CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4179/23 RG, avente ad oggetto
“somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n.
85/23, pubblicata il 24 Luglio 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 12 Giugno 2025 – causa pendente tra:
( ), in persona dell'omonimo Controparte_1 C.F._1 titolare, rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Nicola Lauro
( , con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo C.F._2 di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.te e Controparte_3 P.IVA_2
1 difese (giusta procura in atti) dall'avv. Pietro Capasso ( ), con il quale C.F._3 sono elettivamente dom.te presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellate
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione notificata il 21 Maggio 2019 la ditta individuale “
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Controparte_1
Ischia, le società e . Controparte_2 Controparte_3
In data 15 Luglio 2016 aveva redatto un verbale di verifica, con cui aveva Controparte_2 accertato una presunta irregolarità nella misurazione del consumo di energia elettrica, presso il punto di prelievo indicato (876077795 -POD IT001E87607779).
L'irregolarità era stata attribuita alla presenza di un magnete posto sul contatore (tuttavia non erano stati forniti dettagli su dimensioni, caratteristiche o potenza di tale dispositivo).
La ditta individuale eccepiva come la verifica del 15 Luglio 2016 fosse stata svolta con modalità prive di garanzie.
aveva effettuato unilateralmente una ricostruzione Controparte_3
“abnorme ed infondata” dei consumi, riferiti al periodo dal 2 Luglio 2011 al 14 Luglio 2016.
La ditta videnziava la natura privatistica del rapporto contrattuale tra utente e CP_1 fornitore, inquadrato come un contratto di somministrazione regolato dagli articoli 1559 e ss. cc..
La società distributrice rappresentava un soggetto terzo nel rapporto contrattuale, con funzioni di lettura del contatore e di fatturazione;
tuttavia gli obblighi del distributore erano stati fissati da delibere amministrative, e non potevano sostituire il contraddittorio con l'utente.
La ditta ontestava la ricostruzione dei consumi ed il controllo effettuato da E- CP_1
Distribuzione, ed altresì lamentava come la fornitrice non Controparte_3 avesse dato risposte concrete alle sue contestazioni;
per giunta il contatore era stato sostituito in sua assenza ed in carenza del suo consenso.
Aggiungeva la ditta AN: spetta al venditore dimostrare la corrispondenza tra i dati rilevati dal contatore e quelli fatturati;
per giunta la fattura, in caso di contestazione, non ha valore probatorio pieno, ma può integrare soltanto un indizio.
2 La ditta ontestava anche il coefficiente di correzione utilizzato per la determinazione CP_1 dei consumi. Si trattava di un coefficiente applicato unilateralmente, e senza confronto con l'utente (al contrario, la determinazione del prezzo della fornitura doveva basarsi sul consumo effettivo, e non già su stime o metodi induttivi).
Il dato dei consumi al 15 Luglio 2016 era meramente presunto.
In conclusione, la ditta attrice denunciava la violazione del diritto dell'utente di verificare la congruità delle fatture (diritto compromesso dall'avvenuta sostituzione del contatore senza il suo consenso).
Quindi la chiedeva di annullarsi la ricostruzione dei consumi effettuata Controparte_1 dalla distributrice in data 15 Luglio 2016, relativa al periodo dal 2 Luglio Controparte_2
2011 al 14 Luglio 2016, ed inerente al punto di prelievo 876077795 –POD IT001E87607779; nonchè annullarsi il succitato verbale di verifica, relativo al punto di prelievo in oggetto.
Sotto il profilo istruttorio, la ditta attrice chiedeva nominarsi un ctu, ai fini della ricostruzione dei consumi.
Giusta comparsa depositata il 19 Dicembre 2019, si costituivano le convenute e . Controparte_4 Controparte_3
In primis le due società eccepivano l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda attorea, ai sensi dell'art.
3.1 della Delibera ARERA n. 209/2016 (TICO – Testo Integrato
Conciliazione).
Infatti, per tutte le controversie relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, era previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA (o altri organismi ADR riconosciuti), il cui esperimento costituiva condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
In particolare, l'atto di citazione era stato notificato successivamente all'entrata in vigore della suddetta Delibera.
Nel merito, le due convenute eccepivano la ritualità degli accertamenti svolti il 15 Luglio
2016.
Infatti in quella data i tecnici di , con l'ausilio dei Carabinieri, avevano Controparte_2 effettuato una verifica tecnico-fiscale del contatore presso la sede della Controparte_1
(POD IT001E876077795).
Era stata rilevata la presenza di un magnete posizionato sul contatore, in grado di alterare la corretta registrazione dei consumi elettrici.
La verifica si era svolta alla presenza del titolare della ditta individuale, ed in particolare erano state eseguite le prove strumentali.
Quindi il contatore era stato sostituito, ed il magnete era stato sigillato in busta chiusa.
3 Dopodichè la società Distributrice, con nota del 29 Luglio 2016, aveva informato il fornitore
( ) e l'utente del compiuto accertamento. Controparte_3
Era risultato un consumo reale stimato in 599.071 kWh, a fronte dei 131.796 kWh rilevati, per un'evasione di 467.275 kWh nel periodo dal 2 Luglio 2011 al 14 Luglio 2016.
Pedissequamente, la fornitrice aveva emesso la fattura di Controparte_3 conguaglio, in data 26 Agosto 2016, per l'importo di euro 96.769,88, quale corrispettivo per i consumi non registrati.
Con successiva lettera del 5 Maggio 2017, era stata confermata la correttezza della fatturazione, basata sulle verifiche tecniche condotte.
Inoltre, la società distributrice aveva inoltrato denuncia penale alla A.G., nonché denuncia alla , per la manomissione del contatore (artt. 624 e 625 cp). Controparte_5
La ditta AN non aveva provveduto al pagamento dell'importo sopra indicato.
Né poteva revocarsi in dubbio l'avvenuta manomissione del contatore, a mezzo dell'apposizione di magnete (in tal modo vi era stata la fraudolenta sottrazione di energia elettrica).
Il verbale di verifica del 15 Luglio 2016 era stato sottoscritto senza riserve da
[...]
titolare della ditta individuale. CP_1
Il verbale di verifica era assistito da fede privilegiata, in quanto redatto da soggetti con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
L'errore di misurazione dovuto al magnete (- 68 %) era stato accertato con metodo scientifico, desumibile dall'utilizzo di un contatore campione ZERA.
Altresì, legittimamente si era provveduto alla sostituzione del contatore.
Il contatore ed il magnete costituivano corpo del reato di sottrazione di energia elettrica, ed era necessaria la sostituzione.
In caso di accertati prelievi fraudolenti, non vi era alcun obbligo di ottenere il consenso dell'utente, ai fini della sostituzione del contatore.
Inoltre, la verifica aveva dimostrato che il contatore era perfettamente funzionante senza il magnete (errore pari a –0,3 %).
Non poteva revocarsi in dubbio che il titolare della fornitura fosse responsabile civilmente per la manomissione e l'alterazione del contatore.
In definitiva le due società convenute chiedevano di rigettarsi la domanda attorea.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, n. 85/23, pubblicata il 24 Luglio 2023.
4 Il G.M. ha rigettato la domanda dell'attrice altresì ha condannato la ditta Controparte_1
AN al pagamento delle spese del giudizio – spese liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 8.328,00 per compensi professionali (oltre accessori come per Legge), in favore di ciascuna delle due società convenute.
La sentenza di prime cure ha respinto la tesi della ditta somministrata;
in particolare, si è evidenziata la legittimità degli importi addebitati per prelievo fraudolento;
altresì si è ribadita l'efficacia probatoria del verbale di verifica.
Il primo giudicante ha conferito pregnante rilievo al verbale redatto dai tecnici della società distributrice, alla presenza del titolare della ditta somministrata e dei Carabinieri.
La presenza del magnete sul contatore ha causato una sotto-misurazione dei consumi, nella misura del 68 %.
Alla rimozione del magnete, il contatore risultava funzionante e nella norma.
Il Tribunale ha richiamato giurisprudenza consolidata, che attribuisce valore di atto pubblico al verbale di verifica redatto dai tecnici Enel, equiparati a pubblici ufficiali “nei limiti del servizio svolto”.
Il verbale fa piena prova fino a querela di falso, in mancanza di prova contraria.
Aggiunge il G.M.: la ditta iammai ha contestato l'esito della verifica, né CP_1 nell'immediatezza, né successivamente.
Per giunta, sotto il profilo civilistico, l'utente era obbligato a custodire il misuratore, ed a proteggerlo da manomissioni, anche da parte di terzi.
L'utente risponde comunque della manomissione (indipendentemente dall'autore materiale), in quanto beneficiario diretto della manomissione medesima.
Né può trascurarsi come risulti integrato il prelievo abusivo (conseguente all'applicazione del magnete), prescindendo dalla ricorrenza o meno del dolo.
In tale contesto, il Tribunale ha anche evidenziato la superfluità della CTU invocata da parte attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la a mezzo Controparte_1 della citazione notificata in data 28 Settembre 2023 nei confronti di Controparte_3
e di .
[...] Controparte_2
La ditta appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado (annullarsi la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società distributrice, conseguente al verbale di verifica del 15 Luglio 2016; annullarsi il verbale di verifica); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
5 Sotto il profilo istruttorio, la ditta AN insiste nell'ammissione della CTU ricostruttiva dei consumi, già denegata dal primo giudicante.
A mezzo della comparsa depositata il 5 Marzo 2024, si sono costituite le appellate e , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_4 Controparte_3
Tra le altre cose le società appellate evidenziano come la ditta AN abbia introdotto una domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria;
di conseguenza,
l'onere probatorio è a carico della ditta attrice, odierna appellante.
La comparsa di costituzione delle società appellate si caratterizza anche per il seguente inciso, a fol. 17:..la sentenza contiene un mero errore materiale di calcolo, atteso che il totale complessivo di dette voci ammonta ad euro 14.103,00 e non ad euro 8.328,00, come indicato nel dispositivo della sentenza;
pertanto, si fa espressa riserva di depositare istanza di correzione ex art. 287 cpc al Giudice che ha pronunciato la sentenza…..(errore di calcolo in sede di quantificazione dei compensi, con riferimento al governo delle spese).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 27 Marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 3 Giugno 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc (in particolare l'istruttore ha ritenuto superflua la CTU ricostruttiva dei consumi, invocata dalla ditta appellante).
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 12 Giugno 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo, la ditta appellante si duole di un'errata valutazione del valore probatorio del ricalcolo dei consumi.
La tesi della è così riassumibile: il Tribunale ha attribuito al ricalcolo dei Controparte_1 consumi, effettuato unilateralmente dalla società distributrice, lo stesso valore del verbale di accertamento redatto da pubblici ufficiali;
in tal modo – prosegue parte appellante – il
G.M. ha confuso due atti che andavano tenuti distinti.
In altri termini, il primo Giudice avrebbe erroneamente considerato il ricalcolo come
"ampiamente comprovato", pur in assenza di qualsivoglia presunzione di veridicità.
6 Il motivo è infondato.
Il G.M. della sezione distaccata di Ischia ha ritenuto di attribuire piena efficacia probatoria al verbale di verifica, redatto dai tecnici di . Controparte_2
Dunque – per quel che concerne l'efficacia probatoria dei verbali di verifica – i Supremi
Giudici hanno più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza, e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. civ., n. 8823/17).
Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato correttamente tale principio, attribuendo al verbale di verifica valore di piena prova, per gli atti compiuti dagli addetti della società distributrice.
Invero i tecnici di (ora ) agiscono quali incaricati di Parte_1 Controparte_2 pubblico servizio;
pedissequamente il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati in contraddittorio con l'utente (Cass. civ., nn. 27033/20;
13108/23).
Nel caso di specie, il verbale è stato redatto in presenza del titolare della ditta individuale somministrata, e con l'ausilio delle Forze dell'Ordine.
In data 15 Luglio 2016 la società eseguiva una verifica tecnico-fiscale Controparte_2 dell'apparecchio di registrazione dei consumi della predetta fornitura elettrica.
In quell'occasione i tecnici della distributrice accertavano, in presenza di CP_1 una situazione irregolare, relativa alla misurazione dei consumi inerenti al suddetto punto di prelievo. In particolare, si accertava come l'alterazione della misura fosse avvenuta mediante dispositivo esterno (magnete).
Così recita il verbale di verifica del 15 Luglio 2016:…In data odierna ed in sede di verifica si riscontra la presenza di un magnete sul G.D.M. (contatore). Alla presenza del cliente si è provveduto alla prova strumentale del misuratore. La stessa ha determinato un valore in negativo del – 68 %. Sempre alla presenza del cliente ed a magnete rimosso si è provveduto alla ripetizione della prova strumentale. La stessa ha determinato un errore del – 0,3 %, che rientra nel normale range di registrazione. A tal fine si provvederà ad applicare il coefficiente di correzione…
In presenza del magnete, il contatore sottomisurava per un valore pari a – 68 %, ovvero registrava solo il 32 % dei consumi effettivi;
vale a dire, una volta rimosso il magnete, il misuratore presentava un errore di registrazione pari a – 0,3 %, parametro perfettamente rientrante nella norma.
7 La fornitura non veniva distaccata dalla distributrice, stante la ferma opposizione dell'utente, il quale segnalava l'esistenza di prodotti alimentari deperibili.
Tuttavia, l'utente nulla contestava in ordine all'esito dell'accertamento (significativamente il verbale di verifica del 15 Luglio 2016 è stato sottoscritto anche da quale CP_1
titolare della ditta individuale somministrata).
Il verbale documenta il ritrovamento di un magnete installato sul contatore;
trattasi di circostanza oggettiva, per nulla contestata dalla ditta odierna appellante, né è stato avviato il procedimento di querela di falso.
Il in sede di verifica, nulla ha dichiarato, e si è limitato ad opporsi al distacco della CP_1 fornitura, al fine di evitare il deperimento di merci deteriorabili.
In tale contesto, è d'uopo ribadire la valutazione di superfluità della CTU (sulla ricostruzione dei consumi) invocata dalla ditta appellante. Infatti, la società distributrice ha incontestabilmente accertato la presenza del magnete.
La CTU non può sopperire al difetto di allegazioni e prove da parte dell'attore.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (per tutte, Cass. civ., n. 13902/21), la CTU è mezzo di valutazione tecnica di fatti già allegati e provati, non mezzo esplorativo.
Nel caso in esame, l'utente non ha fornito alcun dato alternativo, né ha richiesto una consulenza tecnica con riferimento a precise allegazioni, che potessero giustificare la necessità di accertamenti tecnici.
Con ulteriore motivo, la ditta impugnante lamenta l'erroneità del metodo di ricostruzione dei consumi.
ha contestato la correttezza della ricostruzione operata da Controparte_1 CP_3
(sulla scorta delle indicazioni della società distributrice), sostenendo Controparte_3 che si sarebbe dovuto applicare il criterio previsto dalla Delibera ARERA 200/99, in caso di malfunzionamento del contatore, e che la ricostruzione sarebbe arbitraria e sproporzionata.
Ad avviso della ditta somministrata, il ricalcolo dei consumi sarebbe stato effettuato in totale difformità dai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione (ARERA).
E questo per le seguenti ragioni: Mancanza di verifica in contraddittorio;
Assenza di installazione in loco di un misuratore campione in parallelo;
Applicazione automatica e retroattiva della percentuale di errore a tutte le fatture degli ultimi 5 anni, senza considerare il consumo storico o medio reale giornaliero, come invece previsto dalla normativa.
8 Neanche tale motivo è fondato.
Il criterio di ricostruzione applicato dalla venditrice Servizio Elettrico Nazionale si basa su dati tecnici oggettivi rilevati al momento della verifica (errore di sottomisura del 68 %), risultanze che non sono mai state confutate.
Non è applicabile la disciplina prevista dalla citata Delibera per ipotesi di guasto involontario, poiché nel caso di specie si è accertata una manomissione fraudolenta
(circostanza emersa in modo inequivoco sin dal verbale di verifica).
Come insegnano Cass. civ. n. 21880/22 e Cass. civ. n. 26031/21, in caso di sottrazione fraudolenta il fornitore può procedere alla ricostruzione dei consumi sulla base degli elementi tecnici disponibili, e l'onere di provare un diverso consumo incombe sull'utente.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato per nulla assolto.
E' ben chiara in giurisprudenza la sostanziale differenza tra l'ipotesi della manomissione fraudolenta e quella del guasto involontario.
La distributrice ha accertato una sotto-misurazione del 68 %, mediante verifica con apparecchiatura campione ZERA.
La ricostruzione del consumo su base quinquennale si fonda su tale percentuale, ed è pertanto basata su dati oggettivi, non su presunzioni o stime arbitrarie.
La ditta odierna appellante non ha fornito alcun elemento concreto, ai fini di una ricostruzione alternativa.
L'applicazione della Delibera dell'Autorità Garante n. 200/99 richiede che si sia verificato un errore nella registrazione dei consumi in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto dalla normativa tecnica;
in altri termini, la Delibera ARERA 200/99 si applica ai soli guasti involontari, non anche alle frodi o manomissioni dolose.
Con ulteriore motivo, la ditta appellante deduce la violazione degli artt. 16.2 e 18 C.1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione.
Secondo la il ricalcolo è stato effettuato per un periodo di Controparte_1 cinque anni, nonostante il contratto stabilisca che, in caso di guasto o prelievo fraudolento, la ricostruzione possa riguardare al massimo i 365 giorni antecedenti alla verifica.
Neanche il motivo testè descritto può trovare accoglimento.
Come chiarito da giurisprudenza consolidata, in caso di accertata frode l'esercente può legittimamente ricostruire i consumi riferiti all'intero quinquennio prescrizionale (v. Cass. civ., n. 19089/20).
