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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 851/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015249908000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015249908000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Entrate per l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020240015249908/000, notificata in data
10.01.2025 inerente il Controllo Modello Unico anno 2021 – Liquidazioni periodiche IVA anno 2023. Al riguardo ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora;
nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto prodromico;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per avvenuta decadenza e/o prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro che ha contestato i motivi di ricorso producendo documentazione a sostegno della validità della pretesa. Ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dal ricorrente, la Corte osserva.
Quando si è di fronte alla cartella -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972 è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n.600/1973, di cui in esame, la cartella di pagamento pur costituendo l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, - per cui in linea di principio dovrebbe contenere un'idonea motivazione, tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come nell'ipotesi in cui vengano richiesti (anche) gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Inoltre, pur ammettendo la ricorrenza dell'omessa motivazione in ordine agli interessi e sanzioni, che comunque questo collegio esclude, certamente non può incidere sull'imposta principale trattandosi di liquidazione 36 bis, atteso che gli accessori sono suscettibili di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria principale configurata a carico del contribuente. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolare come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.
4- giudice monocratico, cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro determinate in euro 350,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in
Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 851/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015249908000 IRPEF-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015249908000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Entrate per l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020240015249908/000, notificata in data
10.01.2025 inerente il Controllo Modello Unico anno 2021 – Liquidazioni periodiche IVA anno 2023. Al riguardo ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora;
nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto prodromico;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per avvenuta decadenza e/o prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro che ha contestato i motivi di ricorso producendo documentazione a sostegno della validità della pretesa. Ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dal ricorrente, la Corte osserva.
Quando si è di fronte alla cartella -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972 è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n.600/1973, di cui in esame, la cartella di pagamento pur costituendo l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, - per cui in linea di principio dovrebbe contenere un'idonea motivazione, tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come nell'ipotesi in cui vengano richiesti (anche) gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Inoltre, pur ammettendo la ricorrenza dell'omessa motivazione in ordine agli interessi e sanzioni, che comunque questo collegio esclude, certamente non può incidere sull'imposta principale trattandosi di liquidazione 36 bis, atteso che gli accessori sono suscettibili di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria principale configurata a carico del contribuente. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolare come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.
4- giudice monocratico, cosi provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro determinate in euro 350,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in
Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone