Art. 4. Misura e durata
Il contributo in conto interessi e' concesso in misura pari al:
a) 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, elevato al 65 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;
b) 70 per cento del tasso di riferimento per le cooperative, i consorzi o le imprese associate in cooperative e consorzi, elevato al 75 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno;
c) 70 per cento del tasso di riferimento per l'acquisto dei semirimorchi e carrozzerie intercambiabili, dalla cui carta di circolazione risulti la idoneita' al trasporto combinato, elevato ai 75 per cento quando lo acquisto sia effettuato da cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative e consorzi.
Il tasso di riferimento da applicare e' quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni.
I finanziamenti, per la durata massima di cinque anni o di dieci anni, se relativi agli investimenti di cui alla lettera d), primo comma, dell'articolo 1, non possono superare il 70 per cento del costo globale dell'investimento, elevabile all'80 per cento se erogato a favore di cooperative e consorzi con sede nei territori del Mezzogiorno.
Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, nessuna impresa puo' avere contributi in conto interesse per investimenti complessivi superiori ad un miliardo di lire.
Le rate di ammortamento, comprensive di interessi e quota capitale, sono costanti.
I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dagli istituti di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li disciplinano.
Il contributo in conto interessi e' concesso in misura pari al:
a) 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, elevato al 65 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;
b) 70 per cento del tasso di riferimento per le cooperative, i consorzi o le imprese associate in cooperative e consorzi, elevato al 75 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno;
c) 70 per cento del tasso di riferimento per l'acquisto dei semirimorchi e carrozzerie intercambiabili, dalla cui carta di circolazione risulti la idoneita' al trasporto combinato, elevato ai 75 per cento quando lo acquisto sia effettuato da cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative e consorzi.
Il tasso di riferimento da applicare e' quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni.
I finanziamenti, per la durata massima di cinque anni o di dieci anni, se relativi agli investimenti di cui alla lettera d), primo comma, dell'articolo 1, non possono superare il 70 per cento del costo globale dell'investimento, elevabile all'80 per cento se erogato a favore di cooperative e consorzi con sede nei territori del Mezzogiorno.
Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, nessuna impresa puo' avere contributi in conto interesse per investimenti complessivi superiori ad un miliardo di lire.
Le rate di ammortamento, comprensive di interessi e quota capitale, sono costanti.
I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dagli istituti di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li disciplinano.