9 La clausola contrattuale invocata si riferisce a guasti o malfunzionamenti involontari e non può trovare applicazione nel caso, come il presente, di alterazione dolosa della misurazione mediante dispositivo esterno (appunto il descritto magnete).
Con ulteriore motivo di gravame, la ditta amenta che il Tribunale non si sarebbe CP_1 avveduto che “oggetto del presente giudizio non è il verbale ma la ricostruzione dei consumi”.
Vale a dire, oggetto del giudizio non sarebbe il verbale in sé, ma la fondatezza del ricalcolo.
Ebbene tale deduzione (di carattere meramente formale) non scalfisce in alcun modo la fondamentale valenza probatoria del verbale di verifica del 15.7.2016 (correttamente valorizzata dal Tribunale, ai fini del rigetto della domanda attorea di accertamento negativo).
Con ulteriore motivo, la ditta a eccepito la prescrizione quinquennale del credito, CP_1 sostenendo che essa sarebbe dovuta decorrere dal momento del verificarsi della frode, e non già dal suo accertamento.
Neanche la descritta censura può trovare accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. civ., nn. 21880/22; 24670/17), la prescrizione decorre dalla data dell'accertamento della manomissione, momento in cui il credito viene ad esistenza e può essere fatto valere.
Nel caso di specie, la creditrice Servizio Elettrico Nazionale ha più volte diffidato la ditta
AN ad adempiere al pagamento della fattura (inerente ai consumi evasi), in modo tempestivo, e cioè entro il termine quinquennale dalla data di accertamento (Luglio 2016).
Pertanto, neanche tale eccezione è fondata.
Né può trascurarsi come la descritta eccezione di prescrizione sia stata tardivamente formulata per la prima volta soltanto in appello.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il termine di prescrizione decorra, ai sensi dell'art. 2935 cc., dal momento in cui può essere fatto valere il diritto.
Perciò, trattandosi di recupero di consumi non contabilizzati a causa dell'operata manomissione del sistema di registrazione dei prelievi, occorre fare riferimento alla data del 15 Luglio 2016, allorquando la distributrice ha accertato l'anomalia. Infatti, prima di quella data, l'irregolare prelievo di energia elettrica costituiva circostanza del tutto sconosciuta alle due società odierne appellate.
In altri termini, ai fini della decorrenza della prescrizione da data antecedente al 15 Luglio
2016, sarebbe stato onere dell'utente dare prova di una data certa di manomissione del contatore, appunto precedente rispetto al 15.7.2016.
10 Né può trascurarsi come siamo in un contesto contrattuale, in cui il misuratore era stato consegnato integro all'utente; ergo, ricadeva su quest'ultimo l'obbligo, ex contractu, di vigilanza e custodia sul misuratore, ai fini della conservazione dell'apparecchio di proprietà del somministrante.
In definitiva, nel merito, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Al contempo, sotto il profilo istruttorio, si ribadisce definitivamente la valutazione di superfluità della prospettata CTU ricostruttiva dei consumi, già vanamente invocata dalla ditta n primo grado. CP_1
Con ultimo e subordinato motivo (inerente al quantum delle spese giudiziali), la ditta impugnante lamenta il carattere incongruo ed eccessivo dell'importo liquidato dal
Tribunale, a titolo di compensi professionali, in favore di ciascuna delle due società convenute (pari ad euro 8.328,00).
Ebbene, non può condividersi la doglianza, considerato che il valore della causa corrisponde, in sostanza, all'importo di euro 96.769,88 (importo della fattura emessa dalla fornitrice , all'esito degli accertati prelievi indebiti di Controparte_3 energia elettrica).
Quindi si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Ciò premesso (considerati i vigenti parametri tabellari di cui al D.M. n. 147/22), la cifra di euro 8.328,00 è di poco superiore ai valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento
(quindi deve ritenersi senz'altro congrua).
Nella comparsa di costituzione le società appellate accennano ad un errore di calcolo che avrebbe commesso il primo giudicante, dato che la somma delle specifiche voci di compenso indicate sarebbe pari ad euro 14.103,00 (e non già ad euro 8.328,00).
Tuttavia, la deduzione non è sfociata in un motivo di impugnazione incidentale (appunto,
e si sono limitate a chiedere il rigetto del Controparte_2 Controparte_3 gravame, senza proporre sotto alcun profilo impugnazione incidentale).
Ergo, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata, anche in punto di quantificazione delle spese giudiziali.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ditta appellante;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
11 Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, si deve fare riferimento all'importo di euro
96.769,88, cioè al credito vantato da (inerente ai consumi Controparte_3 evasi), in ordine al quale la ditta a introdotto l'azione di accertamento negativo. CP_1
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Trattasi della difesa di due società aventi la medesima posizione processuale (appunto,
e ). Controparte_4 Controparte_3
In ordine alla quantificazione del compenso-base, si ritiene equo e congruo partire dai valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
E questo, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Invero, nel presente grado è stata svolta anche attività istruttoria, come esemplificato dalla delibazione dell'istanza di ammissione della CTU ricostruttiva dei consumi, già denegata dal
Tribunale.
Dunque, a titolo di compenso professionale di base si liquida l'importo di euro 7.160,00.
Partendo da tale importo, è d'uopo riconoscere l'aumento del 30 %, ai sensi dell'art. 4 co.2
D.M. 55/14, dovendosi considerare l'ulteriore soggetto assistito rispetto al primo, e con medesima posizione processuale.
Pertanto, il compenso complessivo è pari ad euro 9.308,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte dell'appellante , dell'ulteriore Controparte_1 importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare, nei confronti di e di , avverso Controparte_2 Controparte_3 la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 85/23, pubblicata il 24
Luglio 2023, così provvede:
12 A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la ditta individuale “ al pagamento delle Controparte_1 spese del presente grado in favore di e di Controparte_2 Controparte_3
, che liquida in complessivi euro 9.308,00 (novemilatrecentootto/00) per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. Controparte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4179/23 RG, avente ad oggetto
“somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n.
85/23, pubblicata il 24 Luglio 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 12 Giugno 2025 – causa pendente tra:
( ), in persona dell'omonimo Controparte_1 C.F._1 titolare, rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Nicola Lauro
( , con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo C.F._2 di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.te e Controparte_3 P.IVA_2
1 difese (giusta procura in atti) dall'avv. Pietro Capasso ( ), con il quale C.F._3 sono elettivamente dom.te presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellate
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione notificata il 21 Maggio 2019 la ditta individuale “
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Controparte_1
Ischia, le società e . Controparte_2 Controparte_3
In data 15 Luglio 2016 aveva redatto un verbale di verifica, con cui aveva Controparte_2 accertato una presunta irregolarità nella misurazione del consumo di energia elettrica, presso il punto di prelievo indicato (876077795 -POD IT001E87607779).
L'irregolarità era stata attribuita alla presenza di un magnete posto sul contatore (tuttavia non erano stati forniti dettagli su dimensioni, caratteristiche o potenza di tale dispositivo).
La ditta individuale eccepiva come la verifica del 15 Luglio 2016 fosse stata svolta con modalità prive di garanzie.
aveva effettuato unilateralmente una ricostruzione Controparte_3
“abnorme ed infondata” dei consumi, riferiti al periodo dal 2 Luglio 2011 al 14 Luglio 2016.
La ditta videnziava la natura privatistica del rapporto contrattuale tra utente e CP_1 fornitore, inquadrato come un contratto di somministrazione regolato dagli articoli 1559 e ss. cc..
La società distributrice rappresentava un soggetto terzo nel rapporto contrattuale, con funzioni di lettura del contatore e di fatturazione;
tuttavia gli obblighi del distributore erano stati fissati da delibere amministrative, e non potevano sostituire il contraddittorio con l'utente.
La ditta ontestava la ricostruzione dei consumi ed il controllo effettuato da E- CP_1
Distribuzione, ed altresì lamentava come la fornitrice non Controparte_3 avesse dato risposte concrete alle sue contestazioni;
per giunta il contatore era stato sostituito in sua assenza ed in carenza del suo consenso.
Aggiungeva la ditta AN: spetta al venditore dimostrare la corrispondenza tra i dati rilevati dal contatore e quelli fatturati;
per giunta la fattura, in caso di contestazione, non ha valore probatorio pieno, ma può integrare soltanto un indizio.
2 La ditta ontestava anche il coefficiente di correzione utilizzato per la determinazione CP_1 dei consumi. Si trattava di un coefficiente applicato unilateralmente, e senza confronto con l'utente (al contrario, la determinazione del prezzo della fornitura doveva basarsi sul consumo effettivo, e non già su stime o metodi induttivi).
Il dato dei consumi al 15 Luglio 2016 era meramente presunto.
In conclusione, la ditta attrice denunciava la violazione del diritto dell'utente di verificare la congruità delle fatture (diritto compromesso dall'avvenuta sostituzione del contatore senza il suo consenso).
Quindi la chiedeva di annullarsi la ricostruzione dei consumi effettuata Controparte_1 dalla distributrice in data 15 Luglio 2016, relativa al periodo dal 2 Luglio Controparte_2
2011 al 14 Luglio 2016, ed inerente al punto di prelievo 876077795 –POD IT001E87607779; nonchè annullarsi il succitato verbale di verifica, relativo al punto di prelievo in oggetto.
Sotto il profilo istruttorio, la ditta attrice chiedeva nominarsi un ctu, ai fini della ricostruzione dei consumi.
Giusta comparsa depositata il 19 Dicembre 2019, si costituivano le convenute e . Controparte_4 Controparte_3
In primis le due società eccepivano l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda attorea, ai sensi dell'art.
3.1 della Delibera ARERA n. 209/2016 (TICO – Testo Integrato
Conciliazione).
Infatti, per tutte le controversie relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, era previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA (o altri organismi ADR riconosciuti), il cui esperimento costituiva condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
In particolare, l'atto di citazione era stato notificato successivamente all'entrata in vigore della suddetta Delibera.
Nel merito, le due convenute eccepivano la ritualità degli accertamenti svolti il 15 Luglio
2016.
Infatti in quella data i tecnici di , con l'ausilio dei Carabinieri, avevano Controparte_2 effettuato una verifica tecnico-fiscale del contatore presso la sede della Controparte_1
(POD IT001E876077795).
Era stata rilevata la presenza di un magnete posizionato sul contatore, in grado di alterare la corretta registrazione dei consumi elettrici.
La verifica si era svolta alla presenza del titolare della ditta individuale, ed in particolare erano state eseguite le prove strumentali.
Quindi il contatore era stato sostituito, ed il magnete era stato sigillato in busta chiusa.
3 Dopodichè la società Distributrice, con nota del 29 Luglio 2016, aveva informato il fornitore
( ) e l'utente del compiuto accertamento. Controparte_3
Era risultato un consumo reale stimato in 599.071 kWh, a fronte dei 131.796 kWh rilevati, per un'evasione di 467.275 kWh nel periodo dal 2 Luglio 2011 al 14 Luglio 2016.
Pedissequamente, la fornitrice aveva emesso la fattura di Controparte_3 conguaglio, in data 26 Agosto 2016, per l'importo di euro 96.769,88, quale corrispettivo per i consumi non registrati.
Con successiva lettera del 5 Maggio 2017, era stata confermata la correttezza della fatturazione, basata sulle verifiche tecniche condotte.
Inoltre, la società distributrice aveva inoltrato denuncia penale alla A.G., nonché denuncia alla , per la manomissione del contatore (artt. 624 e 625 cp). Controparte_5
La ditta AN non aveva provveduto al pagamento dell'importo sopra indicato.
Né poteva revocarsi in dubbio l'avvenuta manomissione del contatore, a mezzo dell'apposizione di magnete (in tal modo vi era stata la fraudolenta sottrazione di energia elettrica).
Il verbale di verifica del 15 Luglio 2016 era stato sottoscritto senza riserve da
[...]
titolare della ditta individuale. CP_1
Il verbale di verifica era assistito da fede privilegiata, in quanto redatto da soggetti con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
L'errore di misurazione dovuto al magnete (- 68 %) era stato accertato con metodo scientifico, desumibile dall'utilizzo di un contatore campione ZERA.
Altresì, legittimamente si era provveduto alla sostituzione del contatore.
Il contatore ed il magnete costituivano corpo del reato di sottrazione di energia elettrica, ed era necessaria la sostituzione.
In caso di accertati prelievi fraudolenti, non vi era alcun obbligo di ottenere il consenso dell'utente, ai fini della sostituzione del contatore.
Inoltre, la verifica aveva dimostrato che il contatore era perfettamente funzionante senza il magnete (errore pari a –0,3 %).
Non poteva revocarsi in dubbio che il titolare della fornitura fosse responsabile civilmente per la manomissione e l'alterazione del contatore.
In definitiva le due società convenute chiedevano di rigettarsi la domanda attorea.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, n. 85/23, pubblicata il 24 Luglio 2023.
4 Il G.M. ha rigettato la domanda dell'attrice altresì ha condannato la ditta Controparte_1
AN al pagamento delle spese del giudizio – spese liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 8.328,00 per compensi professionali (oltre accessori come per Legge), in favore di ciascuna delle due società convenute.
La sentenza di prime cure ha respinto la tesi della ditta somministrata;
in particolare, si è evidenziata la legittimità degli importi addebitati per prelievo fraudolento;
altresì si è ribadita l'efficacia probatoria del verbale di verifica.
Il primo giudicante ha conferito pregnante rilievo al verbale redatto dai tecnici della società distributrice, alla presenza del titolare della ditta somministrata e dei Carabinieri.
La presenza del magnete sul contatore ha causato una sotto-misurazione dei consumi, nella misura del 68 %.
Alla rimozione del magnete, il contatore risultava funzionante e nella norma.
Il Tribunale ha richiamato giurisprudenza consolidata, che attribuisce valore di atto pubblico al verbale di verifica redatto dai tecnici Enel, equiparati a pubblici ufficiali “nei limiti del servizio svolto”.
Il verbale fa piena prova fino a querela di falso, in mancanza di prova contraria.
Aggiunge il G.M.: la ditta iammai ha contestato l'esito della verifica, né CP_1 nell'immediatezza, né successivamente.
Per giunta, sotto il profilo civilistico, l'utente era obbligato a custodire il misuratore, ed a proteggerlo da manomissioni, anche da parte di terzi.
L'utente risponde comunque della manomissione (indipendentemente dall'autore materiale), in quanto beneficiario diretto della manomissione medesima.
Né può trascurarsi come risulti integrato il prelievo abusivo (conseguente all'applicazione del magnete), prescindendo dalla ricorrenza o meno del dolo.
In tale contesto, il Tribunale ha anche evidenziato la superfluità della CTU invocata da parte attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la a mezzo Controparte_1 della citazione notificata in data 28 Settembre 2023 nei confronti di Controparte_3
e di .
[...] Controparte_2
La ditta appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado (annullarsi la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società distributrice, conseguente al verbale di verifica del 15 Luglio 2016; annullarsi il verbale di verifica); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
5 Sotto il profilo istruttorio, la ditta AN insiste nell'ammissione della CTU ricostruttiva dei consumi, già denegata dal primo giudicante.
A mezzo della comparsa depositata il 5 Marzo 2024, si sono costituite le appellate e , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_4 Controparte_3
Tra le altre cose le società appellate evidenziano come la ditta AN abbia introdotto una domanda di accertamento negativo dell'avversa pretesa creditoria;
di conseguenza,
l'onere probatorio è a carico della ditta attrice, odierna appellante.
La comparsa di costituzione delle società appellate si caratterizza anche per il seguente inciso, a fol. 17:..la sentenza contiene un mero errore materiale di calcolo, atteso che il totale complessivo di dette voci ammonta ad euro 14.103,00 e non ad euro 8.328,00, come indicato nel dispositivo della sentenza;
pertanto, si fa espressa riserva di depositare istanza di correzione ex art. 287 cpc al Giudice che ha pronunciato la sentenza…..(errore di calcolo in sede di quantificazione dei compensi, con riferimento al governo delle spese).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 27 Marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 3 Giugno 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc (in particolare l'istruttore ha ritenuto superflua la CTU ricostruttiva dei consumi, invocata dalla ditta appellante).
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 cpc, consentite con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno insistito nella richiesta di introito della causa in decisione.
Pedissequamente il C.I., giusta ordinanza comunicata il 12 Giugno 2025, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo, la ditta appellante si duole di un'errata valutazione del valore probatorio del ricalcolo dei consumi.
La tesi della è così riassumibile: il Tribunale ha attribuito al ricalcolo dei Controparte_1 consumi, effettuato unilateralmente dalla società distributrice, lo stesso valore del verbale di accertamento redatto da pubblici ufficiali;
in tal modo – prosegue parte appellante – il
G.M. ha confuso due atti che andavano tenuti distinti.
In altri termini, il primo Giudice avrebbe erroneamente considerato il ricalcolo come
"ampiamente comprovato", pur in assenza di qualsivoglia presunzione di veridicità.
6 Il motivo è infondato.
Il G.M. della sezione distaccata di Ischia ha ritenuto di attribuire piena efficacia probatoria al verbale di verifica, redatto dai tecnici di . Controparte_2
Dunque – per quel che concerne l'efficacia probatoria dei verbali di verifica – i Supremi
Giudici hanno più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza, e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. civ., n. 8823/17).
Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato correttamente tale principio, attribuendo al verbale di verifica valore di piena prova, per gli atti compiuti dagli addetti della società distributrice.
Invero i tecnici di (ora ) agiscono quali incaricati di Parte_1 Controparte_2 pubblico servizio;
pedissequamente il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati in contraddittorio con l'utente (Cass. civ., nn. 27033/20;
13108/23).
Nel caso di specie, il verbale è stato redatto in presenza del titolare della ditta individuale somministrata, e con l'ausilio delle Forze dell'Ordine.
In data 15 Luglio 2016 la società eseguiva una verifica tecnico-fiscale Controparte_2 dell'apparecchio di registrazione dei consumi della predetta fornitura elettrica.
In quell'occasione i tecnici della distributrice accertavano, in presenza di CP_1 una situazione irregolare, relativa alla misurazione dei consumi inerenti al suddetto punto di prelievo. In particolare, si accertava come l'alterazione della misura fosse avvenuta mediante dispositivo esterno (magnete).
Così recita il verbale di verifica del 15 Luglio 2016:…In data odierna ed in sede di verifica si riscontra la presenza di un magnete sul G.D.M. (contatore). Alla presenza del cliente si è provveduto alla prova strumentale del misuratore. La stessa ha determinato un valore in negativo del – 68 %. Sempre alla presenza del cliente ed a magnete rimosso si è provveduto alla ripetizione della prova strumentale. La stessa ha determinato un errore del – 0,3 %, che rientra nel normale range di registrazione. A tal fine si provvederà ad applicare il coefficiente di correzione…
In presenza del magnete, il contatore sottomisurava per un valore pari a – 68 %, ovvero registrava solo il 32 % dei consumi effettivi;
vale a dire, una volta rimosso il magnete, il misuratore presentava un errore di registrazione pari a – 0,3 %, parametro perfettamente rientrante nella norma.
7 La fornitura non veniva distaccata dalla distributrice, stante la ferma opposizione dell'utente, il quale segnalava l'esistenza di prodotti alimentari deperibili.
Tuttavia, l'utente nulla contestava in ordine all'esito dell'accertamento (significativamente il verbale di verifica del 15 Luglio 2016 è stato sottoscritto anche da quale CP_1
titolare della ditta individuale somministrata).
Il verbale documenta il ritrovamento di un magnete installato sul contatore;
trattasi di circostanza oggettiva, per nulla contestata dalla ditta odierna appellante, né è stato avviato il procedimento di querela di falso.
Il in sede di verifica, nulla ha dichiarato, e si è limitato ad opporsi al distacco della CP_1 fornitura, al fine di evitare il deperimento di merci deteriorabili.
In tale contesto, è d'uopo ribadire la valutazione di superfluità della CTU (sulla ricostruzione dei consumi) invocata dalla ditta appellante. Infatti, la società distributrice ha incontestabilmente accertato la presenza del magnete.
La CTU non può sopperire al difetto di allegazioni e prove da parte dell'attore.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (per tutte, Cass. civ., n. 13902/21), la CTU è mezzo di valutazione tecnica di fatti già allegati e provati, non mezzo esplorativo.
Nel caso in esame, l'utente non ha fornito alcun dato alternativo, né ha richiesto una consulenza tecnica con riferimento a precise allegazioni, che potessero giustificare la necessità di accertamenti tecnici.
Con ulteriore motivo, la ditta impugnante lamenta l'erroneità del metodo di ricostruzione dei consumi.
ha contestato la correttezza della ricostruzione operata da Controparte_1 CP_3
(sulla scorta delle indicazioni della società distributrice), sostenendo Controparte_3 che si sarebbe dovuto applicare il criterio previsto dalla Delibera ARERA 200/99, in caso di malfunzionamento del contatore, e che la ricostruzione sarebbe arbitraria e sproporzionata.
Ad avviso della ditta somministrata, il ricalcolo dei consumi sarebbe stato effettuato in totale difformità dai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione (ARERA).
E questo per le seguenti ragioni: Mancanza di verifica in contraddittorio;
Assenza di installazione in loco di un misuratore campione in parallelo;
Applicazione automatica e retroattiva della percentuale di errore a tutte le fatture degli ultimi 5 anni, senza considerare il consumo storico o medio reale giornaliero, come invece previsto dalla normativa.
8 Neanche tale motivo è fondato.
Il criterio di ricostruzione applicato dalla venditrice Servizio Elettrico Nazionale si basa su dati tecnici oggettivi rilevati al momento della verifica (errore di sottomisura del 68 %), risultanze che non sono mai state confutate.
Non è applicabile la disciplina prevista dalla citata Delibera per ipotesi di guasto involontario, poiché nel caso di specie si è accertata una manomissione fraudolenta
(circostanza emersa in modo inequivoco sin dal verbale di verifica).
Come insegnano Cass. civ. n. 21880/22 e Cass. civ. n. 26031/21, in caso di sottrazione fraudolenta il fornitore può procedere alla ricostruzione dei consumi sulla base degli elementi tecnici disponibili, e l'onere di provare un diverso consumo incombe sull'utente.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato per nulla assolto.
E' ben chiara in giurisprudenza la sostanziale differenza tra l'ipotesi della manomissione fraudolenta e quella del guasto involontario.
La distributrice ha accertato una sotto-misurazione del 68 %, mediante verifica con apparecchiatura campione ZERA.
La ricostruzione del consumo su base quinquennale si fonda su tale percentuale, ed è pertanto basata su dati oggettivi, non su presunzioni o stime arbitrarie.
La ditta odierna appellante non ha fornito alcun elemento concreto, ai fini di una ricostruzione alternativa.
L'applicazione della Delibera dell'Autorità Garante n. 200/99 richiede che si sia verificato un errore nella registrazione dei consumi in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto dalla normativa tecnica;
in altri termini, la Delibera ARERA 200/99 si applica ai soli guasti involontari, non anche alle frodi o manomissioni dolose.
Con ulteriore motivo, la ditta appellante deduce la violazione degli artt. 16.2 e 18 C.1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione.
Secondo la il ricalcolo è stato effettuato per un periodo di Controparte_1 cinque anni, nonostante il contratto stabilisca che, in caso di guasto o prelievo fraudolento, la ricostruzione possa riguardare al massimo i 365 giorni antecedenti alla verifica.
Neanche il motivo testè descritto può trovare accoglimento.
Come chiarito da giurisprudenza consolidata, in caso di accertata frode l'esercente può legittimamente ricostruire i consumi riferiti all'intero quinquennio prescrizionale (v. Cass. civ., n. 19089/20).
