Rigetto
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/06/2025, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05372/2025REG.PROV.COLL.
N. 01635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2024, proposto da
Associazione Turistica Pro Loco Monterosso, Affittacamere BA NT, Albergo degli Amici di OG IN e RI & C. S.a.s., Barbados S.a.s. di ON VI, Albergo La Colonnina di LL IA & C. S.n.c., Villa Isa S.r.l., Albergo Suisse Bellevue S.r.l., Bagni Bar Eden S.r.l., Associazione Ospitalità Nelle UE RR, Associazione Uniti per Corniglia, Associazione Turistica Proloco di Vernazza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Mattia Crucioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma,
quanto all’appello principale:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00945/2023, resa tra le parti;
quanto all’appello incidentale proposto da Trenitalia S.p.A.:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00945/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Liguria e di Trenitalia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Mattia Crucioli e Francesco Munari e dato atto che l'avvocato Andrea Bozzini per la Regione Liguria ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Gli appellanti in epigrafe indicati, associazioni di promozione turistica e imprenditori nel settore turistico operanti nelle UE RR (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari), con atto notificato in data 22 febbraio 2024 e depositato il successivo 28 febbraio, hanno appellato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, 23 novembre 2023 n. 945, che ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo da essi proposto per l’annullamento della delibera di G.R. Liguria n. 11/2018 del 10.01.2018, pubblicata sul B.U.R.L. il 17.01.2018, relativa al “ Rinnovo del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale tra Trenitalia Spa e Regione Liguria per il periodo 2018/2032 ”.
2. Segnatamente la sentenza appellata è stata adottata dopo che questa sezione, con sentenza 12 aprile 2023 n. 3688, ha annullato con rinvio, ex art. 105 comma 1 c.p.a., la precedente sentenza, adottata dal medesimo T.a.r., n. 398 del 2020, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per difetto del relativo presupposto – richiesta della parti - nonché dell’avviso di rito ex art. 73 comma 3 c.p.a..
3. I ricorrenti in prime cure contestavano in particolare la durata del predetto contratto di servizio (quindici anni) e l’impianto tariffario emergente dal medesimo, a loro dire peggiorativo rispetto al precedente contratto di servizio 2015/2017, deducendo l’illegittimità della “tariffa delle UE RR”, quale emergente dall’allegato 6 del contratto di servizio, in quanto più onerosa.
Infatti ai non residenti in Liguria, nel periodo di vigenza del servizio denominato UE terre express, da metà marzo al primo novembre, con variabili determinate dal calendario annuale, per il trasporto sui treni regionali facenti fermata nelle stazioni del parco nazionale delle UE RR (comprese Levanto e la Spezia) venivano applicate le tariffe n. 39/9 UE RR di €. 4 per gli adulti e di €. 2 per i ragazzi di età compresa tra 4 e 12 anni non compiuti.
Per i percorsi tra una stazione esterna ed una interna all’area delle UE RR (escluse Levanto e La Spezia Centrale) veniva rilasciato un biglietto a tariffa n. 39/9 con l’applicazione del supplemento, di €. 2,40 per gli adulti e di €. 1,20 per i ragazzi di età compresa tra i 4 e i 12 anni non compiuti.
Veniva altresì fissato l’importo del biglietto giornaliero in 10 euro, da vendersi però esclusivamente come parte integrante della UE terre card multiservizi.
Ancora, relativamente ai non residenti in Liguria, in possesso di un abbonamento settimanale a tariffa 40/9, nel periodo da metà marzo al primo novembre, non era consentito l’accesso sui treni regionali aventi fermata nel territorio del Parco Nazionale delle UE RR.
Per i ricorrenti si tratterebbe di un sistema tariffario molto costoso per l’utenza, che in tesi potrebbe comportare ripercussioni sul turismo.
3.1. Hanno pertanto allegato la violazione degli artt. 16 e 120 Cost. (in quanto il prezzo del biglietto darebbe luogo ad una limitazione della libertà di circolazione delle persone), degli artt. 6 e 8 della l.r. Liguria n. 33 del 2013, nonché l’incompetenza della Giunta in favore del Consiglio regionale, oltre che il mancato rispetto del principio di correlazione tra tariffa e costo del servizio, sancito dall’art. 18 della predetta l.r. n. 33 del 2013, affidando il gravame di prime cure a sette motivi di impugnazione.
4. Il T.a.r., con l’indicata sentenza 23 novembre 2023 n.945, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, dopo aver preliminarmente ritenuto che il giudizio de quo fosse soggetto al rito appalti, ma che nell’ipotesi di specie fosse concedibile l’errore scusabile, in ragione della qualità dei ricorrenti (che non sono operatori professionali del settore dei trasporti pubblici, potenziali concorrenti di Trenitalia nell’affidamento diretto del servizio pubblico) e dell’erronea indicazione, contenuta nella clausola finale di impugnazione in calce alla D.G.R. n. 11/2018, del termine di 60 giorni per proporre ricorso giurisdizionale.
Ha inoltre preliminarmente respinto l’eccezione, sollevata da Trenitalia, riferita alla tardiva riassunzione del processo, ex art. 105 comma 3 c.p.a., con applicazione del termine dimidiato riferito al rito appalti, sulla base del rilievo che la stessa non fosse accompagnata dalla prova dell’avvenuta notificazione e/o comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato 12 aprile 2023 n. 3688 in data anteriore di 45 giorni (termine dimidiato) alla notificazione dell’atto di riassunzione (30 giugno 2023).
5. Gli appellanti hanno articolato i seguenti motivi avverso la sentenza di prime cure :
I) Erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di I° grado – Violazione art. 24 Cost.;
II) Erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, in motivazione, ha delibato l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 c.p.a.;
In considerazione della decisione in rito resa dal T.a.r. hanno dunque riproposto i motivi del ricorso di prime cure , affidati alle seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 16 e 120 Costituzione; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
2) Violazione di legge artt. 6 e 11 l.r. Liguria n. 33/2013; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria. Illogicità;
3) Violazione di legge art. 6 l.r. 33/2013; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità;
4) Violazione di legge art. 18 l.r. 33/2013 co. 1 prg. a), b) e d). Art. 18 co. 4-bis l.r. 33/2018 introdotto dalla legge di stabilità regione Liguria 2016. Art. 18 comma 1 e 2 g. bis del d.lgs 422/97; Regolamento CE 1370/2007; delibera g.r. Liguria 146/2002. Violazione dei principi di economicità, trasparenza ed unicità della tariffa. Violazione del principio di correlazione della tariffa al costo del servizio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione carente e contraddittoria, ingiustizia manifesta, sviamento;
5) Violazione di legge: artt. 2, 17, 18, 19 l. 481/95. Art. 18 l.r. Liguria 33/2013 comma 1 prg. C) misura 19 della delibera 49/2015 del 17.6.2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
6) Violazione di legge artt. 4 e 7 Regolamento (C.E.) n. 1370/20007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2007, così come modificato dal regolamento U.E. 2016/2338 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia;
7) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Sviamento.
6. Si sono costituiti per resistere al gravame Trenitalia e la regione Liguria.
6.1. In particolare la Regione ha eccepito l’improcedibilità dell’appello sulla base del rilievo che il ricorso di primo grado aveva ad oggetto il sistema tariffario introdotto con la delibera di giunta regionale n. 11 del 2018 ( Rinnovo del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale tra Regione Liguria e Trenitalia s.p.a. per il periodo 2018-2032) e applicato all’utenza turistica nel territorio delle UE RR (cosiddetta tariffa UE RR); peraltro tale sistema tariffario era stato ripetutamente modificato e sostituito dal 2018 ad oggi e la tariffazione vigente ed attualmente applicata era stata introdotta con la delibera di giunta regionale n. 1195 del 01.12.2023, pubblicata sul sito web di Regione Liguria il 05.12.2023, ed integrata con la delibera n. 221 del 08.03.2024, pubblicata sul sito web di Regione Liguria il 12.03.2024.
6.1.1. Ha poi eccepito inammissibilità del ricorso collettivo, sulla base del rilievo che i ricorrenti sarebbero portatori di interessi contrapposti, in ragione del conflitto di interessi tra enti che perseguono un fine di lucro (operatori economici) ed enti senza fine di lucro (associazioni pro loco).
6.2. Nel merito ha controdedotto a tutti i motivi di appello.
7. Con atto notificato in data 22 aprile 2024 e depositato in pari data Trenitalia ha proposto appello incidentale avverso i capi della sentenza di prime cure nella parte in cui avevano riconosciuto l’errore scusabile e ritenuto non provata la tardiva riassunzione del giudizio, articolando i seguenti due motivi:
1) Erroneità del capo della sentenza che ha rigettato l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità per tardività del ricorso originario, proposta dall’esponente in primo grado;
2) Erroneità del capo della sentenza che ha rigettato l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità per tardività dell’atto di riassunzione, proposta dall’esponente in primo grado.
Nel merito Trenitalia ha controdedotto ai motivi del ricorso di prime cure , reiterati con l’atto di appello.
8. Con la memoria di discussione parte appellante ha preso posizione sull’appello incidentale e con la memoria di replica ha controdedotto alle eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità articolate dalla regione, evidenziando, quanto al primo profilo che residuerebbe ancora interesse alla decisione sulle censure non riferite al regime tariffario (in tesi motivi II, III, V e VI) e che la che la DGR n. 1195/2023, invocata dalla regione era stata comunque impugnata innanzi al Tar per la Liguria con ricorso R.G. n. 80/2024.
9. Anche le altre parti hanno depositato memoria di discussione e memoria di replica, insistendo nei rispettivi assunti.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 16 gennaio 2025.
DIRITTO
11. Va preliminarmente delibato il secondo motivo dell’appello principale unitamente all’appello incidentale proposto da Trenitalia, in quanto relativi a profili di rito rilevanti anche nell’odierna fase di appello, perché riferiti al rito applicabile all’odierno contenzioso e comunque incidenti sulla ricevibilità del ricorso di prime cure ; profilo questo preliminare rispetto alla concessione dell’errore scusabile, cui ha fatto ricorso il giudice di prime cure .
11.1. Come noto infatti l'esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone inoltre di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti , ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato Ad. Plen. 3 giugno 2011, n. 10).
11.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il contenzioso de quo fosse soggetto al rito appalti, invocando un proprio precedente (T.a.r per la Liguria, sez. II, 27 novembre 2017, n. 865, confermata da Cons. di Stato, sez. V, 11.12.2018, n. 7007) ma ha ritenuto che nella fattispecie de qua fosse concedibile l’errore scusabile a beneficio dei ricorrenti, in quanto non operanti in regime di concorrenza con Trenitalia e in ragione dell’erronea indicazione nell’atto gravato del termine di impugnazione di sessanta giorni.
Ha inoltre respinto l’eccezione, del pari sollevata da Trenitalia, riferita alla tardiva riassunzione del processo, ex art. 105 comma 3 c.p.a., con applicazione del termini dimidiato riferito al rito appalti (tardività che a questo punto non sarebbe scusabile, attesa l’eccezione formulata in primo grado da entrambe le resistenti), sulla base del rilievo che la stessa non fosse accompagnata dalla prova dell’avvenuta notificazione e/o comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato 12 aprile 2023 n. 3688 in data anteriore di 45 giorni (termine dimidiato) alla notificazione dell’atto di riassunzione (30 giugno 2023).
12. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure laddove, pur riconoscendo la rimessione in termini per errore scusabile, aveva ritenuto che “ trattandosi dell’impugnazione dell’affidamento diretto del servizio di pubblico trasporto …il ricorso sia effettivamente tardivo ”.
Tale affermazione, in tesi, non sarebbe condivisibile, tant’è che questo Consiglio di Stato, nel giudizio di appello della sentenza resa nel ricorso di primo grado, poi riassunto dagli esponenti, si era già pronunciato rigettando l’eccezione di tardività sollevata dalle controparti.
I deducenti non avevano infatti mosso rilievi in merito alle procedure di aggiudicazione del servizio, ma avevano proposto motivate critiche relative ad alcuni specifici aspetti del contratto di servizio, con particolare riguardo alla tariffa maggiorata e al peggioramento del servizio; da ciò la non applicabilità del rito appalti.
13. Con il primo motivo dell’appello incidentale Trenitalia assume per contro che l'omessa o erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine o dell'Autorità cui ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4 della l. n. 241 del 1990, non sarebbe di per sé sola causa autonoma d'illegittimità del provvedimento, rappresentando soltanto una mera irregolarità e non giustificherebbe, quindi, alcun automatismo nella concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, occorrendo a tal fine verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l'erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato.
In tesi di Trenitalia, avuto riguardo anche all’impugnazione di atti riferiti ai precedenti rinnovi al momento della presentazione del gravame di primo grado, le ricorrenti ben conoscevano le ritualità del processo amministrativo e le relative decadenze processuali, quanto meno in misura tale da non poter incorrere in nessun (grossolano) “errore scusabile” in merito ai termini di presentazione del ricorso introduttivo, tanto più alla luce della «stretta interpretazione» alla quale deve essere assoggettato l’art. 37 c.p.a.
13.1. Con il secondo motivo Trenitalia assume che del pari errato e ingiusto sarebbe il capo della sentenza che aveva rigettato l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità per tardività dell’atto di riassunzione del processo ex art. 105, comma 3, c.p.a., notificato dagli odierni appellanti a seguito della pronuncia di questo Consiglio di Stato, n. 3688/2023, in considerazione del fatto che non essendo concedibile rispetto all’atto di riassunzione l’errore scusabile, avuto riguardo all’eccezione di irricevibilità formulata dalle controparti con riferimento al ricorso, il mancato rispetto del termine dimidiato di 45 giorni per la riassunzione avrebbe potuto essere verificato accedendo al ricorso in appello del procedimento R.G. n.859/2021, da cui era evincibile che la sentenza n. 3888/2023 era stata pubblicata in data 12 aprile 2023 e, in pari data, comunicata a tutte le parti del giudizio.
14. I motivi possono essere esaminati congiuntamente posto che l’accoglimento del secondo motivo dell’appello principale, con conseguente ritenuta applicabilità del rito ordinario anziché del rito appalti, determinerebbe l’improcedibilità dell’appello incidentale, risultando irrilevante il ricorso all’istituto della concessione dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. (oggetto del primo motivo dell’appello incidentale) e non applicandosi i termini dimidiati ex art. 120 c.p.a. per la riassunzione del giudizio innanzi al T.a.r. dopo l’annullamento con rinvio, ex art. 105 c.p.a., di cui alla sentenza di questa sezione, 12 aprile 2023 n. 3688 (oggetto del secondo motivo dell’appello incidentale).
14.1. Il motivo formulato dagli appellanti circa il rito applicabile alla causa de qua è fondato, posto che relativamente a tale questione si era già formato il giudicato interno in forza di quanto statuito con la sentenza di questa sezione, 12 aprile 2023 n. 3688, per cui il giudice di prime cure non poteva decidere in contrasto con quanto ritenuto da questa sezione, che aveva delibato l’eccezione di irricevibilità prima di statuire in ordine all’erroneità della sentenza del T.a.r. per violazione dell’art. 73 comma 3 c.p.a..
Ed invero questa sezione dopo aver evidenziato “ assumono le parti resistenti la tardività del ricorso introduttivo e dell’appello per il mancato rispetto del termine dimidiato proprio del “rito appalti”, di cui all’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., rispettivamente di trenta giorni per il ricorso introduttivo e di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per l’appello, che doveva trovare applicazione nella fattispecie controversa, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale ” ha ritenuto che l’eccezione fosse infondata, osservando che “ anzitutto, va considerato come le appellanti non siano imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario, concorrenti di Trenitalia nella gara, in quanto aspiranti all’affidamento del servizio, ma soggetti “terzi sostanziali” (rispetto alla gara) che contestano la sola disciplina tariffaria enucleata dal contratto di servizio. Dunque, oggetto del gravame in primo grado non è la procedura di affidamento, rispetto alla quale non sono state dedotte censure” . Solo ad abundantiam la sentenza ha affermato, senza privare di valore la precedente statuizione, riferita al rito applicabile che “ Occorre considerare, in una differente “prospettiva oggettiva”, che, in ogni caso, la delibera si limita ad approvare la bozza del contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, dando mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere il contratto in questione; inoltre la deliberazione n. 11 del 2018 indica, come termine per l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, quello ordinario di sessanta giorni. Tale circostanza, invero, potrebbe anche giustificare la concessione dell’errore scusabile; detto beneficio della rimessione in termini è stato ritenuto dall’Adunanza plenaria applicabile all’impresa che ha notificato il ricorso avverso l’affidamento di una concessione dopo la scadenza del termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amn. (cfr. Cons, Stato, Ad, plen., 27 luglio 2016, n. 22)”.
14.2. Il rilievo principale contenuto nell’indicata sentenza di questa sezione, oltre a imporsi in termini di giudicato interno, risulta poi del tutto condivisibile in quanto il rito ex art. 120 c.p.a. è riferito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, mentre nell’ipotesi di specie non viene in contestazione la procedura di affidamento ad opera di altre imprese del settore del trasporto ferroviario, operanti in regime di concorrenza con Trenitalia, ma la concreta disciplina scaturente dal contratto di servizio, sia in termini di regime tariffario, che di durata (profilo quest’ultimo che avrebbe dovuto essere avversato con l’impugnativa degli atti della procedura da parte di imprese concorrenti del settore, per cui la relativa deduzione, da parte di soggetti privi in parte qua di legittimazione e di interesse ad agire, formulata peraltro relativamente al contratto di servizio, e non già avverso gli atti della procedura, giammai potrebbe rilevare in termini di rito applicabile).
14.2.1. Erroneo e non pertinente pertanto è il riferimento operato nella sentenza di prime cure alla sentenza del medesimo T.a.r. per la Liguria, sez. II, 27.11.2017, n. 865, confermata da Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2018, n. 7007 in quanto relativa a un contenzioso intrapreso da Arriva Italia Rail s.r.l. che, diversamente dagli odierni appellanti, è impresa operante nel settore del trasporto ferroviario, in concorrenza dunque con Trenitalia.
15. Avuto riguardo all’accoglimento del secondo motivo dell’appello principale, l’appello incidentale risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo essere utilmente coltivate le relative censure, una volta affermata l’applicabilità al contenzioso de quo del rito ordinario.
16. Ciò posto, può passarsi alla disamina dei restanti motivi dell’appello principale.
17. Avuto riguardo all’infondatezza dello stesso – con conferma della statuizione di inammissibilità resa dal primo giudice - e comunque all’improcedibilità dell’impugnativa, secondo quanto di seguito precisato, può soprassedersi, secondo il principio della ragione più liquida, dalla disamina dell’ulteriore profilo di inammissibilità fatto valere dalla regione, riferito alla violazione dei principi propri del ricorso collettivo.
Il criterio della decisione secondo la ragione più liquida è infatti corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile del 2015, n. 5 cit. nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242).
Come evidenziato dalla Corte di cassazione (ord. 20 marzo 2015 n. 5724), la ragione più liquida è quella "che non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire "economico" del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente”.
18. Il giudice di prime cure ha invero dichiarato inammissibile il ricorso per difetto delle condizioni dell’azione costituite dalla legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.) e dall’interesse diretto a ricorrere (art. 100 c.p.c.).
Ciò in quanto i ricorrenti agirebbero dichiaratamente, a tutela di un interesse collettivo, ovvero di quello dei potenziali utenti del servizio di trasporto pubblico ferroviario ligure e, specificamente, della porzione di servizio – e della correlativa organizzazione tariffaria - interessante il territorio delle UE RR, in cui gli stessi operano ed hanno sede.
Secondo il primo giudice non verrebbe dunque in rilievo un interesse proprio dei ricorrenti (ex art. 100 c.p.c.) – che, in quanto residenti e/o aventi sede nelle UE RR, non erano neppure soggetti alla tariffa contestata – ma un interesse soltanto indiretto, riflesso di una posizione giuridica che farebbe capo ai potenziali clienti dei ricorrenti, integrando propriamente un diritto “altrui” (art. 81 c.p.a.).
Nel caso di specie, secondo il primo giudice, nessuno dei soggetti ricorrenti era una delle associazioni di tutela degli “utenti” del servizio pubblico, uniche legittimate – ove iscritte nell'apposito elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 d.lgs. 6/9/2005, n. 206 (codice del consumo) – ad agire dinanzi al giudice amministrativo ex artt. 139 e 140 comma 11 del codice del consumo a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti.
A ciò si aggiungerebbe, secondo il primo giudice, che la questione dibattuta (la tariffa del trasporto pubblico ferroviario nelle UE RR) non atteneva neppure, in via immediata e diretta, al perimetro delle finalità statutarie – di carattere latamente “turistico” - delle associazioni e degli operatori ricorrenti, e che la produzione degli effetti del provvedimento controverso non si risolveva in una lesione diretta del loro scopo istituzionale, ma soltanto indiretta ed eventuale (consistente, nell’innovativa prospettazione fornita peraltro nella sola memoria finale, nella promozione di un turismo “mordi e fuggi”, sgradito ai ricorrenti).
19. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l’erroneità di tale statuizione in quanto gli stessi avevano rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio di 1°grado e precisato nelle successive memorie che il sistema introdotto con il contratto di servizio impugnato aveva inciso fortemente sul costo del biglietto ferroviario (aumentandolo) e sulle condizioni del trasporto (peggiorandolo specie nei mesi invernali). Era pertanto evidente che l’introduzione del nuovo sistema tariffario non poteva che incidere negativamente sull’andamento degli affari degli operatori economici ricorrenti ed era altresì evidente come tale questione attenesse al perimetro delle finalità statutarie delle associazioni di categoria, turistiche e ambientali ricorrenti.
Gli appellanti sostengono pertanto di avere evidenziato come gli aumenti tariffari applicati ai turisti non residenti in Liguria eccedano il costo del servizio erogato (come dimostrato nelle perizie depositate anche in grado di appello).
Pertanto, a ben vedere, la natura di detti aumenti si avvicinerebbe ad una prestazione patrimoniale imposta da regione (e Trenitalia) avente natura essenzialmente di tributo occulto o - come dedotto nel I motivo di ricorso di primo grado - di “dazio di transito”, atto ad incidere solamente nei confronti di talune categorie di contribuenti (utilizzatori non residenti in Liguria del servizio ferroviario).
Pertanto, a detta degli appellanti, potrebbe essere fatto un parallelismo tra l’aumento del biglietto ferroviario (essendo il treno il principale mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere le UE RR date le specifiche condizioni geomorfologiche della zona, difficilmente accessibile con l’autovettura) con la tassa di soggiorno e con la giurisprudenza in materia che ha ritenuto la legittimazione ad impugnare i provvedimenti afferenti la tassa di soggiorno da parte sia di singoli operatori economici che di associazioni di categoria in ragione “ della potenziale e sostanziale incidenza negativa –ancorché non immediatamente correlata alla posizione di soggetto passivo dell’imposta –sul complessivo costo del soggiorno e del pernottamento nelle strutture ricettive, con conseguente elisione del complessivo margine di profitto ritraibile sulla singola prestazione alberghiera (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2018, n. 6557; Id., sez. V,10 febbraio 2020, n. 1019) ” (Cons. Stato, sez. V, 3/4/2023, n. 3427).
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, non sarebbe condivisibile la tesi del Tar secondo cui il perseguire l’interesse dei potenziali utenti/clienti (punti i e ii) non potrebbe determinare la legittimazione a ricorrere degli operatori economici e delle associazioni che perseguono in senso lato la finalità dello sviluppo del turismo, anche nell’ottica del miglioramento dell’economia delle comunità locali.
In particolare, secondo gli appellanti, i 10 operatori economici (per i quali sono state prodotte le visure camerali sub docc. 8-17 di primo grado) subirebbero inevitabilmente l’incidenza negativa dell’aumento del costo del biglietto, il quale andrebbe ad aggravare il complessivo costo del soggiorno, mentre il Consorzio Turistico di Manarola, similmente alle associazioni di categoria, “ ha per scopo favorire gli operatori economici singoli ed associati dell'attività turistica, lo sviluppo del turismo in genere e dei servizi ad esso collegati, nonché la valorizzazione del territorio”. Infine le 5 associazioni non avrebbero scopo di lucro e sarebbero tutte accomunate dal perseguire il fine della promozione del turismo sostenibile e delle tradizioni locali.
Secondo la prospettazione attorea non sarebbe condivisibile l’assunto secondo il quale la questione dibattuta non atterrebbe al perimetro delle finalità statutarie dei ricorrenti, nonché l’assunto secondo il quale favorire il turismo “mordi e fuggi” costituirebbe la lesione di un interesse non tutelabile.
In tesi delle appellanti, infatti, come dedotto in primo grado, l’aumento della tariffa del biglietto ferroviario per i non residenti in Liguria, incidendo sul costo del soggiorno, favorirebbe ed implementerebbe il cd. turismo giornaliero “mordi e fuggi” che non gioverebbe alla crescita economica degli operatori e delle comunità locali e in generale allo sviluppo del territorio (scopi espressamente perseguiti dalle associazioni ricorrenti).
A dire degli appellanti sarebbe pertanto indubitabile che il costo spropositato del biglietto e il peggioramento del servizio disincentiverebbe il pernottamento e la fruizione dei servizi offerti dalla comunità economica locale.
Argomentando a contrario , ove si ritenesse che non sussistano la legittimazione e l’interesse degli esponenti nel caso de quo , in tesi attorea non sarebbe individuabile l’interesse occorrente a dare ingresso alla tutela giurisdizionale nella materia controversa.
20. Prima di passare alla disamina del motivo giova richiamare la giurisprudenza in materia di legittimazione e di interesse a ricorrere.
20.1. Come noto, secondo la giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 02 marzo 2015, n.994) l'azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata — di tipo oppositivo o pretensivo — che distingue il soggetto dal « quisque de populo » in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.
L'astratta legittimazione " ad causam " (da intendere come titolarità della situazione soggettiva protetta, nell'ambito dello specifico rapporto, posto a base del giudizio) è peraltro di per sé insufficiente per consentire la concreta esperibilità dell'azione, finalizzata a conseguire il bene della vita, inibito o compromesso dal provvedimento impugnato (c.d." legitimatio ad processum ", intesa come presupposto per poter esercitare, in modo valido, i propri diritti o interessi protetti sul piano processuale, in base al principio generale, di cui al citato art. 100 c.p.c.).
Pertanto la mera titolarità di un interesse protetto (di tipo sia oppositivo che pretensivo) non giustifica l'azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall'atto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini di reale perseguimento di un bene della vita.
20.2. La giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 17/04/2020, n.2464) ha pertanto affermato che il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione; le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l'interesse a ricorrere; l'interesse a ricorrere sussiste, quindi, laddove vi sia una lesione della posizione giuridica del soggetto, ovvero se sia individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistano elementi tali per affermare che l'azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale. Il ricorrente, proponendo ricorso in primo grado, aspira al vantaggio pratico e concreto che può ottenere dall'accoglimento dell'impugnativa, dovendosi postulare che l'atto censurato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio; la lesione da cui deriva, ex art. 100 c.p.c., l'interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'Amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, e deve persistere al momento della decisione del ricorso.
20.2.1. Orbene, in linea generale, la legittimazione ad agire:
- afferisce ad una posizione sostanziale, individuando un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, di tensione verso un bene della vita, abbia essa la consistenza di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo;
- presuppone la titolarità di tale qualificata posizione sostanziale.
La personalità dell'interesse azionato, indi, costituisce la regola generale, in ossequio al principio generale che vieta la sostituzione processuale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge" (art. 81 c.p.c.).
In questa ottica - in disparte le ben diverse questioni concernenti gli interessi diffusi ovvero le tassative forme di legittimazione popolare - personale può essere anche l'interesse, ontologicamente riferibile ad una determinata collettività di soggetti, riferibile alla associazione che quella collettività in certo modo "rappresenta" e "tutela".
Di qui il riconoscimento della legitimatio ad causam in capo a soggetti collettivi che rappresentano interessi di "categorie" ben individuate (professionisti, imprenditori, anche per settori merceologici di attività).
L'interesse azionato dalla associazione in tali casi è:
- omogeneo, comeché riferibile indistintamente al "gruppo" di soggetti di cui l'associazione è ente rappresentativo;
- comune ai singoli componenti del gruppo, senza che possa in tal guisa configurarsi qualsivoglia forma, anche solo potenziale, di conflitto tra essi componenti;
- è "altro" rispetto a quello di cui è portatore il singolo appartenente alla "categoria" rappresentata, ad esso cumulandosi.
Naturalmente, una tale posizione sostanziale collettiva - differenziata rispetto a quella spettante ai singoli, sia uti cives che in quanto appartenenti ad un determinato gruppo o categoria - deve altresì essere "qualificata", id est in certa misura "interessata" dalle norme di attribuzione del potere oggetto di censura.
Così che la potestà, regolamentare ovvero amministrativa, esercitata in attuazione di quelle norme, deve in certo modo:
- afferire alle finalità istituzionali dell'ente collettivo;
- incidere sul suddetto interesse omogeneo di "categoria", comune indistintamente alla platea dei membri di essa categoria, sì da escludersi già in nuce ed in abstracto qualsivoglia conflitto di interesse "endogeno".
E, invero, in ossequio ai principi foggiati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 9 del 2 novembre 2015) la legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative di interessi collettivi passa per il "guado necessitato" costituito:
- dalla attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione; ciò che avviene allorquando la produzione degli effetti del provvedimento controverso "interessa" lo scopo istituzionale dell'ente collettivo, "e non la mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati" (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050);
- dalla comunanza dell'interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati, sì da escludere che "vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi" e, in definitiva, la configurabilità di " conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150) " (Cons. Stato, Ad, Plen. n. 9 del 2015).
- l'altra condizione dell'azione - la cui ratio, comune a quella delle legittimazione ad agire, è funzionale ad evitare il compimento di attività inutili e sprechi della risorsa giustizia, in ossequio ad un interesse di ordine pubblico processuale "meta individuale" volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE- costituita dall'interesse a ricorrere, inteso come concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c. (Cons. Stato, sez VI, n. 1156 del 2016).
20.2.2. L'interesse ad agire, o legitimatio ad processum , costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione ( legitimatio ad causam ), in quanto postula:
- la lesione, concreta e attuale, di quell'interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce legittimazione ad agire:
- la effettiva utilitas ritraibile dalla invocata pronunzia; la tutela giurisdizionale deve costituire, dunque, il necessitato mezzo per la rimozione della lesione e il soddisfacimento dell'interesse (sostanziale), stante il generale divieto di azioni emulative ovvero di abuso del processo; di qui l'indissolubile legame tra l'interesse del domandante (art. 100 c.p.c.) e la concreta utilitas del "servizio giurisdizionale", che al soddisfacimento di quell'interesse è teleologicamente preordinato. La pronunzia deve assicurare un vantaggio, di talché " l'interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunziata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto " (Cass., III, 12241/98).
Indefettibili requisiti dell'interesse a ricorrere sono, indi:
- la personalità; la utilitas ritraibile afferisce direttamente alla sfera giuridica del ricorrente (e non di terzi);
- la attualità del vulnus , id est la - sussistenza di lesione concreta (es.: piena efficacia e idoneità lesiva dell'atto impugnato);
- la concretezza della lesione sofferta, intesa come sua effettività ed apprezzabilità.
20.3. Quanto al ricorso proposto dalle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti, la giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2007 n. 3586) ha affermato che l'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti, la cui tutela è normativamente affidata alle relative associazioni, non può coincidere con l'interesse individuale dei soggetti di cui è composta la categoria degli utenti e dei consumatori, perché questo è perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo. Esso, sebbene riferibile ad una categoria di soggetti (nella specie "utenti e consumatori"), deve trascendere i singoli interessi, non potendo rappresentare la sommatoria di interessi individuali, che sono individualmente tutelabili. La sua presenza, che giustifica la legittimazione sostanziale e processuale dell'associazione dei consumatori e degli utenti, non può essere riconosciuta sulla base del richiamo alle disposizioni, da cui " si desume l'attribuzione di un ampio diritto di azione posto a difesa di un interesse collettivo ", perché, così facendo, si dà per dimostrato quello che invece occorre dimostrare, cioè che i provvedimenti impugnati abbiano leso un " interesse collettivo dei consumatori e degli utenti ", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. Uno degli indici (da verificare caso per caso) che denunciano la presenza di un "interesse collettivo" è sicuramente dato dal fatto che un tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l'intera categoria a motivo della sua omogeneità ed indivisibilità (alla stregua di detti principi, Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2007 n. 3586 ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto dall'Adiconsum avverso la delibera di articolazione della tariffa per il 2005 del servizio idrico integrato).
21. Alla luce delle indicate coordinate ermeneutiche il motivo di appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
21.1. E’ sicuramente inammissibile, in quanto non calibrato sul ragionamento logico seguito dal primo giudice, nella parte in cui gli appellanti deducono che, negando la loro legittimazione ad causam (oltre che il loro interesse ad agire) non sarebbe individuabile l’interesse occorrente a dare ingresso alla tutela giurisdizionale nella materia controversa, posto che correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato come, essendo fatto valere un interesse proprio degli utenti del servizio di cui è causa – ovvero dei turisti cui non appartiene nessuno degli esponenti – la legittimazione ad causam spettava alle associazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, uniche legittimate – ove iscritte nell'apposito elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 d.lgs. 6/9/2005, n. 206 (codice del consumo) – ad agire dinanzi al giudice amministrativo ex artt. 139 e 140 comma 11 del codice del consumo a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti, capo questo che non è stato oggetto di alcuna critica nei motivi di appello.
21.2. E’ per contro destituito di fondamento laddove diretto ad avversare il capo della sentenza che aveva escluso tanto la legittimazione ad causam che l’interesse ad agire.
21.2.1. Ed invero l’aumento del costo del servizio di trasporto pubblico ferroviario nelle UE RR incide sulla posizione giuridica soggettiva dei turisti, in ragione della differenziazione del regime tariffario, come correttamente rilevato dal primo giudice, laddove al più gli appellanti lamentano un riflesso indiretto nella loro posizione giuridica soggettiva, rinvenuta nella minore permanenza sul territorio dei turisti, in tesi riconducibile al maggiore costo del servizio, dando vita ad un turismo “mordi e fuggi”, contrastante con l’interesse di tutti i ricorrenti, che pertanto, in tesi, non si troverebbero in conflitto di interessi.
21.2.2. Al riguardo va evidenziato come non sia in alcun modo ravvisabile il dedotto parallelismo fra la fattispecie relativa all’aumento del biglietto ferroviario – che viene qui in rilievo - con le fattispecie riferite all’aumento della tassa di soggiorno e con la giurisprudenza in materia che ha ritenuto la legittimazione ad impugnare i provvedimenti afferenti la tassa di soggiorno da parte sia di singoli operatori economici che di associazioni di categoria in ragione “ della potenziale e sostanziale incidenza negativa –ancorché non immediatamente correlata alla posizione di soggetto passivo dell’imposta –sul complessivo costo del soggiorno e del pernottamento nelle strutture ricettive, con conseguente elisione del complessivo margine di profitto ritraibile sulla singola prestazione alberghiera (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2018, n. 6557; Id., sez. V,10 febbraio 2020, n. 1019) ” (Cons. Stato, sez. V, 3/4/2023, n. 3427).
Infatti va in primo luogo evidenziato che gli albergatori e in generale i titolari di strutture ricettive, seppure non soggetti passivi rispetto all’imposta di soggiorno, sono comunque responsabili di imposta, dovendo dichiarare i pernotti effettivi e riscuotere l’imposta di soggiorno per cui non sono affatto estranei al rapporto tributario, laddove per contro alcun rapporto appare ravvisabile fra le associazioni ricorrenti e gli imprenditori “ uti singuli” che hanno agito nella presente sede e il rapporto di servizio fra Trenitalia e la regione Liguria.
Per altro verso va evidenziato che mentre l’imposta di soggiorno, in quanto correlata al numero di pernotti e quindi di permanenza sul territorio, è in grado di incidere in concreto sulla durata del soggiorno, non così è per il costo del biglietto ferroviario che anzi verrebbe ammortizzato in ipotesi di permanenza per un maggior numero di giorni rispetto all’ipotesi di andata e ritorno in giornata o nel giorno successivo.
21.3. Ciò in disparte dal rilievo che la ritenuta sussistenza di un turismo “mordi e fuggi”, senza pernottamento presso le strutture ricettive, contrasta con la stessa impostazione attorea – peraltro non suffragata da idonei elementi probatori – relativa alla diminuzione del numero dei treni.
Infatti gli stessi dati forniti dagli appellanti in ordine alla diminuzione dei turisti sono invero riferibili alla permanenza sul territorio, laddove, secondo quanto dedotto dalla regione e dalla stessa documentato, il flusso complessivo dei turisti sarebbe aumentato proprio in ragione dell’aumento del numero dei treni che consentirebbe una minore permanenza.
Pertanto non è evincibile alcun collegamento diretto tra il costo del biglietto e la diminuzione del turismo nei termini intesi dagli appellanti a differenza del collegamento rinvenibile tra aumento della tassa di soggiorno e interesse degli albergatori, posto che la tassa di soggiorno è giornaliera e pertanto incide sul costo del soggiorno.
21.4. Pertanto, anche a ritenere sussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti, avendo riguardo al loro asserito interesse ad una permanenza sul territorio da parte dei turisti, non è comunque rinvenibile l’interesse ad agire, non essendo evincibile la lesione concreta ed attuale determinata dal nuovo sistema di tariffazione, posto che sarebbe per contro il miglioramento del servizio, con correlativo aumento dei treni, a favorire l’avversato “turismo mordi e fuggi”.
Del tutto generiche e contrastanti con tale rilievo sono infatti le doglianze riferite al peggioramento del servizio, in ogni caso non sono riscontrabili in atti posto che nel periodo dell’anno di vigenza della tariffa UE RR Express – cui sono riferibili le censure fondate sulla tariffazione, sulla base delle quali anche in grado di appello le ricorrenti deducono il loro interesse al ricorso – il numero dei treni risulta aumentato. In ogni caso assolutamente generica è l’asserzione relativa al peggioramento del servizio nel periodo invernale.
22. Ciò in disparte dal rilievo che l’appello e lo stesso ricorso di primo grado sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, posto che secondo quanto dedotto dalla regione la tariffazione ha subito della modifiche dall’epoca della proposizione del ricorso di primo grado e la tariffazione vigente ed attualmente applicata è quella introdotta con la delibera di giunta regionale n. 1195 del 01.12.2023, pubblicata sul sito web di Regione Liguria il 05.12.2023, ed integrata con la delibera n. 221 del 08.03.2024, pubblicata sul sito web di regione Liguria il 12.03.2024.
Detto rilievo, lungi dall’essere contestato dagli appellanti, è stato dagli stessi confermato, indicando di avere gravato l’indicata delibera giuntale con distinto ricorso innanzi al T.a.r. per la Liguria, iscritto al numero di ruolo r.g. n. 80/2024.
22.1. Pertanto l’interesse al ricorso in relazione al sistema di tariffazione – su cui gli appellanti fondano la legittimazione e l’interesse ad agire in quanto avente in tesi riflessi sul loro interesse ad una maggiore permanenza dei turisti sul territorio - fermi i precedenti rilievi di inammissibilità dell’impugnativa, non può che intendersi interamente traslato avverso la nuova delibera giuntale, che in alcun modo può considerarsi quale atto meramente confermativo di quella avversata nella presente sede. Del tutto irrilevante è pertanto la documentazione versata nel presente grado di appello, atta in tesi di parte appellante, a dimostrare la minore presenza dei turisti nel corso del 2024, anno in cui era vigente il nuovo regime tariffario.
23. Neppure appare ravvisabile la legittimazione e l’interesse ad agire in relazione ai motivi del ricorso di prime cure che, in tesi degli appellanti, non sarebbero interessati da detta improcedibilità (ovvero II, III, V e VI).
23.1. Ed invero con il secondo motivo del ricorso si censurava l’eccessiva durata del nuovo contratto di servizio, ovvero un profilo che avrebbe dovuto semmai essere fatto valere dalle altre imprese di trasporto ferroviario, in quanto concorrenti con Trenitalia; pertanto non appare rinvenibile alcun collegamento fra il vizio fatto valere e la posizione dei ricorrenti, in tesi interessati ad una maggiore permanenza sul territorio dei turisti.
Da ciò il difetto tanto della legittimazione quanto dell’interesse ad agire.
23.2. Con il terzo motivo si censurava, sulla base del rilievo che venissero in evidenza funzioni di programmazione di competenza del Consiglio Regionale, la mancata consultazione del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale per i diritti dei consumatori e degli utenti.
Anche in relazione a tale censura non appare rinvenibile alcun collegamento con la posizione fatta valere dai ricorrenti, venendo in rilievo del pari un profilo censurabile dai soli utenti del servizio.
Infatti, come noto, il processo amministrativo, non qualificandosi come una giurisdizione di diritto oggettivo volta a ristabilire una legalità violata, ha la funzione di dirimere una controversia tra l'amministrazione che ha emanato il provvedimento e un soggetto che si afferma leso in modo diretto, concreto e attuale da tale provvedimento; né tantomeno può assumere rilievo un interesse morale al ripristino di una pretesa legalità violata ( ex multis Consiglio di Stato, sez. I, 07 agosto 2024, n.931).
23.3. Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentavano un peggioramento del servizio in termini di costi e di penalizzazione della mobilità turistica, sulla base del rilievo che i collegamenti sarebbero diminuiti nel numero e resi meno agevoli, per cui non sarebbe giustificata la tariffa imposta, appare del pari interessato dalla ravvisata improcedibilità con riferimento al costo del servizio ed è comunque contrastato dai dati offerti dalla regione, quanto alla diminuzione dei collegamenti, peraltro smentita ex se dalla contrastata sussistenza di un turismo mordi e fuggi, che non può che postulare un aumento delle corse giornaliere.
23.4. Parimenti interessato dalla ravvisata improcedibilità, in quanto afferente al sistema della tariffazione – in disparte dal difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere nei termini evidenziati – è poi il sesto motivo del ricorso di prime cure con cui si lamentava la scarsa trasparenza della tariffa UE RR, e la sua insostenibilità per l’utenza.
24. In conclusione l’appello principale va respinto (ferma restando, ad abundantiam la sua improcedibilità, nei termini innanzi evidenziati), mentre l’appello incidentale va dichiarato improcedibile, in ragione dell’accoglimento del (mero) profilo di rito fatto valere con il secondo motivo di appello.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della regione Liguria e di Trenitalia, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO