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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Minori Proc. N. 433/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est
Francesca Caprioli Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere
Luigi Mario Serra Cons. onorario
Cons. onorario CP_1
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato in data 29.11.2024 da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Via F.lli Bandiera n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Paderni, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante
avverso la sentenza n. 246/2024 RG emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia l'8.10.2024, depositata il 30.10.2024, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore: nato a [...] il [...], figlio di Controparte_2
Parte_1
con l'intervento
del P.G in persona del dott. Pier Controparte_3
dell'Avv. Caterina Fortunato, quale tutrice e curatrice del minore
[...]
CP_2
OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità 1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Minori Proc. N. 433/2024 vg
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“In via principale: sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], e per l'effetto Controparte_2 revocare lo stato di adottabilità. Revocare altresì la decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra con ciò permettendo la prosecuzione dei rapporti tra CP_2 il minore e la madre. Sempre in via principale: Disporre il collocamento comunitario di unitamente al figlio minore in attesa di Parte_1 Controparte_2 reperire un alloggio utile all'autonomia di madre e figli, in uno con i provvedimenti di sostegno ritenuti più opportuni, In via subordinata: disporre l'attivazione di ogni percorso utile e ritenuto idoneo da questa Corte d'Appello per la tutela del piccolo ivi compreso l'affido eterofamiliare e per l'effetto Controparte_2 regolamentare i diritti di visita madre/figlio nonché predisporre le misure di sostegno ritenute più idonee. In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze formulate in principalità e in subordine, disporre adozione mite ex art. 44 lett. d) L 184/83.” Conclusioni modificate all'udienza del 13.6.2025 nei seguenti termini:
“Chiede una adozione mite ovvero l'affidamento etero-familiare”
PER L'INTERVENUTO P.G.:
“Si chiede che Codesta Corte, sotto il profilo istruttorio, voglia disporre una CTU che concentri l'esame esclusivamente sulle capacità genitoriali della ricorrente e sull'esistenza di un effettivo e irrimediabile abbandono del minore da parte CP_2 della predetta, ma tenendo avulsa dal proprio esame ogni considerazione inerente
“all'influenza della cultura pakistana” sui rapporti madre-figlio, nonché ogni considerazione incentrata sul fatto che “la situazione famigliare attuale (quindi forse il precedente CTU non escludeva una possibile evoluzione in senso positivo?) della
rappresenta un ostacolo per una relazione funzionale con il figlio”, ed CP_2 ogni considerazione ulteriore sulla mancata accettazione di da parte della CP_2 famiglia materna (v. pagg.
5-6 della sentenza, ma anche l'ultimo periodo della relazione di aggiornamento richiesta da Codesta Corte, datata 27/02/2025): non spetta alla famiglia materna, né ai figli maggiorenni, alcun diritto di decidere la sorte del rapporto madre-figlio, restando “fermi in una decisione che ha ripercussioni significative sul clima famigliare… e sui figli minori, contribuendo ad alimentare confusione ed incertezza”. Nel merito si chiede che, laddove l'esito dell'indagine tecnica si riveli favorevole, o anche nel caso in cui la stessa si ritenesse superflua, con decisione avente efficacia il più possibile celere (onde evitare lo sclerotizzarsi dello stato attuale), sia disposto il collocamento della madre in comunità idonea unitamente a tutti i figli minori, con monitoraggio ed attuazione di
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percorsi di supporto alla genitorialità da parte dei servizi competenti, e predisposizione di visite anche libere – se ritenuto opportuno – tra i tre figli minori di primo letto ed i fratelli maggiori. Ovviamente previa revoca delle statuizioni del Tribunale di primo grado in ordine allo stato di adottabilità di e perdita della CP_2 potestà genitoriale da parte della ricorrente”.
PER IL TUTORE DEL MINORE:
“In via principale: - Confermi lo stato di adottabilità del minore Controparte_2
così come disposto dalla sentenza n. 246/2024 Tribunale dei Minorenni di
[...]
Brescia; - Confermi la decadenza della madre dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio e la nomina della scrivente legale Controparte_2 come tutrice del minore;
- Confermi il collocamento provvisorio del minore presso la coppia già individuata dal Tribunale, in esecuzione del decreto 9 maggio 2023 tra quelle che hanno proposto domanda di adozione nazionale;
- Confermi l'interruzione di ogni rapporto tra il minore e la madre e i parenti. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni n. 60000006/2023 e 10001427/2022 (minori ).” Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 246/2024, emessa l'8.10.2024 e depositata il 30.10.2024, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore
, nato a [...] il [...], figlio di . Con Controparte_2 Parte_1 immediata efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha dichiarato la decadenza della madre dall'esercizio delle responsabilità genitoriali;
ha interrotto i rapporti tra il minore, la madre e ogni altro parente;
ha confermato il collocamento provvisorio del minore presso la coppia già individuata dal Tribunale tra quelle che hanno fatto richiesta di adozione nazionale e ha confermato la nomina del tutore in capo all'Avv. Caterina Fortunato. Il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato quanto segue: Parte_
‣ con ricorso del 25.1.2023 il chiedeva l'apertura di procedimento per l'eventuale dichiarazione di adottabilità del minore , nato il Controparte_2
7.12.2022 e figlio di , evidenziando che il minore era già seguito dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 1427/2022 RG incardinato a seguito della segnalazione da parte dei Servizi Sociali che ravvisavano una situazione di pregiudizio economico e abitativo in relazione al nucleo familiare della signora - di origine pakistane e in Italia dal 2010 a seguito di CP_2 ricongiungimento familiare con il marito - composto da due figli Parte_3 maggiorenni e tre minorenni ( nata il [...], nato il Persona_2 Per_3
25.7.2012 e nato il [...]), tutti figli di Persona_4 Parte_3 deceduto nel 2018 a seguito di una malattia. Da quel momento, il figlio maggiorenne
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Aqib, per la cultura pakistana, diveniva capofamiglia e insieme all'altro fratello maggiorenne aiutava economicamente la madre e anche per la gestione degli altri fratelli minori. In quella sede era emerso che nato dalla relazione CP_2 della madre con benché dimissibile, era ancora ricoverato in Controparte_4 ospedale e che la madre aveva intenzione di recarsi in Pakistan il 29.1.2023 per partecipare al matrimonio di un nipote e per fare visita alla sorella, per poi tornare in Italia l'11.3.2023. Inoltre, dagli aggiornamenti urgenti, era altresì emerso che non era accettato dai parenti materni e dai figli maggiorenni della CP_2 madre per ragioni culturali essendo nato dall'unione della madre con un uomo non approvato dalla famiglia perché dedito a comportamenti violenti e perché la relazione tra i due era avvenuta di nascosto dalla famiglia materna e dai figli maggiorenni della donna. Sentiti la madre e i figli maggiorenni nell'ambito del procedimento 1427/22, si apprendeva che la situazione abitativa era stata risolta in quanto il nucleo familiare aveva acquistato una casa a Milzano;
tuttavia, non cambiava la posizione dei figli maggiorenni, che non intendevano accogliere il neonato. Il 29.1.2023 la madre partiva per il Pakistan nonostante il neonato fosse ancora ricoverato, di fatto abbandonato in ospedale;
quindi, il PMM in via d'urgenza chiedeva la sospensione della madre dalle responsabilità genitoriali con nomina di un tutore e di disporre il collocamento del minore presso una famiglia di pronto intervento al fine di un inserimento presso una famiglia scelta dal Tribunale tra quelle che avevano fatto richiesta di adozione.
‣ Con decreto del 26.1.2023 il Tribunale per i Minorenni accoglieva le istanze del PMM e disponeva la sospensione della madre dalle responsabilità genitoriali;
nominava un tutore per il minore, affidava al Servizio Sociale CP_2 affinché provvedesse al suo collocamento presso una famiglia di pronto intervento senza mire adottive e a disciplinare i rapporti con la madre, richiamando la signora ad ottemperare a precise prescrizioni. CP_2
‣ All'udienza del 27.2.2023 la madre non compariva in quanto era in Pakistan e non era riuscita ad anticipare il rientro programmato per l'11.3.2023 e l'udienza veniva rinviata in data 16.3.2023 alle ore 12.
‣ Si costituiva in giudizio la madre chiedendo il rigetto della declaratoria di adottabilità del minore. Il difensore della signora dichiarava di essere stata CP_2 contattata via WhatsApp dall'assistita per avere informazioni sul figlio. La donna ribadiva di essere andata in Pakistan per convincere la propria famiglia ad accettare che il padre biologico aveva intenzione di riconoscere il figlio e quindi CP_2 andava procrastinata la decisione sulla declaratoria dello stato di adottabilità ritenendo possibile poter accudire il piccolo con l'aiuto della CP_2 cerchia parentale e amicale del padre.
‣ Si costituiva la curatrice speciale chiedendo la conferma del decreto del 26.1.2023. La curatrice ribadiva che dall'istruttoria espletata emergeva un quadro familiare complesso sul quale si innescava una grossa problematica culturale religiosa in quanto il figlio maggiorenne della signora si era dichiarato indisponibile ad CP_2
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accudire il minore non essendo fratello di sangue e perché secondo la tradizione pakistana il figlio è di esclusiva proprietà del padre e della di lui famiglia e inoltre perché concepito dalla madre con un uomo già sposato con altra donna con la quale aveva altri figli.
‣ All'udienza successiva fissata alle ore 12 la madre compariva alle ore 13.05; quindi, l'udienza veniva rinviata al 3.4.2023 e in quella sede la madre dichiarava di non essere disponibile ad avviare un percorso in comunità con il minore perché non so se i miei figli mi lascerebbero andare. L'unica cosa che potrei fare in questo momento è chiedere a delle famiglie pakistane di accogliere il bambino o di dare una casa.
‣ Con decreto del 9.5.2023 il Tribunale per i Minorenni disponeva il collocamento del minore presso una famiglia scelta dal Tribunale tra quelle che avevano proposto domanda di adozione nazionale;
venivano confermati gli incombenti istruttori al servizio sociale e al CPS nonché impartite prescrizioni alla madre.
‣ in data 7.7.2023 il minore veniva collocato presso la famiglia adottiva la quale veniva ascoltata in data 14.12.2023.
‣ con ordinanza del 6.2.2024 veniva confermato il precedente decreto, con la precisazione, quanto alle visite madre-minore, che le stesse dovevano avvenire a cadenza mensile e alla presenza dell'educatore, autorizzando il Servizio a sospenderle in caso di condotte pregiudizievoli della donna, compresi ritardi, e veniva nominato CTU1 al fine di valutare le capacità genitoriali della madre a soddisfare i bisogni primari ed evolutivi del minore indicando eventualmente i tempi e i sostegni necessari a tal fine o, in caso di esito negativo, valutare se si fosse instaurato un legame di attaccamento sicuro del minore con la madre tale da rendere pregiudizievole per il bambino l'interruzione dei rapporti. La relazione peritale, depositata il 21.6.2024, aveva evidenziato che la signora era affetta da disabilità intellettiva di gravità lieve il che incideva sulle sue
CP_2 capacità genitoriali non riuscendo a connettersi con i bisogni emotivi del minore e spesso i suoi comportamenti erano connotati da impulsività così da non permettere a di instaurare alcun legame di attaccamento con la madre. Inoltre, il CTU
CP_2 rilevava come le difficoltà della signora erano influenzate altresì
CP_2 dall'ambiente culturale-religioso di appartenenza. Quindi concludeva per l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali della signora entro un tempo
CP_2 ragionevole, compatibile con i bisogni del minore.
‣Venivano quindi acquisite le relazioni aggiornate dei servizi psico-sociali da cui si evinceva che gli incontri protetti madre-figlio erano pregiudizievoli per il minore. Emergeva come la madre si rivolgesse al minore in lingua pakistana da lui non comprensibile e non riusciva a comprendere i bisogni del figlio che si lasciava andare ad un pianto inconsolabile che placava solo alla vista degli affidatari. La madre non riusciva neanche a seguire i consigli della educatrice presente agli incontri, anteponendo i propri bisogni di avere un contatto con il figlio alle esigenze di 1 Il quale si è avvalso nell'espletamento dell'incarico dell'ausilio di un mediatore culturale in modo che la madre comprendesse a pieno il tenore delle domande e di contro per consentire al perito di comprendere l'influenza della cultura pakistana nel racconto della storia di vita fornito dalla madre. 5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Minori Proc. N. 433/2024 vg
quest'ultimo. A tal fine, i servizi chiedevano all'Autorità giudiziaria la sospensione degli incontri sino alla definizione di una chiara progettualità di vita per il minore precisando come tale richiesta fosse dovuta al fatto che il minore negli incontri viveva un'esperienza relazionale altamente stressante.
‣ Con istanza urgente del 28.10.2024, la curatrice si associava alla richiesta di sospensione degli incontri protetti madre-figlio. Tanto premesso, il Tribunale per i Minorenni ha quindi motivato la decisione assunta nei seguenti termini:
‣ alla luce degli esiti istruttori svolti deve ritenersi accertato lo stato di abbandono del minore . Controparte_2
‣ le valutazioni del CTU, in linea con quelle svolte dai servizi sociali e dal CPS, depongono tutte per un giudizio prognostico negativo circa la recuperabilità delle competenze genitoriali materne. Il perito aveva riscontrato che la signora è affetta da una Disabilità intellettiva CP_2 di gravità lieve (F.70) che incide negativamente sulle sue capacità genitoriali in quanto non riesce a connettersi con i bisogni emotivi del minore anche a causa dei suoi comportamenti connotati da impulsività. Insieme al quadro clinico era da ostacolo ad un rapporto funzionale con il figlio la situazione familiare della signora . Infatti, dalle relazioni psicologiche CP_2 trasmesse nell'ambito del procedimento n. 1427/22 RGCC e acquisite in questo giudizio, era emerso che non era accettato dalla famiglia della signora Pt_4
in quanto concepito con un uomo che non ha avuto l'approvazione degli CP_2 uomini della famiglia materna e, dopo due anni dalla nascita, la situazione era rimasta immutata. Quindi, la combinazione del quadro clinico e degli aspetti culturali fanno sì che le competenze genitoriali della madre non siano recuperabili in tempi utili e la madre non appare comunque in grado di connettersi con i bisogni del minore.
‣ A conferma dell'inidoneità della madre, erano emerse condotte gravemente abbandoniche della signora nei confronti del minore quando, appena nato e CP_2 ricoverato in ospedale e seppur dimissibile da tempo, la stessa si era recata in Pakistan per far rientro in Italia un mese e mezzo dopo senza nel frattempo aver chiesto al servizio sociale un temporaneo collocamento del minore in una eventuale famiglia affidataria. Solo l'intervento del Tribunale ha permesso le dimissioni del piccolo e il suo collocamento presso una famiglia di pronto intervento.
‣ L'assenza di progettualità da parte della madre in favore del figlio, come dimostrato dal fatto che al rientro dal Pakistan la madre ha rifiutato pure la proposta del Giudice di accedere ad un percorso in comunità con il minore, preso atto del netto rifiuto espresso dalla famiglia della donna ad accogliere il piccolo A questo CP_2 punto, il Tribunale consapevole della necessità di rispondere al bisogno di stabilità del minore non ulteriormente rinviabile, ha disposto il collocamento di CP_2 presso una la famiglia adottiva.
‣ La donna fa fatica ad attribuire stati mentali al figlio, a focalizzarsi e a sintonizzarsi sui bisogni evolutivi del piccolo e non tiene conto della necessità per lui di avere una stabilità, continuando nell'erronea convinzione che il minore possa vivere una
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situazione di stallo fino a quando la sua famiglia di origine non modifichi la sua posizione e decida di accogliere il minore, incurante però del fatto che sono trascorsi due anni e nulla è cambiato.
‣ La richiesta espressa dalla madre di voler accedere ad un percorso in comunità, appresa nei colloqui con il CTU svolti a maggio 2024 e poi ribadita nella memoria conclusionale depositata dal difensore della , oltre a risultare tardiva non CP_2 appare in linea con i bisogni attuali del bambino che necessitava di legarsi alla figura materna nei primi mesi di vita. Invero, in questo ultimo anno, il minore ha costruito un legame solido e d'attaccamento con la famiglia scelta dal Tribunale e vive i momenti di incontri con la madre biologica con sofferenza. Inoltre, come è emerso dalla CTU a seguito delle dichiarazioni rese dai servizi sociali, la reale motivazione della madre di entrare in comunità più che finalizzata ai bisogni del figlio è legata al rischio di restare senza una casa quando i figli maggiorenni si sposeranno. Inoltre, rispetto a tale progettualità la signora non sembra tenere conto delle esigenze CP_2 degli altri figli minori che se seguissero la madre in comunità verrebbero a loro volta allontanati dalla loro realtà di riferimento.
‣ L'incapacità della madre di sintonizzarsi con i bisogni del minore era emersa pure duranti gli incontri protetti con La donna oltre a non essere costante (a CP_2 volte non si presentava agli incontri mentre altre volte arrivava in ritardo) non riusciva a focalizzarsi e a comprendere il disagio espresso dal figlio che si lasciava andare ad un pianto inconsolabile per il distacco dalla famiglia affidataria. In quegli incontri, infatti, la signora faceva fatica a comprendere che quando il minore CP_2 gridava “mamma” non si riferiva a lei ma alla mamma affidataria. Inoltre, la signora pur di appagare il proprio bisogno di avere un'interazione con il figlio non CP_2 seguiva le indicazioni dell'educatrice presente agli incontri.
‣ La circostanza che la signora abbia altri cinque figli avuti dal precedente CP_2 matrimonio e che i medesimi non sono stati allontanati dalla madre non può portare ad un automatico giudizio di idoneità della donna rispetto alla futura capacità di accudimento di Quest'ultimo ha una storia diversa dai suoi fratelli, i CP_2 quali hanno sempre avuto l'appoggio della famiglia di origine che supplisce alle carenza materne. Peraltro, anche rispetto a questi minori, le relazioni agli atti e le dichiarazioni rese dai servizi sociali al CTU evidenziano segnali di trascuratezza, difficoltà di gestione autonoma degli stessi da parte della madre, bisognosa di un supporto esterno garantito per gli altri minori dalla famiglia di origine, che però non accetta l'ultimo figlio.
‣ Non appare neanche possibile recuperare le carenze materne attraverso un percorso di sostegno, atteso che la signora non comprende la gravità delle proprie CP_2 carenze addebitandole unicamente alla propria cultura (dalla quale peraltro non prende le distanze a favore del figlio) e preso anche atto del fatto che la signora ha dimostrato mancanza di continuità rispetto alla presa in carico dei servizi a CP_2 causa dei suoi continui ritardi e mancata partecipazione agli appuntamenti fissati.
‣ Alla luce del giudizio prognostico negativo espresso sulla madre, l'unica alternativa possibile sarebbe un affido sine die o un'adozione mite che però non appare
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praticabile nel caso in esame sia perché la situazione in cui versa la signora CP_2 non risulta essere transitoria e poi perché ciò non sarebbe conforme all'interesse del minore che non ha con la madre né un legame d'attaccamento sicuro né una relazione significativa utile per il suo benessere;
inoltre, la madre non ha mostrato alcuna comprensione dei bisogni emotivi e della difficoltà del bambino a separarsi dalle persone che per lui oggi sono un porto sicuro e che lo accolgono dal 7.7.2023.
‣ Non risponde al superiore interesse del minore mantenere gli incontri con la madre considerato anche il fatto che crescendo il bambino acquisirà la consapevolezza di essere stato rifiutato dalla famiglia d'origine e di avere una madre che non è stata in grado di prevenire o modificare questo stato dei fatti.
2. Avverso la sentenza n. 246/2024 del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha proposto ricorso ex art. 17 L.184/83 opponendosi sia alla dichiarazione Parte_1 dello stato di adottabilità del minore nato a [...] il Controparte_2
7.12.2022, disposta ex art 10 L 184/83; sia alla propria decadenza dalle responsabilità genitoriali con conseguente nomina del tutore e conferma del collocamento provvisorio del minore presso la coppia adottiva nonché all'interruzione di ogni rapporto fra il minore e la madre e i parenti;
ha chiesto dunque di dichiarare non luogo a provvedere in merito alla pronuncia di adottabilità del piccolo
[...]
con conseguente attivazione di tutti gli ulteriori interventi di CP_2 supporto non escluso l'affido etero famigliare e/o l'adozione mite. L'appellante ha evidenziato quanto segue:
‣ la madre ha dimostrato costantemente di provare affetto nei confronti del figlio ha collaborato con gli operatori e i ritardi agli incontri andavano CP_2 contestualizzati rispetto ai propri limiti cognitivi. La signora, infatti, aveva sempre vissuto all'interno delle quattro mura domestiche e all'improvviso ha dovuto ingegnarsi nell'impiego di mezzi pubblici prima da San Zeno e dopo da Milzano per località lontane da Brescia, così richiedendo cambi dei mezzi pubblici e necessità di gestione degli imprevisti, scusandosi ogni volta con gli operatori per i disguidi di viaggio. Ha così dimostrato un atteggiamento incline alla responsabilizzazione e all'ascolto e a cogliere i suggerimenti impartiti. Tutto questo nell'ottica di manifestare la propria ferma volontà di non perdere il piccolo Controparte_2
.
[...]
‣ La madre aveva manifestato al Servizio la propria disponibilità ad entrare in comunità sin dal mese di agosto 2023 pur di non perdere il piccolo Persona_5 ma le sue dichiarazioni non hanno sortito alcun effetto anzi il Servizio continuava a prospettarle che questa scelta avrebbe avuto ripercussioni sugli altri figli minori avuti dal primo matrimonio e per tale motivo ella aveva fatto fatica a ribadire la propria volontà di entrare in comunità anche davanti al CTU. Ella inoltre non è stata aiutata nello sviluppo di una progettualità che permettesse di trovare un equilibrio fra gli interessi dei minori da una parte e del piccolo Per_1 Controparte_2 dall'altra.
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‣ Il Tribunale ha fatto proprie le determinazioni errate del CTU senza esaminare le osservazioni alla ctu espresse dalla difesa della signora , con conseguente CP_2 violazione del contraddittorio e nullità della sentenza. In particolare, le repliche alle osservazioni del CTU da parte del difensore non erano presenti nel fascicolo di ufficio poiché mai depositate dal CTU cui erano state inviate direttamente, su disposizione del giudice. Inoltre, le limitazioni cognitive evidenziate dal CTU non determinavano necessariamente ricadute sulla capacità della madre di sintonizzazione emotiva sui bisogni del minore;
invero, una capacità di sintonizzazione emotiva era desumibile invece dal Parents Preference Test (PPT) che le era stato somministrato e che, in punto di “modalità esperienziale”, aveva dato risultati che rimanevano all'interno dei parametri di riferimento.
‣ La signora è madre di altri cinque figli i quali, nonostante il supporto dei CP_2 familiari in termini materiali ed economici, erano stati interamente cresciuti dalla madre sia in termini affettivi che educativi. Le relazioni rese nell'ambito del procedimento 1427/2022 reg. civ. avevano evidenziato che “I minori all'interno del nucleo familiare godono di affetto e stabilità emotiva così come gli vengono garantite le cure di base, protezione e sicurezza” e ancora “l'idoneità della collocazione dei minori presso il contesto materno e che i minori non versano in condizione di pregiudizio”. Le limitazioni intellettive della madre non hanno impedito ai figli di prime nozze di crescere sviluppando un equilibrio psicofisico armonioso ed uno sviluppo mentale adeguato. La signora ha ribadito che la sintonizzazione emotiva con il piccolo CP_2 aveva sicuramente risentito del poco tempo trascorso tra i due Persona_5 anche a causa del fatto che gli incontri protetti erano ridotti a meno di un'ora una volta al mese mentre adesso erano stati interrotti del tutto.
‣ La stabilità affettiva e educativa può essere raggiunta anche con misure più miti quali l'affidamento sine die o l'adozione mite. L'adozione ordinaria avrebbe comunque degli effetti devastanti per il minore il quale, crescendo, maturerà sentimenti di abbandono e/o rifiuto, che invece potrebbero essere calmierati dalla conoscenza dell'esistenza di una madre che ha mostrato interesse e affetto verso di lui, a prescindere da tutti i dettami culturali, familiari o le fragilità intellettive che hanno impedito alla medesima di potersi prendere cura di lui. Inoltre, la giurisprudenza europea è ormai consolidata nel ritenere l'adozione piena come extrema ratio applicabile solo nei casi in cui i genitori di origine si siano dimostrati particolarmente indegni.
3. In data 21.2.2025 si è costituita in giudizio l'Avv. Caterina Fortunato, tutrice e curatrice speciale del minore , chiedendo la conferma della Persona_6 sentenza impugnata. In particolare, la curatrice ha ritenuto la decisione del Tribunale per i Minorenni aderente al supremo interesse del minore alla luce del fatto Controparte_2 che, sebbene l'ordinamento riconosca al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, nel caso in esame è innegabile che l'esercizio di detto
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diritto non sia in alcun modo praticabile. Infatti, dall'istruttoria svolta (la CTU era stata ben argomentata anche in punto di replica alle osservazioni di parte) era emerso come la signora non sia in grado di definire un progetto di vita autonomo in CP_2 quanto dipende economicamente dai figli maggiorenni e dalla sua famiglia di origine;
inoltre non ha un alloggio adeguato;
in riferimento al padre biologico del minore, le uniche informazioni sono quelle fornite dalla stessa e dai di lei figli, ovvero CP_2 che si tratta di un uomo dedito a condotte violente che potrebbe reclamare il figlio in qualsiasi momento e la madre sarebbe costretta a consegnarglielo in quanto, secondo la cultura pakistana, i figli sono di proprietà del padre. La curatrice ha altresì evidenziato che il procedimento nei confronti degli altri tre figli minori è ancora in corso ma anche in quell'ambito sono emerse grandi fragilità in capo alla signora che, tuttavia, vengono colmate dai vari supporti sociali e famigliari. In CP_2 ultimo, l'Avv. Fortunato ha sottolineato come le scelte della madre hanno determinato l'impossibilità per il minore di sviluppare un attaccamento nei suoi confronti e che ha invece ben sviluppato con gli affidatari. Per tutti CP_2 questi motivi, la curatrice ha ribadito che sussistono tutti i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
4. In data 24 gennaio, 24 e 28 febbraio u.s. sono pervenute le relazioni di aggiornamento dei servizi sociali richieste dalla Corte. In particolare, la relazione del 24 gennaio 2025 ha ad oggetto i tre figli minori della signora , a tutela dei quali è stato aperto il procedimento n. 1427/2022; in
CP_2 quella sede gli operatori hanno segnalato che la composizione del nucleo familiare è mutata in quanto il secondogenito della signora si è trasferito a Manerbio;
CP_2 quindi, al domicilio in Milzano sono rimasti la madre, il primogenito e i tre figli minorenni. Gli operatori hanno riscontrato che la madre, la quale non svolge alcuna attività lavorativa, mostra molta fatica a occuparsi dei figli e della casa. Nelle successive relazioni relative al minore gli operatori non
CP_2 hanno evidenziato significative modifiche nell'atteggiamento della signora e
CP_2 nelle dinamiche familiari. In particolare, hanno evidenziato che la signora
CP_2 quando ha appreso la notizia della sospensione dei rapporti con è apparsa
CP_2 dispiaciuta ma nei mesi trascorsi non ha mai chiesto notizie del minore. La signora ha partecipato a un solo incontro con il servizio in data 13.1.2025
CP_2 dove dichiarava che si sarebbe recata in Pakistan il 16.1.2025 per organizzare il matrimonio del figlio maggiore, prospettando che sarebbe tornata l'1.3.2025 anche se ancora non aveva acquistato il relativo biglietto. Durante l'incontro è emerso che i figli maggiori rimangono fermi nella loro posizione di non voler conoscere e che la signora piuttosto che attivarsi autonomamente in un
CP_2 CP_2 progetto di vita indipendente resta in attesa di aiuti che poi di fatto non le vengono dati e continua a nutrire la convinzione che i figli maggiori possano prima o poi cambiare idea. Tale convinzione ha ripercussioni sul clima familiare accentuando i conflitti tra la madre e il primogenito.
10 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Minori Proc. N. 433/2024 vg
5. In data 7.3.2025 è pervenuta memoria redatta dai genitori collocatari del minore in forma anonima ex art. 5 c. 1 L. 184/83, in particolare sullo stato attuale di benessere di da loro chiamato CP_2 Per_7
Gli affidatari hanno riferito che il minore, con loro da quando aveva sette mesi, è un bambino felice, solare, intelligente che ha instaurato con loro un forte legame così come con i loro parenti, soprattutto con i cuginetti di 4 e 7 anni. Hanno descritto la quotidianità di il quale frequenta l'asilo comunale dalle 8,00 alle 12 CP_2 quando i nonni lo vanno a prendere e lo accudiscono fino al loro ritorno, intorno alle 17,00. Lo scorso anno ha frequentato un corso di acquaticità nella piscina comunale che gli è piaciuto molto e che gli ha permesso di acquisire più sicurezza. Durante i fine settimana frequentano un campeggio sul lago dove hanno acquistato una casa mobile e lì ha creato delle amicizie. Hanno descritto gli incontri tra Per_7
e la mamma biologica come momento di sofferenza per il minore il CP_2 quale tornava sempre molto scosso dopo un pianto incessante e aveva insonnia e agitazione anche durante le notti successive agli incontri. Gli affidatari hanno concluso allegando alcune foto di loro con il minore (che sono state oscurate) esprimendo il loro amore nei suoi confronti affermando di essere pronti ad affrontare tutto ciò che sarà deciso nel suo interesse.
6. In data 11.3.2025 il P.G. ha svolto le seguenti osservazioni e richieste:
“Letti in particolare: - Il ricorso presentato in data 29/11/2024 nell'interesse di avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia datata Parte_1
08/10/2024, con cui veniva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore della predetta la decadenza della madre dalla responsabilità Controparte_2 genitoriale e il collocamento provvisorio del minore presso coppia disponibile all'adozione, - La memoria costitutiva del tutore del minore;
- Le relazioni di aggiornamento acquisite al fascicolo relative agli altri tre figli minori di Pt_1
, e fratellini per
[...] Persona_2 Per_3 Persona_8 parte di madre di estrapolate dal collaterale procedimento n. 1427/2022 Trib. Per_9
Min., attinente a tutti i figli minori della donna;
- La memoria presentata dagli attuali affidatari di - La relazione di aggiornamento, dei servizi sociali CP_2 incaricati da Codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza, depositata il 28/02/2025. Difficile riuscire a leggere tra le righe in procedimenti come il presente, ma l'importanza degli interessi in gioco impone uno sforzo particolare in tale senso. Da quanto si riesce a comprendere, ci si trova di fronte al caso di una ancora giovane donna pakistana, costretta ad un matrimonio combinato con un marito dal quale ebbe figli, a ritmi strettissimi, in due periodi diversi. Due figli, attualmente maggiorenni, nacquero nel 2001 e nel 2002, quando la coppia si trovava ancora in Pakistan. Durante la gravidanza del secondo figlio il marito si trasferiva in Italia, e solo nel 2010 poté essere raggiunto dalla moglie dai due figli nati fino allora. Dopo l'arrivo in Italia, tra il 2011 e il 2014 ebbe dal marito altri tre figli, oggi Pt_1 ancora minorenni. Nel 2018 il marito morì, e – secondo il costume pakistano – il
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primogenito assunse il ruolo di capofamiglia. Alcuni anni dopo la morte del marito
avviò una nuova relazione con altro uomo, che sposò all'insaputa dei parenti e Pt_1 dei figli. Dalla nuova unione nacque, il 07/12/2022, il bambino interessato dal CP_2 presente procedimento. Ancor prima della nascita di il nuovo marito venne CP_2 allontanato dai figli maggiorenni dalla casa famigliare poco dopo esservi entrato, sia per presunti (ed asseriti, non si sa quanto pretestuosamente) agiti violenti, ma soprattutto per l'“inaccettabilità etno-culturale” della nuova unione della madre. Da lì discese l'ostracismo dei figli maggiorenni – peraltro divenuti nel frattempo gli unici portatori di reddito all'interno del nucleo famigliare – nei confronti del neonato figlio della madre. Si ritiene che le problematiche reali che hanno portato all'attuale stato di cose, ed in ultima istanza al provvedimento del tribunale, derivino precipuamente da questo atteggiamento di base. Sarebbe stato interessante acquisire un chiarimento specifico sulle ragioni che indussero la ricorrente ad assentarsi dall'Italia – nel periodo in cui il neonato era ancora ricoverato in ospedale (verrebbe da dire “in mani sicure”) – per partecipare, in Pakistan, al matrimonio di uno stretto parente: questa essendo una delle ragioni principali che determinarono l'apertura del procedimento. Si trattò di una scelta completamente “libera”? Sarebbe stata “ammessa” dall'ambito familiare “ufficiale” della donna una defezione derivante dalla necessità di accudire un bambino da tutti negletto? Non si rese anzi forse necessario quel viaggio proprio per permettere a di ottenere Pt_1 dalla propria famiglia l'”accettazione” del neonato (tentativo che non andò affatto a buon fine, come si dà per assodato nella stessa sentenza, a pag. 5)? Chi scrive ritiene che se non fossero stati frapposti gli ostacoli di carattere etnico-culturale all'accettazione del bambino da parte del nucleo famigliare “adulto” della ricorrente (i due figli maggiorenni) e della propria famiglia di origine, probabilmente non ci sarebbe neppure stata la materia del contendere in questo procedimento. Nonostante, infatti, la “lieve disabilità intellettiva” rilevata dal CTU del Tribunale nella persona della ricorrente;
nonostante le difficoltà scolastiche di alcuni dei minori;
nonostante la scarsa igiene riscontrata in alcuni di essi (pur ammettendo gli stessi operanti dei SS che tutti loro tre a scuola sono stati trovati con i “vestiti puliti” e/o “sufficientemente curati ed ordinati” nell'abbigliamento); nonostante la casa famigliare – ma solo negli accessi effettuati dagli operatori senza preavviso – si sia presentata in uno “stato di disordine e scarsa igiene” (e vorrei ben vedere quali e quanti ambienti domestici “normali”, in presenza di tre figli piccoli, potrebbero riscontrarsi sempre inappuntabili sotto tali aspetti, se non appunto nelle occasioni in cui si aspetta la visita di qualcuno e quindi ci si prodiga per pulire meglio e mettere in ordine… e magari c'è chi non fa neppure questo), la situazione complessiva sarebbe stata riguardata come rientrante in un contesto di ordinaria fisiologia, compatibilmente con i limiti derivanti dalla cultura di origine (forse non così propensa all'igiene come quella “occidentale”), dalle disponibilità reddituali, dalla difficoltà di gestire pressoché da sola tre figli piccoli (circostanza che ben potrebbe in taluni casi – non sempre – aver determinato l'assenza o il suo ritardo agli appuntamenti con gli insegnanti). Il punto su cui ci si deve concentrare,
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nell'adottare una decisione con conseguenze pressoché irreparabili, è se nella fattispecie possa davvero parlarsi di una situazione di abbandono morale e materiale del minore da parte della madre. Tenendo presente che “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2000, n. 5580; Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503). Può veramente dirsi ravvisabile in capo alla ricorrente questa propensione all'abbandono, per giunta non determinato da una causa di forza maggiore? Chi scrive ritiene, tutto considerato, che ad un tale quesito si possa rispondere in modo negativo (del resto il fatto stesso che abbia voluto tentare quest'”ultima carta” Pt_1 dell'appello sembrerebbe significativo in tal senso). Non è stata la volontà della ricorrente a determinare lo stato di cose che fatalmente si è venuto ad “avvitare” verso la soluzione drastica assunta con la sentenza impugnata. La volontà della ricorrente, il suo desiderio di esplicare la propria genitorialità anche nei confronti dell'ultimo figlio, ha trovato un enorme, finora insormontabile ostacolo, non certo addebitabile a sua colpa, frapposto da pregiudizi di carattere etnico-culturale – resi evidenti dall'atteggiamento dei nuovi capofamiglia (il primogenito dapprima ed ora il secondogenito) e dell'intera comunità famigliare pakistana d'origine – che tuttavia non possono essere posti a fondamento di una decisione che sarà adottata in un Paese come il nostro, che si regge, o dovrebbe reggersi, su parametri culturali, valoriali e normativi di tutt'altra natura. è il “figlio proibito” della ricorrente, CP_2 il bambino negletto dagli “adulti” di una comunità intrisa di pregiudizi che non appartengono al nostro orizzonte, si ripete, non solo culturale, ma anche normativo, e guidato – sotto quest'ultimo aspetto – da una giurisprudenza comunitaria che sempre più si è spinta a ravvisare la perdita della potestà genitoriale e/o la dichiarazione di adottabilità come una soluzione costituente l'extrema ratio). A fronte di ciò, sacrosanta appare la spiegazione che, secondo quanto riferito dai tre figli minori “leciti” della ricorrente agli operatori dei SS-Ambito 9 (v. relazione del 30/12/2024), è stata data loro dalla madre per dar conto dell'assenza dal nucleo famigliare del piccolo “i vostri fratelli – si noti: non “i giudici” – mi hanno CP_2 portato via il figlio”. Circostanza della quale i tre ragazzini sono apparsi
“dispiaciuti”. E come non sottolineare allora a questo punto le parole – espressione di una sensibilità genuina, non ancora affetta da inveterati ed inammissibili dogmatismi – pronunciate al proposito dalla ragazzina, : “saprà che Tes_1 CP_2 ha dei fratelli? Verrà mai a conoscenza di noi? È strano pensare che abbiamo un fratello che non vedremo mai: starà bene?”. magari, nella sua “beata CP_2 dimensione” attuale, starà bene. Non credo si possa dire altrettanto con riferimento ad una ragazzina che, sicuramente, sarà accompagnata in tutta la sua esistenza dalla consapevolezza di questo “vuoto”. Si tratta di parole (che ampliano il tema su cui discutere al diritto di tutela della fratellanza, oltre che a quello della genitorialità)
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che dovranno costituire un faro verso cui – ad avviso di chi scrive – dovrà essere indirizzata ogni decisione di Codesta Corte. Si reputa, pertanto, che chi semmai dovrà essere allontanato dalla vita di non sia la mamma, non siano i fratelli CP_2 più piccoli, ma quelli che hanno impedito e stanno impedendo alla loro madre di essere madre anche di un altro figlio suo. In considerazione di quanto sopra, si chiede che Codesta Corte, sotto il profilo istruttorio, voglia disporre una CTU che concentri l'esame esclusivamente sulle capacità genitoriali della ricorrente e sull'esistenza di un effettivo e irrimediabile abbandono del minore da parte CP_2 della predetta, ma tenendo avulsa dal proprio esame ogni considerazione inerente
“all'influenza della cultura pakistana” sui rapporti madre-figlio, nonché ogni considerazione incentrata sul fatto che “la situazione famigliare attuale (quindi forse il precedente CTU non escludeva una possibile evoluzione in senso positivo?) della
rappresenta un ostacolo per una relazione funzionale con il figlio”, ed CP_2 ogni considerazione ulteriore sulla mancata accettazione di da parte della CP_2 famiglia materna (v. pagg.
5-6 della sentenza, ma anche l'ultimo periodo della relazione di aggiornamento richiesta da Codesta Corte, datata 27/02/2025): non spetta alla famiglia materna, né ai figli maggiorenni, alcun diritto di decidere la sorte del rapporto madre-figlio, restando “fermi in una decisione che ha ripercussioni significative sul clima famigliare… e sui figli minori, contribuendo ad alimentare confusione ed incertezza”. Nel merito si chiede che, laddove l'esito dell'indagine tecnica si riveli favorevole, o anche nel caso in cui la stessa si ritenesse superflua, con decisione avente efficacia il più possibile celere (onde evitare lo sclerotizzarsi dello stato attuale), sia disposto il collocamento della madre in comunità idonea unitamente a tutti i figli minori, con monitoraggio ed attuazione di percorsi di supporto alla genitorialità da parte dei servizi competenti, e predisposizione di visite anche libere – se ritenuto opportuno – tra i tre figli minori di primo letto ed i fratelli maggiori. Ovviamente previa revoca delle statuizioni del Tribunale di primo grado in ordine allo stato di adottabilità di e perdita della CP_2 potestà genitoriale da parte della ricorrente.”.
7. All'udienza del 14.3.2025, alla quale la signora non era presente in quanto CP_2 si trovava in Pakistan, la curatrice speciale riferiva che il procedimento civile a tutela degli altri figli minori dell'appellante era ancora in corso ed erano emerse diverse criticità, tra cui il fatto che sempre in questo periodo dell'anno la madre si reca in Pakistan lasciano i figli, con ripercussioni negative anche sulla frequenza scolastica. Il difensore dell'appellante precisava che la signora si trovava in Pakistan per CP_2 il matrimonio del primogenito. Richiamava quindi il contenuto del proprio atto nonché il parere del P.G., richiedendo un approfondimento istruttorio a cui si opponeva la curatrice, che osservava che era già stato effettuato in primo grado e non vi erano novità rispetto al quadro illustrato.
8. Con ordinanza depositata il 20.3.2025 la Corte, “…Ritenuto necessario procedere alla audizione degli affidatari, alla luce del disposto dell'art. 5 c. 1 ultima parte della
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L. 184/1983 e di quanto evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23574/17 del 28.3.2017; ritenuto opportuno delegare per l'audizione i consiglieri onorari Mario Luigi Serra e che fisseranno direttamente la data per CP_1
l'audizione degli affidatari del minore, previo contatto con il tutore, e svolgeranno l'incontro con modalità protette tali da mantenere riservata l'identità dei collocatari. Ritenuto inoltre opportuno, riservato ogni eventuale ulteriore provvedimento istruttorio, richiedere una relazione ai servizi psico-sociali competenti per valutare, al rientro della signora dal Pakistan, le sue attuali condizioni psicologiche e CP_2 il suo progetto di vita, anche in relazione alle domande svolte nel presente procedimento, ove ha chiesto anche un collocamento in comunità con l'ultimo figlio…” ha disposto l'audizione degli affidatari del minore Controparte_2 delegando i consiglieri onorari e ha rinviato la causa, con richiesta ai servizi sociali di trasmettere le relazioni di aggiornamento.
9. In data 8.5.2025 sono stati sentiti gli affidatari che hanno riferito in relazione all'ottimo inserimento del minore, che li identifica come “mamma” e “papà” nonché dell'ottimo inserimento anche nella famiglia allargata, dove sono presenti “zii e cuginetti”. Hanno riferito di essere seguiti dai servizi sociali anche per essere guidati nel percorso di conoscenza, da parte del minore, della sua storia familiare. Hanno riferito che dopo gli incontri con la madre biologica il minore era nervoso e sofferente. “durante l'incontro il bambino piangeva, poi si rapportava agli operatori per tranquillizzarsi, ma quando rivedeva la madre biologica riniziava a piangere. Per noi era una sofferenza vederlo piangere in quel modo disperato. Adesso che gli incontri sono stati sospesi più tranquillo. Non cerca né chiede della mamma Per_7 biologica;
non ha alcun ricordo. Noi siamo disponibili a una adozione piena sia per il nostro desiderio di essere genitori ma anche perché il bambino ha bisogno di una famiglia e sarebbe una forzatura farlo ritornare con la madre biologica con la quale non ha mai trascorso neanche un solo giorno. Poi, se da grande chiederà e vorrà, noi saremo pronti ad accompagnarlo per fargli conoscere la madre biologica… siamo disponibili, comunque, a qualsiasi altra decisione che la Corte vorrà adottare nell'interesse del bambino”.
10. Il 29 e 30 maggio sono pervenute le richieste relazioni di aggiornamento. Gli operatori della hanno riferito che la signora è stata CP_5 CP_2 convocata al rientro dal Pakistan;
che si è presentata al colloquio con significativo ritardo;
che la signora ha riferito che il rapporto col primogenito è migliorato e che il clima familiare è più sereno. Tale condizione l'avrebbe indotta a cambiare progettualità: “in questi giorni a casa va bene, adesso non voglio andare in Comunità, mio figlio è più calmo, non voglio dare preoccupazioni, magari nei prossimi giorni cambia”. Ha quindi chiarito che la precedente richiesta di poter andare in Comunità con i figli minori era dettata dal clima conflittuale presente in famiglia e inoltre tale azione le avrebbe consentito di ricongiungersi con l'ultimogenito. Ha pertanto esplicitato che il suo attuale desiderio non sia quello di
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andare in Comunità con l'ultimo figlio ma quello di poterlo vedere in incontri protetti. La signora ha inoltre riferito che allo stato vive con la nuora che non è al correte dell'esistenza di e che, forse, in futuro verrà informata: “se mia CP_2 nuora sapeva prima poteva creare problemi al matrimonio, adesso è fatta”. Gli operatori confermano la presenza di un pensiero molto semplice della signora, scarsamente critico e riflessivo e la sua scarsa capacità di mentalizzazione. “Tali caratteristiche di funzionamento portano la stessa ad avere una progettualità impulsiva, poco organizzata e in continuo cambiamento, come se ogni “disegno di vita” potesse magicamente sostituirsi all'altro, senza considerare le ripercussioni di tali cambiamenti. In colloquio la signora fatica ad attribuire stati mentali a
a focalizzarsi e sintonizzarsi sui bisogni del bambino. Il pensiero CP_2 che traspare è che il minore possa restare in una situazione di stallo non ben definita, in attesa dei tempi degli adulti.”. La seconda relazione, del Servizio Bassa Bresciana Centrale, è stata inviata per rispondere al quesito della Corte relativo “alle condizioni psicologiche ed al progetto di vita della madre, anche in relazione alle domande svolte nel presente procedimento, ove ha chiesto anche un collocamento in comunità con l'ultimo figlio” e gli operatori hanno riferito quanto segue.
“…L'equipe psico-sociale… ha proseguito la presa in carico del nucleo familiare mediante incontri con la madre, con i figli ed attraverso equipe con le scuole frequentate dai minori. La sig.ra si è presentata al colloquio fissato in data CP_2
18.04.2025 con significativo ritardo. Ella è partita per il Pakistan il giorno 16.01.2025 per organizzare il matrimonio del figlio maggiore, dove è stata raggiunta dai figli minori in data 02.02.2025. L'intero nucleo familiare è rientrato in Italia in data 15.03.2025. La sig.ra descrive una situazione familiare caratterizzata da una maggiore CP_2 serenità, attribuibile in particolar modo al miglioramento del rapporto con il figlio maggiore, che attualmente risulta essere più sereno e disteso. A partire dal giorno 03.04.2025, si è trasferita presso il loro domicilio la moglie del figlio maggiore, Per_1
. Quest'ultima è descritta dalla sig.ra e dai figli minori come una CP_2 ragazza gentile, collaborativa, la quale fornisce un concreto supporto all'intero nucleo familiare, soprattutto nella gestione delle principali faccende domestiche: contribuisce alla pulizia dell'abitazione, alla preparazione dei pasti e condivide momenti di gioco con i figli minori della signora. La sig.ra riferisce che i propri fratelli e sorelle sono a conoscenza del CP_2 provvedimento giudiziario in essere. Quest'ultima si dice, tuttavia, contraria all'eventualità che la moglie del figlio maggiore venga a conoscenza della presenza di un' Autorità Giudiziaria, verbalizzando che, per motivi culturali, tale circostanza avrebbe potuto compromettere la possibilità stessa di celebrare il matrimonio. L'equipe psico-sociale ha affrontato con la signora il significato della richiesta da lei precedentemente avanzata in merito ad un possibile inserimento in comunità unitamente al figlio minore. La stessa ha mostrato fatica nell'attribuire un significato
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consapevole a tale richiesta, motivandola esclusivamente come conseguenza di una condizione di malessere vissuta all'interno del contesto familiare nel periodo precedente, in particolare in relazione al rapporto di conflittualità con il figlio maggiore. Attualmente la sig.ra riferisce di una situazione familiare più CP_2 tranquilla e serena, dichiarando di non avere più l'intenzione di essere inserita in comunità. Precisa, tuttavia, di voler incontrare il figlio minore, esclusivamente CP_2 in regime di incontri protetti. Si evince, infine, che nel corso dei colloqui psico-sociali effettuati con i figli minori, la madre nomina sempre più raramente il figlio minore, ”. CP_2
11. All'udienza del 13.6.2025, alla quale ha partecipato personalmente la signora
, la tutrice del minore ha riferito che è attiva una educativa domiciliare, anche CP_2 per cercare di lavorare sul ridimensionamento del ruolo dei figli maggiori;
che la momento la signora viveva con la nuora che non sapeva nulla della Parte_1 dichiarazione di adottabilità del minore perché il marito, ovvero il primo figlio della signora , non voleva lo sapesse;
che la signora aveva esplicitato che CP_2 CP_2 non era suo desiderio andare in Comunità; che l'istruttoria aveva dato atto di fragilità della signora . CP_2
La signora ha dichiarato: “il secondo figlio è andato a vivere da solo e io CP_2 sono stata accompagnata da lui in Pakistan perché l'altro figlio si è sposato”. Il difensore dell'appellante ha quindi evidenziato che la signora non intende togliere il figlio dalla famiglia in cui si trova ma chiede di non arrivare ad una soluzione drastica come l'adozione. Ha quindi modificato le conclusioni chiedendo “una adozione mite oppure valutare un'altra soluzione meno drastica come l'affidamento etero-familiare”. La tutrice ha insistito per il rigetto dell'appello con conferma della adozione legittimante e interruzione dei rapporti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione
12. L'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata sussistendo lo stato di abbandono materiale e morale del minore. Preliminarmente la Corte non ritiene siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, apparendo ricco ed esaustivo tutto materiale probatorio raccolto sia in primo grado che in questo grado di giudizio. Va anche evidenziato che, da ultimo, la signora ha chiaramente espresso la CP_2 sua volontà di non andare in Comunità con il figlio e ha anche dichiarato che non è sua intenzione sottrarlo alla famiglia ove si trova;
di conseguenza, l'appellante ha modificato le proprie conclusioni chiedendo una “adozione mite” o un affidamento etero-familiare. A prescindere dalle imprecisioni e genericità delle conclusioni, in ogni caso sostanzialmente si chiede che vengano mantenuti i rapporti con la madre, senza peraltro che sia formulato un progetto futuro di ritorno del minore nella famiglia naturale. Va subito evidenziato che il piccolo è nato il [...] e la madre era CP_2 stata dimessa dall'ospedale il 12 dicembre (relazione ASST del 18.1.2023). Il
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bambino non era stato dimesso perché non vi era possibilità di accoglienza del neonato da parte della famiglia e la madre aveva acconsentito che fosse attivata la Associazione Dharma per le ore pomeridiane, per garantire vicinanza al bambino, che era rimasto in ospedale in quanto la madre aveva riferito agli operatori che avrebbe cercato di convincere i suoi figli maggiorenni ad accogliere il neonato in casa. Peraltro, non solo i figli non avevano cambiato opinione ma la signora aveva CP_2 programmato un viaggio in Pakistan per il 29 gennaio, con rientro in Italia per metà marzo. Gli operatori, pertanto, segnalavano che “l'imminente viaggio in Pakistan che la madre dovrebbe fare a fine gennaio, per un periodo di circa due mesi, conferma un disinvestimento della signora in merito alla volontà, inizialmente CP_2 espressa, di occuparsi del figlio . Per_4
E' significativo quanto avevano riferito al giudice delegano, nel corso dell'udienza del 23.1.2023, sia la signora che il figlio . CP_2 Parte_5
In particolare, quest'ultimo riferiva che aveva comprato un appartamento per accogliere sia la madre che i fratelli minori;
riferiva inoltre, rispetto al neonato, che il fratello si opponeva fermamente ad accoglierlo in casa “anche per tutti i Per_11 problemi che si potrebbero creare con il padre del bambino, che, anche se non lo ha riconosciuto sembra voglia avere rapporti con lui. Quest'uomo ha una sua famiglia”. Precisava poi che la famiglia di origine della madre era tutta contraria alla accoglienza del neonato, contrariamente a quanto aveva riferito la madre. “A mio avviso la cosa migliore per il neonato è che vada in affido. Nessuno di noi fratelli è andato in ospedale a trovarlo…. Noi non possiamo e vogliamo metterci contro i parenti di mia madre, sono gli unici che oggi ci aiutano nei momenti di difficoltà…. Io so che, quando mia madre andrà in Pakistan, parleranno di questa situazione ma al 90% non credo che la famiglia di mia madre cambierà idea. Se loro dovessero cambiare idea e accogliere il neonato, anche io mi adeguerei. Mentre so già che mio fratello non muterebbe la posizione”. Per_11
La signora riferiva che doveva andare in Pakistan perché si sposava un nipote CP_2
e perché voleva vedere la sorella malata;
che il viaggio le era stato organizzato dai figli;
che sarebbe partita con un figlio maggiorenne e un figlio minore;
che gli altri due figli minori sarebbero rimasti con lo zio che però non poteva garantire la loro frequenza scolastica;
che i suoi figli rifiutavano il neonato in quanto figlio di altro padre. Nel verbale si dà poi atto che il giudice spiegava alla signora quali CP_2 sarebbero state le conseguenze delle sue scelte in quanto il neonato non poteva rimanere oltre in ospedale e la signora rispondeva che poteva andare in affido ma solo per il tempo in cui lei era in Pakistan;
nel verbale quindi si dava atto che venivano spiegate anche le conseguenze di questa scelta, dal momento che una volta in affido difficilmente il neonato sarebbe rientrato presso la madre anche perché la famiglia rifiutava comunque un ingresso del neonato in casa e la signora rispondeva che avrebbe parlato con i suoi figli per cercare di convincerli. Dunque, la procedura di adottabilità veniva aperta per una condizione oggettiva di abbandono materiale del minore, che rimaneva da solo in ospedale essendo la madre
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partita per il Pakistan e non essendosi presentata, per questo motivo, all'udienza successiva del 27 febbraio 2023. Come riferito nella relazione del 27.2.2025, a tutt'oggi la famiglia della signora non ha cambiato idea rispetto al neonato, non accettato e non voluto, e, CP_2
d'altro canto, la signora ha sempre accettato passivamente tale situazione, via CP_2 via manifestando anche una distanza emotiva dall'ultimo nato, fino a non chiederne più notizie dopo la sospensione dei rapporti. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante e dal P.G., non è certo il dato culturale - ovvero la tradizione della famiglia di origine connotata da forte patriarcato - ad aver condizionato la decisione della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, bensì la assoluta inadeguatezza genitoriale della madre, unico genitore che ha riconosciuto il figlio, la sua rassegnata passività, peraltro dovuta soprattutto a limiti cognitivi, nonché la sua fragile struttura di personalità, molto dipendente e non in grado di crescere adeguatamente anche tutti gli altri figli, a protezione dei quali è aperto un procedimento civile, con affidamento di tutti i minori all'Ente pubblico. Gli operatori hanno evidenziato che “…la madre in autonomia non riesce a seguire correttamente i figli, non si presenta a scuola, dimentica gli appuntamenti, modus operandi che prosegue anche con il servizio”; la signora
si appoggia all'educatrice anche “per l'organizzazione e l'espletamento di CP_2 alcune pratiche, come ad esempio la visita medica sportiva. La casa non sempre appare in ordine e pulita.”. I minori non appaiono curati nell'igiene; il fratello maggiore chiede alla sorella minore di stirargli i vestiti in quanto non parla con la mamma. Il fratello maggiore si occupa di comprare ai fratelli minori quanto necessario. Gli operatori riferiscono che i minori appaiono consapevoli delle difficoltà della madre ( riferisce: “tutte le mamme stirano per i figli, lei no” Tes_1
“siamo arrivati in ritardo oggi perché la mamma rimane su tik tok con le sue amiche, si è dimenticata di guardare l'ora”). Tutte queste gravi carenze sono emerse con la educativa domiciliare, attivata a tutela degli altri figli minori. Nel procedimento di adottabilità è stata anche disposta una CTU, depositata il 21.6.2024. Nella sua relazione il dott. che si è avvalso dell'ausilio di un Persona_12 mediatore culturale, illustra anzitutto la situazione che si era venuta a creare nella famiglia dopo la nascita del minore. La signora ha raccontato di aver CP_2 conosciuto il padre dell'ultimo nato, signor alla fine del 2019 in quanto Per_8
l'uomo aveva un negozio in centro a Brescia;
le aveva detto che aveva una moglie e due figli in Pakistan. Inizialmente l'uomo aveva degli atteggiamenti adeguati nei suoi confronti e, nel 2020, si erano sposati con il solo rito islamico (matrimonio quindi non riconosciuto in Italia). La signora aveva riferito che il consenso per tale CP_2 matrimonio era stato dato unicamente da sua sorella che vive in Inghilterra con la motivazione “ sei sola, avrai bisogno di una persona”. La signora era invece CP_2 contraria al matrimonio ma vi era stata costretta in quanto la sorella e il signor avevano già preso accordi senza chiedere il suo parere.(“io non volevo Per_8
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fare questo, io volevo vedere come questa persona era. Però lui aveva parlato con mia sorella. Poi ho detto magari va bene”). La decisione del signor Per_8 derivava dal fatto che egli viveva in negozio e quindi desiderava una abitazione adeguata e avere una relazione fisica con la donna, che non poteva avere al di fuori di un matrimonio, secondo la religione. Il matrimonio islamico si svolgeva all'insaputa dei figli della e degli altri parenti. Dopo il matrimonio il signor CP_2 Per_8 era entrato subito in casa della e presto avveniva il concepimento, non CP_2 programmato. La donna si rendeva conto di essere incinta verso il quinto-sesto mese e aveva molta paura di dirlo ai figli, specie al primogenito (“…ho avuto paura perché i miei figli sono grandi e ho avuto paura di loro, non riuscivo e ho parlato con mia sorella. Mia sorella ha parlato con mio figlio grande… mio figlio è stato arrabbiato con me…non parlava con me! Il primo è il padrone di casa”). Il figlio , quindi, Per_13 allontanò il signor dalla casa della madre e l'uomo cominciò a Per_8 promettere alla donna che avrebbe trovato una casa per loro e il nascituro. Peraltro, all'ottavo mese di gravidanza l'uomo aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti, diventando aggressivo (“mi picchiava, diceva parolacce…ho tentato di chiamare i Carabinieri per dire che mi ha picchiato”). Quindi la signora aveva interrotto la relazione con lui, aveva bloccato il telefono e si era rivolta ai Servizi Sociali. Da un confronto familiare, sembra che l'alternativa che veniva posta alla signora fosse andare in un'altra casa con il neonato e il padre del bambino ovvero CP_2 rimanere nella sua casa con gli altri figli ma senza il neonato né il signor Per_8
(“non volevo rompere la famiglia, non volevo rompere la loro vita”). Emerge poi che, sulle dinamiche familiari, la signora aveva più volte CP_2 cambiato versioni, attribuendo le decisioni di non volere il neonato ora ai suoi figli ora ai parenti in Pakistan. Emerge altresì che il signor avesse fatto altre promesse alla donna, Per_8 cercando un riavvicinamento fino a maggio 2024, quando aveva detto che aveva trovato un buon lavoro a Sarnico. Va evidenziato che il padre naturale del minore era a conoscenza della nascita del figlio e poi del procedimento e che non aveva mai neppure manifestato la volontà di riconoscerlo. I figli maggiorenni della signora non hanno collaborato con i servizi sociali e CP_2 non hanno mai risposto al CTU che ha fatto diversi tentativi per convocarli e sentirli. Il dottor ha quindi evidenziato che “la signora appare come una Per_12 CP_2 donna in forte difficoltà, mostrando problematicità sia legate al suo funzionamento psicologico sia legate alla propria capacità di essere genitore. Tali difficoltà sono influenzate anche dal proprio contesto culturale-religioso di appartenenza.”. Il CTU ha quindi ravvisato, sia dai colloqui clinici che dai risultati dei test che dalla osservazione della interazione madre-figlio, gravi carenze nelle funzioni genitoriali della signora e in particolare: CP_2
a) nonostante gli incontri protetti (agevolati quindi da personale specializzato) non è riuscito a instaurare un legame affettivo stabile con la madre, CP_2
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non considerandola una “base sicura”, mentre ha stabilito fin da subito una relazione importante e stabile con gli affidatari, presso i quali è collocato dall'età di sette mesi circa;
b) la signora fatica a sintonizzarsi affettivamente con il minore, aspetto CP_2 negativo emerso in modo evidente in tutti gli incontri in spazio neutro e alla osservazione del CTU. Mossa dalla voglia di interagire con il figlio non si focalizza su ciò che il minore cerca di comunicare e sta vivendo né ascolta le indicazioni della operatrice;
non è in grado di comprendere le difficoltà del figlio nella separazione dagli affidatari e lo costringe in una interazione che per il bambino è faticosa e non viene accettata e che risponde solo ai bisogni affettivi della donna;
c) è emersa una difficoltà della signora ad aiutare il bambino a regolare il suo CP_2 stato emotivo;
d) la signora non riesce a dare un vero e reale significato alle esperienze del CP_2 figlio e ritiene che il malessere del minore sia legato solo al poco tempo che trascorre con lei;
ritiene che il figlio provi gioia a stare con lei mentre in realtà il minore prova profondo disagio nel separarsi dagli affidatari;
e) la signora ritiene che il bisogno del figlio sia stare con lei e i fratelli senza CP_2 considerare in alcun modo il legame stabilito con la famiglia affidataria, non riuscendo a capire i reali bisogni del figlio. Contr Il aveva evidenziato soprattutto la presenza di comportamenti della signora caratterizzati da impulsività. Il CTU ha anche evidenziato un basso quoziente CP_2 intellettivo, pari a 61, e ritiene quindi che la stessa sia affetta da Disabilità Intellettiva di gravità lieve. Ritiene pertanto il CTU che la condizione clinica della signora influisca CP_2 negativamente sulle sue capacità genitoriali. La signora, infatti, proietta i suoi bisogni emotivi sul figlio, trascurando quelli del bambino. Manca inoltre qualsiasi spirito critico, anche in relazione a semplici fatti oggettivi, quali, ad esempio, anche la sua incostanza alle visite al figlio (risulta aver saltato diversi incontri, adducendo diverse difficoltà) così come gli appuntamenti con gli operatori. La estrema fragilità della donna la rende poi del tutto dipendente dalle figure maschili della famiglia, che decidono il suo destino. Il CTU esclude quindi che la signora abbia sufficienti competenze genitoriali CP_2 per occuparsi della crescita di per la sua difficoltà di sintonizzarsi con i CP_2 bisogni del figlio e la sua condizione clinica e gli aspetti culturali descritti fanno sì che le sue competenze genitoriali non siano recuperabili in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore. La Corte condivide tutte le valutazioni del CTU, coerenti con gli elementi fattuali e tutte le altre osservazioni degli operatori, riferite nelle numerose relazioni in atti. Non vi è alcun legame di attaccamento tra il minore e la madre biologica e tutti gli incontri sono stati talmente negativi per il minore (che spesso piangeva disperato) da imporne la sospensione. Il contesto familiare della signora è altamente pregiudizievole per il minore CP_2
(che viene totalmente rifiutato) e anche per la madre stessa.
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Non vi è dubbio, pertanto, che sussista lo stato di abbandono materiale e morale del minore. Quanto al mantenimento dei legami attraverso una adozione legittimante c.d. aperta (presupponendo la adozione c.d. mite - ovvero speciale ex art. 44 lettera D l. 184/83 - la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità, con la conseguenza che non può essere richiesta a chiusura di questo procedimento, essendo di competenza del Tribunale per i Minorenni) la Corte ritiene che non ne ricorrano i presupposti. Questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare il proprio favore verso la adozione c.d. aperta, già ritenuta possibile dalla giurisprudenza di merito anche prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2023, ma il mantenimento dei legami con la famiglia di origine non sempre è un bene per il minore, anzi, molto spesso può essere un fattore negativo e destabilizzante, nel senso che spesso è contrario ai suoi bisogni e interessi e può essere previsto solo a determinate condizioni, ovvero: che preesista un rapporto significativo con la famiglia di origine, che sia nell'interesse superiore del minore con una valutazione prognostica molto ancorata al caso concreto e non in astratto, che vi sia da parte della famiglia biologica una accettazione del collocamento del minore presso la famiglia adottiva, che non si sviluppino rapporti disturbanti da parte della famiglia di origine, che la famiglia adottiva, a sua volta, accetti la possibilità del mantenimento dei legami con la famiglia di origine da parte del figlio adottivo, che quest'ultimo sia in grado di comprendere e vivere la “doppia appartenenza” con serenità e non con angoscia. Elementi che, all'evidenza, non ricorrono nel caso in esame. Va anche evidenziato che il fare i conti con le origini e conoscere la propria storia familiare non necessariamente passa attraverso il mantenimento delle relazioni. Anche sotto questo profilo la legge adozione ha subito una evoluzione tanto che il primo comma dell'art. 28, come sostituito dall'art. 24 della legge 149/2001, prevede che “il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”. Nel valutare, nel caso concreto, se il mantenimento dei legami con la famiglia di origine possa o meno comportare, nel tempo, un beneficio per il minore ovvero non sia piuttosto per lui pregiudizievole e dannoso occorre dunque tenere in considerazione molti elementi. Nel caso in esame non è nell'interesse del minore, per quanto sin qui evidenziato, mantenere legami con la famiglia biologica. L'appello va pertanto respinto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 246/2024 RG emessa dal Tribunale per Parte_1
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i Minorenni di Brescia l'8.10.2024, depositata il 30.10.2024, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] Controparte_2 il 7.12.2022, figlio di , nel contraddittorio delle parti e con l'intervento Parte_1 del PG, così provvede:
- RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est
Francesca Caprioli Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere
Luigi Mario Serra Cons. onorario
Cons. onorario CP_1
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato in data 29.11.2024 da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Via F.lli Bandiera n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Paderni, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante
avverso la sentenza n. 246/2024 RG emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia l'8.10.2024, depositata il 30.10.2024, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore: nato a [...] il [...], figlio di Controparte_2
Parte_1
con l'intervento
del P.G in persona del dott. Pier Controparte_3
dell'Avv. Caterina Fortunato, quale tutrice e curatrice del minore
[...]
