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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 aprile 2024 ed iscritta al n.
716 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dal proc. dom. avv. Chiara Scaccabarozzi del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Merate
alla via Terzaghi n. 10, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]de' Controparte_1 C.F._2
Busi alla via Casarola n. 7/B
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Disporre che i coniugi vivano separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 9 Disporre l'affidamento dei due figli minorenni alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super-esclusivo, sicché ogni
decisione riguardante i figli spetta unicamente a;
Parte_1
Assegnare la casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. 7/B, alla madre con quanto l'arreda;
Disporre che il padre veda e tenga con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 21.00
della domenica;
Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , in via anticipata entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese a partire dalla mensilità di maggio 2024, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento
di ciascuno dei due figli: il tutto per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio
2025; nonché il 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico
curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista
non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea
prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in
strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste
liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla
scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b)
cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o
presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non
prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte
da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di
studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di
recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
pagina 2 di 9 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o
parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze
lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero
titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi
nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa
attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del
mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il
conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed
autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non
manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore
richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come
consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine
di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie
rispettivamente anticipate da ciascuno;
Disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
Poiché, a norma dell'art. 473-bis.49 c.p.c., è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di
separazione personale dei coniugi, anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra Parte_1
intende avvalersi di tale facoltà e, pertanto, chiede all'Ill.mo Tribunale di Lecco che venga altresì dichiarata in
[...]
pagina 3 di 9 tal sede la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Brivio (LC), così come trascritto nei registri
di Stato Civile del predetto Comune (Anno 2004, Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1), previa pronuncia di sentenza
parziale in punto status”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.4.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il rito previsto per i Testimoni di Geova a Brivio in data 10.7.2004 con
Pe
e che dall'unione sono nati i figli (in data 23.1.2009) e (in data Controparte_1 Per_1
13.4.2013, entrambi ancora minorenni, ha esposto di essersi determinata alla separazione dopo anni di incomprensioni, acuitesi soprattutto negli ultimi due anni di matrimonio, allorquando il marito era solito uscire con amici e tronare in tarda serata: non appena comunicata la sua intenzione al CP_1
questi ha rassegnato le dimissioni dalla società in cui lavorava (Bonfanti s.r.l. di Ambivere – BG) e il
14.10.2023 se ne è andato di casa, rendendosi ad oggi irreperibile. Da allora non ha più visto i figli e non si è più interessato ai bisogni della famiglia, ivi compreso il pagamento della rata del mutuo della casa. Solo da gennaio 2024 ha iniziato a versare l'importo di euro 200,00 per figlio, peraltro pari all'assegno unico dal medesimo integralmente percepito.
Per l'effetto, la ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., provvedimenti Parte_1
necessari ed indifferibili nell'interesse dei figli minori nei termini di affidamento super-esclusivo in favore della madre e di autorizzazione a trattenere l'assegno unico in misura pari al 100%, quale genitore affidatario;
nel merito, ha chiesto la pronuncia di separazione e, nel medesimo ricorso, anche il successivo divorzio;
l'affidamento a sé dei figli minori nelle forme del c.d. affidamento super-
esclusivo; l'assegnazione della casa coniugale di Torre de' Busi (BG), via Casarola n. 7/B (in comproprietà al 50% tra i coniugi); la determinazione dei tempi e delle modalità di visita del padre nei confronti dei figli, anche all'esito di un'eventuale C.T.U.; la previsione di un assegno mensile di
Pe mantenimento a carico del ed in favore dei figli ed pari ad euro 400,00 ciascuno, CP_1 Per_1
oltre all'80% delle spese straordinarie per i figli e la totalità dell'assegno unico.
2. - Con decreto del 26.4.2024, sul presupposto che “gli elementi addotti dalla ricorrente per fondare l'emissione di provvedimenti indifferibili risalgano invero a settembre/ottobre 2023” e che il contribuisse comunque al mantenimento dei figli, la è stata autorizzata solamente a CP_1 Parte_1
pagina 4 di 9 richiedere il rinnovo della carta d'identità per la figlia anche senza il consenso del Per_1
marito/padre, con fissazione dell'udienza del 14.5.2021 per la conferma/modifica/revoca del provvedimento reso inaudita altera parte.
In detta udienza il provvedimento è stato confermato, nella contumacia del resistente.