9 La clausola contrattuale invocata si riferisce a guasti o malfunzionamenti involontari e non può trovare applicazione nel caso, come il presente, di alterazione dolosa della misurazione mediante dispositivo esterno (appunto il descritto magnete).
Con ulteriore motivo di gravame, la ditta amenta che il Tribunale non si sarebbe CP_1 avveduto che “oggetto del presente giudizio non è il verbale ma la ricostruzione dei consumi”.
Vale a dire, oggetto del giudizio non sarebbe il verbale in sé, ma la fondatezza del ricalcolo.
Ebbene tale deduzione (di carattere meramente formale) non scalfisce in alcun modo la fondamentale valenza probatoria del verbale di verifica del 15.7.2016 (correttamente valorizzata dal Tribunale, ai fini del rigetto della domanda attorea di accertamento negativo).
Con ulteriore motivo, la ditta a eccepito la prescrizione quinquennale del credito, CP_1 sostenendo che essa sarebbe dovuta decorrere dal momento del verificarsi della frode, e non già dal suo accertamento.
Neanche la descritta censura può trovare accoglimento.
Per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. civ., nn. 21880/22; 24670/17), la prescrizione decorre dalla data dell'accertamento della manomissione, momento in cui il credito viene ad esistenza e può essere fatto valere.
Nel caso di specie, la creditrice Servizio Elettrico Nazionale ha più volte diffidato la ditta
AN ad adempiere al pagamento della fattura (inerente ai consumi evasi), in modo tempestivo, e cioè entro il termine quinquennale dalla data di accertamento (Luglio 2016).
Pertanto, neanche tale eccezione è fondata.
Né può trascurarsi come la descritta eccezione di prescrizione sia stata tardivamente formulata per la prima volta soltanto in appello.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il termine di prescrizione decorra, ai sensi dell'art. 2935 cc., dal momento in cui può essere fatto valere il diritto.
Perciò, trattandosi di recupero di consumi non contabilizzati a causa dell'operata manomissione del sistema di registrazione dei prelievi, occorre fare riferimento alla data del 15 Luglio 2016, allorquando la distributrice ha accertato l'anomalia. Infatti, prima di quella data, l'irregolare prelievo di energia elettrica costituiva circostanza del tutto sconosciuta alle due società odierne appellate.
In altri termini, ai fini della decorrenza della prescrizione da data antecedente al 15 Luglio
2016, sarebbe stato onere dell'utente dare prova di una data certa di manomissione del contatore, appunto precedente rispetto al 15.7.2016.
10 Né può trascurarsi come siamo in un contesto contrattuale, in cui il misuratore era stato consegnato integro all'utente; ergo, ricadeva su quest'ultimo l'obbligo, ex contractu, di vigilanza e custodia sul misuratore, ai fini della conservazione dell'apparecchio di proprietà del somministrante.
In definitiva, nel merito, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Al contempo, sotto il profilo istruttorio, si ribadisce definitivamente la valutazione di superfluità della prospettata CTU ricostruttiva dei consumi, già vanamente invocata dalla ditta n primo grado. CP_1
Con ultimo e subordinato motivo (inerente al quantum delle spese giudiziali), la ditta impugnante lamenta il carattere incongruo ed eccessivo dell'importo liquidato dal
Tribunale, a titolo di compensi professionali, in favore di ciascuna delle due società convenute (pari ad euro 8.328,00).
Ebbene, non può condividersi la doglianza, considerato che il valore della causa corrisponde, in sostanza, all'importo di euro 96.769,88 (importo della fattura emessa dalla fornitrice , all'esito degli accertati prelievi indebiti di Controparte_3 energia elettrica).
Quindi si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Ciò premesso (considerati i vigenti parametri tabellari di cui al D.M. n. 147/22), la cifra di euro 8.328,00 è di poco superiore ai valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento
(quindi deve ritenersi senz'altro congrua).
Nella comparsa di costituzione le società appellate accennano ad un errore di calcolo che avrebbe commesso il primo giudicante, dato che la somma delle specifiche voci di compenso indicate sarebbe pari ad euro 14.103,00 (e non già ad euro 8.328,00).
Tuttavia, la deduzione non è sfociata in un motivo di impugnazione incidentale (appunto,
e si sono limitate a chiedere il rigetto del Controparte_2 Controparte_3 gravame, senza proporre sotto alcun profilo impugnazione incidentale).
Ergo, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata, anche in punto di quantificazione delle spese giudiziali.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ditta appellante;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
11 Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, si deve fare riferimento all'importo di euro
96.769,88, cioè al credito vantato da (inerente ai consumi Controparte_3 evasi), in ordine al quale la ditta a introdotto l'azione di accertamento negativo. CP_1
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Trattasi della difesa di due società aventi la medesima posizione processuale (appunto,
e ). Controparte_4 Controparte_3
In ordine alla quantificazione del compenso-base, si ritiene equo e congruo partire dai valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
E questo, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Invero, nel presente grado è stata svolta anche attività istruttoria, come esemplificato dalla delibazione dell'istanza di ammissione della CTU ricostruttiva dei consumi, già denegata dal
Tribunale.
Dunque, a titolo di compenso professionale di base si liquida l'importo di euro 7.160,00.
Partendo da tale importo, è d'uopo riconoscere l'aumento del 30 %, ai sensi dell'art. 4 co.2
D.M. 55/14, dovendosi considerare l'ulteriore soggetto assistito rispetto al primo, e con medesima posizione processuale.
Pertanto, il compenso complessivo è pari ad euro 9.308,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte dell'appellante , dell'ulteriore Controparte_1 importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare, nei confronti di e di , avverso Controparte_2 Controparte_3 la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 85/23, pubblicata il 24
Luglio 2023, così provvede:
12 A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la ditta individuale “ al pagamento delle Controparte_1 spese del presente grado in favore di e di Controparte_2 Controparte_3
, che liquida in complessivi euro 9.308,00 (novemilatrecentootto/00) per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. Controparte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13