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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2024, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 465/2020 R.G. avente ad oggetto la citazione per revocazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c. della sentenza n. 3387/2019 resa dalla Corte
d'Appello di PO a definizione del procedimento n. 5030/2014 in cui è stata impugnata la sentenza del Tribunale di PO n. 14797/2013 in materia di restituzione di immobile e accertamento di proprietà, promossa da:
nella qualità di esecutore testamentario e legatario di Parte_1
, cf. rappresentato e difeso in virtù di Persona_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Bruno Spagna Musso, presso 1
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Leone IV n. 99
ATTORE IN REVOCAZIONE
contro
, cf. , in proprio e quale erede di Parte_2 CodiceFiscale_2 Per_2
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in
[...]
appello dagli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Vanacore, presso i quali è elettivamente domiciliato in Capri alla via Roma n. 89
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
nonché
in persona del Sindaco p.t., cf. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di delibera di G.M. n. 47/2020 dall'avv. Andrea Esposito, presso il quale è elettivamente domiciliato alla via Carlo Poerio n. 53
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
e
, in proprio e nella qualità di procuratrice di Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7
CONVENUTI IN REVOCAZIONE - NON COSTITUITA
nonché
DI , , CP_8 CP_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 CP_15 Persona_1 CP_16
, Controparte_17 Controparte_18
2
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] CONVENUTI IN REVOCAZIONE - GIA' CONTUMACI IN APPELLO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 3887/2020, depositata il 13.07.2019 - con la quale la Corte d'Appello
di PO aveva rigettato l'impugnazione proposta da e condannato Parte_1
l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato , Parte_2
compensando invece le spese nei rapporti con il e con - ha CP_1 CP_1 Controparte_2
proposto revocazione ex art. 395 n. 4 cpc , deducendo a sostegno un unico Parte_1
motivo.
2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Parte_2
vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio anche il di cui la sentenza resa dalla Corte di Appello di Controparte_1
PO ha dichiarato l'estraneità ai fatti di causa, ed ha chiesto la compensazione delle spese nei suoi confronti.
Non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati , CP_19 CP_9
Controparte_10 Controparte_11 CP_20 CP_16 CP_12 [...]
ed il sacerdote don CP_13 CP_14 CP_15 Persona_1
, nonché , in proprio e nella qualità di procuratrice di Controparte_17 Controparte_2
, , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
gli ultimi tre nella qualità di eredi di
[...] CP_20
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio oggetto di revocazione e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
3
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
13.07.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto di citazione per revocazione è stato notificato: a il 20.1.2020 mediante invio di pec agli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Parte_2
Vanacore, procuratori costituiti nel giudizio di appello;
al Comune di Capri il 20.01.2020
mediante invio pec all'avv. Andrea Esposito, procuratore costituito nel giudizio di appello;
a il 20.01.2020 mediante invio pec in proprio;
a , in proprio e CP_14 Parte_3
nella qualità di procuratrice di , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
e in data 20.01.2020 mediante invio per all'avv. Controparte_6 Controparte_7
Cristina Caccavale, procuratore costituito nel giudizio di appello;
a , CP_19 [...]
, , CP_10 Controparte_11 CP_14 Persona_1 Controparte_18
CP_15 CP_9 Controparte_13 CP_12 CP_16
mediante invio in data 20.01.2020 di raccomandate a/ r a norma di Controparte_17
legge.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione posteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009,
atteso che il giudizio di appello è stato promosso nel 2014 e dunque in epoca successiva al 4
luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
4
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Va premesso che con decreto n. 69318 del 12.07.1937 il Prefetto di PO aveva espropriato in danno del sacerdote il fabbricato denominato ”, sito in Capri alla CP_21 Org_1
via Marina Grande, in catasto al foglio 2 , p.lla 290, al fine di consentire la costruzione della strada di accesso del pennello sottoflutto tra la banchina di Piazza Fontana ed il predetto pennello;
a distanza di anni, in data 06.12.1962 gli eredi del sacerdote avevano poi CP_14
richiesto al Prefetto di PO la retrocessione delle aree non utilizzate a tale scopo. Detta
richiesta, dapprima respinta dal Prefetto, era stata successivamente accolta a seguito di ricorso al Consiglio di Stato, che aveva dichiarato che il fondo sito in Capri, alla via Marina Grande
denominato “ ” non risultava area necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica. Org_1
In virtù di quanto innanzi detto, gli eredi ed esecutori testamentari del reverendo CP_21
avevano quindi convenuto in giudizio il per ottenere la restituzione
[...] Controparte_1
del detto fondo;
costituendosi in giudizio, il convenuto si era però opposto alla CP_1
domanda, eccependo di aver usucapito il fondo per averlo occupato sin dal 1964 per l'allargamento della strada pubblica. Nel corso del giudizio era stata espletata una CTU a mezzo dell'ing. , che aveva accertato che la porzione di fondo richiesta dagli eredi del Per_3
sacerdote era stata di fatto occupata dal per costruirvi la strada e che CP_14 Controparte_1
la rimanente area di sedime era stata destinata ad accesso a quattro locali sottostrada;
il CTU
aveva inoltre affermato che le zone indicate alla lettera a) e b) della planimetria, costituite da un locale sottostante alla strada di mq. 18 e da un piazzale scoperto di 39,60 mq., che risultavano di proprietà di e , risultavano illegittimamente Persona_2 Parte_2
5
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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[...] occupati dall'attività commerciale ” e dai tavolini e sedie posti a servizio dello Parte_4
stesso bar.
Tanto premesso, con atto di citazione notificato il 13.07.1999 il conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di PO , e Controparte_2 Parte_2 CP_19
chiedendo che, nel caso in cui nel giudizio ancora pendente per la retrocessione di beni espropriati fosse stato condannato alla restituzione di immobili in favore degli esecutori
Par testamentari del . venissero a loro volta condannati per illegittima CP_21
occupazione e , che vantavano un titolo di proprietà su detti Persona_2 Parte_2
beni e , che ne era il detentore in qualità di conduttore di . CP_19 Parte_2
Nel giudizio così instaurato si costituivano e eccependo Parte_2 Persona_2
che il non aveva provato la sua legittimazione ad agire, che la pretesa nei Controparte_1
loro confronti era infondata e non documentata e che l'area oggetto di causa non era mai stata di proprietà esclusiva del sacerdote ma anche di proprietà comune al loro dante causa: CP_14
, come dai titoli di provenienza in loro possesso;
i detti convenuti chiedevano Persona_4
pertanto il rigetto della domanda attorea spiegando, in subordine, domanda riconvenzionale per la dichiarazione di usucapione per possesso ultraventennale dei beni oggetto della controversia;
nello stesso giudizio, sebbene ritualmente citato, restava invece contumace il conduttore . CP_19
Nel corso dell'udienza del 16.11.2004 il depositava in atti la sentenza n. Controparte_1
1869/2004 del Tribunale di PO - Sezione Stralcio - che lo aveva condannato alla retrocessione degli immobili in favore degli eredi/esecutori testamentari del sacerdote CP_21
ed avverso la quale aveva interposto appello;
successivamente, a seguito della morte
[...]
della convenuta si costituiva in giudizio in qualità di erede il figlio Persona_2 Pt_2
6
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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[...] mentre intervenivano volontariamente anche , Pt_2 Persona_1 CP_22
e don , in qualità di eredi ed esecutori testamentari del sacerdote Controparte_17 CP_21
chiedendo che venisse riconosciuta in loro favore la proprietà sui beni in
[...]
contestazione, già peraltro riconosciuta dalla sentenza n. 1869/04 della sezione stralcio del
Tribunale di PO, confermata dalla sentenza n. 1541/2006 della Corte d'Appello di PO,
avverso la quale il aveva interposto ricorso per Cassazione. Controparte_1
Gli interventori chiedevano pertanto al Tribunale adito di sospendere il giudizio ex art. 295
cpc sul presupposto che, in caso di rigetto del ricorso, sarebbe risultato definitivamente accertato il loro diritto di proprietà sui beni oggetto di causa e detta statuizione avrebbe, di fatto, superato ed assorbito ogni altra domanda spiegata in giudizio, ivi compresa l'avversa domanda di usucapione.
Il giudizio non veniva sospeso ed, a seguito del decesso dell'interventore , CP_22
la causa veniva interrotta e successivamente riassunta nei confronti degli eredi
[...]
, , CP_10 CP_9 Controparte_11 CP_20 CP_4 CP_3
quali eredi di e
[...] Persona_5 CP_16 CP_12 CP_13
quali eredi di;
e
[...] Persona_6 CP_14 CP_15 Persona_1
quali eredi di Infine, all'esito di una istruttoria consistita nel deposito di Persona_7
ulteriore documentazione e nell'escussione dei testi, il giudizio veniva definito con la sentenza n. 14797/2013 nella quale il Tribunale di PO, rigettando la domanda dell'ente attore,
accertava e dichiarava il diritto di proprietà di sull'area in contestazione, Parte_2
condannando il alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza interponeva appello , nella sua qualità di erede Persona_1
ed esecutore testamentario del sacerdote don , lamentando la violazione degli CP_21
7
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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[...] artt. 295 e 297 cpc;
la violazione del principio dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi;
l'errata interpretazione della sentenza di retrocessione;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da Persona_2
dante causa di;
l'errata interpretazione dei fatti di causa. Chiedeva pertanto Parte_2
che la sentenza venisse riformata accertando e dichiarando, anche a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione interposto dal il suo diritto di proprietà sui beni in Controparte_1
contestazione, identificabili con l'area scoperta di mq. 39,60 occupata con fioriere e tavolini,
nonché con il locale deposito di mq. 18, tutti occupati da in qualità di CP_19
conduttore di . Parte_2
Ancor prima della prima udienza di comparizione interveniva il decesso dell'appellante
, ragion per cui alla prima udienza del 03.07.2015 si costituiva Persona_1
volontariamente in giudizio nella sua qualità di legatario ed esecutore Parte_1
testamentario del defunto appellante, il quale si riportava integralmente alle richieste già
formulate dal suo dante causa. Integrato il contraddittorio per ordine della Corte nei riguardi di rimasta contumace, si costituivano in giudizio il Controparte_18 Controparte_1
che, precisando di essere intervenuto ai soli fini dell'integrità del contraddittorio processuale,
chiedeva la compensazione delle spese, nonché , in proprio e nella qualità di Parte_2
erede della madre chiedendo il rigetto del gravame e la refusione delle Persona_2
spese di lite. Si costituiva infine anche , aderendo integralmente alle richieste Controparte_2
formulate dall'appellante; tutti gli altri appellati, benché ritualmente citati, restavano contumaci nel giudizio di gravame.
