Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2025, proposto da UC PE, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Bozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Nazionale per l’Attrazione agli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia s.p.a., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. ti RInna Ristuccia, Mario Di Carlo e Giulia Fabrizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“della delibera di Invitalia S.p.A. del 10.1.2025, che ha deciso la decadenza della domanda presentata dal ricorrente dalle graduatorie di cui all’avviso del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale, n. 497 del 12.5.2023, come specificato in parte motiva; nonché della comunicazione di Invitalia S.p.A. del 14.1.2025, che ha trasmesso la predetta delibera del 10.1.2025; nonché di ogni altro presupposto, conseguente e comunque connesso.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione agli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa OS AN e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 5 maggio 2025, UC PE ha chiesto l’annullamento della delibera del 10 gennaio 2025 con cui Invitalia s.p.a. aveva disposto nei suoi confronti la decadenza della domanda dalle graduatorie di cui all’avviso del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale, n. 497 del 12 maggio 2023, come specificato in parte motiva, nonché della comunicazione di Invitalia s.p.a. del 14 gennaio 2025, che con cui era stata trasmessa la predetta delibera;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione agli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia s.p.a., le rispettive memorie e la documentazione prodotta;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 22 maggio 2025, all’esito della discussione, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di poter beneficiare della disciplina dell’errore scusabile, in quanto indotto alla riassunzione tardiva dal contenuto dell’ordinanza del TAR Lazio, Roma; le altre parti si sono opposte, rilevando che nel caso di specie non si potrebbe parlare di errore scusabile. Il Tribunale, nel riservarsi la decisione, ha dato avviso di possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata e ha rappresentato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che un’eventuale conversione in un nuovo giudizio del presente ricorso in riassunzione, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, non sarebbe possibile in quanto tardivo. Alla medesima causa di consiglio la causa è stata assunta in decisione;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 1156 del 26 maggio 2025 questa Sezione,
“ CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, in disparte ogni valutazione circa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in sede di discussione all’odierna camera di consiglio, si ritengono sussistenti profili di improcedibilità legati alla eccepita tardiva riassunzione dinanzi a questo Tribunale;
Considerato che non appaiono ravvisabili gli estremi di un errore scusabile (ai fini di una rimessione in termini, chiesta dalla difesa di parte ricorrente), in quanto il termine per la riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, è comunque quello fissato dall’art. 15 co. 4 cpa (così come indicato dal TAR Lazio – sede di Roma nell’ordinanza n. 7162/2025), ancorché allo stesso debba applicarsi, nell’esercizio di una ordinaria diligenza, la dimidiazione legata alla specialità del rito (ex art. 119 cpa) cui è assoggettato il presente ricorso; ”,
ha respinto la domanda incidentale di sospensione;
CONSIDERATO che parte ricorrente con atto depositato in data 23 dicembre 2025 ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione e che il presente ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, in ragione del tempo trascorso, non aveva più la possibilità di realizzare l’intervento oggetto del finanziamento, rispettando la tempistica dei vari stati di avanzamento necessari per il collaudo finale previsto dal PNRR, e, pertanto, non aveva più interesse a coltivare l’odierno gravame;
CONSIDERATO che Invitalia s.p.a. in data 5 gennaio 2026 ha depositato una memoria con la quale, fermo quanto dedotto nei precedenti scritti, ha rappresentato di prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente e si è rimessa al Collegio in ordine alle conseguenti valutazioni, anche in merito alle spese di giudizio; in data 16 gennaio 2026 ha poi depositato l’stanza di passaggio in decisione senza discussione con la quale ha altresì rappresentato di aderire alla richiesta di controparte di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata il 23 dicembre 2025;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 si è dato atto a verbale delle suddette richieste di parte ricorrente e di Invitalia s.p.a. e la causa è stata assunta in decisione;
RITENUTO che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; TAR Napoli, Sez. III, 15 dicembre 2025, n. 8107, 14 ottobre 2024, n. 5396, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto da entrambe le parti con i rispettivi atti sopra richiamati e della citata giurisprudenza, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI RI GU, Presidente
OS AN, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AN | MI RI GU |
IL SEGRETARIO