Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Proc n.30653/22 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.30653/2022 R.G., avente ad oggetto: indennizzo assicurativo, vertente
TRA
, C.F. ), elettivamente domiciliato in Somma Parte_1 C.F._1
Vesuviana( NA) alla Piazza V. Emanuele III n.27 presso lo studio dell'Avv. Nobile Serafino che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ATTORE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliata in Maria C.V. (CE) alla Via G. Cappabianca n. 14 presso lo studio delll'Avv.
Vincenzo Di Tella che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Il Sig. , riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento Controparte_2 della domanda, con vittoria di spese.
La società , riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta , Controparte_1 ha concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto . Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, la chiedendo al Giudice adito: Controparte_1
1) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per l'inadempimento perpetrato dalla per non aver indennizzato il Sig. , come Parte_2 Parte_1 previsto dal contratto assicurativo regolarmente stipulato, con la stessa , per Parte_2 furto-incendio parziale e totale, del veicolo del tipo Fiat 500 X Tg. FV 361 RS.
2) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto assicurativo tra il sig. e la Parte_1
. Pt_2 Parte_2
1
Tg. FV 361 RS, richiamando i moduli di adesione ad esso collegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal fatto fino all'effettivo soddisfo, ovvero quella somma determinata secondo il rapporto contrattuale tra le parti.
4) In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali con attribuzione allo scrivente difensore antistatario, oltre IVA e CPA.
.Nell'atto introduttivo l'attore esponeva che:
- in data 20.03.2019 stipulava con la società FCA Bank Spa il contratto di leasing con termine di riscatto al 04.05.2023 per l'acquisto del veicolo Fiat 500X Modello city Cross tg. FV361RS per l'importo di €. 17.549,30;
- la società FCA Bank Spa aveva stipulato una convenzione auto rischi -ramo danni “New Lojack” con la per tutti i veicoli acquistati con finanziamento e/o leasing;
Pt_2 Controparte_1
- il Sig. risultava, quindi, titolare della polizza assicurativa " " n. Parte_1 Parte_3
7122975, stipulata con che prevedeva la copertura per furto e incendio, Controparte_1 con scoperto zero e somma assicurata pari al valore di fattura del veicolo acquistato con leasing;
- in data 27 maggio 2019, tra le ore 14:00 e le ore 15:00, nel Comune di Pozzuoli – Licola (NA), in
Via delle Colmate, al civico 113/A, si verificava un incendio all'interno di un deposito di barche in vetroresina della Controparte_3
- l'incendio veniva domato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli. A seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili, all'interno del deposito, oltre a natanti, veniva rinvenuta la carcassa, completamente distrutta dalle fiamme, del veicolo Fiat 500X Modello City Cross – Look Serie 3
Firefly Turbo 1.0, targato FV361RS, condotto in leasing finanziario dall'attore;
- in data 31.05.2019 , il Sig. comunicava al servizio clienti della Parte_1 Parte_2
, l'incendio del capannone e del veicolo Fiat 500X;
[...]
- con pec del 02/3/21 e del 23.02.2022, poi, richiedeva invano alla Compagnia di assicurazioni il pagamento dell'indennizzo pari ad Euro € 17.549,30, per l'incendio del veicolo Fiat 500 X Tg. FV
361 RS.
B) Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (mancato esperimento della negoziazione assistita). Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità del sinistro ricadeva sulla Società proprietaria CP_3 dell'immobile, a causa della mancata autorizzazione antincendio e della negligente custodia.
2 Esponeva che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco segnalava che l'attività della società
[...] risultava sprovvista della preventiva autorizzazione antincendio, come previsto dal Parte_4
D.Lgs. 139/2006 e dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, in quanto attività elencata al punto 75 dell'allegato I del citato DPR. Analogamente, l' Arch. , Ufficiale di Polizia Persona_1
Giudiziaria, rilevava difformità ai criteri generali e alle norme specifiche di prevenzione incendi, attestando che l'attività non era in possesso di SCIA autorizzativa ai fini antincendi. La convenuta deduceva, inoltre, l'esclusione del risarcimento danni in base alle condizioni di polizza che non includevano i danni determinati da dolo o negligenza del contraente, dell'assicurato o di persone incaricate della custodia del veicolo. Pertanto, chiedeva al Giudice adito, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda introduttiva per violazione dell'art. 3 del decreto legge 12 Settembre 2014 n. 132.; nel merito, la carenza di legittimazione passiva della convenuta società; in subordine, riconoscere l'esclusione del risarcimento del danno da incendio per quanto evidenziato negli atti difensivi;
rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata. Vinte le spese.
C) Alla prima udienza del 04.05.2023, il Giudice, accertata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rinviava la causa al 23.11.2023, assegnando alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione . Al procedimento di mediazione esperito dall'attore non aderiva la società convenuta sicchè, all'udienza del 23.11.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e fissava l'udienza del 27.05.2024. Con ordinanza del
24.06.2024 , il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviava la causa al 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza le parti rassegnavano le conclusioni, per cui la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la società ha eccepito l'improcedibilità della Controparte_1
domanda attorea per omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita, in violazione dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014, n. 162, norma che prevede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il previo esperimento della negoziazione assistita in alcune tipologie di controversie, tra cui quelle aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Tuttavia, la pretesa azionata dal Sig. non si configura quale azione Parte_1 risarcitoria da fatto illecito, bensì costituisce domanda contrattuale di adempimento dell'obbligazione indennitaria derivante da un contratto di assicurazione contro i danni (polizza incendio). Ne consegue
3 l'inapplicabilità dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, trattandosi di fattispecie distinta e autonoma rispetto a quelle per cui il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della negoziazione assistita.
Sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato che la condizione di procedibilità in tali ipotesi è rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, n. 38216 del 3.12.2021).
Nel caso di specie, il Giudice con ordinanza del 04.05.2023 ha concesso alle parti i termini di 15 giorni per esperire la mediazione. Parte attrice ha documentalmente provato di aver attivato tale procedimento senza, però, che la convenuta vi abbia aderito.
Risulta ,quindi, soddisfatta la condizione di procedibilità richiesta dall'ordinamento.
La convenuta ha contestato, altresì, la propria legittimazione passiva, ritenendo che la responsabilità dell'evento dannoso (incendio) debba imputarsi alla proprietaria del Controparte_3
capannone, in ragione delle irregolarità sotto il profilo della normativa antincendio e della negligente custodia ex art. 2051 c.c.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
La presente controversia ha natura contrattuale e trae origine dalla domanda proposta dall'attore per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa "New Lojack" n. 7122975 del
20.03.2019 contro il rischio incendio, stipulata con la Compagnia ( doc. in Controparte_1 atti).
Non si verte, pertanto, in tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., come invece sostenuto dalla parte convenuta, la cui eccezione si fonda su un'evidente erronea interpretazione della disciplina normativa relativa alla responsabilità da custodia, oltre che su una lettura parziale e non conforme del verbale redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco, relativo all'incendio occorso presso il capannone di proprietà della Controparte_3
L'art. 2051 c.c., in materia di responsabilità da cose in custodia, disciplina infatti un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del custode nei confronti del danneggiato, fondata sul criterio oggettivo della custodia del bene.
Agli atti di causa risulta che il veicolo danneggiato era in sosta nel capannone e ciò è di fondamentale importanza, ai fini della corretta qualificazione giuridica dell'evento lesivo.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – da ultimo espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 14319/2011 – il parcheggio gratuito, anche se privato- come nel caso di specie- non configura un contratto di deposito, bensì un contratto atipico assimilabile alla locazione. L'utente, in tali ipotesi, mira semplicemente a usufruire di uno spazio ove lasciare temporaneamente il proprio veicolo, senza che vi sia un obbligo di custodia a carico del
4 gestore dell'area. Pertanto, quando si lascia l'auto in sosta in un'area non custodita, anche se privata, non si configura un deposito ma un contratto di locazione nel quale è escluso un obbligo di custodia a carico del titolare. L'obbligo di custodia può eventualmente sussistere solo se sia chiaramente percepibile la volontà dell'utente di affidare il veicolo alla sorveglianza del gestore, come accade, ad esempio, nei parcheggi a pagamento con servizio di sorveglianza.
Sotto il profilo dell'eventuale responsabilità del titolare della rimessa in caso di incendio, occorre richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., ord. n.
9883/2021; Cass. S.U. n. 14319/2011), secondo cui il gestore di un parcheggio o di una rimessa non risponde dei danni (compreso l'incendio) subiti dai veicoli ivi custoditi, in assenza di uno specifico contratto di deposito. In mancanza di un contratto con obbligo di custodia, si configura un mero rapporto di locazione dell'area, che esclude l'obbligo giuridico di custodia in capo al gestore.
L'art. 2051 cc non trova, dunque, applicazione nel caso di specie, poiché , giova ripetere, la presente controversia attiene non già ad un'azione risarcitoria fondata sull'allegata responsabilità extracontrattuale, bensì ad un'azione diretta all'ottenimento dell'indennizzo derivante da una polizza assicurativa contro il rischio incendio, stipulata con la Compagnia Controparte_1
La convenuta ha, poi, sostenuto l'inoperatività della polizza richiamando le clausole che escludono i danni "determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell' , delle persone con Parte_5 loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato." ( cfr. condizioni di assicurazioni, set informativo- ramo danni pag.
3 -doc fascicolo convenuta).
L'attore ha affermato che l'autovettura è perita a causa dell'incendio divampato accidentalmente nel capannone e che tale circostanza era stata accertata dai Vigili del Fuoco ed ha poi dedotto che il sinistro rientra tra i rischi garantiti in quanto la polizza "New Lojack" n. 7122975 copre espressamente i "Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio e azione di fulmine." ( Cfr. polizza, condizioni di assicurazione pag.3).
