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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10071 / 2022 Ruolo generale affari contenziosi
TRA (C.F. e (C.F. entrambi Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Montozzi
- attori -
E
(c.f.: Controparte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore C.S. in P.IVA_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv.Massimo Cirilli
-convenuto - Oggetto: impugnazione delibera assembleare
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
in chiedendo “ in accoglimento delle domande formulate, per Controparte_4 CP_1 tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda attorea e, per l'effetto ordinare l'annullamento della delibera dell'assemblea del 25 ottobre 2021 adottata dal in relativamente ai punti Controparte_4 CP_1 dell'Ordine del Giorno da 1 a 5; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e dell'obbligatoria fase di mediazione da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Marco Montozzi che si dichiara antistatario”. Hanno premesso gli attori di essere proprietari pro-quota al 50% dell'immobile sito in CP_1 via Fabrizio Luscino n. 29, scala A, interno 3, facente parte del Condominio di Via Fabrizio Luscino n. 29 e Via in amministrato dal Sig. , Controparte_4 CP_1 CP_3
In data 25 ottobre 2021 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei condomini ma gli istanti non hanno partecipato alla suddetta assemblea per non essere stati convocati tempestivamente alla stessa. In particolare, ha ricevuto l'avviso di Parte_1 convocazione il giorno 29.10.2021, mentre non ha ricevuto la convocazione. Parte_2
pagina 1 di 3 Pertanto, solo in data 29.10.2021, gli odierni attori hanno appreso che l'amministrazione condominiale aveva convocato l'assemblea. Gli attori hanno avviato tempestivamente il procedimento di mediazione obbligatoria, notificando la convocazione al legale rappresentante del convenuto in data 6 e7 CP_4 dicembre 2021, a fronte della ricezione del verbale dell'assemblea avvenuta in data 08 novembre 2021. L'art. 66 co. 3 disp. attuaz. c.c., dispone che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, prevedendo che l'avviso di convocazione debba essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione onde la mancata prova dell'avvenuta comunicazione dell'avviso comporta l'annullabilità della deliberazione stessa. L'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul , non potendosi addossare al condomino che CP_4 deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo.
2. Si è costituito il 12 Controparte_1 riconoscendo la fondatezza della domanda attorea . Per fatto indipendente dalla volontà della amministrazione, i plichi contenenti gli avvisi sono partiti e pervenuti tardivamente. Tuttavia con nota distribuita a tutti i condomini l'amministrazione sospendeva l'esecuzione della delibera e rappresentava la necessità di tenerne una altra, cosa poi avvenuta . Con successiva decisione il ratificava in toto CP_4 la prima , presenti anche gli attuali attori che nulla opponevano. Ciò premesso, il sostiene che gli attori non hanno alcun interesse ai sensi dell'art. CP_4
100 c.p.c. alla presente azione. L'agire -o il resistere- in giudizio è ammesso solo in quanto sia finalizzato alla tutela di un interesse del soggetto che agisce -o resiste, che sia attuale e non ipotetico teso ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice .
E' inammissibile, per difetto di interesse, quindi, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande ed eccezioni proposte e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5702 del 18/04/2001). Conclude , pertanto, il chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere con CP_4 compensazione delle spese di lite .
3.La domanda attorea è fondata e merita accoglimento . Condivide il Tribunale quanto rilevato dagli attori in ordine all'ammissibilità della domanda. In primo luogo dalla lettura del verbale assembleare del 23.02.22, al contrario di quanto sostenuto dal , non risulta che l'Ente abbia ratificato integralmente il deliberato CP_4 dell'assemblea impugnata. In realtà svoltosi inutilmente il procedimento di mediazione, gli attori hanno introdotto il presente giudizio con citazione notificata in data 31.01.2022 . Soltanto in data 8.02.2022 l'amministratore del convenuto convocava CP_4
l'assemblea, celebratasi in seconda convocazione il 23.02.2022. In tale assemblea sono stati ratificati i punti 1 e 2 dell'assemblea del 25.10.21 ma non anche i punti 3 e 4 .
pagina 2 di 3 Da ciò risulta l'esistenza di un sicuro interesse degli attori al momento dell'introduzione del procedimento di mediazione e poi del presente giudizio ad ottenere l'annullamento della delibera assembleare impugnata i cui contenuti sono stati ratificati solo in parte e, comunque, successivamente all'instaurazione del giudizio. Considerata, quindi, la tempestività dell'impugnazione e la pacifica violazione dell'art. 66 disp.att. c.c. per essere stata la convocazione dell'assemblea inviata ai condomini attori tardivamente , la deliberazione condominiale del 25.10.21 deve essere annullata . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla la delibera condominiale del 25.10.2021 assunta dal convenuto;
CP_4
- condanna il a rifondere agli attori le spese del presente giudizio liquidate CP_4 in Euro 4.000,00 oltre Iva , cap e rimborso forfettario spese generali, somme da distrarsi in favore dell' Avv. Marco Montozzi dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma 10 gennaio 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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