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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4256/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO BIANCHETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BG) il 19/10/1969
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e verbale di udienza del 28/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in TAVERNOLA BERGAMASCA in data 28/05/1994 con e che dalla loro unione sono nate le figlie il 02.07.1995– Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente – e il 31.10.2002, chiedeva al Tribunale di Per_2
pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 3 Parte resistente non risultava costituita;
sennonché all'udienza del 28/11/2024 il sig. CP_1
compariva personalmente, senza difensore.
Il Giudice pertanto sentiva i coniugi e prendeva atto dell'adesione del resistente alle condizioni poste dalla ricorrente la quale chiedeva che la causa venisse trattenuta immediatamente in decisione.
1. La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di
Bergamo in data 11.05.2021. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Le domande accessorie
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista l'adesione del resistente contumace alle conclusioni della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TAVERNOLA Parte_1 Controparte_1
BERGAMASCA in data 28/05/1994 (trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
TAVERNOLA BERGAMASCA, anno 1994, atto n. 4 parte II serie A);
2. DETERMINA in € 600,00= il contributo mensile al mantenimento della figlia in quanto Per_2
ancora non economicamente autosufficiente, da parte del sig. da Controparte_1
corrispondersi direttamente alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
somma soggetta a rivalutazione automatica ed annuale secondo gli indici Istat, con la precisazione che la somma suddetta ricomprende anche la partecipazione ai costi per la scuola di canto;
pagina 2 di 3 3. DETERMINA in € 200,00= il contributo mensile al mantenimento a favore della ricorrente, sig.ra da parte del sig. da corrispondersi a favore della Parte_1 Controparte_1
stessa entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione automatica ed annuale secondo gli indici Istat;
4. DISPONE che le parti sostengano il 50% ciascuno delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia e che devono essere Per_2
previamente documentate dalla sig.ra precisandosi che: - spese mediche che Parte_1
non richiedono il preventivo accordo sono: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N; d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo sono: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tempo prolungato, pre–scuola e dopo scuola;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo sono: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
6. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/12/2024
Il Presidente
Cesare de Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4256/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO BIANCHETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BG) il 19/10/1969
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e verbale di udienza del 28/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in TAVERNOLA BERGAMASCA in data 28/05/1994 con e che dalla loro unione sono nate le figlie il 02.07.1995– Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente – e il 31.10.2002, chiedeva al Tribunale di Per_2
pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 3 Parte resistente non risultava costituita;
sennonché all'udienza del 28/11/2024 il sig. CP_1
compariva personalmente, senza difensore.
Il Giudice pertanto sentiva i coniugi e prendeva atto dell'adesione del resistente alle condizioni poste dalla ricorrente la quale chiedeva che la causa venisse trattenuta immediatamente in decisione.
1. La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di
Bergamo in data 11.05.2021. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Le domande accessorie
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista l'adesione del resistente contumace alle conclusioni della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TAVERNOLA Parte_1 Controparte_1
BERGAMASCA in data 28/05/1994 (trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
TAVERNOLA BERGAMASCA, anno 1994, atto n. 4 parte II serie A);
2. DETERMINA in € 600,00= il contributo mensile al mantenimento della figlia in quanto Per_2
ancora non economicamente autosufficiente, da parte del sig. da Controparte_1
corrispondersi direttamente alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
somma soggetta a rivalutazione automatica ed annuale secondo gli indici Istat, con la precisazione che la somma suddetta ricomprende anche la partecipazione ai costi per la scuola di canto;
pagina 2 di 3 3. DETERMINA in € 200,00= il contributo mensile al mantenimento a favore della ricorrente, sig.ra da parte del sig. da corrispondersi a favore della Parte_1 Controparte_1
stessa entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione automatica ed annuale secondo gli indici Istat;
4. DISPONE che le parti sostengano il 50% ciascuno delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia e che devono essere Per_2
previamente documentate dalla sig.ra precisandosi che: - spese mediche che Parte_1
non richiedono il preventivo accordo sono: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N; d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo sono: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tempo prolungato, pre–scuola e dopo scuola;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo sono: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
6. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/12/2024
Il Presidente
Cesare de Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 3 di 3