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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10237/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cavallaro, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Vincenza Marinelli, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo CP_1
ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. , confermando il parere Persona_1
della Commissione medica, aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l si è costituito in giudizio, chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, la verifica della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo
Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'udienza del 13.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che la ricorrente è affetta da ““Cerebrovasculopatia grave, ipertensione arteriosa, pregresso intervento di prolasso rettale” e che, a causa di queste patologie, la stessa è da considerare un soggetto
“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento”, dal mese di marzo 2025.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025.
Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di marzo 2025, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti. Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10237/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 13 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10237/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cavallaro, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Vincenza Marinelli, Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo CP_1
ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. , confermando il parere Persona_1
della Commissione medica, aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l si è costituito in giudizio, chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, la verifica della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo
Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'udienza del 13.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa , sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che la ricorrente è affetta da ““Cerebrovasculopatia grave, ipertensione arteriosa, pregresso intervento di prolasso rettale” e che, a causa di queste patologie, la stessa è da considerare un soggetto
“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento”, dal mese di marzo 2025.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025.
Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di marzo 2025, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti. Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10237/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del Parte_1 diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2025; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 13 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi