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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/10/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La LE, all'esito dell'udienza del 01 ottobre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2069/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Locri, Parte_1 C.F._1
via Cultura n. 5, presso lo studio dell'avv.to Daniele COMPERATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato a Locri, via Matteotti n. 48, con l'avv.to Christian LO SCALZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, al rogito del notaio in Roma, rep. 37590, pec: t;
Persona_1 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 12.06.2023,
[...]
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di Parte_1
cui all'art. 1 l. n. 18/1980, eccependo l'errata valutazione da parte del CTU dott.
[...]
, in fase di accertamento tecnico preventivo, del complesso invalidate di cui è Persona_2
affetta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In premessa occorre rilevare che la parte ricorrente ha contestato le conclusioni peritali formulate con riguardo al denegato accertamento delle condizioni mediche legittimanti la percezione dell'accompagno, mentre nulla ha ovviamente eccepito rispetto al riconoscimento del suo status di disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3 l.n. 104/1992, riconosciuto dal perito con decorrenza dal 23 aprile 2022. Rispetto a tale domanda, in assenza di contestazione
Pag. 2 a 5 da parte dell' resistente, va dunque rilevata a formazione di un giudicato interno ad CP_2
efficacia endoprocessuale, per cui resta precluso il riesame della questione decisa, e non impugnata, all'interno del giudizio in cui la pronuncia è stata emessa. È bene altresì rilevare che tale fenomeno processuale è rilevabile d'ufficio dal Giudice, qualora, come nel caso in esame, esso risulti dagli atti allegati al processo.
Chiarito dunque che l'accertamento dello status di disabilità grave si è incontrovertibilmente consolidato, va dato conto che la parte ricorrente, per quanto riguarda l'accertamento ex art. 1 l.n. 18/1980, ha lamentato l'inadeguata valutazione delle patologie denunciate, da cui ha dedotto un'irreversibile impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente, nonché la conseguente erroneità della perizia.
In merito, occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/1980 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi.
Ebbene, questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, quale: referto RX bacino e femore dx del 16.044.2024, certificato visita fisiatrica del 22.05.2024, referto visita neurologica del 06.04.2023, referto
RX colonna cervicale e palla dx del 13.03.2024, referto visita fisiatrica del 10.04.2024, programma terapeutico per l'erogazione di forniture protesiche del 05.06.2024, referto visita ortopedica del 18.7.2024, referto visita otorinolaringoiatrica del 18.07.204 e referto RM cerebrale-spinale- cervicale del 24.09.2024, ha ritenuto opportuno, in ragione dell'allegato aggravamento delle condizioni mediche, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali.
Pertanto, con ordinanza del 26.11.2024, ha a tal fine dapprima nominato il dott.
[...]
il quale non ha accettato l'incarico e successivamente, con ordinanza del 23.02.2025 Per_3
è stato sostituito con la nomina della dott.ssa , la quale ha assunto ritualmente Persona_4
l'ufficio peritale ed ha depositato il proprio elaborato in data 23.08.2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente, ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderla invalida nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “Cardiopatia ipertensiva.
Osteoporosi ed osteoartrosi diffusa al rachide e agli arti con importante limitazione
Pag. 3 a 5 funzionale. Depressione senile con decadimento cognitivo. Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale. Incontinenza urinaria”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Le patologie suelencate, secondo la documentazione allegata già presenti alla data della domanda amministrativa, determinano nella periziata un complesso invalidante stimato nella misura del 100%, per come già riconosciuto dalla commissione medica competente e CP_1 tale da determinare una difficoltà persistente allo svolgimento dei compiti e funzioni proprie dell'età al punto tale da rendere la periziata incapace, secondo parere di questo consulente, di attendere autonomamente all'espletamento degli atti quotidiani della vita con necessità, a tal fine, di assistenza continua e con decorrenza, pertanto, da aprile 2021, epoca della domanda”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente, neppure formulate nella fase endoprocedimentale ex art. 195 c.p.c. CP_2
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott.ssa . Persona_4
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di assistenza continua in capo a con decorrenza dal 19.04.2021, Parte_1
data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed esse vengono liquidate, visto il DM
55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della materia previdenziale trattata e dello scaglione di riferimento, in complessivi €3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta in capo ad la sussistenza del requisito sanitario di cui Parte_1
all'art. 1 l. n. 18/1980, con decorrenza dal 19 aprile 2021, data della domanda amministrativa;
Pag. 4 a 5 2.- accerta in capo ad la sussistenza dello stato di disabilità grave Parte_1
di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/92, con decorrenza dal 23 aprile 2022;
3.- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che CP_1
liquida in complessivi €3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separati decreti.
Locri, 31 ottobre 2025
Il Giudice
OR La LE
Pag. 5 a 5