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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI RO, all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 186/2025 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Pietro Adamo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 novembre 2023 lamentando l'ingiusta Parte_1 revoca a seguito della visita di revisione per motivi sanitari, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5817/2023 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno CP_2 stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 15 gennaio 2025, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa CP_1 viene trattenuta in decisione. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n.
222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione
(v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha infatti rilevato che il ricorrente è affetto da “Depressione ricorrente in Per_1 trattamento farmacologico. Obesità di I grado con osteoartrosi a lieve incidenza funzionale.
Ipertensione arteriosa con iniziali segni di organicità cardiaca. Diabete mellito ID. Sindrome delle apnee notturne. Ipoacusia lieve” precisando che “In base alla documentazione presente in atti e in base a quanto emerso dalla visita di CTU, ritengo che le patologie di cui è affetto il periziato NON RICUCONO a meno di un terzo le sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
In realtà il periziato è portatore di numerose patologie ma certamente, anche in considerazione dell'età (inferiore a 50 anni), nessuna di queste ha ancora connotazioni di gravità: l'ipoacusia è di grado medio;
il diabete mellito non ha determinato alcuna complicanza né micro né macroangiopatica;
l'ipertensione ben controllata farmacologicamente ha determinato solo segni molto iniziali di cardiopatia;
l'artrosi comporta solo lievi limitazioni funzionali;
la sindrome delle apnee notturne non risulta in trattamento meccanico notturno e certamente è collegata allo stato di obesità lieve. Lo stato depressivo che risulta ricorrente non incide in maniera critica sulle capacità di lavoro, anzi, nell'interesse del paziente, non infrequentemente la perdita del lavoro accentua tali forme psichiatriche” che tuttavia nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
2 Ha inoltre precisato, in risposta ai rilievi, che “Ho citato l'età del periziato non per attribuirgli un peso madico-legale solo per significare che un diabete mellito insorto da circa 5 anni e un'ipertensione arteriosa non inveterata, non possono certamente aver determinato danni
d'organo significativi così come anche l'età non avanzata apre più spazi di recupero in molte patologie;
il mio non era quindi una valutazione medico-legale ma semplicemente un ragionamento clinico. Per il resto nei rilievi avanzati non sono emerse novità cliniche da me non considerate”. [parte ricorrente nel ricorso in opposizione oltre che sottolineare di nuovo il fattore età ha anche eccepito che “il Sig. è già stato titolare di Assegno Ordinario d'Invalidità. Pt_1
Ed infatti, così come già ribadito nel ricorso in sede di ATP, il ricorrente è stato già parte di un medesimo giudizio ove si contestava la valutazione della Commissione Sanitaria dell' CP_1
Più precisamente, il Sig. – a seguito di ctu n. cronol. 25581/2021 del 30.11.2021 redatta Pt_1 dalla Dr.ssa nel giudizio recante R.G. 2453/2020 Tribunale di Messina sez. Lavoro – Per_2 otteneva il riconoscimento della prestazione assistenziale per cui è causa. Appare evidente, anche in relazione alla documentazione medica versata in atti, che la condizione clinica del ricorrente che ha portato al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sopra richiamato non ha subito miglioramenti.”]
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va conseguentemente respinta.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano, quindi, a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 6.11.2025
Il Giudice del lavoro
RI RO
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