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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio proposto da nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]180 47521 CESENA ITALIA con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA ROMANA PELLEGRINI e dell'avv. FRANCESCA FOSCHINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Foschini sito in Carpi (MO) VIA
MANZONI N.8
ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...]. 180 CESENA, con il patrocinio dell'avv.
AC IA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA A. SAFFI N. 40 47023 CESENA resistente
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 depositate in data 17/03/2025 da parte ricorrente e in data 15/03/2025 da parte resistente, le parti hanno presentato conclusioni congiunte per come di seguito integralmente trascritte: “1) la figlia minore , nata a [...]
Cesena (FC) il 19.07.2021, e che attualmente frequenta il primo anno della scuola materna del 7° Circolo-Martorano di Cesena, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori,
Pagina 1 con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre: i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della stessa presso di sé; 2) la casa familiare ed annessa autorimessa site a Cesena (FC), in via
Otello Fusconi n. 180, contraddistinte al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio
78, part. 2125, subalterni 3 e 7, di proprietà di , viene assegnata nella sua CP_1
condizione attuale, concordemente ritenuta idonea all'uso ed unitamente agli arredi ivi contenuti, di proprietà della signora a quest'ultima nella propria qualità Parte_1
di genitore collocatario della figlia minore e fino alla di lei autosufficienza economica: Per_1 il signor , di comune accordo con la ex-compagna ed al fine di proteggere la CP_1
serenità della figlia minore, ha lasciato la casa familiare in data 24.03.2024 ed ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a Cesena (FC), in via Liguria n. 47, portando con sé i propri effetti personali, fatta eccezione per gli strumenti ed attrezzi utilizzati per lo svolgimento della propria attività professionale, attualmente ancora rimessati nel locale autorimessa, che il signor si impegna a rimuovere ed asportare entro il 31.03.2025. CP_1
Entro la medesima data egli si impegna a rimuovere la copertura apposta sul pavimento e la parete in cartongesso posizionata nel locale autorimessa, ripristinando l'accesso carrabile,
e a consegnare altresì alla signora gli esemplari in proprio possesso delle relative Pt_1 chiavi di ingresso. Se alla data stabilita il signor non avrà provveduto all'esecuzione CP_1 dei citati interventi, la signora potrà incaricare una ditta specializzata affinché vi Pt_1
provveda a spese del signor;
3) La signora si impegna a volturare a proprio CP_1 Pt_1 nome le utenze domestiche entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e, dalla medesima data, a farsi carico in via diretta di TARI e IMU se dovuta dalla sig.ra
[...]
, oltre che delle spese condominiali riferibili all'occupante effettiva dell'immobile Parte_1
dal 24.03.2024, data in cui, come detto, il signor ha lasciato la casa familiare: CP_1 contestualmente, quest'ultimo disdirà la domiciliazione delle relative fatture attualmente operante sul proprio conto corrente e sarà ritenuto, da quella data, libero da obblighi o responsabilità, anche in via solidale. Ad ogni buon conto, qualsiasi ritardo nell'adempimento degli impegni di cui al presente paragrafo che contempli oneri a carico del signor sarà CP_1
imputato alla signora e compensato con i crediti vantati dalla stessa nei di lui Pt_1
Pagina 2 confronti fatta eccezione sul credito derivante dal mantenimento;
4) il signor potrà CP_1
tenere con sé con le seguenti modalità: nelle settimane pari, il mercoledì dall'uscita Per_1 da asilo/scuola sino al mattino del venerdì, quando curerà di riaccompagnarvela;
nelle settimane dispari, il mercoledì dall'uscita da asilo/scuola sino al giovedì mattina successivo, quando curerà di riaccompagnarvela, e dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina successivo, quando curerà di riaccompagnarvela. Nel periodo non scolastico il sig. CP_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo fra i genitori Per_1 stessi. Si precisa che per quanto riguarda i prelievi di dalle rispettive case dei genitori Per_1
o il riaccompagno da parte del genitore con cui si trova si intendono precisare per le ore
9,00 o le ore 19,00. Le mattine in cui non andasse a scuola per motivi di salute, per Per_1
festività scolastiche o per altri motivi, si farà carico della sua gestione il genitore presso il quale è collocata in quella giornata. Nel caso in cui si trovasse nelle condizioni di cui Per_1
al capoverso precedente nelle mattine di «passaggio» fra un genitore e l'altro (il mercoledì ed il venerdì nelle settimane pari ed il mercoledì, giovedì e venerdì delle settimane dispari) e nessuno dei due genitori possa accudirla, si adotterà il criterio di cui al successivo punto 9), ossia sarà incaricata una baby sitter di comune gradimento, che verrà retribuita da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
5) durante le vacanze natalizie, a far data dal corrente anno
