TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 9.10.2025 ed iscritta al n. 1465 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Notaio Mandelli n. 1
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Notaio Mandelli n. 1
entrambi rappresentati e difesi dai procc. domm. avv.ti Barbara Buffoni del foro di Milano e Marco
Dieni del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 17.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia questo Ill.mo Tribunale:
pagina 1 di 5 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi GN e Signor Parte_1 Parte_2
(matrimonio celebrato in Paderno D'Adda, in data 15.09.2007, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni -
Atto iscritto nei registri del Comune di Paderno D'Adda al n. 10, parte 2, serie A, anno 2007, e trascritto nei registri del
Comune di Robbiate al n. 14, parte 2, serie B, anno 2007), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e conseguentemente;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere con le relative annotazioni di rito;
3) disporre l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale per le decisioni di cui all'art. 337 ter, III comma, c.c., ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza delle minori con l'uno ovvero con l'altro genitore;
4) disporre il collocamento in via paritaria delle minori presso l'uno o l'altro genitore, secondo le seguenti modalità,
elaborate sulla base di due distinte settimane, con cadenza alternativa.
Per_ a. Durante la “Settimana A”, e trascorreranno: Per_1
i. con la madre dal lunedì mattina sino al giovedì pomeriggio;
ii. con il padre, la cena del mercoledì e dal giovedì sera (compresa la cena) sino al lunedì mattina della settimana successiva, con riaccompagnamento a scuola. Si precisa che, in caso di frequenza scolastica, il pranzo del venerdì le minori lo trascorreranno presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra genitori;
Per_ b. Durante la “Settimana B”, e trascorreranno: Per_1
i. con il padre, dal lunedì, con accompagnamento a scuola la mattina e il pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento presso la casa della madre per l'ora di cena;
mercoledì sera per cena con riaccompagnamento presso la casa della madre per il pernottamento, da giovedì sera prima di cena sino a sabato mattina, con riaccompagnamento presso la casa della madre;
ii. con la madre, dal lunedì prima di cena sino al pomeriggio del mercoledì, con riaccompagnamento presso la casa del padre per cena;
da mercoledì sera per il pernottamento sino a giovedì pomeriggio;
da sabato mattina sino al lunedì mattina della settimana successiva. Si precisa che, salvo che non sia diversamente pattuito tra i genitori, in caso di frequenza scolastica, i pranzi del lunedì e del venerdì le minori li trascorreranno presso l'abitazione della madre.
Il tutto, salvo diversi e migliori accordi tra genitori che verranno assunti anche in considerazione degli impegni scolastici,
sportivi e sociali delle figlie.
pagina 2 di 5 I genitori si accordano sin d'ora che il sopra esteso calendario potrà mutare quando il Signor reperirà una Pt_2
nuova e indipendente soluzione abitativa.
5) I periodi di vacanza e di festività saranno equamente divisi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza e tenuto conto degli impegni scolastici e sociali delle figlie. In particolare:
- in occasione delle vacanze estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- in occasione delle vacanze natalizie, le minori trascorreranno il giorno di Natale a metà con ciascun genitore (con l'uno il pranzo, con l'altro la cena ad anni alterni). I giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio verranno divisi a metà con ciascun genitore, anche in maniera non consecutiva;
- in occasione delle vacanze pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua a metà con ciascun genitore (con l'uno il pranzo, con l'altro la cena ad anni alterni). Se non sarà possibile, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta con l'uno e l'altro genitore, in via alternata di anno in anno;
- le ulteriori festività, i ponti e, in generale, le giornate di chiusura della scuola seguiranno la frequentazione ordinaria.
Il tutto, salvo diversi e migliori accordi tra genitori.
6) In ragione del collocamento alternato delle minori, i genitori provvederanno in via diretta al loro mantenimento,
ciascuno per il periodo di propria competenza, e l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori;
7) Le spese straordinarie, in ragione della sperequazione della situazione economica dei genitori, verranno così suddivise:
a) il 100% della spesa relativa al trasporto pubblico dal luogo di residenza (così come dal luogo di abitazione paterna)
all'istituto scolastico per entrambe le figlie verrà sostenuto integralmente dalla GN;
Parte_1
Per_ b) il 100% della spesa relativa alla mensa scolastica per la figlia verrà sostenuto integralmente dalla GN
[...]
; Pt_1
c) il 100% della spesa relativa all'iscrizione alle attuali attività sportive per le figlie minori (calcio per la figlia e Per_1
Per_ ginnastica artistica per la figlia ) verrà sostenuto integralmente dalla GN . Si precisa che in tale voce Parte_1
rientrano unicamente le spese relative all'iscrizione all'attività sportiva prescelta e le spese propedeutiche e funzionali all'iscrizione medesima (a titolo esemplificativo: kit obbligatori di inizio corso, divise, attrezzattura etc..);
d) per tutto quanto non espressamente indicato nei punti che precedono, i genitori suddivideranno le spese previste dal
“Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti”, in uso presso il Tribunale di Lecco, in parti uguali tra loro.
pagina 3 di 5 8) Dare atto che, nell'ambito della regolamentazione e della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra coniugi,
derivanti, direttamente o indirettamente, dal matrimonio e/o connessi alla fine dello stesso, le parti pattuiscono quanto segue in merito all'immobile adibito a casa coniugale, sito in Calco (LC), Via Notaio Carlo Mandelli 1 (Catasto dei
Fabbricati del Comune di Calco al foglio 2, mappale 4364, subalterno 2, categoria A/7, classe 2, vani 7,5, piano S1-T-1 e subalterno 5, categoria C/6, classe 3, 30 mq, piano S1, di proprietà di entrambi i coniugi, acquistato in data 29 maggio
2015 come da rogito per atto del Notaio Dott. , repertorio n. 3333, raccolta n. 2518, non gravato da mutuo Persona_3
(cfr. doc. 5)).
La GN si obbliga ad acquistare la quota dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà del Signor Parte_1
pari al 50% dell'intero, a fronte del pagamento di un prezzo pari a complessivi € 160.000,00. Pt_2
Il Signor si obbliga a vendere la propria quota dell'immobile alla GN , alle condizioni sopra Pt_2 Parte_1
indicate.
L'atto definitivo di compravendita verrà redatto dal Notaio, a seguito dell'emissione della sentenza di separazione consensuale, con spese a carico della parte acquirente, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale di Lecco.
9) Dare atto che le parti, ad accezione di quanto espressamente previsto dal presente accordo, si dichiarano indipendenti economicamente e dichiarano di aver tra loro risolto ogni questione avente carattere economico derivante dal matrimonio.
Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 9.10.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 15.9.2007 in Paderno d'Adda;
- dalla loro unione sono nate le figlie (in data 2.8.2011) e (in data 9.1.2014), entrambe Per_1 Per_2
ancora minorenni;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
pagina 4 di 5 mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto del relativo atto
(doc. 3).
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Lecco il 25.9.1978, sposati con rito concordatario in Paderno d'Adda il 15.9.2007 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie A,
numero 10), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paderno d'Adda per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 9.10.2025 ed iscritta al n. 1465 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Notaio Mandelli n. 1
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Notaio Mandelli n. 1
entrambi rappresentati e difesi dai procc. domm. avv.ti Barbara Buffoni del foro di Milano e Marco
Dieni del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 17.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia questo Ill.mo Tribunale:
pagina 1 di 5 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi GN e Signor Parte_1 Parte_2
(matrimonio celebrato in Paderno D'Adda, in data 15.09.2007, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni -
Atto iscritto nei registri del Comune di Paderno D'Adda al n. 10, parte 2, serie A, anno 2007, e trascritto nei registri del
Comune di Robbiate al n. 14, parte 2, serie B, anno 2007), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e conseguentemente;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere con le relative annotazioni di rito;
3) disporre l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale per le decisioni di cui all'art. 337 ter, III comma, c.c., ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza delle minori con l'uno ovvero con l'altro genitore;
4) disporre il collocamento in via paritaria delle minori presso l'uno o l'altro genitore, secondo le seguenti modalità,
elaborate sulla base di due distinte settimane, con cadenza alternativa.
Per_ a. Durante la “Settimana A”, e trascorreranno: Per_1
i. con la madre dal lunedì mattina sino al giovedì pomeriggio;
ii. con il padre, la cena del mercoledì e dal giovedì sera (compresa la cena) sino al lunedì mattina della settimana successiva, con riaccompagnamento a scuola. Si precisa che, in caso di frequenza scolastica, il pranzo del venerdì le minori lo trascorreranno presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra genitori;
Per_ b. Durante la “Settimana B”, e trascorreranno: Per_1
i. con il padre, dal lunedì, con accompagnamento a scuola la mattina e il pomeriggio dall'uscita dalla scuola con riaccompagnamento presso la casa della madre per l'ora di cena;
mercoledì sera per cena con riaccompagnamento presso la casa della madre per il pernottamento, da giovedì sera prima di cena sino a sabato mattina, con riaccompagnamento presso la casa della madre;
ii. con la madre, dal lunedì prima di cena sino al pomeriggio del mercoledì, con riaccompagnamento presso la casa del padre per cena;
da mercoledì sera per il pernottamento sino a giovedì pomeriggio;
da sabato mattina sino al lunedì mattina della settimana successiva. Si precisa che, salvo che non sia diversamente pattuito tra i genitori, in caso di frequenza scolastica, i pranzi del lunedì e del venerdì le minori li trascorreranno presso l'abitazione della madre.
