autorizzava a ritenere né che si trattasse di un'elencazione esaustiva, né che la prova della regolarizzazione degli obblighi previdenziali e contributivi dovesse essere fornita esclusivamente sulla base dei documenti ivi indicati, palesandosi assolutamente legittima la pretesa di di ottenere la copia quietanzata degli F24 Controparte_1
relativi alle rate da 7 a 12 scadute nel periodo da novembre 2021 ad aprile 2022, essendo irrilevante ai fini dell'asserita esclusione dell'obbligo di consegna che i documenti fossero successivi all'ultimazione dei lavori di appalto (terminati il 13 settembre 2021), poiché si trattava di documentazione che si era formata successivamente alla conclusione dell'accordo integrativo del 6 agosto 2021 e che incontrovertibilmente afferiva al rapporto intercorso tra le parti, altresì indispensabile per dimostrare l'adempimento degli obblighi previdenziali / contributi.
12. Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma e si Parte_3
è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione., nonché proponendo appello incidentale per ottenere la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte a seguito della concessione in corso di causa della provvisoria esecuzione del decreto opposto, poi revocato in sentenza.
All'udienza di precisazioni del 18.09.2024, tenutasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Con unico motivo di appello lamenta l'erronea valutazione da parte Parte_6
del Tribunale dei documenti prodotti, nonché l'erronea motivazione in ordine all'inadempimento ex art. 1460 c.c. del rispetto all'accordo 6 agosto 2021. Parte_3
Deduce l'appellante che la copia d'iscrizione INAIL di sarebbe Parte_2
stata regolarmente consegnata come risulterebbe, per tabulas, dal contratto d'appalto del
16/06/2021, e che i restanti documenti richiesti dalla non Controparte_1
costituirebbero invece oggetto dell'obbligazione assunta da Parte_2
nell'accordo del 06/08/2021. pagina 6 di 12 In particolare, si deduce che non vi era obbligo di consegna del pagamento del premio
INAIL di per l'anno 2021; del piano di ammortamento del Parte_3 Parte_2 CP_4
30/04/2021; della copia quietanza dei mod. F24 relativi alle rate 7-8-9-10 scadute in data
10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022; della copia dei mod. F24 quietanzati delle rate 11 e 12 in scadenza al 10/03/2022 e al 10/04/2022.
Si lamenta che lo stesso giudicante, dopo aver concesso in un primo momento la provvisoria esecuzione del decreto, ha poi radicalmente mutato orientamento nella sentenza interpretando in maniera diametralmente opposta gli accordi sottoscritti tra le parti ed i documenti di causa senza fornire alcuna motivazione al riguardo e ritenendo, erroneamente, che l'appaltatore ai fini di svincolare la trattenuta in garanzia fosse obbligato a fornire tutti i documenti richiesti dall'appaltante e non solo quelli enumerati nel contratto di appalto e nell'accordo integrativo successivo.
14. In particolare si deduce che il Giudice di prime cure, dopo aver esaminato gli accordi intercorsi tra le parti, aveva valutato che l'obbligazione di consegna del documento relativo all' iscrizione Inail fosse stata effettivamente adempiuta e, pertanto, sarebbe del tutto illogico e immotivato quanto affermato dal medesimo giudice in sentenza riguardo al fatto che le parti nell'accordo del 06.08.2021 avrebbero riconosciuto concordemente, che la
"copia del certificato di iscrizione Inail" non fosse stata ancora consegnata, valutazione questa in contrasto con quanto risultante dal contratto di appalto e con quanto affermato nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione.
15. Si deduce, inoltre, che l'accordo del 06.08.2021 non avrebbe funzione novativa rispetto a quanto previsto con il contratto di appalto del 16.06.2021 e che le parti con il predetto accordo non hanno mai voluto modificare esplicitamente la precedente indicazione contrattuale, non essendovi pertanto dubbio che le parti nei due accordi abbiano fatto un'elencazione esaustiva dei documenti da fornire all'appaltante e che pertanto il Giudice di primo grado abbia errato palesemente nell'affermare che l'ulteriore documentazione richiesta dalla debba essere consegnata dal CP_1 Controparte_1 [...]
Parte_2
pagina 7 di 12 16. Si deduce, ancora, che il con comunicazione del 22.09.2021 Parte_2
aveva comunicato alla che: "... stante la situazione gravosa di salute Controparte_3
dell'Amministratore della nostra consorziata i troviamo costretti a non operare Controparte_3
più con il personale rimasto in carico...". Di conseguenza il Parte_2
avendo terminato qualsiasi rapporto con in data 22.09.2021, non Controparte_3
aveva nessun titolo per richiedere a quest'ultima i documenti richiesti da controparte, in quanto in ogni caso si trattava di documenti relativi ad un periodo successivo all'interruzione dei rapporti con Controparte_3
17. A tale riguardo l'appellante evidenzia che la cessazione del rapporto con la
[...]
era stata comunicata dal alla CP_3 Parte_2 [...]
con e-mail del 22.11.2021, precisando di non essere più in grado di Controparte_1
fornire qualsiasi altro documento relativo alla consorziata stessa. Nella medesima comunicazione si affermava che il aveva cessato i rapporti con Parte_2
l'appaltante anticipatamente con comunicazione del 13/09/2021 e che il inviato CP_5
attestava la regolarità nei pagamenti.
Il deduce quindi di essere stato sempre adempiente nei confronti Parte_2
della e che la trattenuta del 20% operata dall'appellata Controparte_1
sulle fatture oggetto del procedimento monitorio è illegittima e irregolare.
18. La società appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., oltre che infondato nel merito, ed ha proposto a sua volta appello incidentale chiedendo la restituzione delle somme pagate per effetto dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata.
Nelle more del giudizio la società ha rinunciato Controparte_1
all'appello incidentale avendo nel frattempo ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia decreto ingiuntivo per il pagamento delle medesime somme corrisposte per compulsum al
Parte_2
19. L'appello è infondato.
pagina 8 di 12 Osserva la Corte che con il contratto di appalto del 16.06.2021 il si era Parte_3
impegnato a dare “scrupolosa applicazione alla vigente normativa previdenziale ed assistenziale, e ad ogni altra norma di legge o regolarmente o di contratto collettivo in ogni caso inerente alla gestione del proprio personale, tenendo indenne l'Appaltante da qualunque rivendicazione o contestazione in tal senso” e ancora “concederà all'appaltante, in qualunque momento, la facoltà di verificare, anche per mezzo dei propri consulenti incaricati, il pieno rispetto di tutte le disposizioni normative di cui ai precedenti paragrafi, impegnandosi a porre tempestivo rimedio ad eventuali mancanze, fatto salvo ogni diritto dell'Appaltante di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi del successivo art. 5”.
20. Con l'accordo integrativo del 06.08.2021 la pattuizione è stata ulteriormente confermata e rafforzata con la previsione che “L'appaltatore dichiara e garantisce, ex art. 1676 CC che provvederà puntualmente al pagamento di qualsiasi spettanza dovuta a subordinati e collaboratori ed ausiliari e garantisce ora per allora il committente per ogni rivalsa ed azione.
Tale pattuizione ha carattere essenziale ed committente provvederà a trattenere sugli importi da versar all'appaltatore una somma pari al ventipercento. Tale somma sarà pagata all'appaltatore quando quest'ultimo avrà fornito prova di avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi e di esonero per il committente da ogni esborso”.
Ritiene la Corte che il contenuto di quest'ultima pattuizione non possa concedere spazio a interpretazioni diverse, avendo le parti chiaramente stabilito che la trattenuta a garanzia del
20% venga versata da solo dopo che avrà fornito Controparte_1 Parte_3
la prova di aver regolarizzato i propri obblighi.
21. Ne consegue che appare del tutto corretta la decisione del giudice di prime cure nell'affermare in sentenza, dopo la diversa delibazione sommaria effettuata in sede di concessione della provvisoria esecutività del decreto, che il è rimasto Parte_3
inadempiente alle proprie obbligazioni non avendo fornito la documentazione richiesta dal diretta a comprovare l'assolvimento dei propri obblighi previdenziali e Parte_3
contributivi, per sé stessa e per la consorziata Controparte_3
L'elenco contenuto nella raccomandata 06.08.2011, sottoscritta da entrambe le parti, non può certamente ritenersi esaustivo, come sostenuto dall'odierna appellante, per dimostrare il regolare assolvimento delle obbligazioni gravanti sull'appellante, facendo riferimento alla pagina 9 di 12 sola documentazione che a tale data poteva essere richiesta all'Appaltatore perché già formata e disponibile, ma non anche a quella di formazione successiva ugualmente necessaria per comprovare la “regolarizzazione dei propri obblighi” e l'“esonero per il committente da ogni esborso”.
22. In particolare, per ciò che concerne la copia di iscrizione Inail del per Parte_3
l'anno 2021, si deve rilevare che dopo la sottoscrizione del contratto di appalto, nel quale si dava atto della sua consegna, la società con la raccomandata Controparte_1
06.08.2021 richiedeva una serie di documenti ancora non consegnati, tra cui proprio la copia di iscrizione Inail. La mancata contestazione di tale richiesta da parte dell'Appaltatore, ma anzi la sottoscrizione in calce della missiva, conferma la circostanza che a tale data tale documentazione non era stata consegnata, contrariamente a quanto dichiarato nel contratto di appalto. Quindi è dimostrato per tabulas proprio il contrario di quanto affermato dall'appellante: l'iscrizione Inail non è stata consegnata né in data 16.06.21, né successivamente, e quindi sul punto il è rimasto inadempiente come affermato Parte_3
dal Tribunale nella sentenza impugnata.
23. Del tutto inconferenti sono quindi, sul punto, le disquisizioni dell'appellante in ordine al valore novativo o meno dell'accordo integrativo siglato il 06.08.2021, in quanto trattasi di pattuizione che ha confermato il precedente contratto enumerando i documenti ancora da consegnare al Committente. Deve peraltro ritenersi pacifico in causa che l'ulteriore documentazione richiesta dalla società appellata e riguardante la consorziata Controparte_3
(quietanze del mod. F24 delle rate da 7 a 12 con scadenza da novembre 2021 ad aprile
[...]
2022), non è stata consegnata neppure nel corso del giudizio, tant'è che la circostanza non viene contestata dalla controparte che, all'opposto, la ritiene obbligazione non dovuta dall'appaltatore in forza dei due accordi siglati.
A tale riguardo, osserva la Corte che non è stato in alcun modo censurato dall'appellante quel passaggio motivazionale con il quale il giudice di prime cure ha posto in evidenza che
“Tale esito ermeneutico trova significativa conferma nella condotta extraprocessuale della stessa
[...]
la quale, a fronte della richiesta della committente e nella (quantomeno implicita) Parte_3
pagina 10 di 12 consapevolezza dell'obbligo di cui era gravata, ha consegnato numerosa documentazione sopravvenuta all'accordo del 6 agosto 2021 ed in esso non espressamente riportata, ossia…”
24. Infine, risulta del tutto irrilevante al fine di dimostrare l'assolvimento dei propri obblighi, e dunque l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da
[...]
la circostanza che il affermi di aver rotto ogni rapporto CP_1 Parte_3
con la consorziata al momento della richiesta della documentazione, in CP_3
quanto il si era assunto contrattualmente e in maniera esplicita l'obbligo di Parte_3
fornire la documentazione afferente la consorziata e la trattenuta in garanzia è stata prevista proprio in ossequio al rispetto anche di tale obbligazione riguardante il pagamento di tutte le rate contributive previste e non solo quelle scadenti in costanza di rapporto contrattuale.
25. La sentenza deve quindi essere confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai valori medi del DM 147/22 ad eccezione della fase istruttoria non svolta in appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso Parte_2
art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per Controparte_1
compensi, oltre C.U., 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante Parte_2
Così deciso in Bologna, il 23.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti pagina 11 di 12 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 12 di 12