CP_2
OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità 1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Minori Proc. N. 433/2024 vg
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“In via principale: sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], e per l'effetto Controparte_2 revocare lo stato di adottabilità. Revocare altresì la decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra con ciò permettendo la prosecuzione dei rapporti tra CP_2 il minore e la madre. Sempre in via principale: Disporre il collocamento comunitario di unitamente al figlio minore in attesa di Parte_1 Controparte_2 reperire un alloggio utile all'autonomia di madre e figli, in uno con i provvedimenti di sostegno ritenuti più opportuni, In via subordinata: disporre l'attivazione di ogni percorso utile e ritenuto idoneo da questa Corte d'Appello per la tutela del piccolo ivi compreso l'affido eterofamiliare e per l'effetto Controparte_2 regolamentare i diritti di visita madre/figlio nonché predisporre le misure di sostegno ritenute più idonee. In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze formulate in principalità e in subordine, disporre adozione mite ex art. 44 lett. d) L 184/83.” Conclusioni modificate all'udienza del 13.6.2025 nei seguenti termini:
“Chiede una adozione mite ovvero l'affidamento etero-familiare”
PER L'INTERVENUTO P.G.:
“Si chiede che Codesta Corte, sotto il profilo istruttorio, voglia disporre una CTU che concentri l'esame esclusivamente sulle capacità genitoriali della ricorrente e sull'esistenza di un effettivo e irrimediabile abbandono del minore da parte CP_2 della predetta, ma tenendo avulsa dal proprio esame ogni considerazione inerente
“all'influenza della cultura pakistana” sui rapporti madre-figlio, nonché ogni considerazione incentrata sul fatto che “la situazione famigliare attuale (quindi forse il precedente CTU non escludeva una possibile evoluzione in senso positivo?) della
rappresenta un ostacolo per una relazione funzionale con il figlio”, ed CP_2 ogni considerazione ulteriore sulla mancata accettazione di da parte della CP_2 famiglia materna (v. pagg.
5-6 della sentenza, ma anche l'ultimo periodo della relazione di aggiornamento richiesta da Codesta Corte, datata 27/02/2025): non spetta alla famiglia materna, né ai figli maggiorenni, alcun diritto di decidere la sorte del rapporto madre-figlio, restando “fermi in una decisione che ha ripercussioni significative sul clima famigliare… e sui figli minori, contribuendo ad alimentare confusione ed incertezza”. Nel merito si chiede che, laddove l'esito dell'indagine tecnica si riveli favorevole, o anche nel caso in cui la stessa si ritenesse superflua, con decisione avente efficacia il più possibile celere (onde evitare lo sclerotizzarsi dello stato attuale), sia disposto il collocamento della madre in comunità idonea unitamente a tutti i figli minori, con monitoraggio ed attuazione di
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percorsi di supporto alla genitorialità da parte dei servizi competenti, e predisposizione di visite anche libere – se ritenuto opportuno – tra i tre figli minori di primo letto ed i fratelli maggiori. Ovviamente previa revoca delle statuizioni del Tribunale di primo grado in ordine allo stato di adottabilità di e perdita della CP_2 potestà genitoriale da parte della ricorrente”.
PER IL TUTORE DEL MINORE:
“In via principale: - Confermi lo stato di adottabilità del minore Controparte_2
così come disposto dalla sentenza n. 246/2024 Tribunale dei Minorenni di
[...]
Brescia; - Confermi la decadenza della madre dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio e la nomina della scrivente legale Controparte_2 come tutrice del minore;
- Confermi il collocamento provvisorio del minore presso la coppia già individuata dal Tribunale, in esecuzione del decreto 9 maggio 2023 tra quelle che hanno proposto domanda di adozione nazionale;
- Confermi l'interruzione di ogni rapporto tra il minore e la madre e i parenti. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni n. 60000006/2023 e 10001427/2022 (minori ).” Per_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 246/2024, emessa l'8.10.2024 e depositata il 30.10.2024, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore
, nato a [...] il [...], figlio di . Con Controparte_2 Parte_1 immediata efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha dichiarato la decadenza della madre dall'esercizio delle responsabilità genitoriali;
ha interrotto i rapporti tra il minore, la madre e ogni altro parente;
ha confermato il collocamento provvisorio del minore presso la coppia già individuata dal Tribunale tra quelle che hanno fatto richiesta di adozione nazionale e ha confermato la nomina del tutore in capo all'Avv. Caterina Fortunato. Il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato quanto segue: Parte_
‣ con ricorso del 25.1.2023 il chiedeva l'apertura di procedimento per l'eventuale dichiarazione di adottabilità del minore , nato il Controparte_2
7.12.2022 e figlio di , evidenziando che il minore era già seguito dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 1427/2022 RG incardinato a seguito della segnalazione da parte dei Servizi Sociali che ravvisavano una situazione di pregiudizio economico e abitativo in relazione al nucleo familiare della signora - di origine pakistane e in Italia dal 2010 a seguito di CP_2 ricongiungimento familiare con il marito - composto da due figli Parte_3 maggiorenni e tre minorenni ( nata il [...], nato il Persona_2 Per_3
25.7.2012 e nato il [...]), tutti figli di Persona_4 Parte_3 deceduto nel 2018 a seguito di una malattia. Da quel momento, il figlio maggiorenne
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Aqib, per la cultura pakistana, diveniva capofamiglia e insieme all'altro fratello maggiorenne aiutava economicamente la madre e anche per la gestione degli altri fratelli minori. In quella sede era emerso che nato dalla relazione CP_2 della madre con benché dimissibile, era ancora ricoverato in Controparte_4 ospedale e che la madre aveva intenzione di recarsi in Pakistan il 29.1.2023 per partecipare al matrimonio di un nipote e per fare visita alla sorella, per poi tornare in Italia l'11.3.2023. Inoltre, dagli aggiornamenti urgenti, era altresì emerso che non era accettato dai parenti materni e dai figli maggiorenni della CP_2 madre per ragioni culturali essendo nato dall'unione della madre con un uomo non approvato dalla famiglia perché dedito a comportamenti violenti e perché la relazione tra i due era avvenuta di nascosto dalla famiglia materna e dai figli maggiorenni della donna. Sentiti la madre e i figli maggiorenni nell'ambito del procedimento 1427/22, si apprendeva che la situazione abitativa era stata risolta in quanto il nucleo familiare aveva acquistato una casa a Milzano;
tuttavia, non cambiava la posizione dei figli maggiorenni, che non intendevano accogliere il neonato. Il 29.1.2023 la madre partiva per il Pakistan nonostante il neonato fosse ancora ricoverato, di fatto abbandonato in ospedale;
quindi, il PMM in via d'urgenza chiedeva la sospensione della madre dalle responsabilità genitoriali con nomina di un tutore e di disporre il collocamento del minore presso una famiglia di pronto intervento al fine di un inserimento presso una famiglia scelta dal Tribunale tra quelle che avevano fatto richiesta di adozione.
‣ Con decreto del 26.1.2023 il Tribunale per i Minorenni accoglieva le istanze del PMM e disponeva la sospensione della madre dalle responsabilità genitoriali;
nominava un tutore per il minore, affidava al Servizio Sociale CP_2 affinché provvedesse al suo collocamento presso una famiglia di pronto intervento senza mire adottive e a disciplinare i rapporti con la madre, richiamando la signora ad ottemperare a precise prescrizioni. CP_2
‣ All'udienza del 27.2.2023 la madre non compariva in quanto era in Pakistan e non era riuscita ad anticipare il rientro programmato per l'11.3.2023 e l'udienza veniva rinviata in data 16.3.2023 alle ore 12.
‣ Si costituiva in giudizio la madre chiedendo il rigetto della declaratoria di adottabilità del minore. Il difensore della signora dichiarava di essere stata CP_2 contattata via WhatsApp dall'assistita per avere informazioni sul figlio. La donna ribadiva di essere andata in Pakistan per convincere la propria famiglia ad accettare che il padre biologico aveva intenzione di riconoscere il figlio e quindi CP_2 andava procrastinata la decisione sulla declaratoria dello stato di adottabilità ritenendo possibile poter accudire il piccolo con l'aiuto della CP_2 cerchia parentale e amicale del padre.
‣ Si costituiva la curatrice speciale chiedendo la conferma del decreto del 26.1.2023. La curatrice ribadiva che dall'istruttoria espletata emergeva un quadro familiare complesso sul quale si innescava una grossa problematica culturale religiosa in quanto il figlio maggiorenne della signora si era dichiarato indisponibile ad CP_2
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accudire il minore non essendo fratello di sangue e perché secondo la tradizione pakistana il figlio è di esclusiva proprietà del padre e della di lui famiglia e inoltre perché concepito dalla madre con un uomo già sposato con altra donna con la quale aveva altri figli.
‣ All'udienza successiva fissata alle ore 12 la madre compariva alle ore 13.05; quindi, l'udienza veniva rinviata al 3.4.2023 e in quella sede la madre dichiarava di non essere disponibile ad avviare un percorso in comunità con il minore perché non so se i miei figli mi lascerebbero andare. L'unica cosa che potrei fare in questo momento è chiedere a delle famiglie pakistane di accogliere il bambino o di dare una casa.
‣ Con decreto del 9.5.2023 il Tribunale per i Minorenni disponeva il collocamento del minore presso una famiglia scelta dal Tribunale tra quelle che avevano proposto domanda di adozione nazionale;
venivano confermati gli incombenti istruttori al servizio sociale e al CPS nonché impartite prescrizioni alla madre.
‣ in data 7.7.2023 il minore veniva collocato presso la famiglia adottiva la quale veniva ascoltata in data 14.12.2023.
‣ con ordinanza del 6.2.2024 veniva confermato il precedente decreto, con la precisazione, quanto alle visite madre-minore, che le stesse dovevano avvenire a cadenza mensile e alla presenza dell'educatore, autorizzando il Servizio a sospenderle in caso di condotte pregiudizievoli della donna, compresi ritardi, e veniva nominato CTU1 al fine di valutare le capacità genitoriali della madre a soddisfare i bisogni primari ed evolutivi del minore indicando eventualmente i tempi e i sostegni necessari a tal fine o, in caso di esito negativo, valutare se si fosse instaurato un legame di attaccamento sicuro del minore con la madre tale da rendere pregiudizievole per il bambino l'interruzione dei rapporti. La relazione peritale, depositata il 21.6.2024, aveva evidenziato che la signora era affetta da disabilità intellettiva di gravità lieve il che incideva sulle sue
CP_2 capacità genitoriali non riuscendo a connettersi con i bisogni emotivi del minore e spesso i suoi comportamenti erano connotati da impulsività così da non permettere a di instaurare alcun legame di attaccamento con la madre. Inoltre, il CTU
CP_2 rilevava come le difficoltà della signora erano influenzate altresì
CP_2 dall'ambiente culturale-religioso di appartenenza. Quindi concludeva per l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali della signora entro un tempo
CP_2 ragionevole, compatibile con i bisogni del minore.
‣Venivano quindi acquisite le relazioni aggiornate dei servizi psico-sociali da cui si evinceva che gli incontri protetti madre-figlio erano pregiudizievoli per il minore. Emergeva come la madre si rivolgesse al minore in lingua pakistana da lui non comprensibile e non riusciva a comprendere i bisogni del figlio che si lasciava andare ad un pianto inconsolabile che placava solo alla vista degli affidatari. La madre non riusciva neanche a seguire i consigli della educatrice presente agli incontri, anteponendo i propri bisogni di avere un contatto con il figlio alle esigenze di 1 Il quale si è avvalso nell'espletamento dell'incarico dell'ausilio di un mediatore culturale in modo che la madre comprendesse a pieno il tenore delle domande e di contro per consentire al perito di comprendere l'influenza della cultura pakistana nel racconto della storia di vita fornito dalla madre. 5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Minori Proc. N. 433/2024 vg
quest'ultimo. A tal fine, i servizi chiedevano all'Autorità giudiziaria la sospensione degli incontri sino alla definizione di una chiara progettualità di vita per il minore precisando come tale richiesta fosse dovuta al fatto che il minore negli incontri viveva un'esperienza relazionale altamente stressante.
‣ Con istanza urgente del 28.10.2024, la curatrice si associava alla richiesta di sospensione degli incontri protetti madre-figlio. Tanto premesso, il Tribunale per i Minorenni ha quindi motivato la decisione assunta nei seguenti termini:
‣ alla luce degli esiti istruttori svolti deve ritenersi accertato lo stato di abbandono del minore . Controparte_2
‣ le valutazioni del CTU, in linea con quelle svolte dai servizi sociali e dal CPS, depongono tutte per un giudizio prognostico negativo circa la recuperabilità delle competenze genitoriali materne. Il perito aveva riscontrato che la signora è affetta da una Disabilità intellettiva CP_2 di gravità lieve (F.70) che incide negativamente sulle sue capacità genitoriali in quanto non riesce a connettersi con i bisogni emotivi del minore anche a causa dei suoi comportamenti connotati da impulsività. Insieme al quadro clinico era da ostacolo ad un rapporto funzionale con il figlio la situazione familiare della signora . Infatti, dalle relazioni psicologiche CP_2 trasmesse nell'ambito del procedimento n. 1427/22 RGCC e acquisite in questo giudizio, era emerso che non era accettato dalla famiglia della signora Pt_4
in quanto concepito con un uomo che non ha avuto l'approvazione degli CP_2 uomini della famiglia materna e, dopo due anni dalla nascita, la situazione era rimasta immutata. Quindi, la combinazione del quadro clinico e degli aspetti culturali fanno sì che le competenze genitoriali della madre non siano recuperabili in tempi utili e la madre non appare comunque in grado di connettersi con i bisogni del minore.
‣ A conferma dell'inidoneità della madre, erano emerse condotte gravemente abbandoniche della signora nei confronti del minore quando, appena nato e CP_2 ricoverato in ospedale e seppur dimissibile da tempo, la stessa si era recata in Pakistan per far rientro in Italia un mese e mezzo dopo senza nel frattempo aver chiesto al servizio sociale un temporaneo collocamento del minore in una eventuale famiglia affidataria. Solo l'intervento del Tribunale ha permesso le dimissioni del piccolo e il suo collocamento presso una famiglia di pronto intervento.
‣ L'assenza di progettualità da parte della madre in favore del figlio, come dimostrato dal fatto che al rientro dal Pakistan la madre ha rifiutato pure la proposta del Giudice di accedere ad un percorso in comunità con il minore, preso atto del netto rifiuto espresso dalla famiglia della donna ad accogliere il piccolo A questo CP_2 punto, il Tribunale consapevole della necessità di rispondere al bisogno di stabilità del minore non ulteriormente rinviabile, ha disposto il collocamento di CP_2 presso una la famiglia adottiva.
‣ La donna fa fatica ad attribuire stati mentali al figlio, a focalizzarsi e a sintonizzarsi sui bisogni evolutivi del piccolo e non tiene conto della necessità per lui di avere una stabilità, continuando nell'erronea convinzione che il minore possa vivere una
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situazione di stallo fino a quando la sua famiglia di origine non modifichi la sua posizione e decida di accogliere il minore, incurante però del fatto che sono trascorsi due anni e nulla è cambiato.
‣ La richiesta espressa dalla madre di voler accedere ad un percorso in comunità, appresa nei colloqui con il CTU svolti a maggio 2024 e poi ribadita nella memoria conclusionale depositata dal difensore della , oltre a risultare tardiva non CP_2 appare in linea con i bisogni attuali del bambino che necessitava di legarsi alla figura materna nei primi mesi di vita. Invero, in questo ultimo anno, il minore ha costruito un legame solido e d'attaccamento con la famiglia scelta dal Tribunale e vive i momenti di incontri con la madre biologica con sofferenza. Inoltre, come è emerso dalla CTU a seguito delle dichiarazioni rese dai servizi sociali, la reale motivazione della madre di entrare in comunità più che finalizzata ai bisogni del figlio è legata al rischio di restare senza una casa quando i figli maggiorenni si sposeranno. Inoltre, rispetto a tale progettualità la signora non sembra tenere conto delle esigenze CP_2 degli altri figli minori che se seguissero la madre in comunità verrebbero a loro volta allontanati dalla loro realtà di riferimento.