2025, ciascun genitore potrà trascorrere con sette giorni continuativi, compresi, ad Per_1 anni alterni, fra il 23 ed il 30 dicembre e fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio di ogni anno:
considerato che
nel 2024 la minore ha trascorso la prima settimana delle vacanze con la madre, nel 2025 la prima settimana spetterà al padre. 6) durante le vacanze pasquali Per_1 trascorrerà con ciascun genitore segmenti temporali compresi, ad anni alterni, fra il Giovedì
Santo fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, il mercoledì successivo. Per l'anno in corso
2025, la madre avrà diritto di tenere con sé ; 7) a far data dall'estate 2025, ciascun Per_1
genitore potrà tenere con sé per una settimana continuativa, da comunicare all'altro Per_1 entro il 30 aprile 2025; a far data dall'estate 2026, ciascun genitore potrà tenere con sé
per due settimane anche continuative, da comunicare all'altro entro il 30 aprile di Per_1 ogni anno;
8) durante le vacanze trascorse dalla figlia fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile e comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, che avrà il diritto di ricevere notizie di comunicare con almeno una volta al giorno;
le vacanze di ciascun genitore fuori dal Per_1
territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al capoverso
Pagina 3 precedente, previo consenso dell'altro genitore o, in difetto, di autorizzazione del Giudice tutelare: a tale scopo, i genitori si concedono fin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per la figlia minore, da utilizzarsi per ragioni di studio o di turismo, specificando che la spesa per ottenerne il rilascio e/o il rinnovo sarà divisa equamente tra i due genitori e che sarà la madre a detenere tale documento, consegnandolo, a seguito di accordo o di autorizzazione del Giudice tutelare, al padre, che curerà di riconsegnarglielo al termine del viaggio;
9) resta inteso che sarà possibile, per ciascun genitore, chiedere eccezionalmente, all'altro, deroghe al calendario declinato (come ad esempio di occuparsi di anche in giorni e/o ore non di propria spettanza), confidando nella reciproca Per_1 flessibilità: se tuttavia non sarà possibile che il genitore cui non spetta di stare con Per_1
accolga favorevolmente la richiesta dell'altro, di preferenza rispetto a terze persone, quest'ultimo si dovrà fare carico della figlia a propria cura e spese, ad esempio incaricando una baby sitter, sia che detta esigenza cada in orario lavorativo, sia che cada in orario extra- lavorativo. Nel caso in cui sia costretta ad uscire anticipatamente dall'asilo/scuola
Per_1 per malattia o infortunio nei giorni di «passaggio» da un genitore all'altro e nessuno dei due genitori, né altra persona di loro fiducia, possa occuparsi del suo accudimento, sarà incaricata una baby-sitter di comune gradimento, che verrà retribuita da entrambi nella misura del 50% ciascuno. Nel caso in cui fosse portata a scuola con febbre o sintomi
Per_1 incompatibili con la permanenza nel plesso scolastico, il genitore che l'ha portata a scuola si farà carico di andare tempestivamente a riprenderla e ad accudirla, con la precisazione di cui al capoverso precedente. 10) ciascun genitore preleverà nei giorni di propria
Per_1 spettanza, all'uscita dall'asilo/scuola durante l'anno scolastico e a casa dell'altro genitore, alle ore 9, durante le vacanze: sarà seguita la regola dell'alternanza, secondo cui il trasferimento di a casa di un genitore sarà effettuato a cura dell'altro, con cui la bimba
Per_1
già si trova;
11) i compleanni di saranno festeggiati ad anni alterni presso ciascun Per_1 genitore, ferma restando la possibilità, se gradita ai genitori ed alla figlia, di festeggiarli insieme: il compleanno del corrente anno 2025 sarà trascorso da con la madre;
12) Per_1 in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, l'altro potrà farle visita presso la casa del primo, previo accordo telefonico: a questo proposito si ribadisce l'impegno, in capo a ciascuno, a fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla sua salute ed alle terapie alle quali debba eventualmente essere sottoposta e comunque a concordare con l'altro tutte le decisioni di natura sanitaria inerenti,
Pagina 4 a titolo esemplificativo, percorsi terapeutici o psicoterapeutici, interventi chirurgici e/o odontoiatrici, terapie farmacologiche anche legate all'utilizzo di medicine alternative (ad esempio omeopatia e naturopatia); 13) i genitori avranno cura affinché la figlia minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo paterno e con quelli del ramo materno;
14)sarà diritto di ciascun genitore disporre, durante l'anno, di una settimana di riposo e/o vacanza, durante la quale sarà cura dell'altro genitore, preavvisato con almeno un mese di anticipo, di farsi integrale carico della cura e dell'accudimento di
, in deroga ai principi di cui ai capoversi precedenti, a propria cura e spese. Nel caso Per_1
di concomitanti impegni lavorativi del genitore che si deve prendere cura di in assenza Per_1 dell'altro, quest'ultimo si farà carico delle eventuali spese di baby sitter, ma limitatamente al proprio orario lavorativo e solo nei giorni in cui sarebbe dovuta stare con il genitore Per_1 assente;
15) il signor contribuirà al mantenimento di mediante la CP_1 Per_1
corresponsione, alla signora di un assegno di € 300,00 mensili rivalutabili ISTAT Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, rinunciando altresì alla propria quota parte dell'assegno unico ed universale, che sarà interamente incassato dalla signora Ritenendo decorrente Pt_1
l'obbligo di erogare l'assegno di mantenimento dalla data della propria uscita da casa, il
24.03.2024, e considerato tuttavia il fatto che, da allora, il signor ha provveduto a CP_1
sostenere integralmente la spesa delle utenze domestiche della casa familiare, le rette dell'asilo frequentato da , solo parzialmente rimborsategli attraverso il bonus nido, Per_1
nonché alcune spese straordinarie riferite alla preiscrizione della figlia alla scuola per l'infanzia ed al corso di acquaticità ed altre, l'arretrato dovuto dal signor viene CP_1 concordemente quantificato nella somma di € 712,81, che il signor verserà alla signora CP_1
al momento in cui, in ossequio agli impegni di cui al precedente punto 3, sarà Pt_1 documentata, da parte della signora l'avvenuta voltura delle utenze domestiche. Pt_1
Nella eventualità in cui il signor sia delegato ad anticipare la spesa dovuta per saldare CP_1 il compenso dell'idraulico che ha eseguito in passato alcuni interventi nella casa familiare,
e pari ad € 524,60 dall'importo sopra indicato andrà detratto la somma di € 115,00 quale spesa imputabile alla stessa sig.ra 16) il signor provvederà altresì a Pt_1 CP_1 rimborsare alla signora entro il mese successivo a quello in cui ella le ha sostenute, Pt_1
il 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche occorrenti a di Per_1 cui gli sia fornita copia della idonea documentazione giustificativa;
spese da concordare o meno secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì. Si precisa
Pagina 5 che fra le spese straordinarie che non dovranno essere preventivamente concordate sono incluse le dotazioni richieste dalla scuola ad inizio anno scolastico (es. cambio da tenere in loco, attrezzatura sportiva o musicale, grembiuli), nonché le uscite didattiche e le gite scolastiche e le spese per la frequenza al centro estivo per i mesi di giugno, luglio ed agosto.
Nell'eventualità in cui la signora non fosse nelle condizioni di sostenere Pt_1
anticipatamente le suddette spese straordinarie vi provvederà il signor , con diritto ad CP_1 ottenerne il rimborso pro quota dalla signora previa esibizione della documentazione Pt_1 giustificativa, entro il mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Resta inteso che ciascuna delle parti avrà la possibilità, in caso di omesso o ritardato rimborso dell'assegno o delle spese straordinarie, di rivolgersi senza ritardo al Giudice di Pace per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dell'altro; 17) l'acquisto dei buoni pasto verrà effettuato a cura della signora che ne otterrà il rimborso pro quota dal signor dopo avergli Pt_1 CP_1
documentato l'entità del bonus ottenuto allo scopo e/o avergli consentito l'accesso alla relativa posizione, così che egli possa monitorarne l'andamento; qualora i buoni pasto pervenissero già decurtati il signor rimborserà il 50% dell'importo indicato;
18) le CP_1
detrazioni Irpef per le spese mediche sostenute per la figlia minore saranno godute da entrambi i genitori che abbiano partecipato alla spesa in egual misura, a fronte della quale dovrà essere ottenuto un documento fiscale intestato alla minore stessa;
19) le spese di natura ordinaria relative alla gestione e conduzione della casa familiare resteranno a carico della signora che si impegna a custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di Pt_1 famiglia, mentre quelle di natura straordinaria rimarranno, come per legge, a carico del signor , che ne è proprietario. Le Parti hanno effettuato una ricognizione fotografica CP_1
dello stato dell'immobile alla firma della presente scrittura che si allega al presente atto e che viene sottoscritto da entrambe a conferma dell'effettiva situazione in cui lo stesso viene consegnato alla sig.ra Ove risultasse necessario eseguire interventi o riparazioni di Pt_1 natura straordinaria, la signora ne preciserà la natura al signor il quale, se si Pt_1 CP_1
tratti di spesa effettivamente a lui spettante, farà intervenire, entro 7 giorni dalla richiesta, artigiani o professionisti propri fiduciari, di cui sosterrà integralmente il costo. Nel caso in cui detto intervento mancasse o non fosse tempestivo, la signora avrà diritto di Pt_1
provvedere in autonomia, imputandone la spesa al signor , che provvederà al rimborso CP_1 entro il mese successivo. Si precisa, come già anticipato al precedente punto 2), che la casa familiare viene assegnata alla signora nella sua condizione attuale, concordemente Pt_1
Pagina 6 ritenuta idonea all'uso, essendo funzionale all'utilizzo abitativo: come sopraprecisato al medesimo punto 2), egli provvederà unicamente, entro il 31.03.2025, a rimuovere la copertura apposta sul pavimento del locale autorimessa e la parete in cartongesso posizionata nel medesimo locale, ripristinando l'accesso carrabile. Il sig. farà CP_1 tempestivamente inviare pec dal proprio difensore a quello della sig.ra attestante lo Pt_1
stato in cui il locale verrà consegnato dopo i lavori di ripristino;
20) nel caso in cui la signora rimettesse il signor nella disponibilità della casa coniugale anticipatamente, Pt_1 CP_1 rispetto al momento dell'autosufficienza economica di , il signor le Per_1 CP_1
corrisponderà l'importo di € 11.000,00 in un'unica soluzione all'atto della restituzione, da parte di lei, di tutti gli esemplari delle chiavi in suo possesso e della sottoscrizione del verbale di riconsegna: in tale evenienza, e tenendo conto della rinuncia al diritto di godimento dell'immobile da parte della madre, l'importo del contributo paterno al mantenimento di sarà rimodulato tenendo conto delle esigenze della minore e delle condizioni Per_1 economico-reddituali delle parti in quel momento;
21) nella eventualità in cui, al verificarsi della situazione di cui al paragrafo precedente, il signor intendesse vendere CP_1
l'immobile, alla signora sarà riconosciuto il diritto di prelazione sull'acquisto del Pt_1 bene al medesimo prezzo - da versare in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto pubblico - a cui sarebbe disposto ad acquistare un potenziale acquirente che avesse formalizzato il proprio interesse mediante una proposta irrevocabile di acquisto, che il signor fosse intenzionato ad accettare. Le Parti precisano che in caso di esercizio del diritto CP_1 di prelazione da parte della sig.ra per l'acquisto dell'immobile ex casa familiare la Pt_1 somma di € 11.000,00 andrà conteggiata e come tal sottratta dal prezzo di vendita;
22) il trasferimento di residenza dell'una o dell'altra parte fuori dal Comune di Cesena dovrà godere del preventivo assenso dell'altra; 23) i genitori si rilasciano sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto a ai fini di espatrio per ragioni di turismo e/o Per_1 studio con le modalità di cui al precedente punto 8); 24) la signora d il signor Pt_1 CP_1
si impegneranno, pena l'invalidazione dell'accordo, a rimettere ogni querela e/o a permettere all'altro di conseguire l'archiviazione delle denunce eventualmente reciprocamente depositate: se dette archiviazioni non dovessero verificarsi ciascuna parte che da ciò si senta lesa si riterrà libera di procedere penalmente contro l'altra per il reato di calunnia o per qualsiasi altro l'A.G. riterrà sussistente;
25) ogni altra questione, di natura economica, patrimoniale, o di qualsiasi altro genere, anche riferita alla suddivisione dei beni
Pagina 7 comuni e/o alla giacenza del conto corrente di cui le parti erano contitolari all'epoca della convivenza, già estinto da tempo per assenza di giacenza attiva, dovrà ritenersi definita in modo tombale;
26) le spese del presente giudizio saranno interamente compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2023, rappresentava che dalla Parte_1 convivenza more uxorio intrattenuta con nasceva in data 19.07.2021 la figlia CP_1
e che la relazione era andata deteriorandosi a causa del comportamento del resistente Per_1
che si disinteressava sia di lei che della minore, vieppiù che il medesimo in più occasioni la aggrediva sia verbalmente che fisicamente. Quanto alla situazione economica, rappresentava che il svolgeva la professione di personal trainer, percepiva uno stipendio pari a circa CP_1 euro 5.000,00 ed era proprietario della abitazione adibita a casa familiare mentre lei non possedeva beni immobili, era impiegata presso un'azienda privata e percepiva circa euro
800,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo in capo al di corrisponderle CP_1 euro 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione per intero dell'assegno unico per la figlia.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 29/02/2024 CP_1
negando di essere un padre essente nonché di avere tenuto condotte vessatorie a danno della ricorrente e chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione paritaria tra i genitori con mantenimento diretto della minore o, in subordine, la collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita nonché l'obbligo in capo a se stesso di versare alla ricorrente euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, quindi la percezione nella misura del 50% dell'assegno unico universale per la figlia.
All'udienza del 04/03/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, quindi con ordinanza del 23/07/2025, emessa a seguito del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte in sostituzione dell'udienza del
20/03/2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Pagina 8 Il pubblico ministero, ritualmente avvisato, interveniva nel procedimento.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento promosso da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e
473 bis e ss. c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte, e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in materia di affidamento e mantenimento di figli minori nati da genitori non uniti in matrimonio proposto da nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]180 47521 CESENA ITALIA con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA ROMANA PELLEGRINI e dell'avv. FRANCESCA FOSCHINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Foschini sito in Carpi (MO) VIA
MANZONI N.8
ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...]. 180 CESENA, con il patrocinio dell'avv.
AC IA, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA A. SAFFI N. 40 47023 CESENA resistente
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 depositate in data 17/03/2025 da parte ricorrente e in data 15/03/2025 da parte resistente, le parti hanno presentato conclusioni congiunte per come di seguito integralmente trascritte: “1) la figlia minore , nata a [...]
Cesena (FC) il 19.07.2021, e che attualmente frequenta il primo anno della scuola materna del 7° Circolo-Martorano di Cesena, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori,
Pagina 1 con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre: i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla stessa per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della stessa presso di sé; 2) la casa familiare ed annessa autorimessa site a Cesena (FC), in via
Otello Fusconi n. 180, contraddistinte al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio
78, part. 2125, subalterni 3 e 7, di proprietà di , viene assegnata nella sua CP_1
condizione attuale, concordemente ritenuta idonea all'uso ed unitamente agli arredi ivi contenuti, di proprietà della signora a quest'ultima nella propria qualità Parte_1
di genitore collocatario della figlia minore e fino alla di lei autosufficienza economica: Per_1 il signor , di comune accordo con la ex-compagna ed al fine di proteggere la CP_1
serenità della figlia minore, ha lasciato la casa familiare in data 24.03.2024 ed ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a Cesena (FC), in via Liguria n. 47, portando con sé i propri effetti personali, fatta eccezione per gli strumenti ed attrezzi utilizzati per lo svolgimento della propria attività professionale, attualmente ancora rimessati nel locale autorimessa, che il signor si impegna a rimuovere ed asportare entro il 31.03.2025. CP_1
Entro la medesima data egli si impegna a rimuovere la copertura apposta sul pavimento e la parete in cartongesso posizionata nel locale autorimessa, ripristinando l'accesso carrabile,
e a consegnare altresì alla signora gli esemplari in proprio possesso delle relative Pt_1 chiavi di ingresso. Se alla data stabilita il signor non avrà provveduto all'esecuzione CP_1 dei citati interventi, la signora potrà incaricare una ditta specializzata affinché vi Pt_1
provveda a spese del signor;
3) La signora si impegna a volturare a proprio CP_1 Pt_1 nome le utenze domestiche entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e, dalla medesima data, a farsi carico in via diretta di TARI e IMU se dovuta dalla sig.ra
[...]
, oltre che delle spese condominiali riferibili all'occupante effettiva dell'immobile Parte_1
dal 24.03.2024, data in cui, come detto, il signor ha lasciato la casa familiare: CP_1 contestualmente, quest'ultimo disdirà la domiciliazione delle relative fatture attualmente operante sul proprio conto corrente e sarà ritenuto, da quella data, libero da obblighi o responsabilità, anche in via solidale. Ad ogni buon conto, qualsiasi ritardo nell'adempimento degli impegni di cui al presente paragrafo che contempli oneri a carico del signor sarà CP_1
imputato alla signora e compensato con i crediti vantati dalla stessa nei di lui Pt_1
Pagina 2 confronti fatta eccezione sul credito derivante dal mantenimento;
4) il signor potrà CP_1
tenere con sé con le seguenti modalità: nelle settimane pari, il mercoledì dall'uscita Per_1 da asilo/scuola sino al mattino del venerdì, quando curerà di riaccompagnarvela;
nelle settimane dispari, il mercoledì dall'uscita da asilo/scuola sino al giovedì mattina successivo, quando curerà di riaccompagnarvela, e dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina successivo, quando curerà di riaccompagnarvela. Nel periodo non scolastico il sig. CP_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo fra i genitori Per_1 stessi. Si precisa che per quanto riguarda i prelievi di dalle rispettive case dei genitori Per_1
o il riaccompagno da parte del genitore con cui si trova si intendono precisare per le ore
9,00 o le ore 19,00. Le mattine in cui non andasse a scuola per motivi di salute, per Per_1
festività scolastiche o per altri motivi, si farà carico della sua gestione il genitore presso il quale è collocata in quella giornata. Nel caso in cui si trovasse nelle condizioni di cui Per_1
al capoverso precedente nelle mattine di «passaggio» fra un genitore e l'altro (il mercoledì ed il venerdì nelle settimane pari ed il mercoledì, giovedì e venerdì delle settimane dispari) e nessuno dei due genitori possa accudirla, si adotterà il criterio di cui al successivo punto 9), ossia sarà incaricata una baby sitter di comune gradimento, che verrà retribuita da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
5) durante le vacanze natalizie, a far data dal corrente anno
2025, ciascun genitore potrà trascorrere con sette giorni continuativi, compresi, ad Per_1 anni alterni, fra il 23 ed il 30 dicembre e fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio di ogni anno:
considerato che
nel 2024 la minore ha trascorso la prima settimana delle vacanze con la madre, nel 2025 la prima settimana spetterà al padre. 6) durante le vacanze pasquali Per_1 trascorrerà con ciascun genitore segmenti temporali compresi, ad anni alterni, fra il Giovedì
Santo fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, il mercoledì successivo. Per l'anno in corso
2025, la madre avrà diritto di tenere con sé ; 7) a far data dall'estate 2025, ciascun Per_1
genitore potrà tenere con sé per una settimana continuativa, da comunicare all'altro Per_1 entro il 30 aprile 2025; a far data dall'estate 2026, ciascun genitore potrà tenere con sé
per due settimane anche continuative, da comunicare all'altro entro il 30 aprile di Per_1 ogni anno;
8) durante le vacanze trascorse dalla figlia fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile e comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, che avrà il diritto di ricevere notizie di comunicare con almeno una volta al giorno;
le vacanze di ciascun genitore fuori dal Per_1
territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al capoverso
Pagina 3 precedente, previo consenso dell'altro genitore o, in difetto, di autorizzazione del Giudice tutelare: a tale scopo, i genitori si concedono fin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per la figlia minore, da utilizzarsi per ragioni di studio o di turismo, specificando che la spesa per ottenerne il rilascio e/o il rinnovo sarà divisa equamente tra i due genitori e che sarà la madre a detenere tale documento, consegnandolo, a seguito di accordo o di autorizzazione del Giudice tutelare, al padre, che curerà di riconsegnarglielo al termine del viaggio;
9) resta inteso che sarà possibile, per ciascun genitore, chiedere eccezionalmente, all'altro, deroghe al calendario declinato (come ad esempio di occuparsi di anche in giorni e/o ore non di propria spettanza), confidando nella reciproca Per_1 flessibilità: se tuttavia non sarà possibile che il genitore cui non spetta di stare con Per_1
accolga favorevolmente la richiesta dell'altro, di preferenza rispetto a terze persone, quest'ultimo si dovrà fare carico della figlia a propria cura e spese, ad esempio incaricando una baby sitter, sia che detta esigenza cada in orario lavorativo, sia che cada in orario extra- lavorativo. Nel caso in cui sia costretta ad uscire anticipatamente dall'asilo/scuola
Per_1 per malattia o infortunio nei giorni di «passaggio» da un genitore all'altro e nessuno dei due genitori, né altra persona di loro fiducia, possa occuparsi del suo accudimento, sarà incaricata una baby-sitter di comune gradimento, che verrà retribuita da entrambi nella misura del 50% ciascuno. Nel caso in cui fosse portata a scuola con febbre o sintomi
Per_1 incompatibili con la permanenza nel plesso scolastico, il genitore che l'ha portata a scuola si farà carico di andare tempestivamente a riprenderla e ad accudirla, con la precisazione di cui al capoverso precedente. 10) ciascun genitore preleverà nei giorni di propria
Per_1 spettanza, all'uscita dall'asilo/scuola durante l'anno scolastico e a casa dell'altro genitore, alle ore 9, durante le vacanze: sarà seguita la regola dell'alternanza, secondo cui il trasferimento di a casa di un genitore sarà effettuato a cura dell'altro, con cui la bimba
Per_1
già si trova;
11) i compleanni di saranno festeggiati ad anni alterni presso ciascun Per_1 genitore, ferma restando la possibilità, se gradita ai genitori ed alla figlia, di festeggiarli insieme: il compleanno del corrente anno 2025 sarà trascorso da con la madre;
12) Per_1 in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, l'altro potrà farle visita presso la casa del primo, previo accordo telefonico: a questo proposito si ribadisce l'impegno, in capo a ciascuno, a fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla sua salute ed alle terapie alle quali debba eventualmente essere sottoposta e comunque a concordare con l'altro tutte le decisioni di natura sanitaria inerenti,
Pagina 4 a titolo esemplificativo, percorsi terapeutici o psicoterapeutici, interventi chirurgici e/o odontoiatrici, terapie farmacologiche anche legate all'utilizzo di medicine alternative (ad esempio omeopatia e naturopatia); 13) i genitori avranno cura affinché la figlia minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo paterno e con quelli del ramo materno;
14)sarà diritto di ciascun genitore disporre, durante l'anno, di una settimana di riposo e/o vacanza, durante la quale sarà cura dell'altro genitore, preavvisato con almeno un mese di anticipo, di farsi integrale carico della cura e dell'accudimento di
, in deroga ai principi di cui ai capoversi precedenti, a propria cura e spese. Nel caso Per_1
di concomitanti impegni lavorativi del genitore che si deve prendere cura di in assenza Per_1 dell'altro, quest'ultimo si farà carico delle eventuali spese di baby sitter, ma limitatamente al proprio orario lavorativo e solo nei giorni in cui sarebbe dovuta stare con il genitore Per_1 assente;
15) il signor contribuirà al mantenimento di mediante la CP_1 Per_1
corresponsione, alla signora di un assegno di € 300,00 mensili rivalutabili ISTAT Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, rinunciando altresì alla propria quota parte dell'assegno unico ed universale, che sarà interamente incassato dalla signora Ritenendo decorrente Pt_1
l'obbligo di erogare l'assegno di mantenimento dalla data della propria uscita da casa, il
24.03.2024, e considerato tuttavia il fatto che, da allora, il signor ha provveduto a CP_1
sostenere integralmente la spesa delle utenze domestiche della casa familiare, le rette dell'asilo frequentato da , solo parzialmente rimborsategli attraverso il bonus nido, Per_1
nonché alcune spese straordinarie riferite alla preiscrizione della figlia alla scuola per l'infanzia ed al corso di acquaticità ed altre, l'arretrato dovuto dal signor viene CP_1 concordemente quantificato nella somma di € 712,81, che il signor verserà alla signora CP_1
al momento in cui, in ossequio agli impegni di cui al precedente punto 3, sarà Pt_1 documentata, da parte della signora l'avvenuta voltura delle utenze domestiche. Pt_1
Nella eventualità in cui il signor sia delegato ad anticipare la spesa dovuta per saldare CP_1 il compenso dell'idraulico che ha eseguito in passato alcuni interventi nella casa familiare,
e pari ad € 524,60 dall'importo sopra indicato andrà detratto la somma di € 115,00 quale spesa imputabile alla stessa sig.ra 16) il signor provvederà altresì a Pt_1 CP_1 rimborsare alla signora entro il mese successivo a quello in cui ella le ha sostenute, Pt_1
il 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche occorrenti a di Per_1 cui gli sia fornita copia della idonea documentazione giustificativa;
spese da concordare o meno secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì. Si precisa
Pagina 5 che fra le spese straordinarie che non dovranno essere preventivamente concordate sono incluse le dotazioni richieste dalla scuola ad inizio anno scolastico (es. cambio da tenere in loco, attrezzatura sportiva o musicale, grembiuli), nonché le uscite didattiche e le gite scolastiche e le spese per la frequenza al centro estivo per i mesi di giugno, luglio ed agosto.
Nell'eventualità in cui la signora non fosse nelle condizioni di sostenere Pt_1
anticipatamente le suddette spese straordinarie vi provvederà il signor , con diritto ad CP_1 ottenerne il rimborso pro quota dalla signora previa esibizione della documentazione Pt_1 giustificativa, entro il mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Resta inteso che ciascuna delle parti avrà la possibilità, in caso di omesso o ritardato rimborso dell'assegno o delle spese straordinarie, di rivolgersi senza ritardo al Giudice di Pace per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dell'altro; 17) l'acquisto dei buoni pasto verrà effettuato a cura della signora che ne otterrà il rimborso pro quota dal signor dopo avergli Pt_1 CP_1
documentato l'entità del bonus ottenuto allo scopo e/o avergli consentito l'accesso alla relativa posizione, così che egli possa monitorarne l'andamento; qualora i buoni pasto pervenissero già decurtati il signor rimborserà il 50% dell'importo indicato;
18) le CP_1
detrazioni Irpef per le spese mediche sostenute per la figlia minore saranno godute da entrambi i genitori che abbiano partecipato alla spesa in egual misura, a fronte della quale dovrà essere ottenuto un documento fiscale intestato alla minore stessa;
19) le spese di natura ordinaria relative alla gestione e conduzione della casa familiare resteranno a carico della signora che si impegna a custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di Pt_1 famiglia, mentre quelle di natura straordinaria rimarranno, come per legge, a carico del signor , che ne è proprietario. Le Parti hanno effettuato una ricognizione fotografica CP_1
dello stato dell'immobile alla firma della presente scrittura che si allega al presente atto e che viene sottoscritto da entrambe a conferma dell'effettiva situazione in cui lo stesso viene consegnato alla sig.ra Ove risultasse necessario eseguire interventi o riparazioni di Pt_1 natura straordinaria, la signora ne preciserà la natura al signor il quale, se si Pt_1 CP_1
tratti di spesa effettivamente a lui spettante, farà intervenire, entro 7 giorni dalla richiesta, artigiani o professionisti propri fiduciari, di cui sosterrà integralmente il costo. Nel caso in cui detto intervento mancasse o non fosse tempestivo, la signora avrà diritto di Pt_1
provvedere in autonomia, imputandone la spesa al signor , che provvederà al rimborso CP_1 entro il mese successivo. Si precisa, come già anticipato al precedente punto 2), che la casa familiare viene assegnata alla signora nella sua condizione attuale, concordemente Pt_1
Pagina 6 ritenuta idonea all'uso, essendo funzionale all'utilizzo abitativo: come sopraprecisato al medesimo punto 2), egli provvederà unicamente, entro il 31.03.2025, a rimuovere la copertura apposta sul pavimento del locale autorimessa e la parete in cartongesso posizionata nel medesimo locale, ripristinando l'accesso carrabile. Il sig. farà CP_1 tempestivamente inviare pec dal proprio difensore a quello della sig.ra attestante lo Pt_1
stato in cui il locale verrà consegnato dopo i lavori di ripristino;