Il tutto, salvo diversi e migliori accordi tra genitori che verranno assunti anche in considerazione degli impegni scolastici,
sportivi e sociali delle figlie.
pagina 2 di 5 I genitori si accordano sin d'ora che il sopra esteso calendario potrà mutare quando il Signor reperirà una Pt_2
nuova e indipendente soluzione abitativa.
5) I periodi di vacanza e di festività saranno equamente divisi tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza e tenuto conto degli impegni scolastici e sociali delle figlie. In particolare:
- in occasione delle vacanze estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- in occasione delle vacanze natalizie, le minori trascorreranno il giorno di Natale a metà con ciascun genitore (con l'uno il pranzo, con l'altro la cena ad anni alterni). I giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio verranno divisi a metà con ciascun genitore, anche in maniera non consecutiva;
- in occasione delle vacanze pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua a metà con ciascun genitore (con l'uno il pranzo, con l'altro la cena ad anni alterni). Se non sarà possibile, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta con l'uno e l'altro genitore, in via alternata di anno in anno;
- le ulteriori festività, i ponti e, in generale, le giornate di chiusura della scuola seguiranno la frequentazione ordinaria.
Il tutto, salvo diversi e migliori accordi tra genitori.
6) In ragione del collocamento alternato delle minori, i genitori provvederanno in via diretta al loro mantenimento,
ciascuno per il periodo di propria competenza, e l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori;
7) Le spese straordinarie, in ragione della sperequazione della situazione economica dei genitori, verranno così suddivise:
a) il 100% della spesa relativa al trasporto pubblico dal luogo di residenza (così come dal luogo di abitazione paterna)
all'istituto scolastico per entrambe le figlie verrà sostenuto integralmente dalla GN;
Parte_1
Per_ b) il 100% della spesa relativa alla mensa scolastica per la figlia verrà sostenuto integralmente dalla GN
[...]
; Pt_1
c) il 100% della spesa relativa all'iscrizione alle attuali attività sportive per le figlie minori (calcio per la figlia e Per_1
Per_ ginnastica artistica per la figlia ) verrà sostenuto integralmente dalla GN . Si precisa che in tale voce Parte_1
rientrano unicamente le spese relative all'iscrizione all'attività sportiva prescelta e le spese propedeutiche e funzionali all'iscrizione medesima (a titolo esemplificativo: kit obbligatori di inizio corso, divise, attrezzattura etc..);
d) per tutto quanto non espressamente indicato nei punti che precedono, i genitori suddivideranno le spese previste dal
“Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti”, in uso presso il Tribunale di Lecco, in parti uguali tra loro.
pagina 3 di 5 8) Dare atto che, nell'ambito della regolamentazione e della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra coniugi,
derivanti, direttamente o indirettamente, dal matrimonio e/o connessi alla fine dello stesso, le parti pattuiscono quanto segue in merito all'immobile adibito a casa coniugale, sito in Calco (LC), Via Notaio Carlo Mandelli 1 (Catasto dei
Fabbricati del Comune di Calco al foglio 2, mappale 4364, subalterno 2, categoria A/7, classe 2, vani 7,5, piano S1-T-1 e subalterno 5, categoria C/6, classe 3, 30 mq, piano S1, di proprietà di entrambi i coniugi, acquistato in data 29 maggio
2015 come da rogito per atto del Notaio Dott. , repertorio n. 3333, raccolta n. 2518, non gravato da mutuo Persona_3
(cfr. doc. 5)).
La GN si obbliga ad acquistare la quota dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà del Signor Parte_1
pari al 50% dell'intero, a fronte del pagamento di un prezzo pari a complessivi € 160.000,00. Pt_2
Il Signor si obbliga a vendere la propria quota dell'immobile alla GN , alle condizioni sopra Pt_2 Parte_1
indicate.
L'atto definitivo di compravendita verrà redatto dal Notaio, a seguito dell'emissione della sentenza di separazione consensuale, con spese a carico della parte acquirente, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale di Lecco.
9) Dare atto che le parti, ad accezione di quanto espressamente previsto dal presente accordo, si dichiarano indipendenti economicamente e dichiarano di aver tra loro risolto ogni questione avente carattere economico derivante dal matrimonio.
Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 9.10.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 15.9.2007 in Paderno d'Adda;
- dalla loro unione sono nate le figlie (in data 2.8.2011) e (in data 9.1.2014), entrambe Per_1 Per_2
ancora minorenni;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
pagina 4 di 5 mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto del relativo atto
(doc. 3).
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Lecco il 25.9.1978, sposati con rito concordatario in Paderno d'Adda il 15.9.2007 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2007, parte II, serie A,
numero 10), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paderno d'Adda per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5