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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4021/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa UL Costantini Giudice dott.ssa UL GA Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4021/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Padre Pietro Cangelmi n. 11 C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Manuela Giorgi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato il 9 ottobre 2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in data 28 agosto 2010 in Poli Pt_2
1 (RM) e precisando che dalla loro unione è nato il figlio (il 22 ottobre Per_1
2012), hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c
In data 7 febbraio 2025 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 10 dicembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio ricalca quello già contenuto nella sentenza di separazione e prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio loro aggrada e con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima.
2) La casa coniugale, in premessa descritta, è di proprietà del padre della Sig.ra ove continuerà ad abitarvi congiuntamente al proprio figlio;
Parte_1 mentre il signor temporaneamente si è trasferito a Poli (RM), presso Parte_2
l'abitazione di famiglia sita in Via Padre Pietro Cangelmi ove è stata spostata la residenza, nell'attesa di reperire un'idonea ed autonoma soluzione abitativa (doc.
2 del ricorso congiunto – certificato residenza sig. . Parte_2
3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori.
4) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni del figlio, mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni. La Sig.ra ed il Sig. si impegnano Parte_1 Parte_2 espressamente a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale rispetto al figlio provvedendo ogni qual volta sarà necessario, a rassicurarlo del loro affetto e della loro presenza nella loro vita, impegnandosi altre sì a condividere la gestione dei
2 rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici e comunque tutte le scelte e regole educative ad esso inerenti. Di conseguenza, ogni decisione da assumere in favore del minore sarà concordata in un clima di collaborazione e rispetto e soprattutto tenuto conto dei suoi bisogni emotivo -affettivi e materiali del figlio.
5) Il minore – affidato ad entrambi i genitori - avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
6) I rapporti di frequentazione tra il minore e ciascun genitore si svolgeranno liberamente ed in forza di accordi di volta in volta tra questi assunti, anche in base alla volontà del minore stesso ed ai turni di lavoro del padre. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità illustrate di seguito: a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla sera della domenica immediatamente successiva, secondo le modalità comunicate alla madre all'inizio di ciascuna settimana e secondo i propri turni di lavoro;
durante la settimana, quando il fine settimana è di spettanza materna, 3 giorni infrasettimanali, due dei quali consecutivi, al fine di consentire al minore di pernottare con i l padre, e due pomeriggi dalle ore 16:00 alle ore 20:00
– accordati tra le parti ad ogni inizio settimana;
quando il fine settimana è di spettanza paterna, due pomeriggi infrasettimanali non consecutivi, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – accordati tra le parti ad ogni inizio settimana.
7) Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre con impegno reciproco di comunicare ogni eventuale località di vacanza ed il luogo del pernottamento. Nel caso di disaccordo circa la ripartizione dei periodi varrà il principio dell'alternanza.
8) Durante le vacanze natalizie: la giornata del 24 dicembre sarà trascorsa presso un genitore e quella del 25 dicembre presso l'altro genitore, favorendo così il mantenimento delle tradizioni famigliari finora vissute dal minore. Mentre le successive giornate di festa saranno trascorse alternando, di anno in anno con la madre, il periodo dal 26 al 31 dicembre o il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, ciò garantendo sempre l'ascolto del minore.
9) Per le vacanze pasquali sempre garantendo il principio dell'alternanza: dal
Venerdì Santo alla giornata di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo con l'un genitore
(e l'anno successivo con l'altro). Il minore potrà, in ogni caso, decidere se
3 trascorrere il pranzo o la cena di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore, garantendo così la presenza di entrambi i genitori durante la giornata festiva.
10) Ripartizione delle festività nazionali e degli eventuali ponti ad anni alterni: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno (tre con uno e tre con l'altro in alternanza annuale tra i genitori). Il figlio minore trascorrerà, salvo esigenze e d interesse degli stessi, i compleanni dei rispetti genitori con gli stessi. Anche per tali festività, così come quelle indicate nei precedenti punti n.ri 7 e 8, verrà tenuto conto dell'ascolto del minore al fine di garantire il rispetto delle sue volontà, impegnandosi comunque i genitori a far sì che lo stesso trascorra sempre un adeguato tempo con l'uno e con l'altra.
11) Compleanni e feste familiari: Il compleanno dei genitori sarà trascorso dal minore con il festeggiato, con facoltà per l'altro genitore di recuperare la giornata persa qualora la data del compleanno vada a cadere in un giorno di sua spettanza.
Il compleanno del figlio sarà trascorso a seconda delle volontà ed esigenze del minore stesso, impegnandosi alla presenza reciproca durante tale giornata. I genitori cercheranno di garantire la partecipazione del figlio alle feste dei familiari di ciascun ramo di parentela (ad esempio, matrimoni, comunioni, battesimi, lauree, compleanni ecc. di cugini, zii, nonni).
12) Durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, saranno garantiti i contatti con l'altro quanto meno una volta al giorno.
13) Sarà garantito il recupero dei giorni o dei fine settimana persi dal padre o dalla madre, esclusivamente per impedimenti dipendenti da malattie del minore, oppure per impedimenti derivanti da impegni della madre o del padre. In tali casi i genitori concorderanno le modalità di recupero dei giorni persi.
14) Ciascuno dei genitori si impegna a cooperare per la gestione quotidiana della prole compatibilmente con i propri impegni personali e di lavoro ed a comunicare all'altro la propria reperibilità nei periodi di vacanza in cui il figlio minore sarà al medesimo affidato, comunicando il luogo di permanenza ed il relativo indirizzo.
15) Entrambi i genitori consentiranno al figlio durante i viaggi con uno degli stessi ed in genere, nei momenti di vacanza, di effettuare chiamate all'altro genitore ogni volta che lo vorranno favorendo in ogni modo i contatti telefonici tra il figlio ed i l genitore assente. È fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori.
16) Entrambi i genitori si obbligano ad informarsi personalmente sull'andamento scolastico del figlio minore.
4 17) Entrambi i genitori s'impegnano ad accompagnare alternativamente e/o congiuntamente il figlio alle visite mediche (dentista, oculista etc.) che i medesimi dovranno effettuare nel corso degli anni in accordo con l'altro genitore che dovrà essere sempre informato.
18) I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore. Il tutto nel pieno rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra - scolastici del minore.
19) Il signor verserà alla Signora un contributo Parte_2 Parte_1 mensile a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad € Persona_2
300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale contributo verrà versato entro e non oltre il 1° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla signora 20) Relativamente Parte_1 all'Assegno Unico Universale erogato dall' questo sarà diviso al 50% tra i CP_1 coniugi e/o ogni altra eventuale prestazione , anche futura, sarà garantita favorendo la fornitura di ogni documentazione necessaria.
21) Entrambi i genitori provvederanno in ragione del 50 % (cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti il figlio e segnatamente quelle medico -sanitarie - non comprese e riconosciute dal - CP_2 scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, con integrale applicazione del Protocollo del Tribunale di Tivoli. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro il giorno 10 del mese successivo al loro sostenimento. Resta inteso che tutte le decision i attinenti le spese straordinarie, dovranno essere previamente concordate dai genitori. Nello specifico, sempre con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
22) Qualora uno dei coniugi manifesti il desiderio di far conoscere al figlio l'eventuale nuova compagna o compagno, gli stessi si impegnano a discutere previamente tra loro circa l'opportunità, nonché a determinare i tempi e le modalità, ritenuti più cong rui e graduali, per far sì che il figlio minore conosca tale nuova persona senza turbamenti e disagi, con l'obiettivo di preservare la piena serenità del minore.
5 23) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di reciproco sostentamento.
24) I coniugi chiedono la pronuncia della sentenza di separazione e quella successiva di divorzio”.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione di udienza .
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Poli (RM) il 28 agosto
[...] Parte_2
2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poli (RM), atto n. 3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Poli (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
La Giudice Il Presidente
UL GA NC LU
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa UL Costantini Giudice dott.ssa UL GA Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4021/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Padre Pietro Cangelmi n. 11 C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Manuela Giorgi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato il 9 ottobre 2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in data 28 agosto 2010 in Poli Pt_2
1 (RM) e precisando che dalla loro unione è nato il figlio (il 22 ottobre Per_1
2012), hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c
In data 7 febbraio 2025 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 10 dicembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio ricalca quello già contenuto nella sentenza di separazione e prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio loro aggrada e con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima.
2) La casa coniugale, in premessa descritta, è di proprietà del padre della Sig.ra ove continuerà ad abitarvi congiuntamente al proprio figlio;
Parte_1 mentre il signor temporaneamente si è trasferito a Poli (RM), presso Parte_2
l'abitazione di famiglia sita in Via Padre Pietro Cangelmi ove è stata spostata la residenza, nell'attesa di reperire un'idonea ed autonoma soluzione abitativa (doc.
2 del ricorso congiunto – certificato residenza sig. . Parte_2
3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori.
4) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni del figlio, mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni. La Sig.ra ed il Sig. si impegnano Parte_1 Parte_2 espressamente a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale rispetto al figlio provvedendo ogni qual volta sarà necessario, a rassicurarlo del loro affetto e della loro presenza nella loro vita, impegnandosi altre sì a condividere la gestione dei
2 rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici e comunque tutte le scelte e regole educative ad esso inerenti. Di conseguenza, ogni decisione da assumere in favore del minore sarà concordata in un clima di collaborazione e rispetto e soprattutto tenuto conto dei suoi bisogni emotivo -affettivi e materiali del figlio.
5) Il minore – affidato ad entrambi i genitori - avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
6) I rapporti di frequentazione tra il minore e ciascun genitore si svolgeranno liberamente ed in forza di accordi di volta in volta tra questi assunti, anche in base alla volontà del minore stesso ed ai turni di lavoro del padre. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità illustrate di seguito: a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla sera della domenica immediatamente successiva, secondo le modalità comunicate alla madre all'inizio di ciascuna settimana e secondo i propri turni di lavoro;
durante la settimana, quando il fine settimana è di spettanza materna, 3 giorni infrasettimanali, due dei quali consecutivi, al fine di consentire al minore di pernottare con i l padre, e due pomeriggi dalle ore 16:00 alle ore 20:00
– accordati tra le parti ad ogni inizio settimana;
quando il fine settimana è di spettanza paterna, due pomeriggi infrasettimanali non consecutivi, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – accordati tra le parti ad ogni inizio settimana.
7) Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre con impegno reciproco di comunicare ogni eventuale località di vacanza ed il luogo del pernottamento. Nel caso di disaccordo circa la ripartizione dei periodi varrà il principio dell'alternanza.
8) Durante le vacanze natalizie: la giornata del 24 dicembre sarà trascorsa presso un genitore e quella del 25 dicembre presso l'altro genitore, favorendo così il mantenimento delle tradizioni famigliari finora vissute dal minore. Mentre le successive giornate di festa saranno trascorse alternando, di anno in anno con la madre, il periodo dal 26 al 31 dicembre o il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, ciò garantendo sempre l'ascolto del minore.
9) Per le vacanze pasquali sempre garantendo il principio dell'alternanza: dal
Venerdì Santo alla giornata di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo con l'un genitore
(e l'anno successivo con l'altro). Il minore potrà, in ogni caso, decidere se
3 trascorrere il pranzo o la cena di Pasqua con l'uno o con l'altro genitore, garantendo così la presenza di entrambi i genitori durante la giornata festiva.
10) Ripartizione delle festività nazionali e degli eventuali ponti ad anni alterni: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno (tre con uno e tre con l'altro in alternanza annuale tra i genitori). Il figlio minore trascorrerà, salvo esigenze e d interesse degli stessi, i compleanni dei rispetti genitori con gli stessi. Anche per tali festività, così come quelle indicate nei precedenti punti n.ri 7 e 8, verrà tenuto conto dell'ascolto del minore al fine di garantire il rispetto delle sue volontà, impegnandosi comunque i genitori a far sì che lo stesso trascorra sempre un adeguato tempo con l'uno e con l'altra.
11) Compleanni e feste familiari: Il compleanno dei genitori sarà trascorso dal minore con il festeggiato, con facoltà per l'altro genitore di recuperare la giornata persa qualora la data del compleanno vada a cadere in un giorno di sua spettanza.
Il compleanno del figlio sarà trascorso a seconda delle volontà ed esigenze del minore stesso, impegnandosi alla presenza reciproca durante tale giornata. I genitori cercheranno di garantire la partecipazione del figlio alle feste dei familiari di ciascun ramo di parentela (ad esempio, matrimoni, comunioni, battesimi, lauree, compleanni ecc. di cugini, zii, nonni).
12) Durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, saranno garantiti i contatti con l'altro quanto meno una volta al giorno.
13) Sarà garantito il recupero dei giorni o dei fine settimana persi dal padre o dalla madre, esclusivamente per impedimenti dipendenti da malattie del minore, oppure per impedimenti derivanti da impegni della madre o del padre. In tali casi i genitori concorderanno le modalità di recupero dei giorni persi.
14) Ciascuno dei genitori si impegna a cooperare per la gestione quotidiana della prole compatibilmente con i propri impegni personali e di lavoro ed a comunicare all'altro la propria reperibilità nei periodi di vacanza in cui il figlio minore sarà al medesimo affidato, comunicando il luogo di permanenza ed il relativo indirizzo.
15) Entrambi i genitori consentiranno al figlio durante i viaggi con uno degli stessi ed in genere, nei momenti di vacanza, di effettuare chiamate all'altro genitore ogni volta che lo vorranno favorendo in ogni modo i contatti telefonici tra il figlio ed i l genitore assente. È fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori.
16) Entrambi i genitori si obbligano ad informarsi personalmente sull'andamento scolastico del figlio minore.
4 17) Entrambi i genitori s'impegnano ad accompagnare alternativamente e/o congiuntamente il figlio alle visite mediche (dentista, oculista etc.) che i medesimi dovranno effettuare nel corso degli anni in accordo con l'altro genitore che dovrà essere sempre informato.
18) I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore. Il tutto nel pieno rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra - scolastici del minore.
19) Il signor verserà alla Signora un contributo Parte_2 Parte_1 mensile a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad € Persona_2
300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale contributo verrà versato entro e non oltre il 1° giorno di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla signora 20) Relativamente Parte_1 all'Assegno Unico Universale erogato dall' questo sarà diviso al 50% tra i CP_1 coniugi e/o ogni altra eventuale prestazione , anche futura, sarà garantita favorendo la fornitura di ogni documentazione necessaria.
21) Entrambi i genitori provvederanno in ragione del 50 % (cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti il figlio e segnatamente quelle medico -sanitarie - non comprese e riconosciute dal - CP_2 scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, con integrale applicazione del Protocollo del Tribunale di Tivoli. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro il giorno 10 del mese successivo al loro sostenimento. Resta inteso che tutte le decision i attinenti le spese straordinarie, dovranno essere previamente concordate dai genitori. Nello specifico, sempre con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
22) Qualora uno dei coniugi manifesti il desiderio di far conoscere al figlio l'eventuale nuova compagna o compagno, gli stessi si impegnano a discutere previamente tra loro circa l'opportunità, nonché a determinare i tempi e le modalità, ritenuti più cong rui e graduali, per far sì che il figlio minore conosca tale nuova persona senza turbamenti e disagi, con l'obiettivo di preservare la piena serenità del minore.
5 23) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di reciproco sostentamento.
24) I coniugi chiedono la pronuncia della sentenza di separazione e quella successiva di divorzio”.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione di udienza .
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Poli (RM) il 28 agosto
[...] Parte_2
2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Poli (RM), atto n. 3, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Poli (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
La Giudice Il Presidente
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