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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8506/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazzale Dell'Agricoltura 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294540182847626 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22419/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna il Fermo Amministrativo n. 20250002294540182847626, emesso per TARI 2020, euro 610,25, notificata in data 05/05/2025 a seguito del mancato pagamento del prodromico Preavviso di
Fermo Amministrativo 20250002245720165464939, asseritamente notificato in data 27/01/2025. Eccepisce la mancata notifica di ogni atto precedente con la conseguente avvenuta maturata prescrizione ed il difetto di motivazione ex Art. 7 L. 212/2000.
Si costituisce Municipia spa che deposita prova della avvenuta notifica via PEC dell'atto prodromico e contesta il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il quale contiene tutti i elementi essenziali e necessari, risultando chiaro e motivato secondo i dettami dell'Art. 7 L.212/2000.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Parte resistente ha depositato in atti il prodromico preavviso di Fermo Amministrativo n.
20250002245720165464939 completo di notifica a mezzo pec, avvenuta il 27/01/2025 all'indirizzo "valerio. Email_4". La valida notifica del prodromico preavviso di Fermo Amministrativo, non opposto, determina la piena legittimità del Fermo Amministrativo n. 20250002294540182847626 e la irretrattabilità della pretesa tributaria, divenuta definitiva. Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico efficace come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario (Cass. Ord.
n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020). Destituita infine di fondamento risulta l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, il quale invece risulta per tabulas adeguatamente motivato ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 212/2000.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8506/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazzale Dell'Agricoltura 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294540182847626 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22419/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna il Fermo Amministrativo n. 20250002294540182847626, emesso per TARI 2020, euro 610,25, notificata in data 05/05/2025 a seguito del mancato pagamento del prodromico Preavviso di
Fermo Amministrativo 20250002245720165464939, asseritamente notificato in data 27/01/2025. Eccepisce la mancata notifica di ogni atto precedente con la conseguente avvenuta maturata prescrizione ed il difetto di motivazione ex Art. 7 L. 212/2000.
Si costituisce Municipia spa che deposita prova della avvenuta notifica via PEC dell'atto prodromico e contesta il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il quale contiene tutti i elementi essenziali e necessari, risultando chiaro e motivato secondo i dettami dell'Art. 7 L.212/2000.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Parte resistente ha depositato in atti il prodromico preavviso di Fermo Amministrativo n.
20250002245720165464939 completo di notifica a mezzo pec, avvenuta il 27/01/2025 all'indirizzo "valerio. Email_4". La valida notifica del prodromico preavviso di Fermo Amministrativo, non opposto, determina la piena legittimità del Fermo Amministrativo n. 20250002294540182847626 e la irretrattabilità della pretesa tributaria, divenuta definitiva. Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico efficace come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario (Cass. Ord.
n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020). Destituita infine di fondamento risulta l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, il quale invece risulta per tabulas adeguatamente motivato ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 212/2000.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge.