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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. AN AN nel procedimento iscritto al n. 4510/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 23 Settembre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4510/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Cerri;
Parte_1
- Attrice;
e
- Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Marta Viganò e Tiziana Cibra;
- Convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da un trattamento sanitario incongruo ricevuto presso l'ospedale di Desio e consistito nella mancata diagnosi di una patologia di carattere neurologico. Si costituiva la parte convenuta negando ogni responsabilità a proprio carico e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La pretesa risarcitoria dell'attrice non può essere accolta avendo la CTU medico legale espletata, alle cui esaurenti motivazioni rese nel contraddittorio con i CTP si fa qui riferimento, accertato l'insussistenza di profili di colpa a carico dei sanitari dell'ospedale di Desio ai quali poter ricondurre l'insorgenza di una malattia ovvero l'aggravamento di una patologia pregressa.
Nonostante la fosse portatrice di un rischio trombotico superiore alla media, i Pt_1
CTU hanno infatti osservato come all'attrice non venne mai ufficialmente diagnosticata, né durante né dopo il ricovero oggetto di causa, una vera e propria malattia ischemica nemmeno di tipo transitorio o comunque un qualche postumo di natura neurologica idoneo ad assumere rilevanza medico legale;
in particolare, dalla cospicua documentazione sanitaria esaminata (in larga misura successiva al ricovero di cui si discute), non è stato possibile evincere l'insorgenza di alcun ictus cd. criptogenetico ovvero della specifica patologia che l'attrice lamenta non esserle stata tempestivamente diagnosticata presso l'ospedale di Desio.
Anche la successiva e più recente scoperta di un forame ovale pervio, anomalia congenita rappresentante un ulteriore fattore di rischio ischemico e fatta oggetto di trattamento farmacologico preventivo, non risulta avere mutato il quadro clinico dell'attrice non essendosi finora tale rischio comunque concretizzato in un qualche evento ischemico di rilievo e presentando la al momento delle operazioni Pt_1
peritali, un'obiettività clinica del tutto normale.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda e del fatto che, in ogni caso, non si possono escludere profili di leggerezza a carico dei sanitari dell'ospedale di Desio per non aver diagnosticato, durante un ricovero comunque non brevissimo, il forame ovale pervio successivamente scoperto ed astrattamente idoneo, se non trattato, a costituire un fattore di rischio per l'attrice. Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno suddivise tra entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 23 Settembre 2025.
Il Giudice
AN AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. AN AN nel procedimento iscritto al n. 4510/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 23 Settembre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4510/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Cerri;
Parte_1
- Attrice;
e
- Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Marta Viganò e Tiziana Cibra;
- Convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da un trattamento sanitario incongruo ricevuto presso l'ospedale di Desio e consistito nella mancata diagnosi di una patologia di carattere neurologico. Si costituiva la parte convenuta negando ogni responsabilità a proprio carico e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La pretesa risarcitoria dell'attrice non può essere accolta avendo la CTU medico legale espletata, alle cui esaurenti motivazioni rese nel contraddittorio con i CTP si fa qui riferimento, accertato l'insussistenza di profili di colpa a carico dei sanitari dell'ospedale di Desio ai quali poter ricondurre l'insorgenza di una malattia ovvero l'aggravamento di una patologia pregressa.
Nonostante la fosse portatrice di un rischio trombotico superiore alla media, i Pt_1
CTU hanno infatti osservato come all'attrice non venne mai ufficialmente diagnosticata, né durante né dopo il ricovero oggetto di causa, una vera e propria malattia ischemica nemmeno di tipo transitorio o comunque un qualche postumo di natura neurologica idoneo ad assumere rilevanza medico legale;
in particolare, dalla cospicua documentazione sanitaria esaminata (in larga misura successiva al ricovero di cui si discute), non è stato possibile evincere l'insorgenza di alcun ictus cd. criptogenetico ovvero della specifica patologia che l'attrice lamenta non esserle stata tempestivamente diagnosticata presso l'ospedale di Desio.
Anche la successiva e più recente scoperta di un forame ovale pervio, anomalia congenita rappresentante un ulteriore fattore di rischio ischemico e fatta oggetto di trattamento farmacologico preventivo, non risulta avere mutato il quadro clinico dell'attrice non essendosi finora tale rischio comunque concretizzato in un qualche evento ischemico di rilievo e presentando la al momento delle operazioni Pt_1
peritali, un'obiettività clinica del tutto normale.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda e del fatto che, in ogni caso, non si possono escludere profili di leggerezza a carico dei sanitari dell'ospedale di Desio per non aver diagnosticato, durante un ricovero comunque non brevissimo, il forame ovale pervio successivamente scoperto ed astrattamente idoneo, se non trattato, a costituire un fattore di rischio per l'attrice. Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno suddivise tra entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 23 Settembre 2025.
Il Giudice
AN AN