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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA ZI Presidente
Dr. NA LB Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16116/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 27/03/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MASSA CINZIA;
E
(ROMA (RM), 17/08/1962), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CA ARCANGELA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma il 4 aprile 1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n.
00200, p. 2, A02 anno 1982).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 502/2025 pubbl. il 03/03/2025
(n. cronol. 630/2025 del 03/03/2025) del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/04/1982, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16116/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 4 aprile
1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n. 00200,
p. 2, A02 anno 1982) tra (ROMA (RM), 27/03/1958) e Parte_1
(ROMA (RM), 17/08/1962), alle condizioni concordate dalle Controparte_1 parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA LB TA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA ZI Presidente
Dr. NA LB Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16116/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 27/03/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MASSA CINZIA;
E
(ROMA (RM), 17/08/1962), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CA ARCANGELA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma il 4 aprile 1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n.
00200, p. 2, A02 anno 1982).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 502/2025 pubbl. il 03/03/2025
(n. cronol. 630/2025 del 03/03/2025) del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/04/1982, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16116/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 4 aprile
1982 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma atto n. 00200,
p. 2, A02 anno 1982) tra (ROMA (RM), 27/03/1958) e Parte_1
(ROMA (RM), 17/08/1962), alle condizioni concordate dalle Controparte_1 parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA LB TA ZI