TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15180/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15180 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 GA NA UY Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
1. , nata il [...] a [...], Brasile, Parte_1 C.P.F. n. 162.780.858.28, residente in [...]n. 104, Jardim das Oliveiras (Jacarei), San Paolo, CEP 12318420;
2. , nato il [...] a [...], Brasile, C.P.F. n. Controparte_3 346.014.358.46, residente in [...]n. 104, Jardim das Oliveiras (Jacarei), San Paolo, CEP 12318420;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nato il [...] a [...], Brasile, C.P.F. n. Controparte_4 346.014.128.03, residente in [...]n. 104, Jardim das Oliveiras (Jacarei), San Paolo, CEP 12318420,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_5 le seguenti conclusioni:
“…accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei Sig.ri , , Parte_1 Controparte_3
per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dal Controparte_4 proprio ascendente, con condanna del convenuto, ovvero Il , (C.F. Controparte_5
) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Venezia, alla P.IVA_1 Piazza S. Marco, 63 – 30124, Venezia (VE), presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Venezia (C.F. ) che ex lege lo rappresenta e difende, a procedere P.IVA_2 alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana dei ricorrenti presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o o – cfr. doc. 8 fascicolo ricorrenti) nato il Per_2 Persona_3 Persona_4 18.06.1866 a Campodarsego (PD), figlio di e . Persona_5 Persona_6
- Il Sig. si era coniugato in Italia in data 20.12.1891 con e Per_1 Persona_7 successivamente emigrava in Brasile insieme alla famiglia, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana;
dalla unione coniugale nasceva:
• in data 25.01.1900, a Batatais (SP), il Sig. che contraeva Parte_2 matrimonio con la Sig.ra in data 30.07.1923 a Jardinopolis (SP), Persona_8 Brasile e da quell'unione nasceva:
➢ in data 22.05.1924 a Jardinopolis (SP), Brasile, la Sig.ra Parte_3
la quale contraeva matrimonio con il Sig.
[...] Persona_9
, il 22.11.1943 a Sao Joaquim (SP), Brasile e dalla loro unione
[...] nasceva:
✓ in data 08.04.1945, a Igarapava (SP), Brasile, il Sig. Persona_10
, che contraeva matrimonio con la Sig.ra
[...] Persona_11 il 02.12.1971 a Jacarei (SP), Brasile e dalla loro unione nasceva:
❖ in data 04.04.1972, a Jacarei (SP), Brasile, la Sig.ra
[...]
, odierna ricorrente che, unendosi al Parte_1 Sig. (che sposava in data Persona_12 01.06.1999, assumendo il nome di Parte_1
), procreava:
[...]
▪ in data 04.06.1997, a Jacarei (SP), Brasile,
[...]
, odierno ricorrente;
Controparte_3
▪ in data 04.06.1997, a Jacarei (SP), Brasile,
odierno Controparte_4 ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_1
nato in Italia, a [...] il [...], il quale contraeva matrimonio
[...] con e dall'unione nasceva il Sig. in data 25.01.1900, che si Persona_7 Parte_2 sposava con la Sig.ra e dalla loro unione nasceva, in data 22.05.1924, a Persona_8 Jardinopolis (SP), Brasile, la Sig.ra che contraeva matrimonio con il Parte_3 cittadino brasiliano, Sig. , in data 22.11.1943 e, procreando prima Persona_9 dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
Dott. Giovanni Calasso 3
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15180 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 GA NA UY Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
1. , nata il [...] a [...], Brasile, Parte_1 C.P.F. n. 162.780.858.28, residente in [...]n. 104, Jardim das Oliveiras (Jacarei), San Paolo, CEP 12318420;
2. , nato il [...] a [...], Brasile, C.P.F. n. Controparte_3 346.014.358.46, residente in [...]n. 104, Jardim das Oliveiras (Jacarei), San Paolo, CEP 12318420;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nato il [...] a [...], Brasile, C.P.F. n. Controparte_4 346.014.128.03, residente in [...]n. 104, Jardim das Oliveiras (Jacarei), San Paolo, CEP 12318420,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_5 le seguenti conclusioni:
“…accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei Sig.ri , , Parte_1 Controparte_3
per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dal Controparte_4 proprio ascendente, con condanna del convenuto, ovvero Il , (C.F. Controparte_5
) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Venezia, alla P.IVA_1 Piazza S. Marco, 63 – 30124, Venezia (VE), presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Venezia (C.F. ) che ex lege lo rappresenta e difende, a procedere P.IVA_2 alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana dei ricorrenti presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o o – cfr. doc. 8 fascicolo ricorrenti) nato il Per_2 Persona_3 Persona_4 18.06.1866 a Campodarsego (PD), figlio di e . Persona_5 Persona_6
- Il Sig. si era coniugato in Italia in data 20.12.1891 con e Per_1 Persona_7 successivamente emigrava in Brasile insieme alla famiglia, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana;
dalla unione coniugale nasceva:
• in data 25.01.1900, a Batatais (SP), il Sig. che contraeva Parte_2 matrimonio con la Sig.ra in data 30.07.1923 a Jardinopolis (SP), Persona_8 Brasile e da quell'unione nasceva:
➢ in data 22.05.1924 a Jardinopolis (SP), Brasile, la Sig.ra Parte_3
la quale contraeva matrimonio con il Sig.
[...] Persona_9
, il 22.11.1943 a Sao Joaquim (SP), Brasile e dalla loro unione
[...] nasceva:
✓ in data 08.04.1945, a Igarapava (SP), Brasile, il Sig. Persona_10
, che contraeva matrimonio con la Sig.ra
[...] Persona_11 il 02.12.1971 a Jacarei (SP), Brasile e dalla loro unione nasceva:
❖ in data 04.04.1972, a Jacarei (SP), Brasile, la Sig.ra
[...]
, odierna ricorrente che, unendosi al Parte_1 Sig. (che sposava in data Persona_12 01.06.1999, assumendo il nome di Parte_1
), procreava:
[...]
▪ in data 04.06.1997, a Jacarei (SP), Brasile,
[...]
, odierno ricorrente;
Controparte_3
▪ in data 04.06.1997, a Jacarei (SP), Brasile,
odierno Controparte_4 ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Persona_1
nato in Italia, a [...] il [...], il quale contraeva matrimonio
[...] con e dall'unione nasceva il Sig. in data 25.01.1900, che si Persona_7 Parte_2 sposava con la Sig.ra e dalla loro unione nasceva, in data 22.05.1924, a Persona_8 Jardinopolis (SP), Brasile, la Sig.ra che contraeva matrimonio con il Parte_3 cittadino brasiliano, Sig. , in data 22.11.1943 e, procreando prima Persona_9 dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
Dott. Giovanni Calasso 3
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 13.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5