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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
R.G. 2216/2025
Il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione Prima, in persona dei magistrati dott.sse:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice
Alessandra Ardito Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'avv. Conte Domenico C.F._2
Con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
“disporre l'assegnazione in favore della signora già collocataria Pt_1
delle due figlie minori, dell'immobile sito in Gallarate (VA), Via Alberto da
Giussano n. 18, con revoca dell'assegnazione precedente”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, visto il parere del P.M.; rilevato che con sentenza n. 329/2021, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, dalla cui unione nascevano le figlie 12.3.2012 e il 25.6.2015, alle seguenti Per_1 Per_2
condizioni (per ciò che qui rileva):
successivamente alla pronuncia divorzile sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29
c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare veniva alienato l'immobile di Besnate e acquistato un nuovo immobile in Gallarate, nel quale le minori e la madre si trasferivano nel
2023; dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, come sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate, conformi all'interesse della prole e non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
pag. 2/3 tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intende recepito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 6/06/2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
R.G. 2216/2025
Il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione Prima, in persona dei magistrati dott.sse:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice
Alessandra Ardito Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'avv. Conte Domenico C.F._2
Con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
“disporre l'assegnazione in favore della signora già collocataria Pt_1
delle due figlie minori, dell'immobile sito in Gallarate (VA), Via Alberto da
Giussano n. 18, con revoca dell'assegnazione precedente”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, visto il parere del P.M.; rilevato che con sentenza n. 329/2021, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, dalla cui unione nascevano le figlie 12.3.2012 e il 25.6.2015, alle seguenti Per_1 Per_2
condizioni (per ciò che qui rileva):
successivamente alla pronuncia divorzile sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29
c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare veniva alienato l'immobile di Besnate e acquistato un nuovo immobile in Gallarate, nel quale le minori e la madre si trasferivano nel
2023; dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, come sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate, conformi all'interesse della prole e non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
pag. 2/3 tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intende recepito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 6/06/2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pag. 3/3