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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2363/2023 RG avente ad oggetto: “ violazione patto di non concorrenza – TFR – fatture ”
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
- rappresentata e difesa dall'Avvocato VESPANI MAURO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato VIANELLO RICCARDO ed elettivamente domiciliato in P.LE ROMA 464 30100 VENEZIA,
-resistente
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
- terzo chiamato
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/12/2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l'ex dipendente Controparte_3
1
[...] chiedendo « In principalità - Accertato e dichiarato che il signor CP_1
si è reso inadempiente al patto di non concorrenza sottoscritto con
[...] in data 03.05.2005, condannarlo a corrispondere in Parte_1 favore della ricorrente a titolo di penale da inadempimento la somma di €
250.000,00 o, in subordine, la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
In subordine - In denegata ipotesi di ritenuta nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti, condannare il signor CP_1
a restituire alla società ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
[...]
2033 e/o 2041 c.c., l'importo complessivo di € 33.000,00, o la diversa maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla percezione dei singoli emolumenti mensili al saldo effettivo;
In ogni caso - Operare la compensazione fino a concorrenza con quanto dovuto a titolo di TFR e, in subordine, con eventuali altre spettanze fossero accertate in corso di causa in favore del signor
;». Controparte_1
Nel costituirsi ha contestato integralmente le Controparte_1 pretese della società ricorrente e chiesto « 1) In via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa dell' in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande 21. A tal fine si chiede espressamente che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 418, c. 1, e 420, c. 9, c.p.c., e a modifica del decreto di cui all'art. 415, c. 2, c.p.c., venga pronunciato un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo. 2)
Nel merito:
2.1. In via principale: - respingersi integralmente il ricorso della società perché nullo nonché infondato in fatto e in Parte_1 diritto, e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale;
2.2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, e salvo gravame, compensarsi gli eventuali crediti di con l'importo dovuto al sig. a titolo di Parte_1 Controparte_1
TFR (18.380,02 euro), con l'importo di cui alla fattura n. 12 del 2 dicembre
2018 (12.200 euro), e con l'importo di cui alla proforma di fattura n. 1A del 2
2 settembre 2019 (10.362,50 euro), importi da maggiorarsi tutti con interessi legali e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, con eventuali altre spettanze risultanti in corso di causa a favore del sig. ;
2.3. In via Controparte_1 riconvenzionale:
2.3.1. in relazione al patto di non concorrenza: a) accertarsi e dichiararsi la nullità del patto di non concorrenza intercorso tra
[...]
e il sig. , con conseguente rigetto delle domande Parte_1 Controparte_1 avversarie;
b) in caso di accertamento e declaratoria della validità del patto di non concorrenza, e salvo gravame, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola penale inserita nel patto di non concorrenza intercorso tra
[...]
e il sig. , con conseguente rigetto delle domande Parte_1 Controparte_1 avversarie;
c) in caso di accertamento e declaratoria della validità del patto di non concorrenza e della clausola penale in esso inserita nonché di condanna del sig. a restituire quanto incassato a titolo di corrispettivo Controparte_1 per detto patto, e salvo gravame, limitarsi la condanna nei limiti della prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale e, in ogni caso, agli importi ricevuti al netto, disponendosi, in ogni caso, la compensazione con l'importo dovuto al sig. a titolo di TFR (18.380,02 euro), Controparte_1 con l'importo di cui alla fattura n. 12 del 2 dicembre 2018 (12.200 euro), e con l'importo di cui alla proforma di fattura n. 1A del 2 settembre 2019 (10.362,50 euro), importi da maggiorarsi tutti con interessi legali e rivalutazione monetaria,
e, in ogni caso, con eventuali altre spettanze risultanti in corso di causa a favore del sig. ;
2.3.2. in relazione ai crediti retributivi e Controparte_1 contributivi del sig. nei confronti di - Controparte_1 Parte_1 condannarsi a corrispondere al sig. Parte_1 Controparte_1
l'importo netto dovuto a titolo di TFR nella misura di 18.380,02 euro, l'importo di cui alla fattura n. 12 del 2 dicembre 2018 nella misura di 12.200 euro, e l'importo di cui alla proforma di fattura n. 1A del 2 settembre 2019 nella misura di 10.362,50 euro, o i diversi importi, maggiori o minori, che dovessero risultare in corso di causa, in ogni caso da maggiorare con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo effettivo, e oltre agli interessi sugli interessi maturati al saggio legale sulle somme sopra indicate dalla data del deposito della memoria di costituzione ex art. 1283 c.c., e tutto
3 ciò previa eventuale emissione, anche inaudita altera parte, di ordinanza ex art. 423, c. 1 o c. 2, c.p.c., per il pagamento delle somme non contestate oppure per il pagamento di una somma a titolo provvisorio;
- condannarsi
[...]
a corrispondere al sig. le differenze retributive Parte_1 Controparte_1 conseguenti al ricalcolo delle mensilità aggiuntive relative al periodo 2012-
2019 e del TFR, per effetto dell'inclusione, nella base di computo di questi emolumenti, dei compensi provvigionali percepiti e percipiendi nel predetto periodo, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo effettivo, e oltre agli interessi sugli interessi maturati al saggio legale sulle somme sopra indicate dalla data del deposito della memoria di costituzione ex art. 1283 c.c.; - conseguentemente a) condannarsi
[...]
a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale del sig. Parte_1
per gli anni 2012-2019 presso l' previo versamento a Controparte_1 CP_2 tale Istituto delle differenze contributive eventualmente scaturenti dal computo, nella base imponibile contributiva, degli emolumenti provvigionali, percepiti e percipiendi negli anni 2012-2019, o dei diversi importi contributivi, maggiori o minori, che dovessero comunque risultare in corso di causa, b) oppure, in via subordinata e salvo gravame, in relazione ai periodi per i quali dovesse essere accertato come impossibile il versamento dei contributi, condannarsi
[...] alla costituzione, in favore del sig. , della rendita Parte_1 Controparte_1 vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962 tramite pagamento all della somma CP_2 corrispondente alla relativa riserva matematica, o, comunque, alla costituzione presso l in favore del medesimo, della riserva matematica utile a CP_2 garantirgli la rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, da determinare tramite
CTU, e/o al risarcimento, ex art. 2116, c. 2, c.c., dei danni conseguenti all'omesso versamento contributivo all determinati in misura pari alla CP_2 riserva matematica necessaria per costituire la rendita vitalizia ex art. 13, l. n.
1338/1962, e tutto ciò nella misura quantificata in corso di causa tramite CTU, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo effettivo;
A tal fine, anche in relazione alle domande riconvenzionali, si chiede espressamente che, ai sensi dell'art. 418 c.p.c. e a
4 modifica del decreto di cui all'art. 415, c. 2, c.p.c., venga pronunciato un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza».
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita altresì
[...]
concludendo «nel caso di accoglimento Controparte_2 anche solo in parte delle domande formulate dal lavoratore, ricorrente in via riconvenzionale, accertare il diritto di al versamento dei contributi CP_2 previdenziali conseguenti alle maggiori retribuzioni contributive accertate e condannare il datore di lavoro ai conseguenti versamenti contributivi, maggiorati delle somme aggiuntive e interessi nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale. Nel caso di accertamento del diritto dei lavoratori alla costituzione della rendita vitalizia con oneri a carico del datore di lavoro, condannare quest'ultimo ai relativi versamenti, nei limiti della prescrizione ex
Cass. SS.UU. 21302/2017. Spese rifuse»
Ha replicato la società ricorrente concludendo « In via preliminare - Pur se già autorizzata, per quanto possa occorrere, si oppone alla chiamata in causa del terzo;
- Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia a decidere sulle domande di pagamento delle somme portate dalla fattura n. 12 del 02.12.2018
e dalla proforma di fattura n. 1A del 02.09.2019; In principalità - Previo rigetto delle eccezioni tutte svolte ex adverso, accertato e dichiarato che il signor si è reso inadempiente al patto di non concorrenza Controparte_1 sottoscritto con in data 03.05.2005, condannarlo a Parte_1 corrispondere in favore della ricorrente a titolo di penale da inadempimento la somma di € 250.000,00 o, in subordine, la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-
Respingere in toto le domande riconvenzionali svolte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Respingere le istanze svolte ex adverso ai sensi dell'art. 423 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge;
In subordine - In denegata ipotesi di ritenuta nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti, previo rigetto delle eccezioni avverse, condannare il signor a restituire alla società ricorrente, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 e/o 2041 c.c., l'importo complessivo di
€ 33.000,00, o la diversa maggior o minor somma che sarà accertata in corso
5 di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla percezione dei singoli emolumenti mensili al saldo effettivo;
- In denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande riconvenzionali svolte ex adverso, accertarne e dichiararne la prescrizione come meglio esposto in atto con riferimento a ciascuna di esse domande e per l'effetto rigettarle in toto, o in subordine limitarne l'accoglimento agli importi non prescritti;
- In denegata ipotesi di loro accoglimento, anche parziale, disporre la compensazione con le somme che saranno accertate di spettanza in favore di In Parte_1 ogni caso - Operare la compensazione fino a concorrenza con quanto dovuto a titolo di TFR e, in subordine, con eventuali altre spettanze fossero accertate in corso di causa in favore del signor;
- Spese e compenso Controparte_1 professionale di causa, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, iva e cpa come per legge, interamente refusi»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti.
*** ***
1. Deduce la società ricorrente: di essere un'azienda operante nel settore automotive, specializzata nella vendita, installazione ed assistenza di apparecchiature, prodotti e servizi quali apparecchiature elettroniche per il controllo, il collaudo e la revisione dei veicoli, attrezzature per gommisti, ponti sollevatori, tester autodiagnosi, compressori, stazioni di ricarica climatizzatori ecc. oltre alla riparazione e alla manutenzione degli stessi (doc. 1 ric.); seppur costituita nel 2005, di far seguito all'esperienza quarantennale nel settore di
, che attraverso la propria società ne è altresì il Controparte_5 CP_6 socio di maggioranza (doc. 2 ric.); di aver assunto in data 3/5/2005 il convenuto con contratto a tempo indeterminato, qualifica Controparte_1 di perito elettronico di 3° livello, affidandogli mansioni di carattere commerciale e pertanto di acquisizione di nuovi clienti, di gestione degli stessi e di quelli in portafoglio, di raccolta degli ordini e delle relative attività accessorie (doc. 3 ric.); di aver contestualmente sottoscritto un patto di non concorrenza con il quale il convenuto si è impegnato: - per tutta la durata del rapporto di lavoro a «non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
6 concorrenza con l'azienda e a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio», - nel caso di risoluzione del rapporto per sue dimissioni, per un periodo di tre anni successivi a tale data, a
«non assumere impieghi o incarichi da persone o enti che possano svolgere attività in concorrenza con quella da noi svolta ed altresì a non svolgere, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona o ente di qualsiasi natura, alcuna attività che possa in qualsiasi modo essere in concorrenza con quella da noi svolta», con limitazione territoriale alle regioni “Veneto –
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna” (doc. 4 ric.), - a versare alla ricorrente, nel caso di violazione dall'accordo, «a titolo di penale,
l'importo costituente il globale dei corrispettivi percepiti, moltiplicato per dodici» (doc. 4 ric.); di avere regolarmente versato al convenuto AZ, a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, la somma mensile di €
200,00 come risultante dai cedolini paga (docc. 5 - 6); che nel 2013, in costanza di rapporto, il convenuto aveva aperto una propria
Controparte_1 ditta individuale per svolgere l'attività di formazione presso istituti scolastici professionali in materia di apparecchiature per il settore automotive (doc. 7 ric.), con il consenso della ricorrente salvo il dovere di fedeltà all'azienda nel rispetto degli obblighi di legge e del patto di non concorrenza sottoscritto;
in data 25/02/2019 il convenuto ha rassegnato le proprie
Controparte_1 dimissioni volontarie con effetto dal successivo 01/03/2019 (doc. 8 ric.); che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, è venuto a Controparte_5 conoscenza che ha continuato a lavorare nello stesso
Controparte_1 settore commerciale e nello stesso segmento di mercato, sia per tipologia di prodotto e di clientela, che di territorio, della società ricorrente;
che in particolare , in forma di impresa individuale, ha svolto per
Controparte_1
l'intero triennio di vigenza del patto di non concorrenza (e svolge a tutt'oggi) la stessa medesima attività di come emerge dal suo profilo Parte_1
Facebook dove lo stesso si dichiara libero professionista e mandatario di marchi quali “Sicam S.r.l. – Bosch Group”, “IL S.p.A.”, “AR” (doc. 9
– 10, doc. 7 ric.), ove il marchio “IL S.p.A.” è uno storico partner
7 commerciale della società ricorrente (doc. 11); si comprende dalle successive difese che dal doc. 10 deve evincersi che , successivamente alle CP_1 dimissioni da , ha trattato un ordine con un gommista “NO Pt_1
Gomme snc” che si trova nella zona territoriale coperta dal patto di non concorrenza;
che il signor , è venuto anche a conoscenza Controparte_5 che si è reso inadempiente al patto di non concorrenza – Controparte_1 oltre naturalmente all'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. – anche in costanza di rapporto di lavoro avendo lo stessi trattato affari per proprio conto in diretta concorrenza con il datore di lavoro traendone il relativo profitto nei seguenti casi: a) con la OZ ZU CA di ZU Michele, con sede in
Cittadella (PD), Via Bonarda n. 24, presso la quale aveva Controparte_1 raccolto in data 03/09/2018 per conto della ricorrente una proposta d'ordine avente ad oggetto la fornitura di una linea di revisione autoveicoli e motoveicoli e convergenza per l'importo di € 46.000,00 oltre iva, in detta occasione emetteva alla suddetta carrozzeria una propria Controparte_1 fattura (n. 09 del 10/09/2018) di € 6.000,00 oltre iva, per attività di
«consulenza per progettazione, realizzazione e attivazione centro di revisione»;
b) successivamente emetteva alla suddetta carrozzeria un preventivo di pari importo (n. 05 del 10/12/2018) per «consulenza per progettazione, realizzazione e attivazione linea prova freni», come emerge dalla nota del
13/12/2018, con la quale il cliente contestava l'accaduto tramite il proprio professionista Rag. , peraltro OZ ZU inoltrò la suddetta Per_1 contestazione direttamente al fornitore IO S.p.A. – uno dei principali partner della ricorrente – con la conseguenza di metterla in cattiva luce arrecando grave danno alla propria immagine e alla propria credibilità commerciale (doc. 12 – 13 – 14); c) nei confronti della SA Auto s.a.s. con sede in Mozzecane (VR), storica cliente della ricorrente, CP_1
emetteva fattura n. 05 del 22/05/2018 per «consulenza su vendita
[...] attrezzatura per officina», per l'importo di € 2.000,00 oltre iva, che risulta essere stato pagato con assegno bancario intestato allo stesso CP_1
(doc. 15 – 16 ric); di aver trattenuto, in ragione delle suddette
[...] riscontrate violazioni del patto di non concorrenza da parte di CP_1
8 , il pagamento del TFR pari ad € 18.380,02 a parziale compensazione CP_1 del maggior importo dovuto a titolo di penale da inadempimento al patto di non concorrenza, versando comunque le ritenute di legge dovute (doc. 17); di avere interesse, attese le comprovate violazioni al patto di non concorrenza poste in essere da , a richiedere il pagamento della somma Controparte_1 dovuta a titolo di penale.
2. Pertanto, evidenzia la società ricorrente, il convenuto in costanza di rapporto ha violato il patto di non concorrenza, in quanto ha fornito prestazioni in proprio alla OZ ZU CA di ZU Michele e alla società SA Auto s.a.s., tant'è che ha emesso loro fattura per percepire il compenso per la prestazione svolta (cfr. docc. 12 -13 -15) e nel triennio di vigenza del patto di non concorrenza post contrattuale ( 1/3/2019 –
1/3/2022) ha svolto attività in diretta concorrenza con quella di essa ricorrente, atteso che: ha trattato le stesse categorie merceologiche di prodotti e servizi;
la tipologia di clientela e il settore di mercato sono le stesse, ovvero autofficine, gommisti e altri operatori del settore;
la sede legale e operativa della ditta individuale di AZ BR è a Favaro Veneto (VE), a distanza di pochi chilometri da quella di essa ricorrente;
le suddette attività sono state volte operando nell'ambito territoriale Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia
Giulia – Emilia Romagna;
la somma corrisposta per il patto di non concorrenza
(€ 200 x 165 mesi) è pari ad € 33.000 e la penale ad € 396.000 (= 33.000 x
12).
3. Il convenuto ha contestato integralmente in fatto e in diritto le pretese della società ricorrente ed in particolare: ha contestato di aver svolto l'attività concorrenziale dedotta ed ha evidenziato come il ricorso soffra di una doppia discrasia: rispetto alla affermata violazione dell'art. 2105 c.c., perché manca la richiesta risarcitoria, formulata solo rispetto al patto di non concorrenza il quale opera solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto alla violazione del patto di non concorrenza, perché manca l'esposizione delle circostanze di fatto da cui sarebbe derivata quella violazione, posto che in ricorso sono riportate esclusivamente episodi che si
9 sarebbero verificati durante il rapporto di lavoro;
eccepisce che ciò configura un'ipotesi di nullità del patto di prova.
4. Evidenzia poi il convenuto quanto segue:
5. - di essere titolare sin da gennaio 2013 di P. IVA e di essere iscritto alla CCIAA di Venezia - Rovigo con la qualifica di piccolo imprenditore
(la ditta Automotive Solution di dichiara di svolgere «attività Controparte_1 di agente / rappresentante di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio»): il tutto alla luce del sole e nella piena consapevolezza di tant'è che a partire dal maggio 2012, cioè da quando la Parte_1 mansione del resistente è stata modificata, passando da «operaio Perito
Elettronico di 3^ livello» a «viaggiatore operatore di vendita di 1^ categoria»
(doc. 1 res.), la società ha apprezzato l'opera professionale del resistente remunerandola con compensi provvigionali aggiuntivi rispetto alla retribuzione base (docc.
2-13 res.);
6. - quanto alla vicenda della OZ ZU: a) la fattura n. 9 del 10 settembre 2018 è stata annullata, b) egli resistente non ha incassato alcuna somma, c) del «grave danno» subito dalla ricorrente non vi è alcuna prova, d) l'attività del resistente ha facilitato la conclusione dell'affare tra la
OZ ZU e che, infatti, in pendenza del Parte_1 rapporto di lavoro non ha mosso al dipendente alcuna contestazione, pur essendo a conoscenza dell'attività svolta dal medesimo sin dal settembre 2018.
In particolare l'affare si è concluso con la consegna del marzo 2019 di un intero impianto di prova freni e ha procurato a l'incasso Pt_1 Parte_1 del ben più consistente importo di € 46.000 +IVA (v. la proposta di ordine n.
82/2018 del 3/9/2018: doc. 14); il resistente oltre a concludere positivamente l'affare ha svolto una specifica consulenza al cliente – da questo stesso richiesta
- circa l'impianto di prova freni oggetto della trattativa;
l'invio nel dicembre
2018 da parte di alla OZ ZU del preventivo per CP_1
«consulenza su progettazione, realizzazione e attivazione linea prova freni» è stato un errore e non è mai stato richiesto alcun pagamento;
7. - quanto alla vicenda SA, ha Parte_1 venduto a SA Auto s.a.s. una linea di revisione moto e il resistente
10 ha emesso una fattura a SA Auto s.a.s. per «consulenza su CP_1 vendita attrezzatura per officina», richiesta dal cliente per esigenze puramente tecnico-amministrative funzionali all'apertura di un centro di revisione ovvero si è occupato di verificare se il titolo di studio del sig. CP_1 [...] consentiva lo svolgimento dell'attività di responsabile tecnico di un CP_7 centro di revisione;
si è trattato dunque di un'attività del tutto diversa da quella svolta da come confermato dalla mail inviata il Parte_1
9/4/2018 da SA a (doc. 15); CP_1
8. - quanto al periodo post contrattuale egli resistente non svolge la medesima attività prima svolta per la ma attività di agente per i Parte_1 produttori di attrezzatture e impianti e non di agente per i rivenditori, atteso che il settore è così organizzato: a) al vertice vi sono i produttori di attrezzature e impianti (IL, AR, ecc.); b) al livello sottostante vi sono gli agenti dei produttori, ambito nel quale si inquadra l'attività svolta dal resistente dal periodo successivo alle dimissioni del febbraio 2019; c) più al di sotto si trovano i rivenditori (come , i quali acquistano dai Parte_1 produttori, anche per il tramite degli agenti degli stessi, e rivendono ai clienti finali (autofficine, gommisti, carrozzerie, ecc.); d) gli agenti dei rivenditori, attività svolta dal resistente per conto di fino al momento Pt_1 Parte_1 delle dimissioni;
e) alla base gli utilizzatori/clienti finali (autofficine, gommisti, carrozzerie, …): dunque, è cliente delle aziende Parte_1 preponenti per le quali lavora, in veste di agente, egli resistente che non ha proprio alcun interesse a interferire con l'attività di un Parte_1 tanto è vero che nei contratti con IL e SI gli è vietato di vendere al pubblico.