3. - Fissata la prima udienza per il 24.9.2024, ricorso e provvedimento sono stati notificati nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data 18.5.2024 nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ossia quella familiare in Torre de' Busi. non si è costituito in giudizio e ne va quindi ribadita la Controparte_1
declaratoria di contumacia.
4. - Sentita la ricorrente, con ordinanza riservata del 25.9.2024 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. nei seguenti termini: autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidamento dei due figli minorenni alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super-esclusivo, sicché ogni decisione riguardante i figli spetta unicamente a assegnazione della casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. Parte_1
7/B, alla madre con quanto l'arreda; autorizzazione al padre di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica;
assegno a carico del da corrispondere alla in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a partire CP_1 Parte_1
dalla mensilità di maggio 2024, di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli (per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio
2025), oltre al 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il Protocollo in uso a questo
Tribunale; assegno unico ad integrale favore della . Parte_1
5. - Alla nuova udienza del 17.12.2024 è comparsa nuovamente la sola ricorrente, la quale ha dato atto che il marito non si era ancora messo in contatto con lei, non vedeva né sentiva i figli, non versava l'assegno di mantenimento e non era dato comprendere dove si trovasse. Ritenute adeguate le statuizioni emesse in via temporanea, ha chiesto la sentenza di separazione alle medesime condizioni,
richiamando peraltro la domanda contestuale di divorzio indicata in ricorso.
6. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, considerato che non è dato sapere dove si trovi il a far data CP_1
dall'ottobre 2023, appare impossibile la protrazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
7. - Il Collegio stima corretti ed equi i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in corso di causa e che la stessa ricorrente ha fatto propri.
Pertanto, salvi eventuali sviluppi del giudizio, nella totale assenza del padre è quanto mai opportuno mantenere l'affidamento dei due figli minori alla madre nelle forme del c.d. affidamento super-esclusivo, con conseguente rimessione di ogni decisione riguardante i figli unicamente a
Parte_1
Considerato, invece, il rilevante lasso temporale ad oggi trascorso (oltre 14 mesi) senza che il padre abbia visto né sentito i figli, il Collegio stima necessario non disporre alcuna modalità di visita padre/figli: laddove il si rifacesse vivo, saranno adottati gli opportuni provvedimenti, su sua CP_1
richiesta e tenendo conto del preminente interesse della prole. Il diritto di visita, perciò, va al momento sospeso.
8. - Sotto il profilo economico, la ricorrente, dopo un'occupazione a tempo determinato e part-
time presso Euroservice s.r.l., sta usufruendo della NASPI ed è in cerca di un nuovo lavoro. Il CP_1
dipendente a tempo determinato come carpentiere con uno stipendio medio mensile di euro 2.400,00,
ha rassegnato le dimissioni non appena saputo della volontà della moglie di separarsi e attualmente non corrisponde alcunché per il mantenimento dei due figli. Come riferito dalla ricorrente, “è venuto per
Per vedere il figlio solo tre volte, restando con lui poche ore. Nonostante il figlio glielo abbia chiesto,
non gli ha detto dove si trovi. Gli ha però detto che deve prendere un aereo”. Non è noto, dunque, se il resistente si trovi all'estero e quale attività svolga: avendo però volontariamente lasciato famiglia e lavoro, si impone un suo contributo nel mantenimento dei figli che al momento il Collegio valuta equo in euro 400,00 per ciascuno dei due figli (per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025), oltre al 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il
Protocollo in uso a questo Tribunale e meglio declinato in dispositivo. In virtù dell'affidamento dei figli, l'assegno unico va integralmente corrisposto a Parte_1
pagina 6 di 9 9. - Come detto, contestualmente alla domanda di separazione la ricorrente ha domandato sin d'ora la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.: va, perciò, disposta la rimessione della causa sul ruolo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco
[...]
rispetto;
DISPONE
Pe l'affido dei due figli minorenni e alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super- Per_1
esclusivo, sicché ogni decisione riguardante i figli spetta unicamente a Parte_1
ASSEGNA la casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. 7/B, alla madre con quanto l'arreda;
SOSPENDE
il diritto di visita del padre ai due figli;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a in via anticipata entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese (a partire dalla mensilità di maggio 2024), la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025, nonché il 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 7 di 9 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter,
solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 8 di 9 - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno;
DISPONE
che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
RIMETTE
la causa in istruttoria, con separata ordinanza.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 aprile 2024 ed iscritta al n.
