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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 406/2017 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: , quale Parte_1 C.F._1
procuratore di (C.F.: giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Benevento, Via Atlantici n. 45, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Arigliani (C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso giusta C.F._3
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., (P.I.: ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in Messina, Piazza Catalani n. 6, presso lo studio dell' Avv. Ornella Sparicio
(C.F.: ) da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti C.F._4
(PEC: ; Email_2
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 1459/2016 pubblicata in data 18 maggio 2016 nella causa civile iscritta al n. 90000689/2005 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)”Accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condividere le conclusioni del CTU ing. relativamente alla indicazione del valore Per_1 del terreno di parte attrice nella misura di 106,24 €/mq riportato nella integrazione della consulenza del 2012; 2)confermare nel resto la sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni dell'attore – appellante indicate in primo grado;
3)con vittoria di spese
e compensi per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellato – appellante incidentale:
1)” In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che, in mancanza di apposita domanda ritualmente avanzata da , nella qualità Parte_1
di procuratore speciale di , nel corso del giudizio di primo grado, alcuna Controparte_1
indennità è dovuta allo stesso a titolo di occupazione legittima, tantomeno per i relativi accessori, conseguentemente riformando la sentenza N. 1459/2016 del Tribunale di
Messina, in ogni caso annullando le relative statuizioni di condanna a carico del
[...]
; 2)in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, ritenere e CP_2
dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. adìto, conseguentemente statuire in riforma della sentenza impugnata;
3)in via subordinata ed in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, con ogni conseguente statuizione di riforma della decisione gravata;
4)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato n.q. ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile, previo accertamento del valore delle aree occupate dal Comune di sulla base della prima perizia di stima elaborata dal CTU, ha condannato il CP_2
predetto Ente al pagamento delle somme ivi indicate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado ritenendo incongrua la stima operata dal CTU e ne ha chiesto la parziale riforma.
Si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto in via principale il Controparte_2
rigetto delle domande ex adverso avanzate, spiegando altresì appello incidentale in relazione a tre distinti profili: a) mancanza di domanda di indennità legittima;
b) difetto di giurisdizione del G.O.; c) carenza di legittimazione processuale passiva.
Disposta C.T.U. al fine di ricostruire l'iter del procedimento amministrativo la Corte, con sentenza non definitiva n. 849 del 21 novembre 2019, ha dichiarato il difetto di
2 giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle domande risarcitorie avanzate dal ed ha altresì dichiarato il diritto dell'appellante principale al conseguimento Pt_1 dell'indennità di occupazione legittima con riferimento alla superficie di mq. 2472 della particella 2466 (ex p.lla 1639), disponendo rimettersi la causa sul ruolo.
Con separata ordinanza, pertanto, la Corte ha disposto il richiamo del CTU allo scopo di stabilire l'esatta destinazione urbanistica della p.lla 1639, dall'aprile 1990 all'aprile 1997.
In particolare, la Corte ha chiesto determinarsi l'indennità virtuale di esproprio della suddetta particella sulla base delle previsioni dell'art. 40 dpr 327/2001, come modificato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 181/2011, individuando il valore agricolo, ove l'area fosse coltivata ovvero, in caso contrario, il valore di mercato del terreno tenendo conto delle caratteristiche di posizione del suolo, del valore intrinseco del terreno, con esclusione del criterio della c.d. edificabilità di fatto.
Depositata la relazione suppletiva e riassunto il giudizio, dichiarato interrotto per essersi il difensore del cancellato dall'albo degli Avvocati, la Corte ha Controparte_2 fissato la data dell' 8 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C.; indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Delimitato lo spazio di indagine a seguito della richiamata sentenza parziale, compito della Corte è di stabilire l'indennità di occupazione legittima, sulla base dell'indennità virtuale di scopo, così come disposto in seno alla ordinanza istruttoria del 26 settembre
2019.
Al riguardo, però, la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6 dicembre 2022 non appare alla Corte condivisibile.