9. In diritto il resistente eccepisce:
10. - la nullità del patto di concorrenza post contrattuale per la indeterminatezza dell'oggetto, la eccessiva estensione temporale e territoriale tale da comportare una drastica limitazione della libertà della capacità lavorativa e professionale del lavoratore e per l'esiguità del corrispettivo pattuito, anche tenuto conto che il giudizio sulla adeguatezza del corrispettivo deve essere svolta ex ante e non ex post (al termine del rapporto di lavoro);
11 11. -la nullità della clausola penale essendo totalmente sproporzionata e vessatoria;
12. -l'irripetibilità di quanto corrisposto al resistente a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza.
13. In via riconvenzionale il resistente chiede:
14. -il pagamento del TFR espressamente trattenuto dalla ricorrente
15. -il pagamento della fattura n. 12 del 2 dicembre 2018 (12.200 euro) emessa per il saldo dei compensi per affari procacciati nel 2018 di cui ai docc. 34 e 33 cit., sub fatturato 2018;
16. -il pagamento della proforma di fattura n. 1A del 2 settembre
2019 (per € 8.493,85 +IVA, per un totale di € 10.362,50) emessa per il pagamento dei compensi per affari procacciati (doc. 35 res.), ove il dovuto è desumibile dal file excel prodotto sub doc. 33 ed è dato dalla differenza tra la somma di quanto dovuto per il 2017 (15.410,83 euro) e di quanto dovuto per il 2018 (15.383,02 euro), cioè in totale 30.793,85 euro, da un lato, e quanto versato nel 2018 (22.300 euro), dall'altro (= 8.493,85 € + IVA = €
10.362,50);
17. -il pagamento della incidenza su mensilità supplementari (13^
e14^) e TFR dei compensi provvigionali percepiti a partire dal 2013 al 2014 da e dal 2015 dalla controllante (docc. 2-13 Parte_1 CP_6 cit.), ai sensi dell'art. 15 CCNL secondo il quale «per l'Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica»;
18. -con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del resistente presso l' per gli anni (dal 2013 CP_2 al 2019) qualora fosse accertato il mancato computo delle provvigioni nella base imponibile, e ciò tramite versamento all' delle differenze contributive CP_2 scaturenti dal maggior imponibile, ove ciò non fosse possibile con condanna di alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. Parte_1
1338/1962 tramite pagamento all' della somma corrispondente alla CP_2 relativa riserva matematica e/o al risarcimento, ex art. 2116, c. 2, c.c.
12 19. La società ricorrente nella memoria di replica sulla riconvenzionale:
20. -ha contestato integralmente la ricostruzione del ricorrente ed ha evidenziato che:
21. -la clausola penale può essere apposta anche alla violazione del dovere di fedeltà durante il rapporto di lavoro;
22. -il contratto con SI decorre addirittura dal 1/2/2019 ove le dimissioni sono state rassegnate il 25/2/2019;
23. -di avere tra i propri clienti dei rivenditori;
24. -che NO è una autofficina e quindi un rivenditore finale e che l'ordine era stato chiaramente raccolto dal resistente;
25. -contesta le pretese del ricorrente quanto al TFR, opposto in compensazione impropria, avendo correttamente retribuito il ricorrente con retribuzione fissa e periodici premi di produzione come da buste paga sulle quali sono stati versati i contributi, non dovevano essere prese in considerazione le fatture (vd infra);
26. -nulla era dovuto per la fattura e il proforma di fattura nulla essendo dovuto oltre alle fatture già corrisposte le quali afferivano ad un diverso rapporto tra la ricorrente e il resistente «di procacciamento d'affari» il cui accordo era stato aggiunto nel 2013: agli inizi del 2013 aveva CP_1 deciso di aprire una ditta individuale, per poter tenere corsi di formazione presso l'istituto tecnico “Edison – Volta” di Marcon;
nell' ambito di detta nuova attività propose a di essere compensato per procacciare nuovi Pt_1 clienti all'azienda, fatturando i compensi con la propria partita Iva in quanto poteva beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'imprenditoria giovanile;
le parti non avevano un accordo specifico sul compenso, si trattava di compensi che di volta in volta venivano riconosciuti a forfait;
si trattava di due rapporti diversi;
il resistente non ha mai chiesto o rivendicato alcunché sul punto all'azienda, né in corso di rapporto, né tanto meno dopo le rassegnate dimissioni;
era libero di operare senza vincoli e non aveva alcuna CP_1 direttiva del committente, non aveva obiettivi di vendita da raggiungere, né budget da rispettare, non aveva obblighi d'orario ed era libero di gestire la
13 propria attività di procacciamento in qualsiasi orario e giorno;
inoltre con la propria ditta individuale non forniva prestazioni solo a , ma anche a Pt_1 soggetti terzi, come risulta dalle fatture prodotte ex adverso che non sono numericamente in serie (ad es. nel 2013 mancano la n. 2 – 3 – 5, nel 2014 la n. 2-3-4-5, nel 2015 le nn. 2-3-4 e 6, e così via per gli ulteriori anni); a nulla Contr rilevano le fatture emesse nei confronti di società che svolge altre attività
e che ha partecipazioni in altre società oltre che il controllo di;
Pt_1
27. -eccepisce in ogni caso la prescrizione quinquennale oltre che la prescrizione dei contributi e la carenza del presupposto del risarcimento del danno ex art. 2116 co 2 c.c.
28. Ciò posto si osserva quanto segue:
ACCORDO CONCLUSO DALLE PARTI IN DATA 3/5/2005
29. A fronte del testo dell'accordo del 3/5/2005 del seguente tenore
« (...) in relazione alla particolarità delle nostre lavorazioni e alla posizione che lei occupa in azienda, dobbiamo assicurarci il massimo riserbo sui nostri processi produttivi e sulla relativa organizzazione commerciale. Ci permettiamo di rammentarle che, ai sensi dell'art. 2105 del vigente c.c. lei, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'azienda ed è tenuto a non «divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio». Inoltre, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per sue dimissioni, per un periodo di tre anni successivi a tale data, lei si impegna a non assumere impieghi o incarichi da persone o enti che possano svolgere attività in concorrenza con quella da noi svolta ed altresì si impegna a non svolgere, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona o ente di qualsiasi natura, alcuna attività che possa in qualsiasi modo essere in concorrenza con quella da noi svolta. Tale vincolo che costituisce «patto di non concorrenza» ai sensi dell'art.
2125 c.c., deve intendersi esteso per le regioni Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna fatte salve deroghe particolari che potranno essere da noi valutate in cui dovesse verificarsi la risoluzione del rapporto di lavoro. In conformità di quanto previsto dal citato art. 2125 c.c., le
14 sarà riconosciuto un corrispettivo lordo pari a euro 200 ( duecento) mensili a decorrere dal 3 maggio 2005. Nel caso di violazione del patto di non concorrenza, lei dovrà versare alla nostra società, a titolo di penale, l'importo costituente il globale dei corrispettivi percepiti, moltiplicato per 12, fatto salvo il nostro diritto a rivalerci nei suoi confronti per il risarcimento del danno subito. Ci riserviamo comunque la piena facoltà di comunicare l'esistenza del
«patto di non concorrenza» alle persone o enti con i quali lei dovesse entrare in contatto, quando dovesse prefigurarsi nel suo comportamento un'ipotesi di violazione del patto. (...)», appare lampante che il corrispettivo di € 200 mensili e la clausola penale sono riferiti al solo patto di concorrenza post contrattuale, l'unico peraltro previsto dall'art. 2125 c.c. mentre gli obblighi di cui all'art. 2105 c.c. sono richiamati solo al fine di rammentare gli obblighi gravanti sul lavoratore.
30. Il patto di non concorrenza post contrattuale viene previsto « oltre» («inoltre») rispetto agli obblighi di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e il corrispettivo di € 200 è collegato unicamente al patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. ed ugualmente la clausola penale è riferita unicamente al patto di non concorrenza.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ex ART. 2105 C.C.
31. Posto che la società ricorrente agisce chiedendo «Accertato e dichiarato che il signor si è reso inadempiente al patto di Controparte_1 non concorrenza sottoscritto con in data 03.05.2005, Parte_1 condannarlo a corrispondere in favore della ricorrente a titolo di penale da inadempimento la somma di € 250.000,00 o, in subordine, la diversa maggior
o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
In subordine - In denegata ipotesi di ritenuta nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti, condannare il signor a restituire alla società ricorrente, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 e/o 2041 c.c., l'importo complessivo di
€ 33.000,00, o la diversa maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla percezione dei singoli emolumenti mensili al saldo effettivo;
(...)» deve
15 precisarsi che non possono essere oggetto del presente giudizio le condotte asseritamente violative degli obblighi di fedeltà durante il rapporto di lavoro, poiché non afferenti al patto di non concorrenza e quindi alla agita clausola penale né essendo stata formulata alcuna richiesta risarcitoria in ordine a tali asserite violazioni degli obblighi di fedeltà, così come già rilevato sinteticamente con ordinanza del 1/8/2024 («considerato che il patto di non concorrenza non può che essere riferito al periodo successivo alla cessazione del rapporto, rientrando invece il divieto di agire in concorrenza con il datore di lavoro in costanza di rapporto tra gli obblighi incombenti sul lavoratore ex art. 2105 c.c. che possono dar luogo a sanzione disciplinare e/o al risarcimento di danni specificamente allegati e provati;
(...) considerato che il ricorso complessivamente valutato deve essere interpretato come volto ad azionare la clausola penale apposta al patto di non concorrenza post contrattuale e in subordine alla restituzione di quanto corrisposto al dipendente quale corrispettivo del patto di non concorrenza;
(...)»).
DEL PATTO DI NON CONCORRENZA EX ART. 2125 C.C. - NULLITA'
32. Una volta qualificata la domanda e seguendo l'ordine delle questioni, deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza.
33. L'eccezione ad avviso della giudicante seppur deve essere accolta in quanto come affermato dalla S.C. «al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125
c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale» ( ex plurimis
16 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5540 del 01/03/2021; Sez. L - , Ordinanza n.
9790 del 26/05/2020).
34. Orbene, nel caso in esame, il limite temporale è stato fissato nel massimo di tre anni e l'oggetto del patto di non concorrenza comprende ogni possibile aspetto dell'attività ovvero « non assumere impieghi o incarichi da persone o enti che possano svolgere attività in concorrenza con quella da noi svolta ed (...) non svolgere, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona o ente di qualsiasi natura, alcuna attività che possa in qualsiasi modo essere in concorrenza con quella da noi svolta», con la conseguenza che ricorrente si è impegnato a non commercializzare per proprio conto o per conto di altri prodotti in concorrenza con quelli della società ricorrente.
35. A tal proposito va rammentato che «in tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno» (Cass. Sez. 1
- , Ordinanza n. 21586 del 20/07/2023, ove in applicazione del principio, la
S.C. ha confermato "in parte qua" la decisione di merito che aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra l'impresa produttrice e quella che, occupandosi della riparazione e della commercializzazione dei prodotti fabbricati dalla prima, occultava l'etichetta originale ed il numero di serie dei prodotti "Roland" sovrapponendovi una propria etichetta, con rischio di confusione per la comune clientela finale).
36. La dimensione territoriale del patto è estesa al Triveneto ed
Emilia Romagna, con necessità quindi dell'odierno resistente di operare per tre anni o in settore commerciale completamente diverso dalla ricorrente oppure al di fuori della propria regione e delle regioni limitrofe più vicine.
17 37. Orbene a fronte di tale esteso limite temporale – il massimo richiesto – e territoriale al resistente è stato riconosciuto un importo di € 200 al mese che di fatto hanno comportato la corresponsione di € 33.000: trattasi all'evidenza di un compenso manifestamente iniquo e sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, posto che il resistente avrebbe dovuto o cambiare completamente lavoro e/o settore o spostarsi a lavorare quantomeno in Lombardia oppure rinunciare al lavoro per tre anni.
38. L'accertata nullità del patto di non concorrenza secondo la prevalente giurisprudenza comporta l'obbligo di restituzione della somma ricevuta a titolo di corrispettivo del ridetto patto di non concorrenza post contrattuale.
39. Ad avviso della giudicante non dovrebbe essere considerato legittimo il pagamento mensile del corrispettivo del patto di non concorrenza, sia perché vieta di predeterminare l'entità del corrispettivo medesimo sia perché non consente al lavoratore di riceverlo all'atto della cessazione del rapporto, quando ne avrebbe la necessità per far fronte ad un eventuale periodo di inattività determinato dal patto di non concorrenza sia perché tale modalità si presta ad un uso ambiguo o fraudolento del corrispettivo, risolvendosi per il lavoratore in una retribuzione maggiore quale corrispettivo dell'attività svolta. Tuttavia, la prevalente giurisprudenza di merito e legittimità
è concorde nell'ammettere la corresponsione mensile o annuale durante il rapporto di lavoro del compenso in parola, il quale, una volta che il patto viene dichiarato nullo, perde la propria causa e deve essere restituito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
CLAUSOLA PENALE
40. La nullità del patto di non concorrenza trascina con sé la clausola penale, la quale in ogni caso andava ridotta.
41. Va invero rammentato che secondo la giurisprudenza costante della S.C. «per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza
18 dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio» ( Cass. Sez. L , Ordinanza n. 14706 del 27/05/2024).
42. Nel caso in esame non vi è alcun nesso tra la previsione di una penale che dovrebbe ammontare all'importo complessivo dei corrispettivi percepiti moltiplicato per 12 quindi ad € 396.000.
43. Alcuna allegazione vi è mai stata sul punto da parte della società ricorrente, la quale peraltro ha atteso per agire, la decorrenza dell'intero periodo del patto di non concorrenza, ed ha provato unicamente che il ricorrente avrebbe raccolto per SI l'9/7/2029 un ordine per € 10.500,00=.
44. La società non ha allegato di avere avuto nel periodo un calo di fatturato né di aver perso clienti né ha consentito in alcun altro modo di apprezzare l'effettiva incidenza dell'inadempimento del patto di non concorrenza sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale delle parti.
45. Sicché la predetta clausola in ogni caso si sarebbe dovuta ridurre all'entità del corrispettivo del patto di non concorrenza.
VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA
46. Va in ogni caso ribadito che l'unica violazione del patto di non concorrenza è costituita dal fatto di avere il ricorrente raccolto per SI un ordine presso NO in data 9/7/2018 per l'importo di € 10.500.
47. Il ricorrente sul punto ha peraltro riferito che «per quanto riguarda l'ordine di NO di cui al doc. 10 che è stato appena mostrato al teste si tratta di un ordine che ha raccolto nel corso della Fiera di Per_2
Maggio e poi mi ha detto di andarlo a formalizzare presso il Cliente. Questo come tanti altri clienti finali in quanto provenivano da tutta Italia e non in tutte le zone la SI aveva dei rivenditori. Nel tempo sono stati trovati rivenditori in tutte le zone. Io tra l'altro ero entrato in SI da poco, da marzo 2019.
Attualmente in Veneto distribuiamo i prodotti AR attraverso il rivenditore (...) non lavoro più per SI già da quando si sono Controparte_8
19 rotti i rapporti tra AR e SI e io ho seguito AR. Infatti io fatturo alla AR in Germania. Preciso che per AR non sono propriamente un agente perché questo tipo di rapporto non esiste in Germania, io per loro sono il responsabile commerciale Italia ed emetto fattura nei loro confronti, quindi non sono dipendente, ma nemmeno agente con versamento ad ENASARCO. Invece per IL sono un agente. (...) il prodotto che è stato venduto a NO come tipologia di prodotto credo fosse venduto anche da seppur con caratteristiche e marchio diverso. Ribadisco che Parte_1
l'ordine raccolto dalla NO è stato occasionale in quanto poi abbiamo trovato i rivenditori».
48. A fronte di tale unica produzione, peraltro, va ribadito che la società ricorrente non ha allegato una riduzione del fatturato o dei clienti, ed invero tanto l'azione dell'ex dipendente odierno resistente è stata ininfluente sull'andamento degli affari della società che il triennio coperto dal patto di non concorrenza è terminato il 25/2/2022 e la presente azione è stata promossa con ricorso depositato il 28/12/2023, peraltro a seguito della segnalazione del lavoratore in data 30/8/2023 di aver ricevuto la richiesta da parte dell'agenzia delle entrate del pagamento della tassazione separata sul TFR che non aveva mai ricevuto.
49. E' emerso, inoltre, che tra le parti esisteva anche un altro tipo di rapporto che il resistente sostiene coprire dei compensi che gli CP_1 erano dovuti quale dipendente mentre la società ricorrente sostiene trattarsi di un diverso rapporto di procacciatore d'affari parallelo al patto di non concorrenza, con il risultato che secondo la stessa prospettazione della società ricorrente la stessa era ben a conoscenza dell'attività di procacciatore d'affari e/o agenzia posta in essere dal lavoratore nello stesso settore.
SOMME DOVUTE AL RESISTENTE
50. Al resistente è certamente dovuto il TFR pari al lordo di €
23.694,21 ed un netto di € 18.380,02. Alcuna prescrizione è intervenuta in quanto il ricorrente ha cessato dal rapporto di lavoro in data 1/3/2019, in data
2/9/2019 a mezzo di un legale il lavoratore ha diffidato la società ricorrente al pagamento del TFR, in data 30/8/2023 il lavoratore ha rammentato all'azienda
20 di non aver ricevuto il TFR ed in data 18/3/2024 ha proposto domanda riconvenzionale notificata entro il 7/4/2024.
51. Per quanto riguarda le somme di cui alla fattura n. 12 del
2/12/2018 per l'importo di € 10.000 + IVA per un totale di € 12.200 a titolo di saldo compensi per affari procacciati nell'anno 2018 e alla proforma n.1/A del 2/9/2018 di € 8.493,85 + Iva per € 1.868,65 per un totale di € 10.362,50 per saldo di fine rapporto compensi per affari procacciati, vi è da osservare che tali importi erano già stati chiesti dall'odierno resistente con missiva di un legale in data 3/9/2019 e quindi non si è verificata alcuna prescrizione.
52. In giudizio la società ricorrente ha riconosciuto l'esistenza di un separato rapporto di procacciamento d'affari – per il quale va affermata l'attrazione al rito del lavoro e alla “competenza” del Giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c. in considerazione comunque della continuità del rapporto ed in ogni caso a titolo di connessione – che appare confermato dalle stesse difese del resistente in ordine a consulenze prestate ai clienti in proprio.
53. Non vi sono elementi per ritenere che gli importi percepiti su fattura dal lavoratore resistente fossero riconducibili al rapporto di lavoro e per tanto deve essere rigettata la domanda di riqualificazione di tali importi quale retribuzione del lavoratore dipendente con ogni conseguenza sulle altre domande.
54. Per quanto riguarda la fondatezza della domanda di pagamento delle fatture seppur è verto che non basta la produzione delle fatture medesime a provare il proprio credito, è pur vero tuttavia che la richiesta è coerente con l'ammontare delle fatture degli ultimi anni: 2015 € 19.300
+IVA, 2016 € 26.200 + IVA, nulla per 2017. Con la fattura n. 2/2018 pagata e la fattura e proforma di cui oggi il resistente chiede il pagamento la somma complessiva per il 2019 sarebbe pari ad € 25.293,85 + IVA.
55. Vi è inoltre da rilevare che il prospetto n. 33 di parte resistente indica puntualmente i clienti, i periodi, le fatture, il fatturato e la provvigione maturata e a fronte di tali precise indicazioni, la ricorrente si è limitata ad una genetica contestazione del documento, ove la documentazione a fondamento
21 della richiesta del lavoratore resistente è solo nella disponibilità della società ricorrente.
56. Deve dunque riconoscersi al ricorrente oltre al TFR il pagamento della fattura 12/2018 e proforma 1/A 2019.
57. Deve, dunque, concludersi nel senso che va accertata la nullità del patto di non concorrenza oggetto di causa, con conseguente condanna del resistente a corrispondere alla società ricorrente l'importo di € 33.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
58. Deve anche condannarsi la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 23.694,21 lorda (pari al netto di €
18.380,02) per TFR, € 12.200 per la fattura n. 12 del 2/12/2018 ed €
10.362,50 per la proforma n.1/A del 2/9/2018 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
59. Le somme andranno poste in compensazione impropria.
60. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, tra tutte le parti quali la soccombenza reciproca, (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018)
P.Q.M.
Il giudice ogni contraria istanza e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) accerta la nullità del patto di prova oggetto di causa e per l'effetto condanna il resistente a corrispondere alla società ricorrente l'importo del corrispettivo percepito pari ad € 33.000= oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda di riqualificazione degli importi percepiti dal resistente su fattura e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del resistente della somma di € 23.694,21 lorda (pari al netto di € 18.380,02) per TFR, € 12.200 per la fattura n. 12 del 2/12/2018 ed € 10.362,50 per la proforma n.1/A del 2/9/2018 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione
22 monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) somme da porsi tra loro in compensazione impropria.
4) Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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