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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 30523/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30523 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale con addebito e vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Elena Iannarone del Foro di Napoli, presso il cui studio elett.te domiciliato in Napoli alla via Lepanto n° 97, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
pagina 1 di 16 (C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Gina D'Aniello, presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA) alla
Via Epitaffio n. 38/40, elettivamente domicilia come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024, il procuratore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore prevedendone l'affido esclusivo alla madre e diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Ha chiesto, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, venga determinato in € 250 cadauno oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro 4 figli ( nata Per_1
il 9.12.2000, nato il [...], nato il [...], nato il Per_2 Per_3 Per_4
6.01.2015), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, responsabile di aver causato la fine dell'affectio coniugalis pagina 2 di 16 a causa di una condotta sempre più aggressiva, culminata in un episodio di violenza fisica che conduceva il 3.12.2021 all'intervento delle forze dell'ordine, alla querela sporta dalla ricorrente e all'allontanamento definitivo del resistente dalla casa familiare;
assegnarsi a lei la casa coniugale, affidarsi la prole all'istante in via esclusiva con residenza prevalente presso la madre, porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad €.600,00 oltre, aggiornamento Istat, il 50% delle spese straordinarie;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente pari ad
€.250,00, con assegno unico per intero al genitore collocatario.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti separativi con addebito alla ricorrente, rappresentando in particolare la assoluta infondatezza delle accuse mosse dalla coniuge nei suoi confronti, riconoscendo tuttavia di essere stato provocato in relazione ai fatti del 3.12.2021 e di essersi allontanato dai figli, cui non ha prestato alcun mantenimento, per l'ostacolo frapposto dalla ricorrente ad una serena prosecuzione del legame padre figli.
Chiedeva rigettarsi le richieste di mantenimento, in ragione della percezione da parte della ricorrente di ADI e assegni familiari, diversamente dalla sua condizione di disoccupazione.
All'esito dell'udienza del 19.03.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva affido condiviso dei figli minori ad entrambi con collocamento presso la madre, poneva a carico del resistente l'assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento di tre figli minori della coppia, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie per il figli, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
pagina 3 di 16 Successivamente, all'esito di due relazioni trasmesse dai SS territorialmente competenti, con cui si dava atto dell'oppositività manifestata dal resistente rispetto ai percorsi di recupero suggeriti, il GI modificava la disciplina in vigore disponendo l'affido esclusivo della prole alla madre con visite protette padre figli per poi disporre CTU a seguito di una ulteriore segnalazione di scarsa collaborazione del resistente verso i figli e verso gli interventi del Servizio che aveva in carico il nucleo familiare, e di ripetuti comportamenti aggressivi e minacciosi dell'uomo verso la moglie e verso i figli, tenuti in luogo pubblico e fuori casa.
La CTU depositata in data 02.02.2024, a firma del dott. , Persona_5
fornendo una valutazione tecnica sulla capacità genitoriale e sulle dinamiche familiari concludeva per l'affido esclusivo dei minori e alla Per_3 Per_4
madre, le cui competenze genitoriali, compiutamente verificate, sono risultate adeguate al ruolo primario ricoperto dalla donna nell'ambito del nucleo in esame, a differenza del resistente che ha opposto rifiuto a che venisse sottoposto ad esami psicodiagnostico rifiutandosi di seguire il pecorso di sostegno alla genitorialità disposto dal GI con provvedimento del 4.04.24.
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva rimessa alla decizione del Collegio con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
Sulle domande di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
pagina 4 di 16 In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, sentenza n. 14840/2006).
Nella vicenda in esame, la ricorrente ha attribuito al marito la responsabilità dell'intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, atteso che costui, con la sua indole violenta ed aggressiva si era reso responsabile di episodi di minacce, di violenza psicologica e fisica, anche in presenza dei figli minori, come da denunce in atti, una risalente al dicembre 2021, le altre al 28 settembre 2022, al 15.06.23 e
7.07.2023.
A giudizio del Collegio la domanda de qua non ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va rigettata.
pagina 5 di 16 Ed invero non appare fornito adeguato riscontro alle violenze dedotte dalla ricorrente e soprattutto al seguito che le denunce-querele depositate dalla stessa hanno avuto negli anni del processo separativo. Dalla stessa prospettazione di parte ricorrente, oltre che dalla risultanze istruttorie, non è emersa in maniera chiara, precisa e dettagliata la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la generica prova di condotte che possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili - o civile - volta al risarcimento dei danni -. La prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art. 143 c.c..
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, sostanzialmente la predetta si fonda sulla dedotta invadenza dei familiari della resistente nel menage familiare e sul carattere provocatorio e disinteressato della coniuge.
Orbene, si rileva che i fatti dedotti a sostegno di quest'ultima domanda, di per sé assoltamente generici, non hanno trovato alcun sostegno probatorio nelle risultanze degli atti di causa.
pagina 6 di 16 In definitiva non sono state provate le specifiche condotte poste in essere dalle parti in violazione dei doveri coniugali eziologicamente collegabili alla frattura della coppia.
La separazione va, pertanto, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1 cc.
• Sull'affido dei figli minori ( nato il [...] e nato il Per_3 Per_4
6.01.2015).
In relazione alla domanda di affido esclusivo dei figli ancora minori della coppia alla madre, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre risulta già adottata in sede di provvedimenti separativi provvisori, assunti in corso di causa proprio in ragione delle disfunzioni comportamentali emerse e segnalate nella presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS, in cui si dava atto in più relazioni della totale, voluta assenza del resistente dalla vita delle figlie più
pagina 7 di 16 grandi, e e del rapporto saltuario e in ogni caso poco incline Per_1 Per_2
all'equilibrio e alla tutela del superiore benessere dei figli con gli altri due, ancora minori, e Nel coso di tutto il procedimento è stata evidente la Per_3 Per_4
volontà del resistente di sottrarsi ai propri doveri materiali e morali nei confronti della prole, comportamento mantenuto sostanzialmente invariato dalla parte resistente, nonostante gli inviti del Tribunale, i tentativi dei SS e del CTU di avviarlo a percorsi di verifica e recupero delle sue competenze genitoriali. E della CTU il Collegio condivide le risultanze cui è pervenuta, le modalità operative, le indagini svolte, il percorso logico, le valutazioni adeguatamente motivate e le argomentazioni tecniche e le conclusioni complete, precise, persuasive e sicuramente non scalfite dalle argomentazioni contrarie. Invero si ritiene che le risultanze della ctu siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, e siano state condotte con iter logico ineccepibile.
Esse possono essere quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo
Collegio ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento.
Tenendo poi conto di quanto emerso dal monitoraggio effettuato dal personale specializzato dei Servizi Sociali, si deve evidenziare che gli incontri in spazio neutro, disposti dal Tribunale e mai modificati, sono stati rifiutati categoricamente dal resistente che ha in più contesti manifestato la sua avversione verso la disciplina e le regole dettate dall'attività di monitoraggio in atto. Allo stesso modo il resistente ha rifiutato l'accertamento psicodiagnostico disposto a mezzo CTU.
pagina 8 di 16 Pertanto, allo stato attuale, l'affido esclusivo appare conforme agli interessi dei minori in considerazione della deprecabile linea genitoriale adottata dal resistente nei confronti dei figli.
Sebbene vi siano stati dei contatti autonomi nei rapporti tra padre e figli minori, al di fuori della protezione prevista nel corso del procedimento, il resistente allo stato non è in grado di assicurare stabilità e benessere ai minori, pertanto,
e vanno affidati solo alla madre in ossequio ai principi di cui all' Per_3 Per_4
l'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della
Suprema Corte.
A ciò aggiungasi la perseveranza da parte del padre nell'inottemperanza ai propri doveri economici verso tutti i figli, sin dal suo allontanamento dal domicilio familiare.
In conclusione, ritiene il Collegio che il resistente non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento della prole e che, dunque, sia contraria agli interessi della stessa una condivisione delle scelte educative della stessa.
La madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per i figli.
Sul punto, confortano diverse pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre
2009 n. 26587) adottate dai giudici di legittimità, con le quali si è statuito che
“sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita
pagina 9 di 16 degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il figlio tenuto conto dell'età adolescenziale del minore Per_3
(quasi 17 anni) e delle dichiarazioni fiduciose rese dallo stesso in sede di audizione del CTU, ritiene il Collegio di rimetterli alla libera determinazione delle parti.
In relazione al figlio minore di soli 10 anni, tenuto conto delle dinamiche Per_4
familiari assai conflittuali e dei disagi nella funzione genitoriale emersi in corso di CTU, vanno disposti incontri protetti in spazio neutro tra il padre ed il minore, almeno per mesi 6, secondo tempi e modalità a cura del Servizio. Le parti potranno avvalersi dell'ausilio dei SS per un sostegno alla genitorialità e per tutto ciò che faciliti la ricostruzione di un sano legame padre figlio, nel rispetto delle esigenze dei minori.
sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
In ragione della domiciliazione privilegiata materna dei minori va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare.
Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo 154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle pagina 10 di 16 consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vedi Cass 3030/2006
6979/2007 4555 /2012 21334/13 24254/18
23473/20).
• Sul mantenimento della prole maggiorenne e minore.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli Per_1
25enne, oggi 21enne, di anni 17, e di anni 10, soccorrono i Per_2 Per_3 Per_4
criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In relazione ai minori, in primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione di e convivendo i figli con la madre, Per_3 Per_4
sono piuttosto ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Rispetto alla domanda anche per le figlie maggiorenni si osserva che in relazione alla figlia più grande della coppia, non può ritenersi assolto l'onere Per_1
probatorio a carico dell'istante sull'impegno della predetta nell'adoperarsi effettivamente per rendersi autonoma economicamente, per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Così ha stabilito la
Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132.
In generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento pagina 11 di 16 operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Nulla sul punto deduce né prova il genitore istante e dunque nulla può essere disposto in termini di contributo al mantenimento della predetta giovane, ormai affacciatasi da tempo alla vita adulta.
La figlia secondogenita della coppia, ha invece 21 anni e la madre ha Per_2
dichiarato in sede di udienza presidenziale che per la ragazza veniva percepita indennità di frequenza di poco meno di 300,00 euro mensili.
Orbene ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi suesposti, tale figlia, essendo divenuta maggiorenne da qualche anno, deve ritenersi economicamente non autosufficiente e dunque va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia maggiorenne e degli altri due figli minorenni.
Tanto premesso, la ricorrente non ha dedotto alcunchè sulle capacità reddituali del resistente, dichiarando in sede di udienza presidenziale che il marito in passato avrebbe lavorato a nero come ristrutturatore, e che al momento della procedura separativa non aveva occupazione. Il resistente si è infatti ripetutamente dichiarato disoccupato. Non sono state prodotte dichiarazioni fiscali, tuttavia, considerata l'età del resistente (50 anni), si ritiene che lo stesso abbia capacità di procurarsi reddito.
pagina 12 di 16 La capacità lavorativa generica impone infatti anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo, per cui si ritiene congruo, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita personale, scolastica e sociale dei figli, equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 750,00 complessivi, ossia 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Napoli, purché documentate.
Sulla domanda di mantenimento per la ricorrente
Occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an, sia per valutare l'eventuale quantum. Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e/o l'astratta capacità lavorativa). Nel caso di specie non è emersa alcuna prova in ordine al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, anzi è incontestato che - per ammissione pagina 13 di 16 della stessa ricorrente - il sia senza occupazione;
non è stata offerta CP_1
alcuna prova del tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio, durato 21 anni, né di precedenti attività lavorative del resistente. A ciò si aggiunga che questo collegio ritiene di dare rilievo all'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno della ricorrente atteso che, a fronte di una generica riferita difficoltà a trovare un'occupazione in considerazione delle crisi e delle necessità accuditive della prole, non si può ignorare che
- ella nel 2021, ossia quando è cessata la convivenza, aveva 38 anni;
- la resistente è titolare di un ADI e di assegno unico per i figli che all'epoca dell'udienza presidenziale dichiarava come pari ad euro 300,00;
- la ricorrente non ha allegato, a riprova della sua attivazione, alcuna iscrizione al centro per l'impiego o società per il lavoro interinale non offrendo ovvero alcuna prova in ordine all'infruttuosa ricerca di un'attività lavorativa.
In estrema sintesi ritiene il collegio che - pur se è vero che l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione - è anche vero che la giovane ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio – peraltro anche esso non provato - e soprattutto non ha offerto la minima prova di una attivazione in tal senso trincerandosi dietro un mero, oggettivo stato di disoccupazione.
La domanda va pertanto rigettata.
pagina 14 di 16 • Sulla regolamentazione delle spese processuali
La soccombenza reciproca delle parti giustifica una compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la separazione personale tra le parti;
• affida in via esclusiva i figli minori della coppia e alla madre Per_3 Per_4
con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
autorizza la madre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per i figli;
• assegna la casa coniugale alla ricorrente;
• pone a carico di a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento dei figli minori e e della figlia Per_3 Per_4 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) complessivi da corrispondere a Parte_1
entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi
[...]
automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del CP_1
50%, alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018;
• compensa le spese di lite tra le parti;
pagina 15 di 16 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30523 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale con addebito e vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Elena Iannarone del Foro di Napoli, presso il cui studio elett.te domiciliato in Napoli alla via Lepanto n° 97, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
pagina 1 di 16 (C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Gina D'Aniello, presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA) alla
Via Epitaffio n. 38/40, elettivamente domicilia come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024, il procuratore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore prevedendone l'affido esclusivo alla madre e diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Ha chiesto, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, venga determinato in € 250 cadauno oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro 4 figli ( nata Per_1
il 9.12.2000, nato il [...], nato il [...], nato il Per_2 Per_3 Per_4
6.01.2015), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, responsabile di aver causato la fine dell'affectio coniugalis pagina 2 di 16 a causa di una condotta sempre più aggressiva, culminata in un episodio di violenza fisica che conduceva il 3.12.2021 all'intervento delle forze dell'ordine, alla querela sporta dalla ricorrente e all'allontanamento definitivo del resistente dalla casa familiare;
assegnarsi a lei la casa coniugale, affidarsi la prole all'istante in via esclusiva con residenza prevalente presso la madre, porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad €.600,00 oltre, aggiornamento Istat, il 50% delle spese straordinarie;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente pari ad
€.250,00, con assegno unico per intero al genitore collocatario.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti separativi con addebito alla ricorrente, rappresentando in particolare la assoluta infondatezza delle accuse mosse dalla coniuge nei suoi confronti, riconoscendo tuttavia di essere stato provocato in relazione ai fatti del 3.12.2021 e di essersi allontanato dai figli, cui non ha prestato alcun mantenimento, per l'ostacolo frapposto dalla ricorrente ad una serena prosecuzione del legame padre figli.
Chiedeva rigettarsi le richieste di mantenimento, in ragione della percezione da parte della ricorrente di ADI e assegni familiari, diversamente dalla sua condizione di disoccupazione.
All'esito dell'udienza del 19.03.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva affido condiviso dei figli minori ad entrambi con collocamento presso la madre, poneva a carico del resistente l'assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento di tre figli minori della coppia, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie per il figli, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
pagina 3 di 16 Successivamente, all'esito di due relazioni trasmesse dai SS territorialmente competenti, con cui si dava atto dell'oppositività manifestata dal resistente rispetto ai percorsi di recupero suggeriti, il GI modificava la disciplina in vigore disponendo l'affido esclusivo della prole alla madre con visite protette padre figli per poi disporre CTU a seguito di una ulteriore segnalazione di scarsa collaborazione del resistente verso i figli e verso gli interventi del Servizio che aveva in carico il nucleo familiare, e di ripetuti comportamenti aggressivi e minacciosi dell'uomo verso la moglie e verso i figli, tenuti in luogo pubblico e fuori casa.
La CTU depositata in data 02.02.2024, a firma del dott. , Persona_5
fornendo una valutazione tecnica sulla capacità genitoriale e sulle dinamiche familiari concludeva per l'affido esclusivo dei minori e alla Per_3 Per_4
madre, le cui competenze genitoriali, compiutamente verificate, sono risultate adeguate al ruolo primario ricoperto dalla donna nell'ambito del nucleo in esame, a differenza del resistente che ha opposto rifiuto a che venisse sottoposto ad esami psicodiagnostico rifiutandosi di seguire il pecorso di sostegno alla genitorialità disposto dal GI con provvedimento del 4.04.24.
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva rimessa alla decizione del Collegio con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
Sulle domande di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
pagina 4 di 16 In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, sentenza n. 14840/2006).
Nella vicenda in esame, la ricorrente ha attribuito al marito la responsabilità dell'intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, atteso che costui, con la sua indole violenta ed aggressiva si era reso responsabile di episodi di minacce, di violenza psicologica e fisica, anche in presenza dei figli minori, come da denunce in atti, una risalente al dicembre 2021, le altre al 28 settembre 2022, al 15.06.23 e
7.07.2023.
A giudizio del Collegio la domanda de qua non ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va rigettata.
pagina 5 di 16 Ed invero non appare fornito adeguato riscontro alle violenze dedotte dalla ricorrente e soprattutto al seguito che le denunce-querele depositate dalla stessa hanno avuto negli anni del processo separativo. Dalla stessa prospettazione di parte ricorrente, oltre che dalla risultanze istruttorie, non è emersa in maniera chiara, precisa e dettagliata la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la generica prova di condotte che possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili - o civile - volta al risarcimento dei danni -. La prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art. 143 c.c..
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, sostanzialmente la predetta si fonda sulla dedotta invadenza dei familiari della resistente nel menage familiare e sul carattere provocatorio e disinteressato della coniuge.
Orbene, si rileva che i fatti dedotti a sostegno di quest'ultima domanda, di per sé assoltamente generici, non hanno trovato alcun sostegno probatorio nelle risultanze degli atti di causa.
pagina 6 di 16 In definitiva non sono state provate le specifiche condotte poste in essere dalle parti in violazione dei doveri coniugali eziologicamente collegabili alla frattura della coppia.
La separazione va, pertanto, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1 cc.
• Sull'affido dei figli minori ( nato il [...] e nato il Per_3 Per_4
6.01.2015).
In relazione alla domanda di affido esclusivo dei figli ancora minori della coppia alla madre, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre risulta già adottata in sede di provvedimenti separativi provvisori, assunti in corso di causa proprio in ragione delle disfunzioni comportamentali emerse e segnalate nella presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS, in cui si dava atto in più relazioni della totale, voluta assenza del resistente dalla vita delle figlie più
pagina 7 di 16 grandi, e e del rapporto saltuario e in ogni caso poco incline Per_1 Per_2
all'equilibrio e alla tutela del superiore benessere dei figli con gli altri due, ancora minori, e Nel coso di tutto il procedimento è stata evidente la Per_3 Per_4
volontà del resistente di sottrarsi ai propri doveri materiali e morali nei confronti della prole, comportamento mantenuto sostanzialmente invariato dalla parte resistente, nonostante gli inviti del Tribunale, i tentativi dei SS e del CTU di avviarlo a percorsi di verifica e recupero delle sue competenze genitoriali. E della CTU il Collegio condivide le risultanze cui è pervenuta, le modalità operative, le indagini svolte, il percorso logico, le valutazioni adeguatamente motivate e le argomentazioni tecniche e le conclusioni complete, precise, persuasive e sicuramente non scalfite dalle argomentazioni contrarie. Invero si ritiene che le risultanze della ctu siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, e siano state condotte con iter logico ineccepibile.
Esse possono essere quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo
Collegio ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento.
Tenendo poi conto di quanto emerso dal monitoraggio effettuato dal personale specializzato dei Servizi Sociali, si deve evidenziare che gli incontri in spazio neutro, disposti dal Tribunale e mai modificati, sono stati rifiutati categoricamente dal resistente che ha in più contesti manifestato la sua avversione verso la disciplina e le regole dettate dall'attività di monitoraggio in atto. Allo stesso modo il resistente ha rifiutato l'accertamento psicodiagnostico disposto a mezzo CTU.
pagina 8 di 16 Pertanto, allo stato attuale, l'affido esclusivo appare conforme agli interessi dei minori in considerazione della deprecabile linea genitoriale adottata dal resistente nei confronti dei figli.
Sebbene vi siano stati dei contatti autonomi nei rapporti tra padre e figli minori, al di fuori della protezione prevista nel corso del procedimento, il resistente allo stato non è in grado di assicurare stabilità e benessere ai minori, pertanto,
e vanno affidati solo alla madre in ossequio ai principi di cui all' Per_3 Per_4
l'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della
Suprema Corte.
A ciò aggiungasi la perseveranza da parte del padre nell'inottemperanza ai propri doveri economici verso tutti i figli, sin dal suo allontanamento dal domicilio familiare.
In conclusione, ritiene il Collegio che il resistente non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento della prole e che, dunque, sia contraria agli interessi della stessa una condivisione delle scelte educative della stessa.
La madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per i figli.
Sul punto, confortano diverse pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre
2009 n. 26587) adottate dai giudici di legittimità, con le quali si è statuito che
“sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita
pagina 9 di 16 degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il figlio tenuto conto dell'età adolescenziale del minore Per_3
(quasi 17 anni) e delle dichiarazioni fiduciose rese dallo stesso in sede di audizione del CTU, ritiene il Collegio di rimetterli alla libera determinazione delle parti.
In relazione al figlio minore di soli 10 anni, tenuto conto delle dinamiche Per_4
familiari assai conflittuali e dei disagi nella funzione genitoriale emersi in corso di CTU, vanno disposti incontri protetti in spazio neutro tra il padre ed il minore, almeno per mesi 6, secondo tempi e modalità a cura del Servizio. Le parti potranno avvalersi dell'ausilio dei SS per un sostegno alla genitorialità e per tutto ciò che faciliti la ricostruzione di un sano legame padre figlio, nel rispetto delle esigenze dei minori.
sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
In ragione della domiciliazione privilegiata materna dei minori va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare.
Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo 154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle pagina 10 di 16 consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vedi Cass 3030/2006
6979/2007 4555 /2012 21334/13 24254/18
23473/20).
• Sul mantenimento della prole maggiorenne e minore.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli Per_1
25enne, oggi 21enne, di anni 17, e di anni 10, soccorrono i Per_2 Per_3 Per_4
criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In relazione ai minori, in primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione di e convivendo i figli con la madre, Per_3 Per_4
sono piuttosto ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Rispetto alla domanda anche per le figlie maggiorenni si osserva che in relazione alla figlia più grande della coppia, non può ritenersi assolto l'onere Per_1
probatorio a carico dell'istante sull'impegno della predetta nell'adoperarsi effettivamente per rendersi autonoma economicamente, per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Così ha stabilito la
Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132.
In generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento pagina 11 di 16 operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Nulla sul punto deduce né prova il genitore istante e dunque nulla può essere disposto in termini di contributo al mantenimento della predetta giovane, ormai affacciatasi da tempo alla vita adulta.
La figlia secondogenita della coppia, ha invece 21 anni e la madre ha Per_2
dichiarato in sede di udienza presidenziale che per la ragazza veniva percepita indennità di frequenza di poco meno di 300,00 euro mensili.
Orbene ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi suesposti, tale figlia, essendo divenuta maggiorenne da qualche anno, deve ritenersi economicamente non autosufficiente e dunque va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia maggiorenne e degli altri due figli minorenni.
Tanto premesso, la ricorrente non ha dedotto alcunchè sulle capacità reddituali del resistente, dichiarando in sede di udienza presidenziale che il marito in passato avrebbe lavorato a nero come ristrutturatore, e che al momento della procedura separativa non aveva occupazione. Il resistente si è infatti ripetutamente dichiarato disoccupato. Non sono state prodotte dichiarazioni fiscali, tuttavia, considerata l'età del resistente (50 anni), si ritiene che lo stesso abbia capacità di procurarsi reddito.
pagina 12 di 16 La capacità lavorativa generica impone infatti anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo, per cui si ritiene congruo, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita personale, scolastica e sociale dei figli, equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 750,00 complessivi, ossia 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Napoli, purché documentate.
Sulla domanda di mantenimento per la ricorrente
Occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an, sia per valutare l'eventuale quantum. Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e/o l'astratta capacità lavorativa). Nel caso di specie non è emersa alcuna prova in ordine al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, anzi è incontestato che - per ammissione pagina 13 di 16 della stessa ricorrente - il sia senza occupazione;
non è stata offerta CP_1
alcuna prova del tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio, durato 21 anni, né di precedenti attività lavorative del resistente. A ciò si aggiunga che questo collegio ritiene di dare rilievo all'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno della ricorrente atteso che, a fronte di una generica riferita difficoltà a trovare un'occupazione in considerazione delle crisi e delle necessità accuditive della prole, non si può ignorare che
- ella nel 2021, ossia quando è cessata la convivenza, aveva 38 anni;
- la resistente è titolare di un ADI e di assegno unico per i figli che all'epoca dell'udienza presidenziale dichiarava come pari ad euro 300,00;
- la ricorrente non ha allegato, a riprova della sua attivazione, alcuna iscrizione al centro per l'impiego o società per il lavoro interinale non offrendo ovvero alcuna prova in ordine all'infruttuosa ricerca di un'attività lavorativa.
In estrema sintesi ritiene il collegio che - pur se è vero che l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione - è anche vero che la giovane ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio – peraltro anche esso non provato - e soprattutto non ha offerto la minima prova di una attivazione in tal senso trincerandosi dietro un mero, oggettivo stato di disoccupazione.
La domanda va pertanto rigettata.
pagina 14 di 16 • Sulla regolamentazione delle spese processuali
La soccombenza reciproca delle parti giustifica una compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la separazione personale tra le parti;
• affida in via esclusiva i figli minori della coppia e alla madre Per_3 Per_4
con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
autorizza la madre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per i figli;
• assegna la casa coniugale alla ricorrente;
• pone a carico di a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento dei figli minori e e della figlia Per_3 Per_4 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) complessivi da corrispondere a Parte_1
entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi
[...]
automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del CP_1
50%, alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018;
• compensa le spese di lite tra le parti;
pagina 15 di 16 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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