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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1735/2024 promossa da: (C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LEONE LUIGI FIUMALBO SPADONI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Alfonsine (RA), via Stroppata n. 38
- ATTORE - CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 11
- CONVENUTA -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 08.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 02.08.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 5 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: In punto allo status dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti 19 maggio 2012 in Russi (RA) annotato al Registro Atti di Matrimonio del Medesimo Comune dell'anno 2012, atto n. 1 p.2 S.A. anno 2012 in regime di separazione legale dei beni ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
In punto al collocamento e mantenimento della prole minorenne, stabilirne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Apparendo quello descritto il regolamento più opportuno all'interesse dei minori confermare le condizioni di separazione quanto alla collocazione dei minori medesimi con permanenza degli stessi alternativamente quindici giorni consecutivi ogni mese presso l'uno e l'altro dei genitori disponendo quanto ai periodi festivi e di vacanza, che i figli trascorrano ad anni alterni le festività natalizie, più precisamente dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 1° al 6 gennaio e le, precisamente dal giovedì santo alla pasqua o dal lunedì dell'angelo al rientro a scuola, con i genitori. I figli minori trascorreranno ogni anno, le vacanze con i genitori per un periodo di venti giorni, anche frazionabili. Confermare l'attuale regime di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore in piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, determinandosi una situazione non dissimile da quella presente nella famiglia unitaria, con sola eccezione delle spese straordinarie – come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna – che saranno in capo al ricorrente nella misura del 70% con conferma di quanto in essere all'esito della separazione. Accertare e dichiarare e comunque statuire con le più opportune pronunce l'insussistenza del diritto in capo al coniuge ed alla figlia maggiorenne del diritto al percepimento dell'assegno divorzile ed a contributo indiretto al mantenimento. Vinte le spese di lite”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 02.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 22.01.2025, poi rinviata d'ufficio al 20.02.2025. In data 05.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 20.12.2024 , chiedendo al Tribunale di Controparte_1
Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Ravenna il 26.02.2008, con ogni Controparte_1 Parte_1 consequenziale provvedimento;
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione paritaria alternata;
Per_1 Per_2
3) Disporre che i genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) Porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Pt_1 Per_3 convivente con la madre, mediante la corresponsione alla sig.ra di un assegno di € 350,00 CP_1
pagina 2 di 5 mensili, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 5) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario dei figli
e . Per_1 Per_2
6) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento straordinario di tutti e tre i figli nella percentuale del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come da protocollo del Tribunale di Ravenna;
7) Disporre che l'assegno unico venga diviso, nella misura del 50%, tra i genitori.
8) Condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento”. All'udienza del 20.02.2025, il Giudice delegato tentava di conciliare le parti e formulava alle stesse una proposta conciliativa implicante la pronuncia sul vincolo alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei due figli minori ed ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- collocamento alternato e paritario del figlio minore presso ciascun genitore secondo le Per_1 modalità indicate nelle condizioni di separazione;
- collocamento prevalente di presso il padre, con esercizio del diritto di visita materno a Per_2 weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, una giornata nel corso della settimana dall'uscita da scuola con pernottamento sino alla mattina successiva, individuata nel mercoledì, nella settimana in cui il minore è nel weekend con la madre, e due giornate, anche consecutive, dall'uscita da scuola sino alla mattina nella settimana in cui è nel weekend con il padre, da individuarsi congiuntamente tra le parti, con ripartizione dei tempi di permanenza del minore durante le vacanze estive, natalizie e pasquali come da condizioni di separazione;
permanenza della figlia maggiorenne presso la madre, con impegno delle parti a favorire un Per_3 riavvicinamento padre-figlia;
- mantenimento ordinario diretto dei figli minori e da parte di ciascun genitore nei Per_1 Per_2 tempi di rispettiva permanenza degli stessi presso di loro e corresponsione da parte del sig. di un Pt_1 contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 250,00, Per_3 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni CP_1 mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025;
- ripartizione delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, per tutte e tre i figli nella misura del 70 % in capo al padre e del 30 % in capo alla madre, con l'eccezione delle spese dello psicologo per che saranno in capo a ciascun genitore nella Per_3 misura del 50 %;
- ripartizione al 50 % dell'assegno unico e universale per i due figli. Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e la sig.ra CP_1
riservava di sottoporre la proposta conciliativa al Giudice tutelare, essendo la figlia
[...] Per_3 beneficiaria di amministrazione di sostegno. Il Giudice delegato, al fine di consentire alla convenuta di richiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare, rinviava il processo all'udienza del 10.04.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 03.04.2025, parte convenuta produceva mediante deposito telematico l'autorizzazione del Giudice tutelare all'accettazione della proposta conciliativa.
pagina 3 di 5 Con le note scritte depositate in data 08.04.2025, le parti chiedevano al Tribunale di rimettere la causa al Collegio per la decisione, pronunciando la sentenza di divorzio alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice a spese compensate. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 23.02.2008 a Ravenna e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 6, parte 2, s. A, dell'anno 2008. Il Tribunale di Ravenna ha infatti omologato la separazione consensuale tra le parti con decreto del 4.07.2023 cron. 2759/2023 emesso nel procedimento R.G. n. 221/2023. Le parti hanno inoltre confermato all'udienza del 20.02.2025 che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi nella procedura di separazione personale consensuale avvenuta all'udienza dello 01.06.2023. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui agli atti e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Per quanto riguarda le pronunce accessorie, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato. La cessazione degli effetti civili del matrimonio va quindi pronunciata alle condizioni oggetto della proposta conciliativa come sopra indicate. Stante l'espressa richiesta delle parti, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], a
[...] Controparte_1
Ravenna in data 23.02.2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 6, p. 2, s. A, dell'anno 2008;
- RECEPISCE integralmente le condizioni oggetto della proposta conciliativa riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396.
pagina 4 di 5 Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli, addetta all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1735/2024 promossa da: (C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LEONE LUIGI FIUMALBO SPADONI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Alfonsine (RA), via Stroppata n. 38
- ATTORE - CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 11
- CONVENUTA -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 08.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 02.08.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 5 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: In punto allo status dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti 19 maggio 2012 in Russi (RA) annotato al Registro Atti di Matrimonio del Medesimo Comune dell'anno 2012, atto n. 1 p.2 S.A. anno 2012 in regime di separazione legale dei beni ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
In punto al collocamento e mantenimento della prole minorenne, stabilirne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Apparendo quello descritto il regolamento più opportuno all'interesse dei minori confermare le condizioni di separazione quanto alla collocazione dei minori medesimi con permanenza degli stessi alternativamente quindici giorni consecutivi ogni mese presso l'uno e l'altro dei genitori disponendo quanto ai periodi festivi e di vacanza, che i figli trascorrano ad anni alterni le festività natalizie, più precisamente dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 1° al 6 gennaio e le, precisamente dal giovedì santo alla pasqua o dal lunedì dell'angelo al rientro a scuola, con i genitori. I figli minori trascorreranno ogni anno, le vacanze con i genitori per un periodo di venti giorni, anche frazionabili. Confermare l'attuale regime di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore in piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, determinandosi una situazione non dissimile da quella presente nella famiglia unitaria, con sola eccezione delle spese straordinarie – come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna – che saranno in capo al ricorrente nella misura del 70% con conferma di quanto in essere all'esito della separazione. Accertare e dichiarare e comunque statuire con le più opportune pronunce l'insussistenza del diritto in capo al coniuge ed alla figlia maggiorenne del diritto al percepimento dell'assegno divorzile ed a contributo indiretto al mantenimento. Vinte le spese di lite”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 02.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 22.01.2025, poi rinviata d'ufficio al 20.02.2025. In data 05.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 20.12.2024 , chiedendo al Tribunale di Controparte_1
Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Ravenna il 26.02.2008, con ogni Controparte_1 Parte_1 consequenziale provvedimento;
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione paritaria alternata;
Per_1 Per_2
3) Disporre che i genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) Porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Pt_1 Per_3 convivente con la madre, mediante la corresponsione alla sig.ra di un assegno di € 350,00 CP_1
pagina 2 di 5 mensili, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 5) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario dei figli
e . Per_1 Per_2
6) Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento straordinario di tutti e tre i figli nella percentuale del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, come da protocollo del Tribunale di Ravenna;
7) Disporre che l'assegno unico venga diviso, nella misura del 50%, tra i genitori.
8) Condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento”. All'udienza del 20.02.2025, il Giudice delegato tentava di conciliare le parti e formulava alle stesse una proposta conciliativa implicante la pronuncia sul vincolo alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei due figli minori ed ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- collocamento alternato e paritario del figlio minore presso ciascun genitore secondo le Per_1 modalità indicate nelle condizioni di separazione;
- collocamento prevalente di presso il padre, con esercizio del diritto di visita materno a Per_2 weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera, una giornata nel corso della settimana dall'uscita da scuola con pernottamento sino alla mattina successiva, individuata nel mercoledì, nella settimana in cui il minore è nel weekend con la madre, e due giornate, anche consecutive, dall'uscita da scuola sino alla mattina nella settimana in cui è nel weekend con il padre, da individuarsi congiuntamente tra le parti, con ripartizione dei tempi di permanenza del minore durante le vacanze estive, natalizie e pasquali come da condizioni di separazione;
permanenza della figlia maggiorenne presso la madre, con impegno delle parti a favorire un Per_3 riavvicinamento padre-figlia;
- mantenimento ordinario diretto dei figli minori e da parte di ciascun genitore nei Per_1 Per_2 tempi di rispettiva permanenza degli stessi presso di loro e corresponsione da parte del sig. di un Pt_1 contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 250,00, Per_3 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni CP_1 mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025;
- ripartizione delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, per tutte e tre i figli nella misura del 70 % in capo al padre e del 30 % in capo alla madre, con l'eccezione delle spese dello psicologo per che saranno in capo a ciascun genitore nella Per_3 misura del 50 %;
- ripartizione al 50 % dell'assegno unico e universale per i due figli. Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e la sig.ra CP_1
riservava di sottoporre la proposta conciliativa al Giudice tutelare, essendo la figlia
[...] Per_3 beneficiaria di amministrazione di sostegno. Il Giudice delegato, al fine di consentire alla convenuta di richiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare, rinviava il processo all'udienza del 10.04.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 03.04.2025, parte convenuta produceva mediante deposito telematico l'autorizzazione del Giudice tutelare all'accettazione della proposta conciliativa.
pagina 3 di 5 Con le note scritte depositate in data 08.04.2025, le parti chiedevano al Tribunale di rimettere la causa al Collegio per la decisione, pronunciando la sentenza di divorzio alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice a spese compensate. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 23.02.2008 a Ravenna e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 6, parte 2, s. A, dell'anno 2008. Il Tribunale di Ravenna ha infatti omologato la separazione consensuale tra le parti con decreto del 4.07.2023 cron. 2759/2023 emesso nel procedimento R.G. n. 221/2023. Le parti hanno inoltre confermato all'udienza del 20.02.2025 che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi nella procedura di separazione personale consensuale avvenuta all'udienza dello 01.06.2023. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui agli atti e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Per quanto riguarda le pronunce accessorie, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato. La cessazione degli effetti civili del matrimonio va quindi pronunciata alle condizioni oggetto della proposta conciliativa come sopra indicate. Stante l'espressa richiesta delle parti, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], a
[...] Controparte_1
Ravenna in data 23.02.2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 6, p. 2, s. A, dell'anno 2008;
- RECEPISCE integralmente le condizioni oggetto della proposta conciliativa riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396.
pagina 4 di 5 Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli, addetta all'Ufficio per il processo.
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