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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 4121/2021
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del OT. AR NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4121/2021 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ad ingiunzione vertente
tra
nella qualità di amministratrice del “Parco Florinda Parte_1
Fabbricato A/6”, P.IVA rapp.ta e difesa dall'avv. Osvaldo Bellocchio con P.IVA_1 studio in Caserta Via S Nicola , Parco Rosa. domicilio eletto- attore
CONTRO
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Di Controparte_1 C.F._1
Nuzzo con studio in Cervino (CE) via Bottega di Forchia 13/D.
– domicilio eletto-
convenuto
CONCLUSIONI: come da verbali di causa in atti che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che
Con atto di citazione regolarmente notificato amministratore Parte_1 del proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 945/2021 emesso dal Tribunale di S Maria C V e reso provvisoriamente esecutivo, con il quale, ad istanza del sig. , era stata ingiunta la consegna Controparte_1 della documentazione condominiale richiesta dallo stesso mediante comunicazioniPEC .
Parte opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha argomentato che la documentazione richiesta ed in generale tutta la documentazione condominiale era liberamente consultabile dai condomini, previo appuntamento, presso lo studio dell'amministratore, con possibilità di estrarne copia a cura e spese dell'interessato.
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del , ritenendo che l'eventuale Parte_2 obbligo di consegna sia in capo all'amministratore in proprio, e non al Parte_2 contestando altresì la validità delle richieste avanzate attraverso l'utilizzo della PEC di terzi sconosciuti, prive di firma e di un recapito certo.
Ha infine contestato la sussistenza dei presupposti per il ricorso monitorio evidenziando che andava esperita una azione ordinaria atteso che l'art. 1129 c.c. prevede esclusivamente il diritto del condomino di prendere visione ed estrarre copia della documentazione e non anche l'obbligo per l'amministratore di trasmetterla.
Si è regolarmente costituto che ha contestato le deduzioni avverse Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione , la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese del grado.
Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
veniva esperito il procedimento di mediazione obbligatorio con esito negativo.
Nelle more veniva consegnata al la documentazione richiesta oggetto della Controparte_1 ingiunzione notificata, circostanza di cui dava espressamente atto parte opposta con le note per l'udienza del 15.9.22 tenuta nelle fome di cui all'art. 127 ter cpc evidenziando la cessazione della materia del contendere.
pag. 2/7 Dopo vari rinvii determinati dal mutamento della persona del giudice, alla udienza dell'8 giugno 2025, , precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il giudizio verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo n°945/21 emesso da Tribunale di S Maria C V per la consegna della documentazione afferente il , odierno opponente;
ciò posto preliminarmente deve essere Parte_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'oggetto dedotto nella ingiunzione (consegna documenti) atteso che lo stesso, come dichiarato dall'opposto alla udienza cartolare del 15.9.22 è stato integralmente conseguito attraverso la consegna della documentazione oggetto della domanda monitoria da parte dell'amministratore del opponente. Parte_2
Ne consegue, facendo buon governo della giurisprudenza formatasi sul punto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda oggetto di ingiunzione.
Infatti, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: ne deriva, pertanto, che se il debito ( o la domanda) su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato ( soddisfatta) in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto ( Cass, Civ. 11660/2007; Cass. Civ.
21432/2011).
Ne consegue che, nel caso in esame , come evidenziato, deve essere revocato il decreto opposto, essedo cessata la materia del contendere in ordine alla debenza, in quanto la documentazione di cui all'ingiunzione è stata integralmente rimessa all'opposto; in ogni caso però va valutato il merito ai fini anche delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale
Sul punto, occorre aggiungere che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si pag. 3/7 apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello della opposizione quando proposta, ma da luogo ad un unico giudizio , nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite.
Sul tema il Tribunale aderisce alla soluzione adottata dalla Prima Sezione che risulta essere conforme ad un precedente delle Sezioni Unite, (sent.n. 7448/1993) e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità ( conformi, Cass. Civ. 9490/1995, 5336/1997,
22489/2006).
Tale interpretazione, eliminando un titolo esecutivo volto alla realizzazione di un diritto che non esiste più, è la più conforme anche ai principi di economicità dei processi. Sostenere il contrario comporterebbe che, ove il creditore azioni il decreto ingiuntivo, non revocato ma contenente un diritto estinto, il debitore sarebbe costretto ad opporsi all'esecuzione, facendo valere, l'estinzione della debenza, azionando un autonomo ed ulteriore giudizio.
Orbene, ciò premesso, come ricordato, va in ogni caso valutato il merito ai fini del regolamento delle spese del giudizio;
del resto la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto (Cass Civ n. 24234/16).
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa della parte opposta (attore in senso sostanziale), nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
Il giudizio verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo n°945/21 emesso da Tribunale di S
Maria C V per la consegna al di documentazione afferente alla gestione Controparte_1 condominiale da parte dell'amministratore; evidenziata la preliminare cessazione della materia del contendere per le ragioni su illustrate, ai fini della soccombenza virtuale il
Tribunale osserva: dalla analisi del contenuto precettivo dell'art. 1130 bis Cod. Civ., introdotto con la Legge di Riforma del Condominio n. 220/2012, in combinato disposto con l'art. 1129, comma II, Cod. Civ. e 1130 n.9 Cod. Civ., si ricava la ratio del diritto alla consultazione dei documenti del , oggetto della presente controversia, con Parte_2 particolare riferimento alle modalità ed agli adempimenti necessari per l'attuazione dello pag. 4/7 stesso.
È inoltre evidente come l'individuazione espressa dell'evocato diritto, nelle disposizioni dettate in materia di condominio nel Codice Civile, intervenuto con la Novella del 2012, è propedeutica a tutelare il diritto del ad una consapevole partecipazione alle Parte_2 decisioni da assumere ed anche ad un effettivo controllo della attività di gestione del
. Ciò premesso, nel caso in esame, il ha chiesto, ed ottenuto, Parte_2 Controparte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio amministratore di condominio relativamente alla consegna di documentazione inerente il Condominio lamentando che l'amministratore aveva disatteso le plurime richieste in tal senso allegate agli atti di causa ( cfr doc 2.3.e4 produzione parte opposta).
Dalle stesse si rileva che parte opposta aveva espressamente invitato l'amministratore a concordare tempi e modalità di apprensione della documentazione richiesta, in relazione alla quale ,il richiedente aveva altresì espressamente dichiarato di voler farsi carico delle spese per le copie . A fronte di dette richieste non risulta allegato e/o dedotto alcun riscontro con cui, l'amministratore opponente, vi abbia dato concretamente seguito.
Sul punto parte opponente si è limitata ad evidenziare che: “In limine litis, ………., si evidenzia che il , nel proprio atto di opposizione, metteva subito a disposizione Parte_2 la documentazione ingiunta nei luoghi e negli orari già precedentemente comunicati dall'amministratrice a tutti i condomini al momento dell'accettazione dell'incarico (come previsto dall'art. 1129, co. II, c.c.) previo appuntamento, nel primo giorno del mese, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso lo studio sito in Maddaloni (CE), alla via M. Serao, 57.”, con ciò ammettendo di non aver riscontrato assolutamente le richieste formulate dal e CP_2 disattendendo l'invito a concordare modalità e tempi evidentemente al fine di rendere agevole per lo stesso amministratore l'adempimento di quanto richiesto.
Ebbene , poiché è indubbio l'obbligo dell'amministratore , in ragione del proprio incarico, di consentire l'accesso, ad ogni condomino che ne faccia richiesta, al suo ufficio, per poter prendere visione dei documenti ivi custoditi, venendo ai profili giuridici che attendono alla fattispecie de qua, il Tribunale evidenzia che l'art.1129, comma II, Cod. Civ. dispone espressamente, con riferimento alla suddetta documentazione, che l'amministratore comunichi «i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può
pag. 5/7 prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».
È evidente, stante la trasparenza della disposizione citata, che è riconosciuto a ciascun condomino il diritto di accedere allo studio dell'amministratore, dopo avere concordato con lo stesso un appuntamento, per vedere e leggere i documenti e, ove occorra, estrarre copia previo versamento di un importo, circostanza questa non allegata dall'opponente e smentita proprio dal mancato riscontro, alle richieste scritte in tal senso avanzate dal CP_3
a mezzo PEC nelle quali, senza ombra di dubbio, era individuata la persona del Parte_2 istante.
È infatti evidente che, dalla lettura del testo del medesimo articolo, il diritto del condomino si realizza nella sua facoltà di consultare la documentazione condominiale a cui corrisponde il dovere dell'amministratore di consentirla presso il suo ufficio. Più esplicitamente, la norma non impone un obbligo in capo all'amministratore di trasmettere la documentazione condominiale a mezzo posta elettronica o posta ordinaria su richiesta da parte del , Parte_2 ma non è questo il caso come rilevato dal Tribunale
Sulla base della disciplina vigente, emerge, dunque, come sia inequivocabile il diritto del a prendere contezza della documentazione condominiale, informando ed Parte_2 esplicitando all'amministratore tale richiesta ed in relazione alla quale quest'ultimo ha unicamente il dovere di fissare un appuntamento presso il suo studio a tal fine. Ne deriva invece che, qualsiasi diversa pretesa di invio della documentazione (mediante mail o posta ordinaria), non avanzata nel caso in esame dal richiedente, non trova fondamento e supporto.
A conferma, la giurisprudenza unanime in materia di questo Tribunale più volte ha evidenziato che «Ciascun condòmino ha diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale, ma tale diritto va esercitato presso i luoghi ove è custodito
l'incartamento, nei giorni e negli orari prestabiliti dall'amministratore; pertanto il condòmino non può esigere che l'amministratore ricerchi ed invii copia dei documenti senza rispetto di alcun limite o condizione, laddove l'obbligo di consegna è invece ipotizzabile nei confronti dell'amministratore uscente che, una volta scaduto il mandato, deve consegnare all'amministratore subentrante i documenti concernenti la gestione condominiale.
pag. 6/7 Ne deriva che il condòmino può far ricorso a ricorso monitorio solo se ha formalizzato una richiesta di accesso agli atti, a fronte della quale l'amministratore sia rimasto inerte, inadempiente o abbia opposto un rifiuto» (Tribunale S.Maria Capua V. sez. IV, 08/02/2024).
Pertanto, alla luce di ciò l'opposizione proposta nel merito non è fondata attesa la circostanza che la , nella sua qualità, non ha mai comunicato la disponibilità alla consultazione Pt_1 della documentazione, indicando data ed ora della possibilità d'accesso del condominio opposto.
La decisione della questione principale è assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori minimi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, attesa la non complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'esito della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta,.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 945/21 emesso dal Tribunale di S. Maria C V.
- condanna parte opponente alle spese di lite che si liquidano in complessive €.3.732,00, di cui €.540,00 per compensi, €.286,00 per spese della fase monitoria ed €.2.906,00 per compensi del giudizio di opposizione, il tutto oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessio Di Nuzzo
Santa Maria C.V. 5.11.2025
Il GOP
OT AR NE
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 4121/2021
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del OT. AR NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4121/2021 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ad ingiunzione vertente
tra
nella qualità di amministratrice del “Parco Florinda Parte_1
Fabbricato A/6”, P.IVA rapp.ta e difesa dall'avv. Osvaldo Bellocchio con P.IVA_1 studio in Caserta Via S Nicola , Parco Rosa. domicilio eletto- attore
CONTRO
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Di Controparte_1 C.F._1
Nuzzo con studio in Cervino (CE) via Bottega di Forchia 13/D.
– domicilio eletto-
convenuto
CONCLUSIONI: come da verbali di causa in atti che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che
Con atto di citazione regolarmente notificato amministratore Parte_1 del proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 945/2021 emesso dal Tribunale di S Maria C V e reso provvisoriamente esecutivo, con il quale, ad istanza del sig. , era stata ingiunta la consegna Controparte_1 della documentazione condominiale richiesta dallo stesso mediante comunicazioniPEC .
Parte opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha argomentato che la documentazione richiesta ed in generale tutta la documentazione condominiale era liberamente consultabile dai condomini, previo appuntamento, presso lo studio dell'amministratore, con possibilità di estrarne copia a cura e spese dell'interessato.
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del , ritenendo che l'eventuale Parte_2 obbligo di consegna sia in capo all'amministratore in proprio, e non al Parte_2 contestando altresì la validità delle richieste avanzate attraverso l'utilizzo della PEC di terzi sconosciuti, prive di firma e di un recapito certo.
Ha infine contestato la sussistenza dei presupposti per il ricorso monitorio evidenziando che andava esperita una azione ordinaria atteso che l'art. 1129 c.c. prevede esclusivamente il diritto del condomino di prendere visione ed estrarre copia della documentazione e non anche l'obbligo per l'amministratore di trasmetterla.
Si è regolarmente costituto che ha contestato le deduzioni avverse Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione , la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese del grado.
Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
veniva esperito il procedimento di mediazione obbligatorio con esito negativo.
Nelle more veniva consegnata al la documentazione richiesta oggetto della Controparte_1 ingiunzione notificata, circostanza di cui dava espressamente atto parte opposta con le note per l'udienza del 15.9.22 tenuta nelle fome di cui all'art. 127 ter cpc evidenziando la cessazione della materia del contendere.
pag. 2/7 Dopo vari rinvii determinati dal mutamento della persona del giudice, alla udienza dell'8 giugno 2025, , precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisone con concessione dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il giudizio verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo n°945/21 emesso da Tribunale di S Maria C V per la consegna della documentazione afferente il , odierno opponente;
ciò posto preliminarmente deve essere Parte_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'oggetto dedotto nella ingiunzione (consegna documenti) atteso che lo stesso, come dichiarato dall'opposto alla udienza cartolare del 15.9.22 è stato integralmente conseguito attraverso la consegna della documentazione oggetto della domanda monitoria da parte dell'amministratore del opponente. Parte_2
Ne consegue, facendo buon governo della giurisprudenza formatasi sul punto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda oggetto di ingiunzione.
Infatti, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è un procedimento il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: ne deriva, pertanto, che se il debito ( o la domanda) su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato ( soddisfatta) in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto ( Cass, Civ. 11660/2007; Cass. Civ.
21432/2011).
Ne consegue che, nel caso in esame , come evidenziato, deve essere revocato il decreto opposto, essedo cessata la materia del contendere in ordine alla debenza, in quanto la documentazione di cui all'ingiunzione è stata integralmente rimessa all'opposto; in ogni caso però va valutato il merito ai fini anche delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale
Sul punto, occorre aggiungere che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si pag. 3/7 apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello della opposizione quando proposta, ma da luogo ad un unico giudizio , nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite.
Sul tema il Tribunale aderisce alla soluzione adottata dalla Prima Sezione che risulta essere conforme ad un precedente delle Sezioni Unite, (sent.n. 7448/1993) e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità ( conformi, Cass. Civ. 9490/1995, 5336/1997,
22489/2006).
Tale interpretazione, eliminando un titolo esecutivo volto alla realizzazione di un diritto che non esiste più, è la più conforme anche ai principi di economicità dei processi. Sostenere il contrario comporterebbe che, ove il creditore azioni il decreto ingiuntivo, non revocato ma contenente un diritto estinto, il debitore sarebbe costretto ad opporsi all'esecuzione, facendo valere, l'estinzione della debenza, azionando un autonomo ed ulteriore giudizio.
Orbene, ciò premesso, come ricordato, va in ogni caso valutato il merito ai fini del regolamento delle spese del giudizio;
del resto la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto (Cass Civ n. 24234/16).
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa della parte opposta (attore in senso sostanziale), nonché le eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
Il giudizio verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo n°945/21 emesso da Tribunale di S
Maria C V per la consegna al di documentazione afferente alla gestione Controparte_1 condominiale da parte dell'amministratore; evidenziata la preliminare cessazione della materia del contendere per le ragioni su illustrate, ai fini della soccombenza virtuale il
Tribunale osserva: dalla analisi del contenuto precettivo dell'art. 1130 bis Cod. Civ., introdotto con la Legge di Riforma del Condominio n. 220/2012, in combinato disposto con l'art. 1129, comma II, Cod. Civ. e 1130 n.9 Cod. Civ., si ricava la ratio del diritto alla consultazione dei documenti del , oggetto della presente controversia, con Parte_2 particolare riferimento alle modalità ed agli adempimenti necessari per l'attuazione dello pag. 4/7 stesso.
È inoltre evidente come l'individuazione espressa dell'evocato diritto, nelle disposizioni dettate in materia di condominio nel Codice Civile, intervenuto con la Novella del 2012, è propedeutica a tutelare il diritto del ad una consapevole partecipazione alle Parte_2 decisioni da assumere ed anche ad un effettivo controllo della attività di gestione del
. Ciò premesso, nel caso in esame, il ha chiesto, ed ottenuto, Parte_2 Controparte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio amministratore di condominio relativamente alla consegna di documentazione inerente il Condominio lamentando che l'amministratore aveva disatteso le plurime richieste in tal senso allegate agli atti di causa ( cfr doc 2.3.e4 produzione parte opposta).
Dalle stesse si rileva che parte opposta aveva espressamente invitato l'amministratore a concordare tempi e modalità di apprensione della documentazione richiesta, in relazione alla quale ,il richiedente aveva altresì espressamente dichiarato di voler farsi carico delle spese per le copie . A fronte di dette richieste non risulta allegato e/o dedotto alcun riscontro con cui, l'amministratore opponente, vi abbia dato concretamente seguito.
Sul punto parte opponente si è limitata ad evidenziare che: “In limine litis, ………., si evidenzia che il , nel proprio atto di opposizione, metteva subito a disposizione Parte_2 la documentazione ingiunta nei luoghi e negli orari già precedentemente comunicati dall'amministratrice a tutti i condomini al momento dell'accettazione dell'incarico (come previsto dall'art. 1129, co. II, c.c.) previo appuntamento, nel primo giorno del mese, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso lo studio sito in Maddaloni (CE), alla via M. Serao, 57.”, con ciò ammettendo di non aver riscontrato assolutamente le richieste formulate dal e CP_2 disattendendo l'invito a concordare modalità e tempi evidentemente al fine di rendere agevole per lo stesso amministratore l'adempimento di quanto richiesto.
Ebbene , poiché è indubbio l'obbligo dell'amministratore , in ragione del proprio incarico, di consentire l'accesso, ad ogni condomino che ne faccia richiesta, al suo ufficio, per poter prendere visione dei documenti ivi custoditi, venendo ai profili giuridici che attendono alla fattispecie de qua, il Tribunale evidenzia che l'art.1129, comma II, Cod. Civ. dispone espressamente, con riferimento alla suddetta documentazione, che l'amministratore comunichi «i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può
pag. 5/7 prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».
È evidente, stante la trasparenza della disposizione citata, che è riconosciuto a ciascun condomino il diritto di accedere allo studio dell'amministratore, dopo avere concordato con lo stesso un appuntamento, per vedere e leggere i documenti e, ove occorra, estrarre copia previo versamento di un importo, circostanza questa non allegata dall'opponente e smentita proprio dal mancato riscontro, alle richieste scritte in tal senso avanzate dal CP_3
a mezzo PEC nelle quali, senza ombra di dubbio, era individuata la persona del Parte_2 istante.
È infatti evidente che, dalla lettura del testo del medesimo articolo, il diritto del condomino si realizza nella sua facoltà di consultare la documentazione condominiale a cui corrisponde il dovere dell'amministratore di consentirla presso il suo ufficio. Più esplicitamente, la norma non impone un obbligo in capo all'amministratore di trasmettere la documentazione condominiale a mezzo posta elettronica o posta ordinaria su richiesta da parte del , Parte_2 ma non è questo il caso come rilevato dal Tribunale
Sulla base della disciplina vigente, emerge, dunque, come sia inequivocabile il diritto del a prendere contezza della documentazione condominiale, informando ed Parte_2 esplicitando all'amministratore tale richiesta ed in relazione alla quale quest'ultimo ha unicamente il dovere di fissare un appuntamento presso il suo studio a tal fine. Ne deriva invece che, qualsiasi diversa pretesa di invio della documentazione (mediante mail o posta ordinaria), non avanzata nel caso in esame dal richiedente, non trova fondamento e supporto.
A conferma, la giurisprudenza unanime in materia di questo Tribunale più volte ha evidenziato che «Ciascun condòmino ha diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale, ma tale diritto va esercitato presso i luoghi ove è custodito
l'incartamento, nei giorni e negli orari prestabiliti dall'amministratore; pertanto il condòmino non può esigere che l'amministratore ricerchi ed invii copia dei documenti senza rispetto di alcun limite o condizione, laddove l'obbligo di consegna è invece ipotizzabile nei confronti dell'amministratore uscente che, una volta scaduto il mandato, deve consegnare all'amministratore subentrante i documenti concernenti la gestione condominiale.
pag. 6/7 Ne deriva che il condòmino può far ricorso a ricorso monitorio solo se ha formalizzato una richiesta di accesso agli atti, a fronte della quale l'amministratore sia rimasto inerte, inadempiente o abbia opposto un rifiuto» (Tribunale S.Maria Capua V. sez. IV, 08/02/2024).
Pertanto, alla luce di ciò l'opposizione proposta nel merito non è fondata attesa la circostanza che la , nella sua qualità, non ha mai comunicato la disponibilità alla consultazione Pt_1 della documentazione, indicando data ed ora della possibilità d'accesso del condominio opposto.
La decisione della questione principale è assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori minimi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, attesa la non complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'esito della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta,.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 945/21 emesso dal Tribunale di S. Maria C V.
- condanna parte opponente alle spese di lite che si liquidano in complessive €.3.732,00, di cui €.540,00 per compensi, €.286,00 per spese della fase monitoria ed €.2.906,00 per compensi del giudizio di opposizione, il tutto oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessio Di Nuzzo
Santa Maria C.V. 5.11.2025
Il GOP
OT AR NE
pag. 7/7