20) nel caso in cui la signora rimettesse il signor nella disponibilità della casa coniugale anticipatamente, Pt_1 CP_1 rispetto al momento dell'autosufficienza economica di , il signor le Per_1 CP_1
corrisponderà l'importo di € 11.000,00 in un'unica soluzione all'atto della restituzione, da parte di lei, di tutti gli esemplari delle chiavi in suo possesso e della sottoscrizione del verbale di riconsegna: in tale evenienza, e tenendo conto della rinuncia al diritto di godimento dell'immobile da parte della madre, l'importo del contributo paterno al mantenimento di sarà rimodulato tenendo conto delle esigenze della minore e delle condizioni Per_1 economico-reddituali delle parti in quel momento;
21) nella eventualità in cui, al verificarsi della situazione di cui al paragrafo precedente, il signor intendesse vendere CP_1
l'immobile, alla signora sarà riconosciuto il diritto di prelazione sull'acquisto del Pt_1 bene al medesimo prezzo - da versare in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto pubblico - a cui sarebbe disposto ad acquistare un potenziale acquirente che avesse formalizzato il proprio interesse mediante una proposta irrevocabile di acquisto, che il signor fosse intenzionato ad accettare. Le Parti precisano che in caso di esercizio del diritto CP_1 di prelazione da parte della sig.ra per l'acquisto dell'immobile ex casa familiare la Pt_1 somma di € 11.000,00 andrà conteggiata e come tal sottratta dal prezzo di vendita;
22) il trasferimento di residenza dell'una o dell'altra parte fuori dal Comune di Cesena dovrà godere del preventivo assenso dell'altra; 23) i genitori si rilasciano sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto a ai fini di espatrio per ragioni di turismo e/o Per_1 studio con le modalità di cui al precedente punto 8); 24) la signora d il signor Pt_1 CP_1
si impegneranno, pena l'invalidazione dell'accordo, a rimettere ogni querela e/o a permettere all'altro di conseguire l'archiviazione delle denunce eventualmente reciprocamente depositate: se dette archiviazioni non dovessero verificarsi ciascuna parte che da ciò si senta lesa si riterrà libera di procedere penalmente contro l'altra per il reato di calunnia o per qualsiasi altro l'A.G. riterrà sussistente;
25) ogni altra questione, di natura economica, patrimoniale, o di qualsiasi altro genere, anche riferita alla suddivisione dei beni
Pagina 7 comuni e/o alla giacenza del conto corrente di cui le parti erano contitolari all'epoca della convivenza, già estinto da tempo per assenza di giacenza attiva, dovrà ritenersi definita in modo tombale;
26) le spese del presente giudizio saranno interamente compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2023, rappresentava che dalla Parte_1 convivenza more uxorio intrattenuta con nasceva in data 19.07.2021 la figlia CP_1
e che la relazione era andata deteriorandosi a causa del comportamento del resistente Per_1
che si disinteressava sia di lei che della minore, vieppiù che il medesimo in più occasioni la aggrediva sia verbalmente che fisicamente. Quanto alla situazione economica, rappresentava che il svolgeva la professione di personal trainer, percepiva uno stipendio pari a circa CP_1 euro 5.000,00 ed era proprietario della abitazione adibita a casa familiare mentre lei non possedeva beni immobili, era impiegata presso un'azienda privata e percepiva circa euro
800,00 mensili. Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo in capo al di corrisponderle CP_1 euro 1.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione per intero dell'assegno unico per la figlia.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 29/02/2024 CP_1
negando di essere un padre essente nonché di avere tenuto condotte vessatorie a danno della ricorrente e chiedendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione paritaria tra i genitori con mantenimento diretto della minore o, in subordine, la collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita nonché l'obbligo in capo a se stesso di versare alla ricorrente euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, quindi la percezione nella misura del 50% dell'assegno unico universale per la figlia.
All'udienza del 04/03/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, quindi con ordinanza del 23/07/2025, emessa a seguito del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte in sostituzione dell'udienza del
20/03/2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Pagina 8 Il pubblico ministero, ritualmente avvisato, interveniva nel procedimento.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole anche con riferimento al rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità del mantenimento a carico dei genitori.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento promosso da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e
473 bis e ss. c.p.c., considerate le conclusioni congiunte di cui in atti e sopra riportate recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte, e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
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