Sul punto, la Corte di Cassazione, sezione terza civile, con ordinanza 23 gennaio 2018, n.
1558 , ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto, grava sull'attore l'onere di dimostrare che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi", ossia tra quelli espressamente ricompresi nella copertura assicurativa pattuita. Ove il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile – sotto il profilo soggettivo, oggettivo, causale, spaziale o temporale – la prova della sussistenza dei presupposti di fatto che rendano
5 operativa una siffatta delimitazione, configurandosi come fatto impeditivo della pretesa attorea, incombe sull'assicuratore.”
Nella sentenza sopra richiamata la Suprema Corte effettua un'approfondita disamina della natura dei rischi contemplati nei contratti di assicurazione, qualificandoli come rischi delimitati, in quanto oggetto di specifica regolazione pattizia. Tale delimitazione, in funzione dell'autonomia contrattuale delle parti e del corrispettivo (premio) versato, circoscrive l'indennizzabilità dell'evento lesivo in ragione della sua causa, della sua natura, del momento e del luogo in cui si verifica, ovvero degli effetti che esso produce. La Cassazione individua, quindi, tre categorie concettuali di rischi rilevanti ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa: rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi. Sulla base di tale ripartizione, la Corte procede ad illustrare le conseguenze giuridiche in ordine al riparto dell'onere della prova, affermando quanto segue: “La circostanza che l'evento dannoso dedotto in giudizio rientri tra i rischi inclusi rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, e deve pertanto essere provata dall'assicurato. Diversamente, la circostanza che
l'evento medesimo rientri tra i rischi non compresi integra un fatto impeditivo, opponibile alla pretesa dell'attore, il cui onere probatorio grava sull'assicuratore. Trattasi, invero, non di un elemento costitutivo della domanda, bensì di un fatto costitutivo dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, da dimostrarsi a cura della parte che tale eccezione intenda far valere.”
Pertanto, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso rientra tra i rischi coperti dalla polizza. Una volta provato l'evento (l'incendio del veicolo), spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi della pretesa attorea, inclusa l'applicabilità di clausole di esclusione o limitazione della responsabilità (Cfr.Corte Di Appello Di Brescia, Sentenza n.199 del 26 .02.2025;
Tribunale Ordinario Napoli Nord, sentenza n. 817/2023).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato che l'incendio ha danneggiato totalmente l'autovettura e che l'evento dannoso quale incendio con sviluppo di fiamme rientra nei rischi garantiti dalla polizza assicurativa. La convenuta ha, invece, contestato l'origine accidentale dell'incendio. Tuttavia, la documentazione prodotta dall'attore, inclusi i verbali dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, descrive l'evento e le circostanze del sequestro, senza che emergano elementi che possano ricondurre l'incendio a dolo o colpa grave dell'assicurato o di soggetti a lui legati. Come sopra esposto, l'onere di provare l'esclusione della copertura, come l'esistenza di dolo o colpa grave dell'assicurato, ricade sull'assicuratore. In assenza di tale prova, la garanzia assicurativa deve ritenersi operante.
Riguardo al quantum dell'indennizzo, l'attore ha chiesto la somma di € 17.549,30, ossia il prezzo di vendita del veicolo indicato in fattura, come previsto dalla polizza " che Parte_3 indicava "scoperto zero" e somma assicurata pari al "prezzo di vendita del veicolo assicurato". ( Cfr. polizza pag. 16).La convenuta non ha specificamente contestato il quantum richiesto dall'attore, ma
6 ha genericamente chiesto il rigetto della domanda. In assenza di contestazioni specifiche e fondate sul valore del danno, la somma richiesta dall'attore appare congrua e in linea con le previsioni contrattuali e i principi giurisprudenziali in materia di liquidazione dell'indennizzo assicurativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento. Pertanto, la società va condannata al pagamento, in favore Controparte_1 del Sig. , della somma di € 17.549,30 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria secondo ISTAT, dalla data della messa in mora (pec del 02.03.2021) fino al saldo.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto attività istruttoria, con attribuzione all'Avv. Nobile Serafino, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introduttiva, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea;
2) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
3) accerta e dichiara la sussistenza del contratto di assicurazione “New Lojack” n. 7122975 tra il sig. e la .e l'operatività della relativa copertura Parte_1 Parte_2 assicurativa in relazione all'incendio verificatosi in data 27 maggio 2019;
4) per l'effetto, condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del Sig. , della somma di € Parte_1
17.549,30 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo ISTAT, dalla data della messa in mora (pec del 02.03.2021) fino al saldo;
5) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.397,00, oltre €. 264,00 per Parte_1
esborsi, ed oltre Iva e Cap come per legge, con attribuzione all'Avv. Serafino Nobile, dichiaratosi antistatario.
Napoli,20.06.2025 Il Gop
Dott.ssa Lucia Vietri
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