Ed invero, dopo aver (correttamente, sulla base della documentazione acquisita) accertato, secondo il P.R.G. vigente ad aprile 1990 ed il certificato di destinazione urbanistica prodotto dal Comune, che l'area in oggetto (per mq. 2400) ricade per il 70 % in zona di vincolo di rispetto stradale, per il 12 % in zona F1 – Verde pubblico, per il 18
% in strada di previsione del PRG e, per mq. 72, ricade in zona E2 – Verde speciale, il
C.T.U. rileva che “La suddetta fascia di rispetto era relativa ad una strada di progetto realizzata contestualmente e subito dopo l'adozione del PRG, ma in sede diversa e perciò in difformità da quanto previsto dal PRG”. “Appare pertanto logico”, prosegue il
3 CTU a pag. 9, rigo 17 e segg.), “desumere che al variare del tracciato stradale andasse variata anche la relativa fascia di rispetto………; di conseguenza le aree con destinazione a strada di P.R.G. e relativa fascia di rispetto, ma non più funzionali a tale rispetto in seguito alla costruzione della strada in sede diversa, apparirebbero, essendo decaduti i vincoli d'esproprio, come Zone Bianche”.
Tali conclusioni, però, non convincono nella parte in cui contengono valutazioni soggettive, quali ad esempio ritenere decaduti i vincoli sol perché la strada è stata costruita in sede diversa rispetto alla previsione del P.R.G.
Analoghe perplessità la Corte nutre riguardo la individuazione del valore agricolo.
Sul punto infatti il C.T.U., dopo aver constatato che l'area in oggetto, al momento della occupazione legittima da parte del , non era coltivata e si trovava Controparte_2
in apparente stato di abbandono, a proposito delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno mette in risalto la posizione a ridosso di Porta AN (una delle porte di accesso al centro storico), la straordinaria panoramicità e l'ottima esposizione verso sud, elementi tutti che rappresenterebbero i punti di forza delle suddette aree.
Così testualmente prosegue il C.T.U. nel proprio elaborato: “Nell'analisi del terreno in esame appare non corretta la ricerca del valore di mercato come valore agricolo, poiché
è palese che nessun venditore o acquirente avrebbe compravenduto il bene in oggetto per scopi agricoli, né oggi né al momento della occupazione legittima da parte del
, avendo il lotto in esame una destinazione che consentiva altri Controparte_2
possibili utilizzi. Tali utilizzi alternativi a quello agricolo avrebbero costituito potenziali sfruttamenti nel mercato in cui era collocato e, pur non essendo di tipo residenziale, ne avrebbero sfruttato la posizione, indubbiamente interessante dal punto di vista turistico/ricettivo; si sarebbe quindi potuto ipotizzare la locazione delle aree sottoposte
a vincolo stradale a società di vendita carburanti per una stazione di rifornimento o parcheggi a pagamento, oppure a concessionarie di automobili che avrebbero potuto usarla per esporre i mezzi in vendita ed anche prevedere, per le aree ricadenti nelle zone destinate a verde speciale o a verde pubblico, come già attuato dal CP_2
stesso in altre localizzazioni simili, l'utilizzo dell'area per il posizionamento di
[...] punti di ristoro, per la disposizione di tavolini e quant'altro funzionale alle varie attività di ristorazione presenti in zona o per la collocazione di attività destinate all'intrattenimento
e ai giochi per bambini” (pag. 14, rigo 16 e segg. del supplemento di perizia).
4 Così argomentando, però, il CTU ha disatteso il mandato conferito dalla Corte con ordinanza del 26 settembre 2019, sotto un duplice profilo.
In primo luogo ha omesso di tenere conto, ai fini della individuazione del valore agricolo dell'area, ove questa non fosse effettivamente coltivata (come nel caso che ci occupa), di ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, e cioè a titolo esemplificativo le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno risultante dalla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione ed altro.
Di tutto ciò infatti non vi è traccia nell'elaborato il quale si sofferma e valorizza altri dati, del tutto ininfluenti ai fini del decidere.
In secondo luogo, poi, il C.T.U. ha valutato l'area applicando il criterio della cd. edificabilità di fatto, che la Corte aveva escluso.
Ciò il C.T.U. ha fatto allorchè ha conferito all'area, in ragione della sua ubicazione in uno dei punti più suggestivi di , una potenzialità di sfruttamento economico CP_2
confliggente con le risultanze documentali urbanistiche.
Pertanto le conclusioni cui perviene il perito allorchè attribuisce alla superficie in oggetto il valore di € 65,10 m/q, pari alla decurtazione del 30 % del valore di mercato indicato nella precedente relazione, (decurtazione) giustificata dalla esclusione della edilizia residenziale e dagli indici di fabbricabilità presenti nelle aree analizzate, appaiono erronee per eccesso.
Al riguardo la Corte, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione acquisiti nel corso di entrambi i gradi di giudizio, ritiene congruo ed equo stabilire un valore di 37,50 € al m/q. che, in relazione alla estensione delle aree (mq. 2472), comporta un valore venale complessivo di € 92.700,00.
L'indennità di occupazione sarà pertanto pari, per ciascun anno di occupazione legittima dall'aprile 1990 all'aprile 1997, ad 1/12 (un dodicesimo) del superiore valore venale complessivo.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, caratterizzato dal parziale accoglimento della domanda indennitaria nonchè dall'accoglimento della eccezione, sollevata dal , di difetto Controparte_2 di giurisdizione del G.O. relativamente alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, la
Corte ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti in contesa, ivi
5 comprese le spese di C.T.U., ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 406/2017 R.G. promossa da quale procuratore di contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
, in persona del sindaco p.t., così statuisce:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, determina la indennità di occupazione legittima in € 37,50 al mq. per un valore venale complessivo, in relazione alla estensione delle aree, di € 92.700,00;
2) determina l'indennità di occupazione in 1/12 della somma di € 92.700,00 per ciascun anno di occupazione legittima dall'aprile 1990 all'aprile 1997;
3) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di C.T.U., ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 406/2017 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: , quale Parte_1 C.F._1
procuratore di (C.F.: giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Benevento, Via Atlantici n. 45, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Arigliani (C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso giusta C.F._3
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., (P.I.: ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in Messina, Piazza Catalani n. 6, presso lo studio dell' Avv. Ornella Sparicio
(C.F.: ) da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti C.F._4
(PEC: ; Email_2
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 1459/2016 pubblicata in data 18 maggio 2016 nella causa civile iscritta al n. 90000689/2005 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)”Accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condividere le conclusioni del CTU ing. relativamente alla indicazione del valore Per_1 del terreno di parte attrice nella misura di 106,24 €/mq riportato nella integrazione della consulenza del 2012; 2)confermare nel resto la sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni dell'attore – appellante indicate in primo grado;
3)con vittoria di spese
e compensi per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellato – appellante incidentale:
1)” In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che, in mancanza di apposita domanda ritualmente avanzata da , nella qualità Parte_1
di procuratore speciale di , nel corso del giudizio di primo grado, alcuna Controparte_1
indennità è dovuta allo stesso a titolo di occupazione legittima, tantomeno per i relativi accessori, conseguentemente riformando la sentenza N. 1459/2016 del Tribunale di
Messina, in ogni caso annullando le relative statuizioni di condanna a carico del
[...]
; 2)in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, ritenere e CP_2
dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. adìto, conseguentemente statuire in riforma della sentenza impugnata;
3)in via subordinata ed in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, con ogni conseguente statuizione di riforma della decisione gravata;
4)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato n.q. ha impugnato davanti Parte_1
a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile, previo accertamento del valore delle aree occupate dal Comune di sulla base della prima perizia di stima elaborata dal CTU, ha condannato il CP_2
predetto Ente al pagamento delle somme ivi indicate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado ritenendo incongrua la stima operata dal CTU e ne ha chiesto la parziale riforma.
Si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto in via principale il Controparte_2
rigetto delle domande ex adverso avanzate, spiegando altresì appello incidentale in relazione a tre distinti profili: a) mancanza di domanda di indennità legittima;
b) difetto di giurisdizione del G.O.; c) carenza di legittimazione processuale passiva.
Disposta C.T.U. al fine di ricostruire l'iter del procedimento amministrativo la Corte, con sentenza non definitiva n. 849 del 21 novembre 2019, ha dichiarato il difetto di
2 giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle domande risarcitorie avanzate dal ed ha altresì dichiarato il diritto dell'appellante principale al conseguimento Pt_1 dell'indennità di occupazione legittima con riferimento alla superficie di mq. 2472 della particella 2466 (ex p.lla 1639), disponendo rimettersi la causa sul ruolo.
Con separata ordinanza, pertanto, la Corte ha disposto il richiamo del CTU allo scopo di stabilire l'esatta destinazione urbanistica della p.lla 1639, dall'aprile 1990 all'aprile 1997.
In particolare, la Corte ha chiesto determinarsi l'indennità virtuale di esproprio della suddetta particella sulla base delle previsioni dell'art. 40 dpr 327/2001, come modificato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 181/2011, individuando il valore agricolo, ove l'area fosse coltivata ovvero, in caso contrario, il valore di mercato del terreno tenendo conto delle caratteristiche di posizione del suolo, del valore intrinseco del terreno, con esclusione del criterio della c.d. edificabilità di fatto.
Depositata la relazione suppletiva e riassunto il giudizio, dichiarato interrotto per essersi il difensore del cancellato dall'albo degli Avvocati, la Corte ha Controparte_2 fissato la data dell' 8 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C.; indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Delimitato lo spazio di indagine a seguito della richiamata sentenza parziale, compito della Corte è di stabilire l'indennità di occupazione legittima, sulla base dell'indennità virtuale di scopo, così come disposto in seno alla ordinanza istruttoria del 26 settembre
2019.
Al riguardo, però, la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6 dicembre 2022 non appare alla Corte condivisibile.
Ed invero, dopo aver (correttamente, sulla base della documentazione acquisita) accertato, secondo il P.R.G. vigente ad aprile 1990 ed il certificato di destinazione urbanistica prodotto dal Comune, che l'area in oggetto (per mq. 2400) ricade per il 70 % in zona di vincolo di rispetto stradale, per il 12 % in zona F1 – Verde pubblico, per il 18
% in strada di previsione del PRG e, per mq. 72, ricade in zona E2 – Verde speciale, il
C.T.U. rileva che “La suddetta fascia di rispetto era relativa ad una strada di progetto realizzata contestualmente e subito dopo l'adozione del PRG, ma in sede diversa e perciò in difformità da quanto previsto dal PRG”. “Appare pertanto logico”, prosegue il
3 CTU a pag. 9, rigo 17 e segg.), “desumere che al variare del tracciato stradale andasse variata anche la relativa fascia di rispetto………; di conseguenza le aree con destinazione a strada di P.R.G. e relativa fascia di rispetto, ma non più funzionali a tale rispetto in seguito alla costruzione della strada in sede diversa, apparirebbero, essendo decaduti i vincoli d'esproprio, come Zone Bianche”.
Tali conclusioni, però, non convincono nella parte in cui contengono valutazioni soggettive, quali ad esempio ritenere decaduti i vincoli sol perché la strada è stata costruita in sede diversa rispetto alla previsione del P.R.G.
Analoghe perplessità la Corte nutre riguardo la individuazione del valore agricolo.
Sul punto infatti il C.T.U., dopo aver constatato che l'area in oggetto, al momento della occupazione legittima da parte del , non era coltivata e si trovava Controparte_2
in apparente stato di abbandono, a proposito delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno mette in risalto la posizione a ridosso di Porta AN (una delle porte di accesso al centro storico), la straordinaria panoramicità e l'ottima esposizione verso sud, elementi tutti che rappresenterebbero i punti di forza delle suddette aree.
Così testualmente prosegue il C.T.U. nel proprio elaborato: “Nell'analisi del terreno in esame appare non corretta la ricerca del valore di mercato come valore agricolo, poiché
è palese che nessun venditore o acquirente avrebbe compravenduto il bene in oggetto per scopi agricoli, né oggi né al momento della occupazione legittima da parte del
, avendo il lotto in esame una destinazione che consentiva altri Controparte_2
possibili utilizzi. Tali utilizzi alternativi a quello agricolo avrebbero costituito potenziali sfruttamenti nel mercato in cui era collocato e, pur non essendo di tipo residenziale, ne avrebbero sfruttato la posizione, indubbiamente interessante dal punto di vista turistico/ricettivo; si sarebbe quindi potuto ipotizzare la locazione delle aree sottoposte
a vincolo stradale a società di vendita carburanti per una stazione di rifornimento o parcheggi a pagamento, oppure a concessionarie di automobili che avrebbero potuto usarla per esporre i mezzi in vendita ed anche prevedere, per le aree ricadenti nelle zone destinate a verde speciale o a verde pubblico, come già attuato dal CP_2
stesso in altre localizzazioni simili, l'utilizzo dell'area per il posizionamento di
[...] punti di ristoro, per la disposizione di tavolini e quant'altro funzionale alle varie attività di ristorazione presenti in zona o per la collocazione di attività destinate all'intrattenimento
e ai giochi per bambini” (pag. 14, rigo 16 e segg. del supplemento di perizia).
4 Così argomentando, però, il CTU ha disatteso il mandato conferito dalla Corte con ordinanza del 26 settembre 2019, sotto un duplice profilo.
In primo luogo ha omesso di tenere conto, ai fini della individuazione del valore agricolo dell'area, ove questa non fosse effettivamente coltivata (come nel caso che ci occupa), di ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, e cioè a titolo esemplificativo le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno risultante dalla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione ed altro.
Di tutto ciò infatti non vi è traccia nell'elaborato il quale si sofferma e valorizza altri dati, del tutto ininfluenti ai fini del decidere.
In secondo luogo, poi, il C.T.U. ha valutato l'area applicando il criterio della cd. edificabilità di fatto, che la Corte aveva escluso.
Ciò il C.T.U. ha fatto allorchè ha conferito all'area, in ragione della sua ubicazione in uno dei punti più suggestivi di , una potenzialità di sfruttamento economico CP_2
confliggente con le risultanze documentali urbanistiche.
Pertanto le conclusioni cui perviene il perito allorchè attribuisce alla superficie in oggetto il valore di € 65,10 m/q, pari alla decurtazione del 30 % del valore di mercato indicato nella precedente relazione, (decurtazione) giustificata dalla esclusione della edilizia residenziale e dagli indici di fabbricabilità presenti nelle aree analizzate, appaiono erronee per eccesso.
Al riguardo la Corte, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione acquisiti nel corso di entrambi i gradi di giudizio, ritiene congruo ed equo stabilire un valore di 37,50 € al m/q. che, in relazione alla estensione delle aree (mq. 2472), comporta un valore venale complessivo di € 92.700,00.
L'indennità di occupazione sarà pertanto pari, per ciascun anno di occupazione legittima dall'aprile 1990 all'aprile 1997, ad 1/12 (un dodicesimo) del superiore valore venale complessivo.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, caratterizzato dal parziale accoglimento della domanda indennitaria nonchè dall'accoglimento della eccezione, sollevata dal , di difetto Controparte_2 di giurisdizione del G.O. relativamente alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, la
Corte ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti in contesa, ivi
5 comprese le spese di C.T.U., ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 406/2017 R.G. promossa da quale procuratore di contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
, in persona del sindaco p.t., così statuisce:
[...]
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, determina la indennità di occupazione legittima in € 37,50 al mq. per un valore venale complessivo, in relazione alla estensione delle aree, di € 92.700,00;
2) determina l'indennità di occupazione in 1/12 della somma di € 92.700,00 per ciascun anno di occupazione legittima dall'aprile 1990 all'aprile 1997;
3) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di C.T.U., ordinando le conseguenti restituzioni a favore di chi le ha anticipate.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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