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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1027/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/04/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] TE con l'Avv. RUSTIA ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] TE con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 22/11/2002 (atto n. 2156, reg. 01, parte
1, anno 2002). □ separati con sentenza n. 109/2024 del Tribunale di TR (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]; Persona_2
- nata a [...] l'[...]; Persona_3
- nato a [...] il [...]. Persona_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere prima la pronuncia di separazione e poi, decorsi i termini di legge, quella di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Milano.
2. I figli saranno affidati in via condivisa con collocamento prevalente presso il padre nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà sita nel Comune di TR, in Viale Miramare n. 9.
3 La madre potrà vedere e tenere con sé i figli presso la propria abitazione liberamente a proprio piacimento e in conformità alle esigenze degli stessi, previo preavviso al padre.
4. La sig.ra sarà autorizzata ad entrare nell'abitazione del sig. solo previo accordo e Parte_2 Pt_1 comunicazione con lo stesso.
5. Quando il sig. dovrà assentarsi dalla casa familiare preannuncerà la sua assenza alla sig.ra Pt_1
almeno 15 giorni prima, autorizzandola ad entrare nell'appartamento del sig. solo per Parte_2 Pt_1 accudire i figli ed i cani in sua assenza. Nel caso in cui la sig.ra , per qualsivoglia motivo non Parte_2 potesse accudire i figli durante l'assenza del padre, le parti troveranno una baby sitter per i figli minori che verrà pagata al 50% da entrambi.
6. L'assegno unico verrà integralmente percepito dal sig. Pt_1
7. Sino a che il padre percepirà detto assegno, lo stesso si farà carico delle spese straordinarie dei figli nella misura del 100% come previste dal Protocollo del Tribunale di TR dd. 18.5.2015. Successivamente le spese verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
8. Nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autonomi.
9. La sig.ra si assume l'onere integrale della gestione dei cani. Parte_2
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 22/11/2002 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TR, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/04/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] TE con l'Avv. RUSTIA ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] TE con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 22/11/2002 (atto n. 2156, reg. 01, parte
1, anno 2002). □ separati con sentenza n. 109/2024 del Tribunale di TR (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nato a [...] il [...]; Persona_2
- nata a [...] l'[...]; Persona_3
- nato a [...] il [...]. Persona_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere prima la pronuncia di separazione e poi, decorsi i termini di legge, quella di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Milano.
2. I figli saranno affidati in via condivisa con collocamento prevalente presso il padre nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà sita nel Comune di TR, in Viale Miramare n. 9.
3 La madre potrà vedere e tenere con sé i figli presso la propria abitazione liberamente a proprio piacimento e in conformità alle esigenze degli stessi, previo preavviso al padre.
4. La sig.ra sarà autorizzata ad entrare nell'abitazione del sig. solo previo accordo e Parte_2 Pt_1 comunicazione con lo stesso.
5. Quando il sig. dovrà assentarsi dalla casa familiare preannuncerà la sua assenza alla sig.ra Pt_1
almeno 15 giorni prima, autorizzandola ad entrare nell'appartamento del sig. solo per Parte_2 Pt_1 accudire i figli ed i cani in sua assenza. Nel caso in cui la sig.ra , per qualsivoglia motivo non Parte_2 potesse accudire i figli durante l'assenza del padre, le parti troveranno una baby sitter per i figli minori che verrà pagata al 50% da entrambi.
6. L'assegno unico verrà integralmente percepito dal sig. Pt_1
7. Sino a che il padre percepirà detto assegno, lo stesso si farà carico delle spese straordinarie dei figli nella misura del 100% come previste dal Protocollo del Tribunale di TR dd. 18.5.2015. Successivamente le spese verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
8. Nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autonomi.
9. La sig.ra si assume l'onere integrale della gestione dei cani. Parte_2
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 22/11/2002 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TR, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli