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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2024, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8900/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 8900/2015 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come in Parte_1 atti, dall'avv. Vincenzo Sergio;
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, come in atti, dall'avv. Giuliana Sica;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 260/2015 depositata in data
28.01.2015 a definizione del giudizio n. R.G.: 3606/2014.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 19.04.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_2
260/2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 28.01.2015, a definizione del giudizio n. R.G.:
3606/2014, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da è Controparte_1
stato revocato il decreto ingiuntivo n. 4069/2013 avente ad oggetto il pagamento della somma di
€4.942,42, asseritamente dovuta a titolo di saldo di due fatture emesse in esecuzione di un rapporto di fornitura. In sede di gravame, la società appellante ha, preliminarmente, contestato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la piena prova del credito azionato pur a fronte della puntuale allegazione dei d.d.t., tutti debitamente sottoscritti dal destinatario ed attestanti la consegna della merce. Ha, in ogni caso, eccepito l'erroneità delle conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, il quale ha ritenuto provato l'integrale pagamento delle due fatture poste a fondamento del monitorio, nonostante la puntuale contestazione delle imputazioni di pagamento. Escludendo che la ricostruzione dei pregressi rapporti tra le parti – offerta solo per contestare le avverse argomentazioni– necessitasse di una apposita domanda riconvenzionale. Ha concluso, previa riforma della sentenza impugnata, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
2. Costituendosi con comparsa del 16.10.2015, la ha, preliminarmente, Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha condiviso le conclusioni a cui è giunto il Giudice di Pace, insistendo per l'illegittimo ampliamento del thema decidendum in assenza di specifica domanda sul punto. Sulla base di tali argomentazioni, ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 19.04.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è fondato per le ragioni che si espongono.
2. In primis, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di pace, le contestazioni mosse dall'opposto – odierno appellante – in primo grado vanno qualificate quali mere difese e non già come inammissibile ampliamento del thema decidendum. Irrilevanti e inconferenti appaiono le argomentazioni relative alla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale volta ad accertare il dare-avere tra le parti;
invero, la ricostruzione della società creditrice è stata sostanzialmente finalizzata a contestare l'imputazione di pagamento offerto dalla difesa dell'opponente e non già ad estendere l'oggetto del giudizio ai rapporti pregressi tra le parti.
3. Sempre in via preliminare, occorre osservare che oggetto del giudizio di opposizione non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato.
4. Nel merito, la società appellante ha agito per il pagamento dell'importo complessivo di
€4.942,42, asseritamente dovuto a titolo di saldo delle fatture n. 103F del 31.01.2009 e n. 430F del
31.03.2009, emesse in esecuzione di un rapporto di fornitura. La debitrice opponente ha eccepito l'integrale adempimento della sua obbligazione pecuniaria, allegando una lettera del 09.04.2010, a firma del legale rappresentante della nella quale Parte_1
il saldo delle partite contabili alla data del 9/4/2010 veniva fissato in €8.078,54 e sostenendo l'integrale pagamento del suddetto importo mediante l'emissione di tre assegni bancari ed otto ri.ba.
L'odierna appellante ha, invece, contestato l'asserita imputazione dei pagamenti, riferendo che tanto gli assegni, quanto le ricevute bancarie, venivano emesse a titolo di saldo di altre e pregresse forniture.
5. Ebbene, in primo luogo, non può attribuirsi efficacia dirimente alla missiva del 09.04.2010, poiché specificamente contestata dalla difesa di parte appellante già in primo grado. Peraltro, il contenuto di tale comunicazione appare sconfessata dalla successiva comunicazione del 07.11.2011
– non contestata da controparte – nella quale la società creditrice intima il pagamento dell'importo di
€4942,42 a titolo di “saldo di fatture scadute” (all. 57 fasc. primo grado).
6. Tanto premesso, va precisato che l'oggetto del presente giudizio deve essere limitato alla verifica della sussistenza del fatto estintivo dedotto, ossia l'intervenuto pagamento del credito azionato in via monitoria;
l'ulteriore accertamento del rapporto di dare – avere tra le parti può unicamente essere di ausilio per la verifica della corretta imputazione dei pagamenti.
In materia di prova di imputazione di pagamento, la Suprema Corte, con orientamento pressocché costante, ha affermato che “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso”, precisando che “tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e
l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (ex multis, Cass. n. 27247/2023)
A medesime conclusioni è giunta Cass. n. 15708/2021, secondo cui “il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.”
Ne consegue che l'eccezione di intervenuto pagamento mediante l'emissione dei tre assegni bancari (specificamente: i) assegno bancario tratto sul Banco di Napoli n. 1025168057 di €1.621,22;
ii) assegno bancario tratto sul Banco di Napoli n. 1026458981 di € 1.500,00; iii) assegno bancario tratto sulla Unicredit Banca n. 7032456854 di €500,00) risulta infondata, poiché non è stata fornita dalla società debitrice – che pur ne era onerata – alcuna prova della riferibilità dei predetti pagamenti all'estinzione del credito di cui alle fatture azionate. Co 7. Relativamente all'asserito pagamento mediante n. 8 ri. addebitate presso il Banco di
Napoli, va osservato quanto segue.
Dall'analisi della documentazione in atti, emerge che le ricevute bancarie depositate dalla difesa della debitrice riportano l'indicazione, nella causale, delle specifiche fatture a cui si riferiscono;
pertanto, è lo stesso debitore ad aver effettuato la dichiarazione di imputazione del pagamento, giusta art. 1193, co.1, c.c.
Delle otto ri.ba., soltanto in quattro è rinvenibile l'espresso riferimento alla fattura n. 430 F del
31.03.2009.
La stessa difesa della creditrice ha riconosciuto il pagamento parziale della fattura n. 430F, avendo, difatti, agito solo per il saldo (vedasi comparsa di costituzione in primo grado, ove, a pag. 6, si riporta: “quelle ricevute bancarie che riportano il pagamento di somme da imputare interamente in acconto alla fattura n.430/F del 31.03.2009, sono state considerate, tant'è che l'importo chiesto con il decreto ingiuntivo è soltanto di euro €4942,42 sulla maggiore somma di euro 6250,04 delle fatture azionate con il monitorio, proprio tenuto conto dell'acconto di euro 1.307,62”).
Non può, peraltro, attribuirsi efficacia risolutiva all'indicazione, nella ri.ba. con scadenza
30.04.2011, della causale “saldo fatt. n. 430-f 31-3-09”. Le quattro ri.ba. depositate non coprono integralmente l'asserito credito neppure in astratto, essendo di importo pari a €500 ciascuna (per un totale, dunque, di €2.000).
A ciò si aggiunga che, come dimostrato dall'appellante, molte delle ri.ba. emesse in esecuzione della missiva del 09.04.2010 sono rimaste insolute, tra le quali ben tre rilasciate in acconto della fattura 430/F (all. 35-36-37 fasc. primo grado della società opposta).
8. Totalmente infondata è, inoltre, l'eccezione di estinzione del debito relativo alla fattura n.
103F del 31.01.2009, non risultando agli atti alcuna prova, neppure parziale, dell'intervenuto pagamento della stessa.
9. In ogni caso, a sostegno del mancato pagamento delle fatture per cui è causa depone, altresì,
l'esito della ricostruzione dei rapporti di dare – avere tra le parti, compiuta dal CTU, da cui è risultato un debito residuo, a carico della di €4.011,19. Difatti, a fronte di un credito CP_1 Controparte_1
complessivo di €24.018,19, dovuto in forza di corposa documentazione contabile depositata dalla creditrice (non contestata da controparte), risultano eseguiti pagamenti unicamente per €20.007,09.
In mancanza di una prova puntuale dell'estinzione del credito oggetto del monitorio, può, allora, legittimamente ritenersi che il residuo credito sia dovuto a titolo di saldo delle due fatture oggi azionate, il cui importo - a cui vanno aggiunti €911,71 per spese bancarie di protesto e €19,61 per spese bancarie di ri.ba. insolute – corrisponde esattamente a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo.
10. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'opposizione appare infondata e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
11. Dall'accoglimento dell'appello discende, altresì, la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste a carico della società appellata e liquidate secondo i parametri fissati dal d.m. 55/2014, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200).
12. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi (scaglione di riferimento da €1.101 a €5.200).
13. Le spese della consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 2.10.2019, vanno definitivamente poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4069/2013, emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 18.12.2013 e depositato in data 30.12.2013;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore della liquidate in complessivi € - Parte_1
1.205,00 oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
2. CONDANNA la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio in favore della liquidate in complessivi € 2.552,00 oltre Parte_1
rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3. Pone definitivamente a carico della le spese della Controparte_1
consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 2.10.2019.
Così deciso in Bari il 06.11.2024
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 8900/2015 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come in Parte_1 atti, dall'avv. Vincenzo Sergio;
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, come in atti, dall'avv. Giuliana Sica;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 260/2015 depositata in data
28.01.2015 a definizione del giudizio n. R.G.: 3606/2014.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 19.04.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_2
260/2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 28.01.2015, a definizione del giudizio n. R.G.:
3606/2014, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da è Controparte_1
stato revocato il decreto ingiuntivo n. 4069/2013 avente ad oggetto il pagamento della somma di
€4.942,42, asseritamente dovuta a titolo di saldo di due fatture emesse in esecuzione di un rapporto di fornitura. In sede di gravame, la società appellante ha, preliminarmente, contestato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la piena prova del credito azionato pur a fronte della puntuale allegazione dei d.d.t., tutti debitamente sottoscritti dal destinatario ed attestanti la consegna della merce. Ha, in ogni caso, eccepito l'erroneità delle conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, il quale ha ritenuto provato l'integrale pagamento delle due fatture poste a fondamento del monitorio, nonostante la puntuale contestazione delle imputazioni di pagamento. Escludendo che la ricostruzione dei pregressi rapporti tra le parti – offerta solo per contestare le avverse argomentazioni– necessitasse di una apposita domanda riconvenzionale. Ha concluso, previa riforma della sentenza impugnata, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
2. Costituendosi con comparsa del 16.10.2015, la ha, preliminarmente, Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha condiviso le conclusioni a cui è giunto il Giudice di Pace, insistendo per l'illegittimo ampliamento del thema decidendum in assenza di specifica domanda sul punto. Sulla base di tali argomentazioni, ha insistito per la conferma della decisione impugnata.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 19.04.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è fondato per le ragioni che si espongono.
2. In primis, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di pace, le contestazioni mosse dall'opposto – odierno appellante – in primo grado vanno qualificate quali mere difese e non già come inammissibile ampliamento del thema decidendum. Irrilevanti e inconferenti appaiono le argomentazioni relative alla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale volta ad accertare il dare-avere tra le parti;
invero, la ricostruzione della società creditrice è stata sostanzialmente finalizzata a contestare l'imputazione di pagamento offerto dalla difesa dell'opponente e non già ad estendere l'oggetto del giudizio ai rapporti pregressi tra le parti.
3. Sempre in via preliminare, occorre osservare che oggetto del giudizio di opposizione non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato.
4. Nel merito, la società appellante ha agito per il pagamento dell'importo complessivo di
€4.942,42, asseritamente dovuto a titolo di saldo delle fatture n. 103F del 31.01.2009 e n. 430F del
31.03.2009, emesse in esecuzione di un rapporto di fornitura. La debitrice opponente ha eccepito l'integrale adempimento della sua obbligazione pecuniaria, allegando una lettera del 09.04.2010, a firma del legale rappresentante della nella quale Parte_1
il saldo delle partite contabili alla data del 9/4/2010 veniva fissato in €8.078,54 e sostenendo l'integrale pagamento del suddetto importo mediante l'emissione di tre assegni bancari ed otto ri.ba.
L'odierna appellante ha, invece, contestato l'asserita imputazione dei pagamenti, riferendo che tanto gli assegni, quanto le ricevute bancarie, venivano emesse a titolo di saldo di altre e pregresse forniture.
5. Ebbene, in primo luogo, non può attribuirsi efficacia dirimente alla missiva del 09.04.2010, poiché specificamente contestata dalla difesa di parte appellante già in primo grado. Peraltro, il contenuto di tale comunicazione appare sconfessata dalla successiva comunicazione del 07.11.2011
– non contestata da controparte – nella quale la società creditrice intima il pagamento dell'importo di
€4942,42 a titolo di “saldo di fatture scadute” (all. 57 fasc. primo grado).
6. Tanto premesso, va precisato che l'oggetto del presente giudizio deve essere limitato alla verifica della sussistenza del fatto estintivo dedotto, ossia l'intervenuto pagamento del credito azionato in via monitoria;
l'ulteriore accertamento del rapporto di dare – avere tra le parti può unicamente essere di ausilio per la verifica della corretta imputazione dei pagamenti.
In materia di prova di imputazione di pagamento, la Suprema Corte, con orientamento pressocché costante, ha affermato che “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso”, precisando che “tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e
l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (ex multis, Cass. n. 27247/2023)
A medesime conclusioni è giunta Cass. n. 15708/2021, secondo cui “il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.”
Ne consegue che l'eccezione di intervenuto pagamento mediante l'emissione dei tre assegni bancari (specificamente: i) assegno bancario tratto sul Banco di Napoli n. 1025168057 di €1.621,22;
ii) assegno bancario tratto sul Banco di Napoli n. 1026458981 di € 1.500,00; iii) assegno bancario tratto sulla Unicredit Banca n. 7032456854 di €500,00) risulta infondata, poiché non è stata fornita dalla società debitrice – che pur ne era onerata – alcuna prova della riferibilità dei predetti pagamenti all'estinzione del credito di cui alle fatture azionate. Co 7. Relativamente all'asserito pagamento mediante n. 8 ri. addebitate presso il Banco di
Napoli, va osservato quanto segue.
Dall'analisi della documentazione in atti, emerge che le ricevute bancarie depositate dalla difesa della debitrice riportano l'indicazione, nella causale, delle specifiche fatture a cui si riferiscono;
pertanto, è lo stesso debitore ad aver effettuato la dichiarazione di imputazione del pagamento, giusta art. 1193, co.1, c.c.
Delle otto ri.ba., soltanto in quattro è rinvenibile l'espresso riferimento alla fattura n. 430 F del
31.03.2009.
La stessa difesa della creditrice ha riconosciuto il pagamento parziale della fattura n. 430F, avendo, difatti, agito solo per il saldo (vedasi comparsa di costituzione in primo grado, ove, a pag. 6, si riporta: “quelle ricevute bancarie che riportano il pagamento di somme da imputare interamente in acconto alla fattura n.430/F del 31.03.2009, sono state considerate, tant'è che l'importo chiesto con il decreto ingiuntivo è soltanto di euro €4942,42 sulla maggiore somma di euro 6250,04 delle fatture azionate con il monitorio, proprio tenuto conto dell'acconto di euro 1.307,62”).
Non può, peraltro, attribuirsi efficacia risolutiva all'indicazione, nella ri.ba. con scadenza
30.04.2011, della causale “saldo fatt. n. 430-f 31-3-09”. Le quattro ri.ba. depositate non coprono integralmente l'asserito credito neppure in astratto, essendo di importo pari a €500 ciascuna (per un totale, dunque, di €2.000).
A ciò si aggiunga che, come dimostrato dall'appellante, molte delle ri.ba. emesse in esecuzione della missiva del 09.04.2010 sono rimaste insolute, tra le quali ben tre rilasciate in acconto della fattura 430/F (all. 35-36-37 fasc. primo grado della società opposta).
8. Totalmente infondata è, inoltre, l'eccezione di estinzione del debito relativo alla fattura n.
103F del 31.01.2009, non risultando agli atti alcuna prova, neppure parziale, dell'intervenuto pagamento della stessa.
9. In ogni caso, a sostegno del mancato pagamento delle fatture per cui è causa depone, altresì,
l'esito della ricostruzione dei rapporti di dare – avere tra le parti, compiuta dal CTU, da cui è risultato un debito residuo, a carico della di €4.011,19. Difatti, a fronte di un credito CP_1 Controparte_1
complessivo di €24.018,19, dovuto in forza di corposa documentazione contabile depositata dalla creditrice (non contestata da controparte), risultano eseguiti pagamenti unicamente per €20.007,09.
In mancanza di una prova puntuale dell'estinzione del credito oggetto del monitorio, può, allora, legittimamente ritenersi che il residuo credito sia dovuto a titolo di saldo delle due fatture oggi azionate, il cui importo - a cui vanno aggiunti €911,71 per spese bancarie di protesto e €19,61 per spese bancarie di ri.ba. insolute – corrisponde esattamente a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo.
10. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, l'opposizione appare infondata e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
11. Dall'accoglimento dell'appello discende, altresì, la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste a carico della società appellata e liquidate secondo i parametri fissati dal d.m. 55/2014, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a €5.200).
12. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi (scaglione di riferimento da €1.101 a €5.200).
13. Le spese della consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 2.10.2019, vanno definitivamente poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4069/2013, emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 18.12.2013 e depositato in data 30.12.2013;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore della liquidate in complessivi € - Parte_1
1.205,00 oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
2. CONDANNA la al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio in favore della liquidate in complessivi € 2.552,00 oltre Parte_1
rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3. Pone definitivamente a carico della le spese della Controparte_1
consulenza tecnica, come liquidate con decreto del 2.10.2019.
Così deciso in Bari il 06.11.2024
Il Giudice
Laura Vincenza Amato