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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa SA Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1422/2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti NASTRO Sebastiano e Parte_1
GN SC, come in atti ricorrente E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
convenuta contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.03.2023, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1. dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e la – codice fiscale n. - nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp,te pro tempore elett.te dom.to per la carica in Caserta alla via De Falco n. 23, per il periodo contrattuale di cui innanzi detto e, cioè, dal 04.10.2017 al 20.12.2021; 2. per l'effetto, condannare la Controparte_1
, nella persona del suo legale rapp.te pro tempore ut supra, al pagamento delle
[...] differenze retributive dovute alla lavoratore per le causali tutte di cui alla premessa del presente atto e pari ad € 125.863,62 così come quantificate negli allegati conteggi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. condannare, infine, la , nella persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore ut supra al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con clausola di attribuzione ai sott. procuratore dichiaratisi anticipatari.” Nello specifico, ha esposto: di aver lavorato per conto, nell'interesse ed alle esclusive dipendenze della , ente operante nel campo Controparte_1 sanitario, con servizi diretti alle persone in condizioni di necessità, tra cui il servizio di ambulanza privata e il trasporto infermi ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal 4 ottobre 2017 al 20 dicembre 2021; di aver svolto le mansioni di autista soccorritore di ambulanze sia presso il Controparte_2
che presso l' , entrambe facenti
[...] Controparte_3 capo all;
di avere svolto le mansioni dettagliatamente indicate in CP_4 ricorso;
di avere sempre lavorato per sei giornate alla settimana, godendo di un giorno di riposo a rotazione ed osservando l'orario lavorativo dalle 20,00 alle 8,00 del mattino successivo;
la retribuzione mensile netta percepita dal lavoratore a mezzo bonifico bancario era sempre stata di € 800, senza aver mai firmato buste paga;
di non avere mai avuto la 13 e la 14 mensilità; di non avere goduto di ferie e di non avere percepito gli altri emolumenti previsti dal contratto collettivo di categoria. Ha quindi lamentato l'insufficienza della retribuzione corrisposta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario svolto con i caratteri della continuità e della ordinarietà; di avere pertanto diritto alla complessiva somma di euro 125.863,62, come quantificate negli allegati conteggi. Sebbene ritualmente citata non si è costituita la parte convenuta. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda merita accoglimento nei termini di cui alla motivazione che segue.
L'avvenuta intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, a far data dal 04.10.2017 e sino al 20.12.2021 trova riscontro nella documentazione versata in atti ed in particolare nel contratto di assunzione e nell'estratto contributivo, da cui risulta altresì l'inquadramento del ricorrente nel livello C1 del CCNL delle cooperative sociali.
Ciò posto, l'istante rivendica differenze retributive in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolto che assume maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto. Deve peraltro darsi atto della mancanza delle buste paga che il lavoratore assume di non aver mai ricevuto. Le risultanze istruttorie hanno offerto riscontro alle deduzione dell'istante.
Si riportano, ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, le concordi dichiarazioni dei testi escussi, a conoscenza diretta dei fatti di causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Il teste ha dichiarato: “Indifferente. Io anche ho lavorato per Testimone_1 la cooperativa il Volo insieme a dall'ottobre 2017 sino a fine Parte_1 dicembre 2021. Non ho attualmente alcun contezioso nei confronti della
. Io lavoravo con la stessa cooperativa a e CP_1 CP_3 Pt_1 lavorava come autista-soccorritore nell'ambulanza per la rianimazione a CP_2 che trasportava i codici rossi. Attualmente lavoro sempre sul 118 ma all'ospedale di . Io prendevo il paziente e dovevo portarlo all'ospedale di , CP_2 CP_2 una volta arrivato là io trovavo sempre quando facevo la notte. Infatti, in Pt_1 rianimazione portavano solo i codici rossi, vale a dire le persone intubate. Anche lui aveva il mio stesso orario ossia un turno dalle 20.00 alle 8.00 di mattina. Non so quante notti faceva, io lavoravo 5 notti a settimana e posso dire che tutte le notti lo trovavo lì a lavorare. I turni venivano comunicati mensilmente dal responsabile su un gruppo Whatsapp in comune ed ognuno verificava i propri. Il pagamento non so se era uguale per tutti. Nulla so della retribuzione altrui. Io non ho percepito il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.
Il teste a sua volta ha affermato: “Indifferente. Conosco Testimone_2
in quanto abbiamo lavorato insieme presso la cooperativa il Volo Parte_1 da ottobre 2017 sino a prima di Natale 2021. Non ho alcun contenzioso nei confronti della convenuta. Abbiamo svolto entrambi le mansioni di CP_1 autista-soccorritore; io all'ospedale di Vico Equense e a . Ci siamo Pt_1 CP_2 incontrati spesso di notte oppure magari allo smonto. Gli orari di lavoro erano 08.00-20.00 oppure 20.00-08.00. Il ricorrente faceva solo notti. Generalmente avevamo un giorno di riposo a settimana. I turni venivano comunicati su un gruppo Whatsapp di soli autisti. Io non ho percepito la liquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.
Ebbene, la , rimasta contumace, non ha provato come era suo Controparte_1 preciso onere, di aver corrisposto al lavoratore creditore quanto spettantegli in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro, tenuto conto dell'effettiva prestazione di lavoro effettuata. Si ricordano i principi generali che governano l'onere probatorio nel rapporto obbligatorio, per cui il creditore deve provare solo la fonte del diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (S.U. n. 13533/2001).
Alla luce delle emergenze istruttorie, questo giudicante ha invitato la difesa del ricorrente a riformulare i conteggi secondo i seguenti parametri:
RETRIBUZIONE: dal 4 ottobre 2017 al 20 dicembre 2021, con riferimento alla paga base del livello C1 (1340, 00 da CCNL in atti), orario di lavoro di 12 ore al giorno per cinque giorni alla settimana (60 ore a settimana), detratto il percepito;
RETRIBUZIONI INDIRETTE: calcolo di 13° mensilità e TFR (senza 14 mensilità, ferie e festività)
In base ai conteggi riformulati alla luce dei suindicati parametri, da intendersi integralmente richiamati in questa sede, è emerso un credito del lavoratore pari a 108.821,09 per differenze retributive ed euro 8705,71 per TFR.
La cooperativa deve essere pertanto condannata al pagamento delle CP_1 suddette somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, ex art. 429 c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
- Condanna la cooperativa sociale a pagare in favore del ricorrente, in virtù CP_1 dell'intercorso rapporto di lavoro dal 4 ottobre 2017 al 20 dicembre 2021, la complessiva somma di € 108.821,09 per differenze retributive ed € 8705,71 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 6000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione Si comunichi.
In Torre Annunziata, 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa SA Molè