Nel corso del giudizio veniva richiesta ma non disposta una nuova consulenza tecnica sui luoghi di causa ed il giudizio veniva infine definito con la sentenza n. 3887/2919 nella quale,
8
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] la Sesta Sezione della Corte d'Appello di PO, ribadendo che il Consiglio di Stato aveva dichiarato il diritto alla retrocessione limitatamente all'area di sedime del cosiddetto “fortino”,
esteso mq 189,20, confinante con altro corpo di fabbricata a lui non appartenente, come peraltro confermato nel testamento dello stesso sacerdote, pubblicato dal notaio il Per_8
09.02.1957, rigettava l'appello confermando che al sacerdote spettasse CP_21
soltanto la proprietà della struttura denominata “fortino”, con lati di mt. 11 x 17,20 e non le zone adiacenti, appartenenti ad altri proprietari.
Avverso la predetta sentenza ha interposto impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 cpc
, nella qualità di esecutore testamentario e legatario di . Parte_1 Persona_1
6. Con il primo ed unico motivo che la sentenza impugnata Parte_6
conterrebbe un evidente errore revocatorio, essendo stata decisa, a suo parere, sulla base di un'obiettiva “svista”, immediatamente rilevabile per actis, che avrebbe indotto i giudicanti a supporre inesistente la decisiva circostanza che la zona sub a) in questione, attualmente occupata dal bar , fosse originariamente di proprietà del sacerdote Parte_7 CP_21
e quindi, dei suoi eredi, contrariamente al vero e a quanto chiaramente evidenziato nella consulenza dell'ing. alle pagg. 13 e14. Per_3
Più in concreto, a dire del , l'errore revocatorio consisterebbe nell'aver escluso Pt_1
dall'area oggetto di retrocessione la zona indicata sub a) nella consulenza tecnica dell'ing.
, risultata già originariamente di proprietà del sacerdote;
detto errore Per_3 CP_21
revocatorio avrebbe condotto pertanto la Corte a rendere una sentenza ingiusta, rigettando il gravame e confermando la decisione del giudice di primo grado, che ha dichiarato il diritto di proprietà di sull'area oggetto di contestazione. Parte_2
7. Il motivo è inammissibile per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
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Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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[...] La dottrina più recente afferma che l'essenza dell'impugnazione revocatoria riguardi direttamente la “giustizia della decisione” che sia stata in qualche modo compromessa dalla dedotta sussistenza di circostanze costituenti motivi di revocazione;
dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presupponga l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
che l'errore debba consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa e che l'errore stesso debba risultare con immediatezza ed obiettività
senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive ed essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (così
Cass. ord. 16439 del 10/06/2021).
La Suprema Corte, definendo l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. come una falsa percezione della realtà o una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non incidente su un punto controverso e non attinente ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (così Cass.
22.10.2019, n. 26890), ha tuttavia precisato che: “ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato
per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari
della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è
configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa
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Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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[...] abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito
dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04.04.2019 n.
9527).
La pronuncia che precede, frutto di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dimostra indubitabilmente che per configurare l'errore revocatorio sia necessario non soltanto che la decisione sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa oppure che sia stata supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, ma soprattutto che il fatto non sia stato oggetto di contrasto tra le parti e tanto meno sia stato oggetto della pronuncia giudiziale.
In caso contrario - ovvero se il dedotto errore di fatto abbia fatto emergere posizioni contrapposte delle parti che hanno dato luogo ad una discussione in corso di causa - la successiva pronuncia sul punto resa dal giudice non può configurare più una mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio, del quale deve essere dichiarata l'inammissibilità (così Cass. ord. 27622 del
30.10.2018).
Intervenendo sulla questione in epoca recente la Corte regolatrice ha anche chiarito che l'errore caduto su un fatto controvertibile che fa venire meno il presupposto stesso dell'ammissibilità
dell'errore revocatorio è quello che investe un aspetto sul quale i contraddittori hanno fatto emergere le loro contrapposte posizioni, stimolando una discussione sul punto, in maniera che la valutazione del fatto controvertibile, ove viziata, non può essere dedotta con il rimedio esperito (Cassazione civile, sez. III, 15.03.2023, n. 7435).
Applicando i principi suindicati al caso di specie, emerge con evidenza l'assenza dei requisiti per la revocazione ex art. 395 n,. 4 cpc.
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[...] Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dal , la proprietà del piazzale e del locale Pt_1
sottostrada di cui alle lettere a) e d) della CTU espletata in primo grado dall'ing. , hanno Per_3
rappresentato sin dall'inizio del giudizio un punto controverso tra le parti, ciascuna delle quali ne rivendicava a sé il diritto, al punto da generare un contenzioso che perdura dinanzi alle autorità giudiziarie civili ed amministrative da oltre venticinque anni, senza soluzione di continuità.
Il detto “fatto”, tuttora non pacifico ma controverso tra le parti, è stato poi anche oggetto di valutazione nella sentenza resa dal giudice di prime cure.
Ed infatti il Tribunale, sulla scorta del materiale documentale depositato nel fascicolo di ufficio,
in particolare degli atti della procedura espropriativa del 1937, della sentenza del Consiglio di
Stato e del testamento del sacerdote , ha accertato e dichiarato che il diritto di CP_21
proprietà del reverendo fosse effettivamente limitato alla sola area di sedime del “ ” e Org_1
non anche agli immobili ad esso adiacenti.
Il Tribunale si è poi pronunciato anche sulle conclusioni del CTU in ordine alla circostanza che la retrocessione della particella 290 avrebbe riguardato anche il locale ed il piazzale oggetto di contesa, rilevando che l'ausiliario stesso, pur avendo indicato in 357 mq la superficie dell'intera particella 290, in 189,20 mq la superficie del fortino abbattuto ed in complessivi 57,80 mq la superficie del locale deposito e del piazzale oggetto del contendere, non sia stato comunque in grado di spiegare a chi sarebbe poi appartenuta la superficie in esubero di 110 mq ivi esistente.
Ciò posto, emerge con assoluta evidenza che il dedotto errore di fatto, sul quale l'attore ha fondato la domanda di revocazione, oltre ad essere tutt'altro che pacifico tra le parti in causa, è
stato anche oggetto di valutazione sia da parte del primo giudice, che da parte del giudice del gravame, che ha ritenuto le doglianze dell'appellante non decisive, se non addirittura irrilevanti,
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[...] ai fini della richiesta riforma della decisione. Per sincerarsene è sufficiente leggere le conclusioni che sono state trascritte alla pagina 3 dal Tribunale di PO già con la sentenza che ha definito il giudizio in prime cure in cui è espressamente richiamato il contenuto delle pagine 13 e 1\4 della relazione dell'ing. , cui è stata data coerente risposta nei due gradi Per_3
di merito del giudizio pervenendo alla conclusione che la dimensione de ” era quella CP_23
ritenuta dalla Corte nella sentenza oggetto di revocazione.
In presenza di una controversia connotata da siffatte caratteristiche, vale la pena richiamare la recente pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in materia di revocazione ordinaria,
nella quale l'adunanza plenaria ha ribadito il seguente principio di diritto: “l'errore di fatto
previsto dall'art. 395 n. 4 cpc idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una
falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale
abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente
escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o
documenti stessi risulti positivamente accertato;
consiste pertanto, in un errore meramente
percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice. L'errore deve
apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può
consistere, per converso, in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali,
vertendosi, in tale caso, nelle ipotesi di errore di giudizio, denunciabile con ricorso per
cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cpc” (Cass. Sez. Unite, 15.03.2023
n. 7484).
Nel caso di specie, l'errore di fatto oggetto della domanda di revocazione non riveste nessuna delle caratteristiche innanzi indicate, non apparendo né evidente, né immediatamente rilevabile,
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[...] né pacifico tra le parti, né determinante rispetto alla decisione adottata, ma soprattutto esso non
è qualificabile come errore percettivo poiché, essendosi tradotto in una valutazione dei fatti resa dal giudicante che su di esso si è pronunciato, può rappresentare al più un errore di
giudizio.
Ne consegue che il travisamento di fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo, ma non espressamente controverso della causa, derivante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, attinente ad un punto non controverso, sul quale la decisione non abbia espressamente motivato e costituente elemento decisivo della decisione da revocare (così Consiglio di Stato
05.01.2024, n. 198) non è in alcun modo ravvisabile nel giudizio che ci occupa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione per difetto dei requisiti di legge necessari alla sua proposizione.
8. La totale soccombenza dell'impugnante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di;
la relativa liquidazione viene eseguita in Parte_2
dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, per le fasi studio, istruttoria e decisionale e con distrazione in favore degli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Vanacore,
dichiaratisi anticipatari. Spese compensate, come richiesto, tra l'impugnante ed il CP_1
nulla per le spese tra l'impugnante e le parti non costituite.
[...]
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'impugnante,
in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
14
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+ 10
[...]
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, sulla domanda di revocazione ex art. 395 n.
4 cpc proposta da avverso la sentenza n. 3887/2019 resa dalla Corte Parte_1
d'Appello di PO - Sezione Sesta Civile - tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
2- condanna a pagare in favore di le spese del Parte_1 Parte_2
giudizio, che liquida in €. 6.946,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Vanacore, dichiaratisi anticipatari;
3- compensa le spese del giudizio tra ed il Parte_1 Controparte_1
4- nulla per le spese tra l'impugnante e le parti non costituite;
5- dà atto che l'impugnante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in PO, il 20.03.2024
Il giudice ausiliario estensore Il presidente
Avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
15
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
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[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 465/2020 R.G. avente ad oggetto la citazione per revocazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c. della sentenza n. 3387/2019 resa dalla Corte
d'Appello di PO a definizione del procedimento n. 5030/2014 in cui è stata impugnata la sentenza del Tribunale di PO n. 14797/2013 in materia di restituzione di immobile e accertamento di proprietà, promossa da:
nella qualità di esecutore testamentario e legatario di Parte_1
, cf. rappresentato e difeso in virtù di Persona_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Bruno Spagna Musso, presso 1
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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[...] il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Leone IV n. 99
ATTORE IN REVOCAZIONE
contro
, cf. , in proprio e quale erede di Parte_2 CodiceFiscale_2 Per_2
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in
[...]
appello dagli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Vanacore, presso i quali è elettivamente domiciliato in Capri alla via Roma n. 89
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
nonché
in persona del Sindaco p.t., cf. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di delibera di G.M. n. 47/2020 dall'avv. Andrea Esposito, presso il quale è elettivamente domiciliato alla via Carlo Poerio n. 53
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
e
, in proprio e nella qualità di procuratrice di Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7
CONVENUTI IN REVOCAZIONE - NON COSTITUITA
nonché
DI , , CP_8 CP_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 CP_15 Persona_1 CP_16
, Controparte_17 Controparte_18
2
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] CONVENUTI IN REVOCAZIONE - GIA' CONTUMACI IN APPELLO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 3887/2020, depositata il 13.07.2019 - con la quale la Corte d'Appello
di PO aveva rigettato l'impugnazione proposta da e condannato Parte_1
l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato , Parte_2
compensando invece le spese nei rapporti con il e con - ha CP_1 CP_1 Controparte_2
proposto revocazione ex art. 395 n. 4 cpc , deducendo a sostegno un unico Parte_1
motivo.
2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Parte_2
vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio anche il di cui la sentenza resa dalla Corte di Appello di Controparte_1
PO ha dichiarato l'estraneità ai fatti di causa, ed ha chiesto la compensazione delle spese nei suoi confronti.
Non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati , CP_19 CP_9
Controparte_10 Controparte_11 CP_20 CP_16 CP_12 [...]
ed il sacerdote don CP_13 CP_14 CP_15 Persona_1
, nonché , in proprio e nella qualità di procuratrice di Controparte_17 Controparte_2
, , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
gli ultimi tre nella qualità di eredi di
[...] CP_20
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio oggetto di revocazione e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
3
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
13.07.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto di citazione per revocazione è stato notificato: a il 20.1.2020 mediante invio di pec agli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Parte_2
Vanacore, procuratori costituiti nel giudizio di appello;
al Comune di Capri il 20.01.2020
mediante invio pec all'avv. Andrea Esposito, procuratore costituito nel giudizio di appello;
a il 20.01.2020 mediante invio pec in proprio;
a , in proprio e CP_14 Parte_3
nella qualità di procuratrice di , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
e in data 20.01.2020 mediante invio per all'avv. Controparte_6 Controparte_7
Cristina Caccavale, procuratore costituito nel giudizio di appello;
a , CP_19 [...]
, , CP_10 Controparte_11 CP_14 Persona_1 Controparte_18
CP_15 CP_9 Controparte_13 CP_12 CP_16
mediante invio in data 20.01.2020 di raccomandate a/ r a norma di Controparte_17
legge.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione posteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009,
atteso che il giudizio di appello è stato promosso nel 2014 e dunque in epoca successiva al 4
luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
4
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Va premesso che con decreto n. 69318 del 12.07.1937 il Prefetto di PO aveva espropriato in danno del sacerdote il fabbricato denominato ”, sito in Capri alla CP_21 Org_1
via Marina Grande, in catasto al foglio 2 , p.lla 290, al fine di consentire la costruzione della strada di accesso del pennello sottoflutto tra la banchina di Piazza Fontana ed il predetto pennello;
a distanza di anni, in data 06.12.1962 gli eredi del sacerdote avevano poi CP_14
richiesto al Prefetto di PO la retrocessione delle aree non utilizzate a tale scopo. Detta
richiesta, dapprima respinta dal Prefetto, era stata successivamente accolta a seguito di ricorso al Consiglio di Stato, che aveva dichiarato che il fondo sito in Capri, alla via Marina Grande
denominato “ ” non risultava area necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica. Org_1
In virtù di quanto innanzi detto, gli eredi ed esecutori testamentari del reverendo CP_21
avevano quindi convenuto in giudizio il per ottenere la restituzione
[...] Controparte_1
del detto fondo;
costituendosi in giudizio, il convenuto si era però opposto alla CP_1
domanda, eccependo di aver usucapito il fondo per averlo occupato sin dal 1964 per l'allargamento della strada pubblica. Nel corso del giudizio era stata espletata una CTU a mezzo dell'ing. , che aveva accertato che la porzione di fondo richiesta dagli eredi del Per_3
sacerdote era stata di fatto occupata dal per costruirvi la strada e che CP_14 Controparte_1
la rimanente area di sedime era stata destinata ad accesso a quattro locali sottostrada;
il CTU
aveva inoltre affermato che le zone indicate alla lettera a) e b) della planimetria, costituite da un locale sottostante alla strada di mq. 18 e da un piazzale scoperto di 39,60 mq., che risultavano di proprietà di e , risultavano illegittimamente Persona_2 Parte_2
5
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] occupati dall'attività commerciale ” e dai tavolini e sedie posti a servizio dello Parte_4
stesso bar.