716 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dal proc. dom. avv. Chiara Scaccabarozzi del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Merate
alla via Terzaghi n. 10, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]de' Controparte_1 C.F._2
Busi alla via Casarola n. 7/B
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Disporre che i coniugi vivano separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 9 Disporre l'affidamento dei due figli minorenni alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super-esclusivo, sicché ogni
decisione riguardante i figli spetta unicamente a;
Parte_1
Assegnare la casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. 7/B, alla madre con quanto l'arreda;
Disporre che il padre veda e tenga con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 21.00
della domenica;
Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , in via anticipata entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese a partire dalla mensilità di maggio 2024, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento
di ciascuno dei due figli: il tutto per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio
2025; nonché il 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico
curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista
non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea
prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in
strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste
liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla
scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b)
cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o
presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non
prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte
da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di
studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di
recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
pagina 2 di 9 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o
parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze
lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero
titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi
nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa
attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del
mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il
conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed
autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non
manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore
richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come
consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine
di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie
rispettivamente anticipate da ciascuno;
Disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
Poiché, a norma dell'art. 473-bis.49 c.p.c., è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di
separazione personale dei coniugi, anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra Parte_1
intende avvalersi di tale facoltà e, pertanto, chiede all'Ill.mo Tribunale di Lecco che venga altresì dichiarata in
[...]
pagina 3 di 9 tal sede la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Brivio (LC), così come trascritto nei registri
di Stato Civile del predetto Comune (Anno 2004, Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1), previa pronuncia di sentenza
parziale in punto status”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.4.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il rito previsto per i Testimoni di Geova a Brivio in data 10.7.2004 con
Pe
e che dall'unione sono nati i figli (in data 23.1.2009) e (in data Controparte_1 Per_1
13.4.2013, entrambi ancora minorenni, ha esposto di essersi determinata alla separazione dopo anni di incomprensioni, acuitesi soprattutto negli ultimi due anni di matrimonio, allorquando il marito era solito uscire con amici e tronare in tarda serata: non appena comunicata la sua intenzione al CP_1
questi ha rassegnato le dimissioni dalla società in cui lavorava (Bonfanti s.r.l. di Ambivere – BG) e il
14.10.2023 se ne è andato di casa, rendendosi ad oggi irreperibile. Da allora non ha più visto i figli e non si è più interessato ai bisogni della famiglia, ivi compreso il pagamento della rata del mutuo della casa. Solo da gennaio 2024 ha iniziato a versare l'importo di euro 200,00 per figlio, peraltro pari all'assegno unico dal medesimo integralmente percepito.
Per l'effetto, la ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., provvedimenti Parte_1
necessari ed indifferibili nell'interesse dei figli minori nei termini di affidamento super-esclusivo in favore della madre e di autorizzazione a trattenere l'assegno unico in misura pari al 100%, quale genitore affidatario;
nel merito, ha chiesto la pronuncia di separazione e, nel medesimo ricorso, anche il successivo divorzio;
l'affidamento a sé dei figli minori nelle forme del c.d. affidamento super-
esclusivo; l'assegnazione della casa coniugale di Torre de' Busi (BG), via Casarola n. 7/B (in comproprietà al 50% tra i coniugi); la determinazione dei tempi e delle modalità di visita del padre nei confronti dei figli, anche all'esito di un'eventuale C.T.U.; la previsione di un assegno mensile di
Pe mantenimento a carico del ed in favore dei figli ed pari ad euro 400,00 ciascuno, CP_1 Per_1
oltre all'80% delle spese straordinarie per i figli e la totalità dell'assegno unico.
2. - Con decreto del 26.4.2024, sul presupposto che “gli elementi addotti dalla ricorrente per fondare l'emissione di provvedimenti indifferibili risalgano invero a settembre/ottobre 2023” e che il contribuisse comunque al mantenimento dei figli, la è stata autorizzata solamente a CP_1 Parte_1
pagina 4 di 9 richiedere il rinnovo della carta d'identità per la figlia anche senza il consenso del Per_1
marito/padre, con fissazione dell'udienza del 14.5.2021 per la conferma/modifica/revoca del provvedimento reso inaudita altera parte.
In detta udienza il provvedimento è stato confermato, nella contumacia del resistente.
3. - Fissata la prima udienza per il 24.9.2024, ricorso e provvedimento sono stati notificati nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data 18.5.2024 nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ossia quella familiare in Torre de' Busi. non si è costituito in giudizio e ne va quindi ribadita la Controparte_1
declaratoria di contumacia.
4. - Sentita la ricorrente, con ordinanza riservata del 25.9.2024 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. nei seguenti termini: autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidamento dei due figli minorenni alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super-esclusivo, sicché ogni decisione riguardante i figli spetta unicamente a assegnazione della casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. Parte_1
7/B, alla madre con quanto l'arreda; autorizzazione al padre di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica;
assegno a carico del da corrispondere alla in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a partire CP_1 Parte_1
dalla mensilità di maggio 2024, di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli (per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio
2025), oltre al 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il Protocollo in uso a questo
Tribunale; assegno unico ad integrale favore della . Parte_1
5. - Alla nuova udienza del 17.12.2024 è comparsa nuovamente la sola ricorrente, la quale ha dato atto che il marito non si era ancora messo in contatto con lei, non vedeva né sentiva i figli, non versava l'assegno di mantenimento e non era dato comprendere dove si trovasse. Ritenute adeguate le statuizioni emesse in via temporanea, ha chiesto la sentenza di separazione alle medesime condizioni,
richiamando peraltro la domanda contestuale di divorzio indicata in ricorso.
6. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, considerato che non è dato sapere dove si trovi il a far data CP_1
dall'ottobre 2023, appare impossibile la protrazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
7. - Il Collegio stima corretti ed equi i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in corso di causa e che la stessa ricorrente ha fatto propri.
Pertanto, salvi eventuali sviluppi del giudizio, nella totale assenza del padre è quanto mai opportuno mantenere l'affidamento dei due figli minori alla madre nelle forme del c.d. affidamento super-esclusivo, con conseguente rimessione di ogni decisione riguardante i figli unicamente a
Parte_1
Considerato, invece, il rilevante lasso temporale ad oggi trascorso (oltre 14 mesi) senza che il padre abbia visto né sentito i figli, il Collegio stima necessario non disporre alcuna modalità di visita padre/figli: laddove il si rifacesse vivo, saranno adottati gli opportuni provvedimenti, su sua CP_1
richiesta e tenendo conto del preminente interesse della prole. Il diritto di visita, perciò, va al momento sospeso.
8. - Sotto il profilo economico, la ricorrente, dopo un'occupazione a tempo determinato e part-
time presso Euroservice s.r.l., sta usufruendo della NASPI ed è in cerca di un nuovo lavoro. Il CP_1
dipendente a tempo determinato come carpentiere con uno stipendio medio mensile di euro 2.400,00,
ha rassegnato le dimissioni non appena saputo della volontà della moglie di separarsi e attualmente non corrisponde alcunché per il mantenimento dei due figli. Come riferito dalla ricorrente, “è venuto per
Per vedere il figlio solo tre volte, restando con lui poche ore. Nonostante il figlio glielo abbia chiesto,
non gli ha detto dove si trovi. Gli ha però detto che deve prendere un aereo”. Non è noto, dunque, se il resistente si trovi all'estero e quale attività svolga: avendo però volontariamente lasciato famiglia e lavoro, si impone un suo contributo nel mantenimento dei figli che al momento il Collegio valuta equo in euro 400,00 per ciascuno dei due figli (per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025), oltre al 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il
Protocollo in uso a questo Tribunale e meglio declinato in dispositivo. In virtù dell'affidamento dei figli, l'assegno unico va integralmente corrisposto a Parte_1
pagina 6 di 9 9. - Come detto, contestualmente alla domanda di separazione la ricorrente ha domandato sin d'ora la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.: va, perciò, disposta la rimessione della causa sul ruolo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco
[...]
rispetto;
DISPONE
Pe l'affido dei due figli minorenni e alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super- Per_1
esclusivo, sicché ogni decisione riguardante i figli spetta unicamente a Parte_1
ASSEGNA la casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. 7/B, alla madre con quanto l'arreda;
SOSPENDE
il diritto di visita del padre ai due figli;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a in via anticipata entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese (a partire dalla mensilità di maggio 2024), la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025, nonché il 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 7 di 9 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter,
solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 8 di 9 - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno;
DISPONE
che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
RIMETTE
la causa in istruttoria, con separata ordinanza.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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