Art. 40.
Per le operazioni di registrazione e verifica su nastro magnetico delle notizie contenute nei questionari del censimento della popolazione e delle abitazioni, l'Istituto centrale di statistica puo' avvalersi delle regioni, delle province e dei comuni che, avendo disponibilita' di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni.
L'istituto stabilira' le modalita' e i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all' art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 .
Per le operazioni di registrazione e verifica su nastro magnetico delle notizie contenute nei questionari del censimento della popolazione e delle abitazioni, l'Istituto centrale di statistica puo' avvalersi delle regioni, delle province e dei comuni che, avendo disponibilita' di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni.
L'istituto stabilira' le modalita' e i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all' art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 .