Tanto premesso, con atto di citazione notificato il 13.07.1999 il conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di PO , e Controparte_2 Parte_2 CP_19
chiedendo che, nel caso in cui nel giudizio ancora pendente per la retrocessione di beni espropriati fosse stato condannato alla restituzione di immobili in favore degli esecutori
Par testamentari del . venissero a loro volta condannati per illegittima CP_21
occupazione e , che vantavano un titolo di proprietà su detti Persona_2 Parte_2
beni e , che ne era il detentore in qualità di conduttore di . CP_19 Parte_2
Nel giudizio così instaurato si costituivano e eccependo Parte_2 Persona_2
che il non aveva provato la sua legittimazione ad agire, che la pretesa nei Controparte_1
loro confronti era infondata e non documentata e che l'area oggetto di causa non era mai stata di proprietà esclusiva del sacerdote ma anche di proprietà comune al loro dante causa: CP_14
, come dai titoli di provenienza in loro possesso;
i detti convenuti chiedevano Persona_4
pertanto il rigetto della domanda attorea spiegando, in subordine, domanda riconvenzionale per la dichiarazione di usucapione per possesso ultraventennale dei beni oggetto della controversia;
nello stesso giudizio, sebbene ritualmente citato, restava invece contumace il conduttore . CP_19
Nel corso dell'udienza del 16.11.2004 il depositava in atti la sentenza n. Controparte_1
1869/2004 del Tribunale di PO - Sezione Stralcio - che lo aveva condannato alla retrocessione degli immobili in favore degli eredi/esecutori testamentari del sacerdote CP_21
ed avverso la quale aveva interposto appello;
successivamente, a seguito della morte
[...]
della convenuta si costituiva in giudizio in qualità di erede il figlio Persona_2 Pt_2
6
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] mentre intervenivano volontariamente anche , Pt_2 Persona_1 CP_22
e don , in qualità di eredi ed esecutori testamentari del sacerdote Controparte_17 CP_21
chiedendo che venisse riconosciuta in loro favore la proprietà sui beni in
[...]
contestazione, già peraltro riconosciuta dalla sentenza n. 1869/04 della sezione stralcio del
Tribunale di PO, confermata dalla sentenza n. 1541/2006 della Corte d'Appello di PO,
avverso la quale il aveva interposto ricorso per Cassazione. Controparte_1
Gli interventori chiedevano pertanto al Tribunale adito di sospendere il giudizio ex art. 295
cpc sul presupposto che, in caso di rigetto del ricorso, sarebbe risultato definitivamente accertato il loro diritto di proprietà sui beni oggetto di causa e detta statuizione avrebbe, di fatto, superato ed assorbito ogni altra domanda spiegata in giudizio, ivi compresa l'avversa domanda di usucapione.
Il giudizio non veniva sospeso ed, a seguito del decesso dell'interventore , CP_22
la causa veniva interrotta e successivamente riassunta nei confronti degli eredi
[...]
, , CP_10 CP_9 Controparte_11 CP_20 CP_4 CP_3
quali eredi di e
[...] Persona_5 CP_16 CP_12 CP_13
quali eredi di;
e
[...] Persona_6 CP_14 CP_15 Persona_1
quali eredi di Infine, all'esito di una istruttoria consistita nel deposito di Persona_7
ulteriore documentazione e nell'escussione dei testi, il giudizio veniva definito con la sentenza n. 14797/2013 nella quale il Tribunale di PO, rigettando la domanda dell'ente attore,
accertava e dichiarava il diritto di proprietà di sull'area in contestazione, Parte_2
condannando il alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza interponeva appello , nella sua qualità di erede Persona_1
ed esecutore testamentario del sacerdote don , lamentando la violazione degli CP_21
7
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] artt. 295 e 297 cpc;
la violazione del principio dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi;
l'errata interpretazione della sentenza di retrocessione;
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da Persona_2
dante causa di;
l'errata interpretazione dei fatti di causa. Chiedeva pertanto Parte_2
che la sentenza venisse riformata accertando e dichiarando, anche a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione interposto dal il suo diritto di proprietà sui beni in Controparte_1
contestazione, identificabili con l'area scoperta di mq. 39,60 occupata con fioriere e tavolini,
nonché con il locale deposito di mq. 18, tutti occupati da in qualità di CP_19
conduttore di . Parte_2
Ancor prima della prima udienza di comparizione interveniva il decesso dell'appellante
, ragion per cui alla prima udienza del 03.07.2015 si costituiva Persona_1
volontariamente in giudizio nella sua qualità di legatario ed esecutore Parte_1
testamentario del defunto appellante, il quale si riportava integralmente alle richieste già
formulate dal suo dante causa. Integrato il contraddittorio per ordine della Corte nei riguardi di rimasta contumace, si costituivano in giudizio il Controparte_18 Controparte_1
che, precisando di essere intervenuto ai soli fini dell'integrità del contraddittorio processuale,
chiedeva la compensazione delle spese, nonché , in proprio e nella qualità di Parte_2
erede della madre chiedendo il rigetto del gravame e la refusione delle Persona_2
spese di lite. Si costituiva infine anche , aderendo integralmente alle richieste Controparte_2
formulate dall'appellante; tutti gli altri appellati, benché ritualmente citati, restavano contumaci nel giudizio di gravame.
Nel corso del giudizio veniva richiesta ma non disposta una nuova consulenza tecnica sui luoghi di causa ed il giudizio veniva infine definito con la sentenza n. 3887/2919 nella quale,
8
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
+ 10
[...] la Sesta Sezione della Corte d'Appello di PO, ribadendo che il Consiglio di Stato aveva dichiarato il diritto alla retrocessione limitatamente all'area di sedime del cosiddetto “fortino”,
esteso mq 189,20, confinante con altro corpo di fabbricata a lui non appartenente, come peraltro confermato nel testamento dello stesso sacerdote, pubblicato dal notaio il Per_8
09.02.1957, rigettava l'appello confermando che al sacerdote spettasse CP_21
soltanto la proprietà della struttura denominata “fortino”, con lati di mt. 11 x 17,20 e non le zone adiacenti, appartenenti ad altri proprietari.
Avverso la predetta sentenza ha interposto impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 cpc
, nella qualità di esecutore testamentario e legatario di . Parte_1 Persona_1
6. Con il primo ed unico motivo che la sentenza impugnata Parte_6
conterrebbe un evidente errore revocatorio, essendo stata decisa, a suo parere, sulla base di un'obiettiva “svista”, immediatamente rilevabile per actis, che avrebbe indotto i giudicanti a supporre inesistente la decisiva circostanza che la zona sub a) in questione, attualmente occupata dal bar , fosse originariamente di proprietà del sacerdote Parte_7 CP_21
e quindi, dei suoi eredi, contrariamente al vero e a quanto chiaramente evidenziato nella consulenza dell'ing. alle pagg. 13 e14. Per_3
Più in concreto, a dire del , l'errore revocatorio consisterebbe nell'aver escluso Pt_1
dall'area oggetto di retrocessione la zona indicata sub a) nella consulenza tecnica dell'ing.
, risultata già originariamente di proprietà del sacerdote;
detto errore Per_3 CP_21
revocatorio avrebbe condotto pertanto la Corte a rendere una sentenza ingiusta, rigettando il gravame e confermando la decisione del giudice di primo grado, che ha dichiarato il diritto di proprietà di sull'area oggetto di contestazione. Parte_2
7. Il motivo è inammissibile per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
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+ 10
[...] La dottrina più recente afferma che l'essenza dell'impugnazione revocatoria riguardi direttamente la “giustizia della decisione” che sia stata in qualche modo compromessa dalla dedotta sussistenza di circostanze costituenti motivi di revocazione;
dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presupponga l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
che l'errore debba consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa e che l'errore stesso debba risultare con immediatezza ed obiettività
senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive ed essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (così
Cass. ord. 16439 del 10/06/2021).
La Suprema Corte, definendo l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. come una falsa percezione della realtà o una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non incidente su un punto controverso e non attinente ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (così Cass.
22.10.2019, n. 26890), ha tuttavia precisato che: “ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato
per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari
della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è
configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa
10
Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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[...] abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito
dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04.04.2019 n.
9527).
La pronuncia che precede, frutto di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dimostra indubitabilmente che per configurare l'errore revocatorio sia necessario non soltanto che la decisione sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa oppure che sia stata supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, ma soprattutto che il fatto non sia stato oggetto di contrasto tra le parti e tanto meno sia stato oggetto della pronuncia giudiziale.
In caso contrario - ovvero se il dedotto errore di fatto abbia fatto emergere posizioni contrapposte delle parti che hanno dato luogo ad una discussione in corso di causa - la successiva pronuncia sul punto resa dal giudice non può configurare più una mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio, del quale deve essere dichiarata l'inammissibilità (così Cass. ord. 27622 del
30.10.2018).
Intervenendo sulla questione in epoca recente la Corte regolatrice ha anche chiarito che l'errore caduto su un fatto controvertibile che fa venire meno il presupposto stesso dell'ammissibilità
dell'errore revocatorio è quello che investe un aspetto sul quale i contraddittori hanno fatto emergere le loro contrapposte posizioni, stimolando una discussione sul punto, in maniera che la valutazione del fatto controvertibile, ove viziata, non può essere dedotta con il rimedio esperito (Cassazione civile, sez. III, 15.03.2023, n. 7435).
Applicando i principi suindicati al caso di specie, emerge con evidenza l'assenza dei requisiti per la revocazione ex art. 395 n,. 4 cpc.
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[...] Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dal , la proprietà del piazzale e del locale Pt_1
sottostrada di cui alle lettere a) e d) della CTU espletata in primo grado dall'ing. , hanno Per_3
rappresentato sin dall'inizio del giudizio un punto controverso tra le parti, ciascuna delle quali ne rivendicava a sé il diritto, al punto da generare un contenzioso che perdura dinanzi alle autorità giudiziarie civili ed amministrative da oltre venticinque anni, senza soluzione di continuità.
Il detto “fatto”, tuttora non pacifico ma controverso tra le parti, è stato poi anche oggetto di valutazione nella sentenza resa dal giudice di prime cure.
Ed infatti il Tribunale, sulla scorta del materiale documentale depositato nel fascicolo di ufficio,
in particolare degli atti della procedura espropriativa del 1937, della sentenza del Consiglio di
Stato e del testamento del sacerdote , ha accertato e dichiarato che il diritto di CP_21
proprietà del reverendo fosse effettivamente limitato alla sola area di sedime del “ ” e Org_1
non anche agli immobili ad esso adiacenti.
Il Tribunale si è poi pronunciato anche sulle conclusioni del CTU in ordine alla circostanza che la retrocessione della particella 290 avrebbe riguardato anche il locale ed il piazzale oggetto di contesa, rilevando che l'ausiliario stesso, pur avendo indicato in 357 mq la superficie dell'intera particella 290, in 189,20 mq la superficie del fortino abbattuto ed in complessivi 57,80 mq la superficie del locale deposito e del piazzale oggetto del contendere, non sia stato comunque in grado di spiegare a chi sarebbe poi appartenuta la superficie in esubero di 110 mq ivi esistente.
Ciò posto, emerge con assoluta evidenza che il dedotto errore di fatto, sul quale l'attore ha fondato la domanda di revocazione, oltre ad essere tutt'altro che pacifico tra le parti in causa, è
stato anche oggetto di valutazione sia da parte del primo giudice, che da parte del giudice del gravame, che ha ritenuto le doglianze dell'appellante non decisive, se non addirittura irrilevanti,
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[...] ai fini della richiesta riforma della decisione. Per sincerarsene è sufficiente leggere le conclusioni che sono state trascritte alla pagina 3 dal Tribunale di PO già con la sentenza che ha definito il giudizio in prime cure in cui è espressamente richiamato il contenuto delle pagine 13 e 1\4 della relazione dell'ing. , cui è stata data coerente risposta nei due gradi Per_3
di merito del giudizio pervenendo alla conclusione che la dimensione de ” era quella CP_23
ritenuta dalla Corte nella sentenza oggetto di revocazione.
In presenza di una controversia connotata da siffatte caratteristiche, vale la pena richiamare la recente pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in materia di revocazione ordinaria,
nella quale l'adunanza plenaria ha ribadito il seguente principio di diritto: “l'errore di fatto
previsto dall'art. 395 n. 4 cpc idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una
falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale
abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente
escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o
documenti stessi risulti positivamente accertato;
consiste pertanto, in un errore meramente
percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice. L'errore deve
apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può
consistere, per converso, in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali,
vertendosi, in tale caso, nelle ipotesi di errore di giudizio, denunciabile con ricorso per
cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cpc” (Cass. Sez. Unite, 15.03.2023
n. 7484).
Nel caso di specie, l'errore di fatto oggetto della domanda di revocazione non riveste nessuna delle caratteristiche innanzi indicate, non apparendo né evidente, né immediatamente rilevabile,
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[...] né pacifico tra le parti, né determinante rispetto alla decisione adottata, ma soprattutto esso non
è qualificabile come errore percettivo poiché, essendosi tradotto in una valutazione dei fatti resa dal giudicante che su di esso si è pronunciato, può rappresentare al più un errore di
giudizio.
Ne consegue che il travisamento di fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo, ma non espressamente controverso della causa, derivante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, attinente ad un punto non controverso, sul quale la decisione non abbia espressamente motivato e costituente elemento decisivo della decisione da revocare (così Consiglio di Stato
05.01.2024, n. 198) non è in alcun modo ravvisabile nel giudizio che ci occupa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione per difetto dei requisiti di legge necessari alla sua proposizione.
8. La totale soccombenza dell'impugnante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di;
la relativa liquidazione viene eseguita in Parte_2
dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, per le fasi studio, istruttoria e decisionale e con distrazione in favore degli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Vanacore,
dichiaratisi anticipatari. Spese compensate, come richiesto, tra l'impugnante ed il CP_1
nulla per le spese tra l'impugnante e le parti non costituite.
[...]
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'impugnante,
in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
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Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, causa n. 465/2020 RG. – / Parte_1 Pt_2
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P.Q.M
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La Corte d'Appello di PO, 2^ Sezione Civile, sulla domanda di revocazione ex art. 395 n.
4 cpc proposta da avverso la sentenza n. 3887/2019 resa dalla Corte Parte_1
d'Appello di PO - Sezione Sesta Civile - tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
2- condanna a pagare in favore di le spese del Parte_1 Parte_2
giudizio, che liquida in €. 6.946,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Luigi Desiderio e Flavio Vanacore, dichiaratisi anticipatari;
3- compensa le spese del giudizio tra ed il Parte_1 Controparte_1
4- nulla per le spese tra l'impugnante e le parti non costituite;
5- dà atto che l'impugnante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in PO, il 20.03.2024
Il giudice ausiliario estensore Il presidente
Avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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