Articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 9Articolo 11
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10 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
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20 ottobre 2004
Art. 10. Ambito di applicazione della rivalutazione 1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , possono, anche in deroga all' articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio ((in corso alla data del 31 dicembre 2002)) .
Entrata in vigore il 20 ottobre 2004
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