‣ L'incapacità della madre di sintonizzarsi con i bisogni del minore era emersa pure duranti gli incontri protetti con La donna oltre a non essere costante (a CP_2 volte non si presentava agli incontri mentre altre volte arrivava in ritardo) non riusciva a focalizzarsi e a comprendere il disagio espresso dal figlio che si lasciava andare ad un pianto inconsolabile per il distacco dalla famiglia affidataria. In quegli incontri, infatti, la signora faceva fatica a comprendere che quando il minore CP_2 gridava “mamma” non si riferiva a lei ma alla mamma affidataria. Inoltre, la signora pur di appagare il proprio bisogno di avere un'interazione con il figlio non CP_2 seguiva le indicazioni dell'educatrice presente agli incontri.
‣ La circostanza che la signora abbia altri cinque figli avuti dal precedente CP_2 matrimonio e che i medesimi non sono stati allontanati dalla madre non può portare ad un automatico giudizio di idoneità della donna rispetto alla futura capacità di accudimento di Quest'ultimo ha una storia diversa dai suoi fratelli, i CP_2 quali hanno sempre avuto l'appoggio della famiglia di origine che supplisce alle carenza materne. Peraltro, anche rispetto a questi minori, le relazioni agli atti e le dichiarazioni rese dai servizi sociali al CTU evidenziano segnali di trascuratezza, difficoltà di gestione autonoma degli stessi da parte della madre, bisognosa di un supporto esterno garantito per gli altri minori dalla famiglia di origine, che però non accetta l'ultimo figlio.
‣ Non appare neanche possibile recuperare le carenze materne attraverso un percorso di sostegno, atteso che la signora non comprende la gravità delle proprie CP_2 carenze addebitandole unicamente alla propria cultura (dalla quale peraltro non prende le distanze a favore del figlio) e preso anche atto del fatto che la signora ha dimostrato mancanza di continuità rispetto alla presa in carico dei servizi a CP_2 causa dei suoi continui ritardi e mancata partecipazione agli appuntamenti fissati.
‣ Alla luce del giudizio prognostico negativo espresso sulla madre, l'unica alternativa possibile sarebbe un affido sine die o un'adozione mite che però non appare
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praticabile nel caso in esame sia perché la situazione in cui versa la signora CP_2 non risulta essere transitoria e poi perché ciò non sarebbe conforme all'interesse del minore che non ha con la madre né un legame d'attaccamento sicuro né una relazione significativa utile per il suo benessere;
inoltre, la madre non ha mostrato alcuna comprensione dei bisogni emotivi e della difficoltà del bambino a separarsi dalle persone che per lui oggi sono un porto sicuro e che lo accolgono dal 7.7.2023.
‣ Non risponde al superiore interesse del minore mantenere gli incontri con la madre considerato anche il fatto che crescendo il bambino acquisirà la consapevolezza di essere stato rifiutato dalla famiglia d'origine e di avere una madre che non è stata in grado di prevenire o modificare questo stato dei fatti.
2. Avverso la sentenza n. 246/2024 del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha proposto ricorso ex art. 17 L.184/83 opponendosi sia alla dichiarazione Parte_1 dello stato di adottabilità del minore nato a [...] il Controparte_2
7.12.2022, disposta ex art 10 L 184/83; sia alla propria decadenza dalle responsabilità genitoriali con conseguente nomina del tutore e conferma del collocamento provvisorio del minore presso la coppia adottiva nonché all'interruzione di ogni rapporto fra il minore e la madre e i parenti;
ha chiesto dunque di dichiarare non luogo a provvedere in merito alla pronuncia di adottabilità del piccolo
[...]
con conseguente attivazione di tutti gli ulteriori interventi di CP_2 supporto non escluso l'affido etero famigliare e/o l'adozione mite. L'appellante ha evidenziato quanto segue:
‣ la madre ha dimostrato costantemente di provare affetto nei confronti del figlio ha collaborato con gli operatori e i ritardi agli incontri andavano CP_2 contestualizzati rispetto ai propri limiti cognitivi. La signora, infatti, aveva sempre vissuto all'interno delle quattro mura domestiche e all'improvviso ha dovuto ingegnarsi nell'impiego di mezzi pubblici prima da San Zeno e dopo da Milzano per località lontane da Brescia, così richiedendo cambi dei mezzi pubblici e necessità di gestione degli imprevisti, scusandosi ogni volta con gli operatori per i disguidi di viaggio. Ha così dimostrato un atteggiamento incline alla responsabilizzazione e all'ascolto e a cogliere i suggerimenti impartiti. Tutto questo nell'ottica di manifestare la propria ferma volontà di non perdere il piccolo Controparte_2
.
[...]
‣ La madre aveva manifestato al Servizio la propria disponibilità ad entrare in comunità sin dal mese di agosto 2023 pur di non perdere il piccolo Persona_5 ma le sue dichiarazioni non hanno sortito alcun effetto anzi il Servizio continuava a prospettarle che questa scelta avrebbe avuto ripercussioni sugli altri figli minori avuti dal primo matrimonio e per tale motivo ella aveva fatto fatica a ribadire la propria volontà di entrare in comunità anche davanti al CTU. Ella inoltre non è stata aiutata nello sviluppo di una progettualità che permettesse di trovare un equilibrio fra gli interessi dei minori da una parte e del piccolo Per_1 Controparte_2 dall'altra.
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‣ Il Tribunale ha fatto proprie le determinazioni errate del CTU senza esaminare le osservazioni alla ctu espresse dalla difesa della signora , con conseguente CP_2 violazione del contraddittorio e nullità della sentenza. In particolare, le repliche alle osservazioni del CTU da parte del difensore non erano presenti nel fascicolo di ufficio poiché mai depositate dal CTU cui erano state inviate direttamente, su disposizione del giudice. Inoltre, le limitazioni cognitive evidenziate dal CTU non determinavano necessariamente ricadute sulla capacità della madre di sintonizzazione emotiva sui bisogni del minore;
invero, una capacità di sintonizzazione emotiva era desumibile invece dal Parents Preference Test (PPT) che le era stato somministrato e che, in punto di “modalità esperienziale”, aveva dato risultati che rimanevano all'interno dei parametri di riferimento.
‣ La signora è madre di altri cinque figli i quali, nonostante il supporto dei CP_2 familiari in termini materiali ed economici, erano stati interamente cresciuti dalla madre sia in termini affettivi che educativi. Le relazioni rese nell'ambito del procedimento 1427/2022 reg. civ. avevano evidenziato che “I minori all'interno del nucleo familiare godono di affetto e stabilità emotiva così come gli vengono garantite le cure di base, protezione e sicurezza” e ancora “l'idoneità della collocazione dei minori presso il contesto materno e che i minori non versano in condizione di pregiudizio”. Le limitazioni intellettive della madre non hanno impedito ai figli di prime nozze di crescere sviluppando un equilibrio psicofisico armonioso ed uno sviluppo mentale adeguato. La signora ha ribadito che la sintonizzazione emotiva con il piccolo CP_2 aveva sicuramente risentito del poco tempo trascorso tra i due Persona_5 anche a causa del fatto che gli incontri protetti erano ridotti a meno di un'ora una volta al mese mentre adesso erano stati interrotti del tutto.
‣ La stabilità affettiva e educativa può essere raggiunta anche con misure più miti quali l'affidamento sine die o l'adozione mite. L'adozione ordinaria avrebbe comunque degli effetti devastanti per il minore il quale, crescendo, maturerà sentimenti di abbandono e/o rifiuto, che invece potrebbero essere calmierati dalla conoscenza dell'esistenza di una madre che ha mostrato interesse e affetto verso di lui, a prescindere da tutti i dettami culturali, familiari o le fragilità intellettive che hanno impedito alla medesima di potersi prendere cura di lui. Inoltre, la giurisprudenza europea è ormai consolidata nel ritenere l'adozione piena come extrema ratio applicabile solo nei casi in cui i genitori di origine si siano dimostrati particolarmente indegni.
3. In data 21.2.2025 si è costituita in giudizio l'Avv. Caterina Fortunato, tutrice e curatrice speciale del minore , chiedendo la conferma della Persona_6 sentenza impugnata. In particolare, la curatrice ha ritenuto la decisione del Tribunale per i Minorenni aderente al supremo interesse del minore alla luce del fatto Controparte_2 che, sebbene l'ordinamento riconosca al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, nel caso in esame è innegabile che l'esercizio di detto
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diritto non sia in alcun modo praticabile. Infatti, dall'istruttoria svolta (la CTU era stata ben argomentata anche in punto di replica alle osservazioni di parte) era emerso come la signora non sia in grado di definire un progetto di vita autonomo in CP_2 quanto dipende economicamente dai figli maggiorenni e dalla sua famiglia di origine;
inoltre non ha un alloggio adeguato;
in riferimento al padre biologico del minore, le uniche informazioni sono quelle fornite dalla stessa e dai di lei figli, ovvero CP_2 che si tratta di un uomo dedito a condotte violente che potrebbe reclamare il figlio in qualsiasi momento e la madre sarebbe costretta a consegnarglielo in quanto, secondo la cultura pakistana, i figli sono di proprietà del padre. La curatrice ha altresì evidenziato che il procedimento nei confronti degli altri tre figli minori è ancora in corso ma anche in quell'ambito sono emerse grandi fragilità in capo alla signora che, tuttavia, vengono colmate dai vari supporti sociali e famigliari. In CP_2 ultimo, l'Avv. Fortunato ha sottolineato come le scelte della madre hanno determinato l'impossibilità per il minore di sviluppare un attaccamento nei suoi confronti e che ha invece ben sviluppato con gli affidatari. Per tutti CP_2 questi motivi, la curatrice ha ribadito che sussistono tutti i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
4. In data 24 gennaio, 24 e 28 febbraio u.s. sono pervenute le relazioni di aggiornamento dei servizi sociali richieste dalla Corte. In particolare, la relazione del 24 gennaio 2025 ha ad oggetto i tre figli minori della signora , a tutela dei quali è stato aperto il procedimento n. 1427/2022; in
CP_2 quella sede gli operatori hanno segnalato che la composizione del nucleo familiare è mutata in quanto il secondogenito della signora si è trasferito a Manerbio;
CP_2 quindi, al domicilio in Milzano sono rimasti la madre, il primogenito e i tre figli minorenni. Gli operatori hanno riscontrato che la madre, la quale non svolge alcuna attività lavorativa, mostra molta fatica a occuparsi dei figli e della casa. Nelle successive relazioni relative al minore gli operatori non
CP_2 hanno evidenziato significative modifiche nell'atteggiamento della signora e
CP_2 nelle dinamiche familiari. In particolare, hanno evidenziato che la signora
CP_2 quando ha appreso la notizia della sospensione dei rapporti con è apparsa
CP_2 dispiaciuta ma nei mesi trascorsi non ha mai chiesto notizie del minore. La signora ha partecipato a un solo incontro con il servizio in data 13.1.2025
CP_2 dove dichiarava che si sarebbe recata in Pakistan il 16.1.2025 per organizzare il matrimonio del figlio maggiore, prospettando che sarebbe tornata l'1.3.2025 anche se ancora non aveva acquistato il relativo biglietto. Durante l'incontro è emerso che i figli maggiori rimangono fermi nella loro posizione di non voler conoscere e che la signora piuttosto che attivarsi autonomamente in un
CP_2 CP_2 progetto di vita indipendente resta in attesa di aiuti che poi di fatto non le vengono dati e continua a nutrire la convinzione che i figli maggiori possano prima o poi cambiare idea. Tale convinzione ha ripercussioni sul clima familiare accentuando i conflitti tra la madre e il primogenito.
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5. In data 7.3.2025 è pervenuta memoria redatta dai genitori collocatari del minore in forma anonima ex art. 5 c. 1 L. 184/83, in particolare sullo stato attuale di benessere di da loro chiamato CP_2 Per_7
Gli affidatari hanno riferito che il minore, con loro da quando aveva sette mesi, è un bambino felice, solare, intelligente che ha instaurato con loro un forte legame così come con i loro parenti, soprattutto con i cuginetti di 4 e 7 anni. Hanno descritto la quotidianità di il quale frequenta l'asilo comunale dalle 8,00 alle 12 CP_2 quando i nonni lo vanno a prendere e lo accudiscono fino al loro ritorno, intorno alle 17,00. Lo scorso anno ha frequentato un corso di acquaticità nella piscina comunale che gli è piaciuto molto e che gli ha permesso di acquisire più sicurezza. Durante i fine settimana frequentano un campeggio sul lago dove hanno acquistato una casa mobile e lì ha creato delle amicizie. Hanno descritto gli incontri tra Per_7
e la mamma biologica come momento di sofferenza per il minore il CP_2 quale tornava sempre molto scosso dopo un pianto incessante e aveva insonnia e agitazione anche durante le notti successive agli incontri. Gli affidatari hanno concluso allegando alcune foto di loro con il minore (che sono state oscurate) esprimendo il loro amore nei suoi confronti affermando di essere pronti ad affrontare tutto ciò che sarà deciso nel suo interesse.
6. In data 11.3.2025 il P.G. ha svolto le seguenti osservazioni e richieste:
“Letti in particolare: - Il ricorso presentato in data 29/11/2024 nell'interesse di avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia datata Parte_1
08/10/2024, con cui veniva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore della predetta la decadenza della madre dalla responsabilità Controparte_2 genitoriale e il collocamento provvisorio del minore presso coppia disponibile all'adozione, - La memoria costitutiva del tutore del minore;
- Le relazioni di aggiornamento acquisite al fascicolo relative agli altri tre figli minori di Pt_1
, e fratellini per
[...] Persona_2 Per_3 Persona_8 parte di madre di estrapolate dal collaterale procedimento n. 1427/2022 Trib. Per_9
Min., attinente a tutti i figli minori della donna;
- La memoria presentata dagli attuali affidatari di - La relazione di aggiornamento, dei servizi sociali CP_2 incaricati da Codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza, depositata il 28/02/2025. Difficile riuscire a leggere tra le righe in procedimenti come il presente, ma l'importanza degli interessi in gioco impone uno sforzo particolare in tale senso. Da quanto si riesce a comprendere, ci si trova di fronte al caso di una ancora giovane donna pakistana, costretta ad un matrimonio combinato con un marito dal quale ebbe figli, a ritmi strettissimi, in due periodi diversi. Due figli, attualmente maggiorenni, nacquero nel 2001 e nel 2002, quando la coppia si trovava ancora in Pakistan. Durante la gravidanza del secondo figlio il marito si trasferiva in Italia, e solo nel 2010 poté essere raggiunto dalla moglie dai due figli nati fino allora. Dopo l'arrivo in Italia, tra il 2011 e il 2014 ebbe dal marito altri tre figli, oggi Pt_1 ancora minorenni. Nel 2018 il marito morì, e – secondo il costume pakistano – il
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primogenito assunse il ruolo di capofamiglia. Alcuni anni dopo la morte del marito
avviò una nuova relazione con altro uomo, che sposò all'insaputa dei parenti e Pt_1 dei figli. Dalla nuova unione nacque, il 07/12/2022, il bambino interessato dal CP_2 presente procedimento. Ancor prima della nascita di il nuovo marito venne CP_2 allontanato dai figli maggiorenni dalla casa famigliare poco dopo esservi entrato, sia per presunti (ed asseriti, non si sa quanto pretestuosamente) agiti violenti, ma soprattutto per l'“inaccettabilità etno-culturale” della nuova unione della madre. Da lì discese l'ostracismo dei figli maggiorenni – peraltro divenuti nel frattempo gli unici portatori di reddito all'interno del nucleo famigliare – nei confronti del neonato figlio della madre. Si ritiene che le problematiche reali che hanno portato all'attuale stato di cose, ed in ultima istanza al provvedimento del tribunale, derivino precipuamente da questo atteggiamento di base. Sarebbe stato interessante acquisire un chiarimento specifico sulle ragioni che indussero la ricorrente ad assentarsi dall'Italia – nel periodo in cui il neonato era ancora ricoverato in ospedale (verrebbe da dire “in mani sicure”) – per partecipare, in Pakistan, al matrimonio di uno stretto parente: questa essendo una delle ragioni principali che determinarono l'apertura del procedimento. Si trattò di una scelta completamente “libera”? Sarebbe stata “ammessa” dall'ambito familiare “ufficiale” della donna una defezione derivante dalla necessità di accudire un bambino da tutti negletto? Non si rese anzi forse necessario quel viaggio proprio per permettere a di ottenere Pt_1 dalla propria famiglia l'”accettazione” del neonato (tentativo che non andò affatto a buon fine, come si dà per assodato nella stessa sentenza, a pag. 5)? Chi scrive ritiene che se non fossero stati frapposti gli ostacoli di carattere etnico-culturale all'accettazione del bambino da parte del nucleo famigliare “adulto” della ricorrente (i due figli maggiorenni) e della propria famiglia di origine, probabilmente non ci sarebbe neppure stata la materia del contendere in questo procedimento. Nonostante, infatti, la “lieve disabilità intellettiva” rilevata dal CTU del Tribunale nella persona della ricorrente;
nonostante le difficoltà scolastiche di alcuni dei minori;
nonostante la scarsa igiene riscontrata in alcuni di essi (pur ammettendo gli stessi operanti dei SS che tutti loro tre a scuola sono stati trovati con i “vestiti puliti” e/o “sufficientemente curati ed ordinati” nell'abbigliamento); nonostante la casa famigliare – ma solo negli accessi effettuati dagli operatori senza preavviso – si sia presentata in uno “stato di disordine e scarsa igiene” (e vorrei ben vedere quali e quanti ambienti domestici “normali”, in presenza di tre figli piccoli, potrebbero riscontrarsi sempre inappuntabili sotto tali aspetti, se non appunto nelle occasioni in cui si aspetta la visita di qualcuno e quindi ci si prodiga per pulire meglio e mettere in ordine… e magari c'è chi non fa neppure questo), la situazione complessiva sarebbe stata riguardata come rientrante in un contesto di ordinaria fisiologia, compatibilmente con i limiti derivanti dalla cultura di origine (forse non così propensa all'igiene come quella “occidentale”), dalle disponibilità reddituali, dalla difficoltà di gestire pressoché da sola tre figli piccoli (circostanza che ben potrebbe in taluni casi – non sempre – aver determinato l'assenza o il suo ritardo agli appuntamenti con gli insegnanti). Il punto su cui ci si deve concentrare,
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nell'adottare una decisione con conseguenze pressoché irreparabili, è se nella fattispecie possa davvero parlarsi di una situazione di abbandono morale e materiale del minore da parte della madre. Tenendo presente che “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2000, n. 5580; Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503). Può veramente dirsi ravvisabile in capo alla ricorrente questa propensione all'abbandono, per giunta non determinato da una causa di forza maggiore? Chi scrive ritiene, tutto considerato, che ad un tale quesito si possa rispondere in modo negativo (del resto il fatto stesso che abbia voluto tentare quest'”ultima carta” Pt_1 dell'appello sembrerebbe significativo in tal senso). Non è stata la volontà della ricorrente a determinare lo stato di cose che fatalmente si è venuto ad “avvitare” verso la soluzione drastica assunta con la sentenza impugnata. La volontà della ricorrente, il suo desiderio di esplicare la propria genitorialità anche nei confronti dell'ultimo figlio, ha trovato un enorme, finora insormontabile ostacolo, non certo addebitabile a sua colpa, frapposto da pregiudizi di carattere etnico-culturale – resi evidenti dall'atteggiamento dei nuovi capofamiglia (il primogenito dapprima ed ora il secondogenito) e dell'intera comunità famigliare pakistana d'origine – che tuttavia non possono essere posti a fondamento di una decisione che sarà adottata in un Paese come il nostro, che si regge, o dovrebbe reggersi, su parametri culturali, valoriali e normativi di tutt'altra natura. è il “figlio proibito” della ricorrente, CP_2 il bambino negletto dagli “adulti” di una comunità intrisa di pregiudizi che non appartengono al nostro orizzonte, si ripete, non solo culturale, ma anche normativo, e guidato – sotto quest'ultimo aspetto – da una giurisprudenza comunitaria che sempre più si è spinta a ravvisare la perdita della potestà genitoriale e/o la dichiarazione di adottabilità come una soluzione costituente l'extrema ratio). A fronte di ciò, sacrosanta appare la spiegazione che, secondo quanto riferito dai tre figli minori “leciti” della ricorrente agli operatori dei SS-Ambito 9 (v. relazione del 30/12/2024), è stata data loro dalla madre per dar conto dell'assenza dal nucleo famigliare del piccolo “i vostri fratelli – si noti: non “i giudici” – mi hanno CP_2 portato via il figlio”. Circostanza della quale i tre ragazzini sono apparsi
“dispiaciuti”. E come non sottolineare allora a questo punto le parole – espressione di una sensibilità genuina, non ancora affetta da inveterati ed inammissibili dogmatismi – pronunciate al proposito dalla ragazzina, : “saprà che Tes_1 CP_2 ha dei fratelli? Verrà mai a conoscenza di noi? È strano pensare che abbiamo un fratello che non vedremo mai: starà bene?”. magari, nella sua “beata CP_2 dimensione” attuale, starà bene. Non credo si possa dire altrettanto con riferimento ad una ragazzina che, sicuramente, sarà accompagnata in tutta la sua esistenza dalla consapevolezza di questo “vuoto”. Si tratta di parole (che ampliano il tema su cui discutere al diritto di tutela della fratellanza, oltre che a quello della genitorialità)
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che dovranno costituire un faro verso cui – ad avviso di chi scrive – dovrà essere indirizzata ogni decisione di Codesta Corte. Si reputa, pertanto, che chi semmai dovrà essere allontanato dalla vita di non sia la mamma, non siano i fratelli CP_2 più piccoli, ma quelli che hanno impedito e stanno impedendo alla loro madre di essere madre anche di un altro figlio suo. In considerazione di quanto sopra, si chiede che Codesta Corte, sotto il profilo istruttorio, voglia disporre una CTU che concentri l'esame esclusivamente sulle capacità genitoriali della ricorrente e sull'esistenza di un effettivo e irrimediabile abbandono del minore da parte CP_2 della predetta, ma tenendo avulsa dal proprio esame ogni considerazione inerente
“all'influenza della cultura pakistana” sui rapporti madre-figlio, nonché ogni considerazione incentrata sul fatto che “la situazione famigliare attuale (quindi forse il precedente CTU non escludeva una possibile evoluzione in senso positivo?) della
rappresenta un ostacolo per una relazione funzionale con il figlio”, ed CP_2 ogni considerazione ulteriore sulla mancata accettazione di da parte della CP_2 famiglia materna (v. pagg.
5-6 della sentenza, ma anche l'ultimo periodo della relazione di aggiornamento richiesta da Codesta Corte, datata 27/02/2025): non spetta alla famiglia materna, né ai figli maggiorenni, alcun diritto di decidere la sorte del rapporto madre-figlio, restando “fermi in una decisione che ha ripercussioni significative sul clima famigliare… e sui figli minori, contribuendo ad alimentare confusione ed incertezza”. Nel merito si chiede che, laddove l'esito dell'indagine tecnica si riveli favorevole, o anche nel caso in cui la stessa si ritenesse superflua, con decisione avente efficacia il più possibile celere (onde evitare lo sclerotizzarsi dello stato attuale), sia disposto il collocamento della madre in comunità idonea unitamente a tutti i figli minori, con monitoraggio ed attuazione di percorsi di supporto alla genitorialità da parte dei servizi competenti, e predisposizione di visite anche libere – se ritenuto opportuno – tra i tre figli minori di primo letto ed i fratelli maggiori. Ovviamente previa revoca delle statuizioni del Tribunale di primo grado in ordine allo stato di adottabilità di e perdita della CP_2 potestà genitoriale da parte della ricorrente.”.
7. All'udienza del 14.3.2025, alla quale la signora non era presente in quanto CP_2 si trovava in Pakistan, la curatrice speciale riferiva che il procedimento civile a tutela degli altri figli minori dell'appellante era ancora in corso ed erano emerse diverse criticità, tra cui il fatto che sempre in questo periodo dell'anno la madre si reca in Pakistan lasciano i figli, con ripercussioni negative anche sulla frequenza scolastica. Il difensore dell'appellante precisava che la signora si trovava in Pakistan per CP_2 il matrimonio del primogenito. Richiamava quindi il contenuto del proprio atto nonché il parere del P.G., richiedendo un approfondimento istruttorio a cui si opponeva la curatrice, che osservava che era già stato effettuato in primo grado e non vi erano novità rispetto al quadro illustrato.
8. Con ordinanza depositata il 20.3.2025 la Corte, “…Ritenuto necessario procedere alla audizione degli affidatari, alla luce del disposto dell'art. 5 c. 1 ultima parte della
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L. 184/1983 e di quanto evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23574/17 del 28.3.2017; ritenuto opportuno delegare per l'audizione i consiglieri onorari Mario Luigi Serra e che fisseranno direttamente la data per CP_1
l'audizione degli affidatari del minore, previo contatto con il tutore, e svolgeranno l'incontro con modalità protette tali da mantenere riservata l'identità dei collocatari. Ritenuto inoltre opportuno, riservato ogni eventuale ulteriore provvedimento istruttorio, richiedere una relazione ai servizi psico-sociali competenti per valutare, al rientro della signora dal Pakistan, le sue attuali condizioni psicologiche e CP_2 il suo progetto di vita, anche in relazione alle domande svolte nel presente procedimento, ove ha chiesto anche un collocamento in comunità con l'ultimo figlio…” ha disposto l'audizione degli affidatari del minore Controparte_2 delegando i consiglieri onorari e ha rinviato la causa, con richiesta ai servizi sociali di trasmettere le relazioni di aggiornamento.
9. In data 8.5.2025 sono stati sentiti gli affidatari che hanno riferito in relazione all'ottimo inserimento del minore, che li identifica come “mamma” e “papà” nonché dell'ottimo inserimento anche nella famiglia allargata, dove sono presenti “zii e cuginetti”. Hanno riferito di essere seguiti dai servizi sociali anche per essere guidati nel percorso di conoscenza, da parte del minore, della sua storia familiare. Hanno riferito che dopo gli incontri con la madre biologica il minore era nervoso e sofferente. “durante l'incontro il bambino piangeva, poi si rapportava agli operatori per tranquillizzarsi, ma quando rivedeva la madre biologica riniziava a piangere. Per noi era una sofferenza vederlo piangere in quel modo disperato. Adesso che gli incontri sono stati sospesi più tranquillo. Non cerca né chiede della mamma Per_7 biologica;
non ha alcun ricordo. Noi siamo disponibili a una adozione piena sia per il nostro desiderio di essere genitori ma anche perché il bambino ha bisogno di una famiglia e sarebbe una forzatura farlo ritornare con la madre biologica con la quale non ha mai trascorso neanche un solo giorno. Poi, se da grande chiederà e vorrà, noi saremo pronti ad accompagnarlo per fargli conoscere la madre biologica… siamo disponibili, comunque, a qualsiasi altra decisione che la Corte vorrà adottare nell'interesse del bambino”.
10. Il 29 e 30 maggio sono pervenute le richieste relazioni di aggiornamento. Gli operatori della hanno riferito che la signora è stata CP_5 CP_2 convocata al rientro dal Pakistan;
che si è presentata al colloquio con significativo ritardo;
che la signora ha riferito che il rapporto col primogenito è migliorato e che il clima familiare è più sereno. Tale condizione l'avrebbe indotta a cambiare progettualità: “in questi giorni a casa va bene, adesso non voglio andare in Comunità, mio figlio è più calmo, non voglio dare preoccupazioni, magari nei prossimi giorni cambia”. Ha quindi chiarito che la precedente richiesta di poter andare in Comunità con i figli minori era dettata dal clima conflittuale presente in famiglia e inoltre tale azione le avrebbe consentito di ricongiungersi con l'ultimogenito. Ha pertanto esplicitato che il suo attuale desiderio non sia quello di
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andare in Comunità con l'ultimo figlio ma quello di poterlo vedere in incontri protetti. La signora ha inoltre riferito che allo stato vive con la nuora che non è al correte dell'esistenza di e che, forse, in futuro verrà informata: “se mia CP_2 nuora sapeva prima poteva creare problemi al matrimonio, adesso è fatta”. Gli operatori confermano la presenza di un pensiero molto semplice della signora, scarsamente critico e riflessivo e la sua scarsa capacità di mentalizzazione. “Tali caratteristiche di funzionamento portano la stessa ad avere una progettualità impulsiva, poco organizzata e in continuo cambiamento, come se ogni “disegno di vita” potesse magicamente sostituirsi all'altro, senza considerare le ripercussioni di tali cambiamenti. In colloquio la signora fatica ad attribuire stati mentali a
a focalizzarsi e sintonizzarsi sui bisogni del bambino. Il pensiero CP_2 che traspare è che il minore possa restare in una situazione di stallo non ben definita, in attesa dei tempi degli adulti.”. La seconda relazione, del Servizio Bassa Bresciana Centrale, è stata inviata per rispondere al quesito della Corte relativo “alle condizioni psicologiche ed al progetto di vita della madre, anche in relazione alle domande svolte nel presente procedimento, ove ha chiesto anche un collocamento in comunità con l'ultimo figlio” e gli operatori hanno riferito quanto segue.
“…L'equipe psico-sociale… ha proseguito la presa in carico del nucleo familiare mediante incontri con la madre, con i figli ed attraverso equipe con le scuole frequentate dai minori. La sig.ra si è presentata al colloquio fissato in data CP_2
18.04.2025 con significativo ritardo. Ella è partita per il Pakistan il giorno 16.01.2025 per organizzare il matrimonio del figlio maggiore, dove è stata raggiunta dai figli minori in data 02.02.2025. L'intero nucleo familiare è rientrato in Italia in data 15.03.2025. La sig.ra descrive una situazione familiare caratterizzata da una maggiore CP_2 serenità, attribuibile in particolar modo al miglioramento del rapporto con il figlio maggiore, che attualmente risulta essere più sereno e disteso. A partire dal giorno 03.04.2025, si è trasferita presso il loro domicilio la moglie del figlio maggiore, Per_1
. Quest'ultima è descritta dalla sig.ra e dai figli minori come una CP_2 ragazza gentile, collaborativa, la quale fornisce un concreto supporto all'intero nucleo familiare, soprattutto nella gestione delle principali faccende domestiche: contribuisce alla pulizia dell'abitazione, alla preparazione dei pasti e condivide momenti di gioco con i figli minori della signora. La sig.ra riferisce che i propri fratelli e sorelle sono a conoscenza del CP_2 provvedimento giudiziario in essere. Quest'ultima si dice, tuttavia, contraria all'eventualità che la moglie del figlio maggiore venga a conoscenza della presenza di un' Autorità Giudiziaria, verbalizzando che, per motivi culturali, tale circostanza avrebbe potuto compromettere la possibilità stessa di celebrare il matrimonio. L'equipe psico-sociale ha affrontato con la signora il significato della richiesta da lei precedentemente avanzata in merito ad un possibile inserimento in comunità unitamente al figlio minore. La stessa ha mostrato fatica nell'attribuire un significato
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consapevole a tale richiesta, motivandola esclusivamente come conseguenza di una condizione di malessere vissuta all'interno del contesto familiare nel periodo precedente, in particolare in relazione al rapporto di conflittualità con il figlio maggiore. Attualmente la sig.ra riferisce di una situazione familiare più CP_2 tranquilla e serena, dichiarando di non avere più l'intenzione di essere inserita in comunità. Precisa, tuttavia, di voler incontrare il figlio minore, esclusivamente CP_2 in regime di incontri protetti. Si evince, infine, che nel corso dei colloqui psico-sociali effettuati con i figli minori, la madre nomina sempre più raramente il figlio minore, ”. CP_2
11. All'udienza del 13.6.2025, alla quale ha partecipato personalmente la signora
, la tutrice del minore ha riferito che è attiva una educativa domiciliare, anche CP_2 per cercare di lavorare sul ridimensionamento del ruolo dei figli maggiori;
che la momento la signora viveva con la nuora che non sapeva nulla della Parte_1 dichiarazione di adottabilità del minore perché il marito, ovvero il primo figlio della signora , non voleva lo sapesse;
che la signora aveva esplicitato che CP_2 CP_2 non era suo desiderio andare in Comunità; che l'istruttoria aveva dato atto di fragilità della signora . CP_2
La signora ha dichiarato: “il secondo figlio è andato a vivere da solo e io CP_2 sono stata accompagnata da lui in Pakistan perché l'altro figlio si è sposato”. Il difensore dell'appellante ha quindi evidenziato che la signora non intende togliere il figlio dalla famiglia in cui si trova ma chiede di non arrivare ad una soluzione drastica come l'adozione. Ha quindi modificato le conclusioni chiedendo “una adozione mite oppure valutare un'altra soluzione meno drastica come l'affidamento etero-familiare”. La tutrice ha insistito per il rigetto dell'appello con conferma della adozione legittimante e interruzione dei rapporti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione
12. L'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata sussistendo lo stato di abbandono materiale e morale del minore. Preliminarmente la Corte non ritiene siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, apparendo ricco ed esaustivo tutto materiale probatorio raccolto sia in primo grado che in questo grado di giudizio. Va anche evidenziato che, da ultimo, la signora ha chiaramente espresso la CP_2 sua volontà di non andare in Comunità con il figlio e ha anche dichiarato che non è sua intenzione sottrarlo alla famiglia ove si trova;
di conseguenza, l'appellante ha modificato le proprie conclusioni chiedendo una “adozione mite” o un affidamento etero-familiare. A prescindere dalle imprecisioni e genericità delle conclusioni, in ogni caso sostanzialmente si chiede che vengano mantenuti i rapporti con la madre, senza peraltro che sia formulato un progetto futuro di ritorno del minore nella famiglia naturale. Va subito evidenziato che il piccolo è nato il [...] e la madre era CP_2 stata dimessa dall'ospedale il 12 dicembre (relazione ASST del 18.1.2023). Il
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bambino non era stato dimesso perché non vi era possibilità di accoglienza del neonato da parte della famiglia e la madre aveva acconsentito che fosse attivata la Associazione Dharma per le ore pomeridiane, per garantire vicinanza al bambino, che era rimasto in ospedale in quanto la madre aveva riferito agli operatori che avrebbe cercato di convincere i suoi figli maggiorenni ad accogliere il neonato in casa. Peraltro, non solo i figli non avevano cambiato opinione ma la signora aveva CP_2 programmato un viaggio in Pakistan per il 29 gennaio, con rientro in Italia per metà marzo. Gli operatori, pertanto, segnalavano che “l'imminente viaggio in Pakistan che la madre dovrebbe fare a fine gennaio, per un periodo di circa due mesi, conferma un disinvestimento della signora in merito alla volontà, inizialmente CP_2 espressa, di occuparsi del figlio . Per_4
E' significativo quanto avevano riferito al giudice delegano, nel corso dell'udienza del 23.1.2023, sia la signora che il figlio . CP_2 Parte_5
In particolare, quest'ultimo riferiva che aveva comprato un appartamento per accogliere sia la madre che i fratelli minori;
riferiva inoltre, rispetto al neonato, che il fratello si opponeva fermamente ad accoglierlo in casa “anche per tutti i Per_11 problemi che si potrebbero creare con il padre del bambino, che, anche se non lo ha riconosciuto sembra voglia avere rapporti con lui. Quest'uomo ha una sua famiglia”. Precisava poi che la famiglia di origine della madre era tutta contraria alla accoglienza del neonato, contrariamente a quanto aveva riferito la madre. “A mio avviso la cosa migliore per il neonato è che vada in affido. Nessuno di noi fratelli è andato in ospedale a trovarlo…. Noi non possiamo e vogliamo metterci contro i parenti di mia madre, sono gli unici che oggi ci aiutano nei momenti di difficoltà…. Io so che, quando mia madre andrà in Pakistan, parleranno di questa situazione ma al 90% non credo che la famiglia di mia madre cambierà idea. Se loro dovessero cambiare idea e accogliere il neonato, anche io mi adeguerei. Mentre so già che mio fratello non muterebbe la posizione”. Per_11
La signora riferiva che doveva andare in Pakistan perché si sposava un nipote CP_2
e perché voleva vedere la sorella malata;
che il viaggio le era stato organizzato dai figli;
che sarebbe partita con un figlio maggiorenne e un figlio minore;
che gli altri due figli minori sarebbero rimasti con lo zio che però non poteva garantire la loro frequenza scolastica;
che i suoi figli rifiutavano il neonato in quanto figlio di altro padre. Nel verbale si dà poi atto che il giudice spiegava alla signora quali CP_2 sarebbero state le conseguenze delle sue scelte in quanto il neonato non poteva rimanere oltre in ospedale e la signora rispondeva che poteva andare in affido ma solo per il tempo in cui lei era in Pakistan;
nel verbale quindi si dava atto che venivano spiegate anche le conseguenze di questa scelta, dal momento che una volta in affido difficilmente il neonato sarebbe rientrato presso la madre anche perché la famiglia rifiutava comunque un ingresso del neonato in casa e la signora rispondeva che avrebbe parlato con i suoi figli per cercare di convincerli. Dunque, la procedura di adottabilità veniva aperta per una condizione oggettiva di abbandono materiale del minore, che rimaneva da solo in ospedale essendo la madre
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partita per il Pakistan e non essendosi presentata, per questo motivo, all'udienza successiva del 27 febbraio 2023. Come riferito nella relazione del 27.2.2025, a tutt'oggi la famiglia della signora non ha cambiato idea rispetto al neonato, non accettato e non voluto, e, CP_2
d'altro canto, la signora ha sempre accettato passivamente tale situazione, via CP_2 via manifestando anche una distanza emotiva dall'ultimo nato, fino a non chiederne più notizie dopo la sospensione dei rapporti. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante e dal P.G., non è certo il dato culturale - ovvero la tradizione della famiglia di origine connotata da forte patriarcato - ad aver condizionato la decisione della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, bensì la assoluta inadeguatezza genitoriale della madre, unico genitore che ha riconosciuto il figlio, la sua rassegnata passività, peraltro dovuta soprattutto a limiti cognitivi, nonché la sua fragile struttura di personalità, molto dipendente e non in grado di crescere adeguatamente anche tutti gli altri figli, a protezione dei quali è aperto un procedimento civile, con affidamento di tutti i minori all'Ente pubblico. Gli operatori hanno evidenziato che “…la madre in autonomia non riesce a seguire correttamente i figli, non si presenta a scuola, dimentica gli appuntamenti, modus operandi che prosegue anche con il servizio”; la signora
si appoggia all'educatrice anche “per l'organizzazione e l'espletamento di CP_2 alcune pratiche, come ad esempio la visita medica sportiva. La casa non sempre appare in ordine e pulita.”. I minori non appaiono curati nell'igiene; il fratello maggiore chiede alla sorella minore di stirargli i vestiti in quanto non parla con la mamma. Il fratello maggiore si occupa di comprare ai fratelli minori quanto necessario. Gli operatori riferiscono che i minori appaiono consapevoli delle difficoltà della madre ( riferisce: “tutte le mamme stirano per i figli, lei no” Tes_1
“siamo arrivati in ritardo oggi perché la mamma rimane su tik tok con le sue amiche, si è dimenticata di guardare l'ora”). Tutte queste gravi carenze sono emerse con la educativa domiciliare, attivata a tutela degli altri figli minori. Nel procedimento di adottabilità è stata anche disposta una CTU, depositata il 21.6.2024. Nella sua relazione il dott. che si è avvalso dell'ausilio di un Persona_12 mediatore culturale, illustra anzitutto la situazione che si era venuta a creare nella famiglia dopo la nascita del minore. La signora ha raccontato di aver CP_2 conosciuto il padre dell'ultimo nato, signor alla fine del 2019 in quanto Per_8
l'uomo aveva un negozio in centro a Brescia;
le aveva detto che aveva una moglie e due figli in Pakistan. Inizialmente l'uomo aveva degli atteggiamenti adeguati nei suoi confronti e, nel 2020, si erano sposati con il solo rito islamico (matrimonio quindi non riconosciuto in Italia). La signora aveva riferito che il consenso per tale CP_2 matrimonio era stato dato unicamente da sua sorella che vive in Inghilterra con la motivazione “ sei sola, avrai bisogno di una persona”. La signora era invece CP_2 contraria al matrimonio ma vi era stata costretta in quanto la sorella e il signor avevano già preso accordi senza chiedere il suo parere.(“io non volevo Per_8
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fare questo, io volevo vedere come questa persona era. Però lui aveva parlato con mia sorella. Poi ho detto magari va bene”). La decisione del signor Per_8 derivava dal fatto che egli viveva in negozio e quindi desiderava una abitazione adeguata e avere una relazione fisica con la donna, che non poteva avere al di fuori di un matrimonio, secondo la religione. Il matrimonio islamico si svolgeva all'insaputa dei figli della e degli altri parenti. Dopo il matrimonio il signor CP_2 Per_8 era entrato subito in casa della e presto avveniva il concepimento, non CP_2 programmato. La donna si rendeva conto di essere incinta verso il quinto-sesto mese e aveva molta paura di dirlo ai figli, specie al primogenito (“…ho avuto paura perché i miei figli sono grandi e ho avuto paura di loro, non riuscivo e ho parlato con mia sorella. Mia sorella ha parlato con mio figlio grande… mio figlio è stato arrabbiato con me…non parlava con me! Il primo è il padrone di casa”). Il figlio , quindi, Per_13 allontanò il signor dalla casa della madre e l'uomo cominciò a Per_8 promettere alla donna che avrebbe trovato una casa per loro e il nascituro. Peraltro, all'ottavo mese di gravidanza l'uomo aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti, diventando aggressivo (“mi picchiava, diceva parolacce…ho tentato di chiamare i Carabinieri per dire che mi ha picchiato”). Quindi la signora aveva interrotto la relazione con lui, aveva bloccato il telefono e si era rivolta ai Servizi Sociali. Da un confronto familiare, sembra che l'alternativa che veniva posta alla signora fosse andare in un'altra casa con il neonato e il padre del bambino ovvero CP_2 rimanere nella sua casa con gli altri figli ma senza il neonato né il signor Per_8
(“non volevo rompere la famiglia, non volevo rompere la loro vita”). Emerge poi che, sulle dinamiche familiari, la signora aveva più volte CP_2 cambiato versioni, attribuendo le decisioni di non volere il neonato ora ai suoi figli ora ai parenti in Pakistan. Emerge altresì che il signor avesse fatto altre promesse alla donna, Per_8 cercando un riavvicinamento fino a maggio 2024, quando aveva detto che aveva trovato un buon lavoro a Sarnico. Va evidenziato che il padre naturale del minore era a conoscenza della nascita del figlio e poi del procedimento e che non aveva mai neppure manifestato la volontà di riconoscerlo. I figli maggiorenni della signora non hanno collaborato con i servizi sociali e CP_2 non hanno mai risposto al CTU che ha fatto diversi tentativi per convocarli e sentirli. Il dottor ha quindi evidenziato che “la signora appare come una Per_12 CP_2 donna in forte difficoltà, mostrando problematicità sia legate al suo funzionamento psicologico sia legate alla propria capacità di essere genitore. Tali difficoltà sono influenzate anche dal proprio contesto culturale-religioso di appartenenza.”. Il CTU ha quindi ravvisato, sia dai colloqui clinici che dai risultati dei test che dalla osservazione della interazione madre-figlio, gravi carenze nelle funzioni genitoriali della signora e in particolare: CP_2
a) nonostante gli incontri protetti (agevolati quindi da personale specializzato) non è riuscito a instaurare un legame affettivo stabile con la madre, CP_2
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non considerandola una “base sicura”, mentre ha stabilito fin da subito una relazione importante e stabile con gli affidatari, presso i quali è collocato dall'età di sette mesi circa;
b) la signora fatica a sintonizzarsi affettivamente con il minore, aspetto CP_2 negativo emerso in modo evidente in tutti gli incontri in spazio neutro e alla osservazione del CTU. Mossa dalla voglia di interagire con il figlio non si focalizza su ciò che il minore cerca di comunicare e sta vivendo né ascolta le indicazioni della operatrice;
non è in grado di comprendere le difficoltà del figlio nella separazione dagli affidatari e lo costringe in una interazione che per il bambino è faticosa e non viene accettata e che risponde solo ai bisogni affettivi della donna;
c) è emersa una difficoltà della signora ad aiutare il bambino a regolare il suo CP_2 stato emotivo;
d) la signora non riesce a dare un vero e reale significato alle esperienze del CP_2 figlio e ritiene che il malessere del minore sia legato solo al poco tempo che trascorre con lei;
ritiene che il figlio provi gioia a stare con lei mentre in realtà il minore prova profondo disagio nel separarsi dagli affidatari;
e) la signora ritiene che il bisogno del figlio sia stare con lei e i fratelli senza CP_2 considerare in alcun modo il legame stabilito con la famiglia affidataria, non riuscendo a capire i reali bisogni del figlio. Contr Il aveva evidenziato soprattutto la presenza di comportamenti della signora caratterizzati da impulsività. Il CTU ha anche evidenziato un basso quoziente CP_2 intellettivo, pari a 61, e ritiene quindi che la stessa sia affetta da Disabilità Intellettiva di gravità lieve. Ritiene pertanto il CTU che la condizione clinica della signora influisca CP_2 negativamente sulle sue capacità genitoriali. La signora, infatti, proietta i suoi bisogni emotivi sul figlio, trascurando quelli del bambino. Manca inoltre qualsiasi spirito critico, anche in relazione a semplici fatti oggettivi, quali, ad esempio, anche la sua incostanza alle visite al figlio (risulta aver saltato diversi incontri, adducendo diverse difficoltà) così come gli appuntamenti con gli operatori. La estrema fragilità della donna la rende poi del tutto dipendente dalle figure maschili della famiglia, che decidono il suo destino. Il CTU esclude quindi che la signora abbia sufficienti competenze genitoriali CP_2 per occuparsi della crescita di per la sua difficoltà di sintonizzarsi con i CP_2 bisogni del figlio e la sua condizione clinica e gli aspetti culturali descritti fanno sì che le sue competenze genitoriali non siano recuperabili in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore. La Corte condivide tutte le valutazioni del CTU, coerenti con gli elementi fattuali e tutte le altre osservazioni degli operatori, riferite nelle numerose relazioni in atti. Non vi è alcun legame di attaccamento tra il minore e la madre biologica e tutti gli incontri sono stati talmente negativi per il minore (che spesso piangeva disperato) da imporne la sospensione. Il contesto familiare della signora è altamente pregiudizievole per il minore CP_2
(che viene totalmente rifiutato) e anche per la madre stessa.
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Non vi è dubbio, pertanto, che sussista lo stato di abbandono materiale e morale del minore. Quanto al mantenimento dei legami attraverso una adozione legittimante c.d. aperta (presupponendo la adozione c.d. mite - ovvero speciale ex art. 44 lettera D l. 184/83 - la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità, con la conseguenza che non può essere richiesta a chiusura di questo procedimento, essendo di competenza del Tribunale per i Minorenni) la Corte ritiene che non ne ricorrano i presupposti. Questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare il proprio favore verso la adozione c.d. aperta, già ritenuta possibile dalla giurisprudenza di merito anche prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2023, ma il mantenimento dei legami con la famiglia di origine non sempre è un bene per il minore, anzi, molto spesso può essere un fattore negativo e destabilizzante, nel senso che spesso è contrario ai suoi bisogni e interessi e può essere previsto solo a determinate condizioni, ovvero: che preesista un rapporto significativo con la famiglia di origine, che sia nell'interesse superiore del minore con una valutazione prognostica molto ancorata al caso concreto e non in astratto, che vi sia da parte della famiglia biologica una accettazione del collocamento del minore presso la famiglia adottiva, che non si sviluppino rapporti disturbanti da parte della famiglia di origine, che la famiglia adottiva, a sua volta, accetti la possibilità del mantenimento dei legami con la famiglia di origine da parte del figlio adottivo, che quest'ultimo sia in grado di comprendere e vivere la “doppia appartenenza” con serenità e non con angoscia. Elementi che, all'evidenza, non ricorrono nel caso in esame. Va anche evidenziato che il fare i conti con le origini e conoscere la propria storia familiare non necessariamente passa attraverso il mantenimento delle relazioni. Anche sotto questo profilo la legge adozione ha subito una evoluzione tanto che il primo comma dell'art. 28, come sostituito dall'art. 24 della legge 149/2001, prevede che “il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni”. Nel valutare, nel caso concreto, se il mantenimento dei legami con la famiglia di origine possa o meno comportare, nel tempo, un beneficio per il minore ovvero non sia piuttosto per lui pregiudizievole e dannoso occorre dunque tenere in considerazione molti elementi. Nel caso in esame non è nell'interesse del minore, per quanto sin qui evidenziato, mantenere legami con la famiglia biologica. L'appello va pertanto respinto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 246/2024 RG emessa dal Tribunale per Parte_1
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i Minorenni di Brescia l'8.10.2024, depositata il 30.10.2024, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] Controparte_2 il 7.12.2022, figlio di , nel contraddittorio delle parti e con l'intervento Parte_1 del PG, così provvede:
- RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
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