Sentenza 14 novembre 2016
Sentenza 14 marzo 2022
Decreto cautelare 19 luglio 2022
Ordinanza cautelare 26 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 26/08/2022, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/08/2022
N. 05885/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5885 del 2022, proposto dal Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato DE Melis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Pietro Delitala n. 10;
contro
KI IA IO RY in proprio e nella qualità di titolare della Ditta Dust di IA KI, HI NI in proprio e nella qualità di titolare della HI NI & DA S.n.c., HI DA in proprio e nella qualità di titolare della HI NI & DA S.n.c., TI GI in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta Individuale, PE BI in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta Individuale, DE OR in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta Individuale, GA SE in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta Individuale, NI UM GH in proprio e nella qualità di titolare della Sarda Gift di GH NI UM in Telti, LI DE DA in proprio e nella qualità di titolare della Ditta Miele & Limone di DE DA LI, EL NA IA in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta, MA IA in proprio e in qualità di titolare dell’omonima Ditta in Fiorenzuola D’Arda, RD DE in proprio e in qualità di titolare dell’omonima Ditta Individuale in Arzachena, IN NO in proprio e nella qualità di titolare della Ditta Sunglasses di NO IN, HA EL in proprio e nella qualità di Titolare della Ditta MI di HA EL, ET BR in proprio e come titolare della Ditta "La Rana Esploratrice di ET BR", NA GI in proprio e nella qualità di rappresentante della omonima Ditta individuale, OU El HA in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta Individuale, RA RA NG in proprio e per l’omonima Ditta Individuale, RU ST in proprio e come titolare della Ditta Individuale Gallufrutta di RU ST, PI VA TI in proprio e come titolare della omonima ditta Individuale, non costituiti in giudizio;
AD ER, CE UL, KI IA IO RY, HI NI e DA, TI GI, PE BI, DE OR, GA SE, NI UM PA, LI DE DA, EL NA IA, MA IA, RD DE, IN NO, HA EL, ET BR, NA GI, OU El HA, RA RA NG, RU ST, PI VA TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi Avallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Filolab S.r.l. Unipersonale, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 164/2022;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli atti di costituzione in giudizio di AD ER, CE UL, KI IA IO RY, HI NI DA, TI GI, PE BI, DE OR, GA SE, NI UM PA, LI DE DA, EL NA IA, MA IA, RD DE, IN NO, HA EL, ET BR, NA GI, OU El HA, RA RA NG, RU ST e PI VA TI;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 164/2022;
relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Fiecchi, in delega dell'Avv. Melis, e Avallone;
Ritenuto che la complessità e particolarità delle questioni sottoposte al Collegio necessiti un approfondimento proprio della fase dell’esame del merito che il TAR ha fissato il 27 aprile 2023;
considerato che, all’esame proprio di questa fase cautelare, non appaiono immediatamente apprezzabili in modo favorevole le censure dell’appellante che non sembrano idonee a scalfire il consistente impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata;
considerato altresì che anche il pregiudizio grave e irreparabile allegato dal Comune non appare consistente mentre è evidente, come correttamente osservato dal TAR, quello allegato dai ricorrenti in primo grado;
ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio vista l’evidenziata complessità delle questioni sottoposte al Collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare.
Compensa tra le parti le spese dell’attuale fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo VA Nicolo' Lotti, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
DE Di Matteo, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo VA Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO