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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3190/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, P.IVA_2
APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione diniego nulla osta al rilascio della patente di guida – appello vs. sentenza del Tribunale di Milano in data 23 luglio 2024 n. 7325.
CONCLUSIONI per parte appellante:
pag. 1 Voglia la Corte d'Appello adita: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate nel ricorso in quanto infondate.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7325 del 23 luglio 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto da avverso CP_1
provvedimento di diniego delle condizioni di rilascio della patente di guida emesso dal
Prefetto di Milano in data 21 luglio 2023, essendo stata ritenuta ostativa, rispetto al conseguimento di essa ( già revocata in data 29-02-2016 - ai sensi dell'art. 218, comma
6, c.d.s., in quanto il predetto GU veniva sorpreso alla guida nonostante fosse stato disposto, nei suoi confronti, precedente provvedimento di sospensione della patente di guida), la preesistenza di una condanna riportata dal prevenuto, divenuta irrevocabile nell'anno 2009, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, senza che, successivamente, fosse intervenuta riabilitazione ex art. 178 c.p.
Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal GU avverso il citato provvedimento così testualmente motivando:
“Con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti
a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico
pag. 2 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte
Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie non ricade nell'ipotesi di cui al primo comma, in quanto è pacifico che il sig.
era già titolare di patente di guida, seppur revocata ex art. 218/219 c.d.s., con CP_1
la conseguenza che, contrariamente alla tesi dell'Avvocatura, per il rilascio del nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida non è necessario il provvedimento di riabilitazione penale.
Si ritiene che il caso in esame ricada nell'ipotesi di cui al secondo comma poiché il sig.
, già titolare di patente di guida revocata, si è trovato in presenza delle CP_1
condizioni soggettive di cui al comma 1 in data successiva al rilascio del titolo.
Occorre preliminarmente evidenziare che le argomentazioni del ricorrente con riferimento all'applicazione del secondo comma dell'art. 120 c.d.s. e al richiamo alle sentenze della
Corte Costituzionale sul punto non sono rilevanti per la decisione del caso in oggetto, atteso che (i) si riferiscono al provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi dell'art. 120
c.d.s., mentre il provvedimento di revoca contestato è stato disposto ai sensi dell'art.
218/209 c.d.s.; (ii) come si dirà nel proseguo, non si tratta di rilasciare una nuova patente, bensì di rinnovare il titolo già in possesso del ricorrente.
Ciò posto, nel caso di specie, l'Autorità competente, a fronte di una sentenza di condanna per reati di cui all'art. 73 dpr n. 309/1990, divenuta irrevocabile in data 17- 12-2009, non ha pronunciato alcun provvedimento di revoca della patente nel triennio successivo.
Dal dato normativo si ricava che il rinnovo della patente – in seguito a secondo rilascio per revoca del titolo - è possibile e previsto dalla disciplina;
condividendo quanto statuito dal
Consiglio di Stato (n. 3084/2021 e più di recente n. 5507/2023) la valutazione del quadro morale dell'interessato - che qui rileva essendo stata opposta dall'Amministrazione la sussistenza di un ostativo - ha un termine, ovvero tre anni, in quanto l'Amministrazione non può procedere alla revoca, se non sia stata già disposta. Ne deriva, dunque, che l'eventuale provvedimento di riabilitazione può avere effetti ai fini del rilascio prima del decorso dei tre
pag. 3 anni, ma non costituisce ulteriore condizione per il rilascio a seguito del decorso del termine indicato.
Da ciò consegue che il provvedimento di diniego dell'Amministrazione con riferimento alla sussistenza dell'ostativo per pregressa condanna, è illegittimo e deve essere disatteso/disapplicato, considerato l'ampio superamento del triennio.
Diversa è la questione della patente revocata ai sensi dell'art. 218/219 c.d.s., che può essere rinnovata con le modalità indicate nell'art. 219 c.d.s., senza alcun ostativo presente”.
Le motivazioni addotte dal Tribunale possono essere sintetizzate nei seguenti termini:
i la fattispecie è disciplinata non dall'art. 120 co. 1 ma dall'art. 120 co. 2 del Codice della strada, in quanto la causa ostativa al conseguimento della patente di guida è sopravvenuta al suo rilascio;
ii ai sensi dell'art. 120 co. 2 cpv. del Codice, essendo decorsi tre anni dalla condanna che costituisce la condizione ostativa, la di Milano non avrebbe potuto emanare CP_2 il provvedimento di “revoca” della patente;
iii peraltro, decorso il termine di tre anni dal momento della definitività della revoca,
l'interessato può ottenere il “rilascio” della patente senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi (v. Cons. Stato n. 5507 del 05/06/2023); iv il soggetto che abbia subito la revoca della patente non deve conseguire una nuova patente di guida ma deve “rinnovare” il titolo revocato;
v di conseguenza, la sentenza di condanna ostativa al conseguimento di una nuova patente ex art. 120 co.1 del Codice della strada non può costituire una condizione preclusiva al “rinnovo” della patente di guida.
***
Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello il , articolando tre Parte_1
motivi di gravame:
a) Violazione per travisamento degli artt. 219 e 120 del D. Lgs. n. 285/1992 (o C.d.S.) , venendo in rilievo, nel caso che occupa, il disposto dell'art. 219 comma 3 bis del citato d. lgs., nella parte in cui prevede che il soggetto cui la patente è stata revocata ai sensi dell'art. 219 non possa conseguire nuova patente se non sono decorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca, precisandosi tuttavia che “l'interessato deve conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida”. In particolare, quando la legge parla di semplice “rinnovo”, lo fa espressamente (cfr. art. 126 C.d.S.), mentre, accogliendo il ragionamento del giudice di prime cure, per ottenere il “rinnovo” della patente, il soggetto che ne ha subito la pag. 4 revoca ai sensi dell'art. 219 C.d.S. potrebbe semplicemente attendere il decorso del termine di tre anni, potendo, nel frattempo, riportare altre condanne senza che ciò possa rilevare quale motivo ostativo;
b) inconferenza della asserita equiparazione tra riabilitazione e decorso del tempo a séguito del provvedimento di revoca (o dalla sentenza di condanna). Travisamento dell'art. 120 comma 2 C.d.S., non apparendo pertinente il richiamo all'orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine alla revoca della patente disposta ai sensi dell'art. 120 comma 2 C.d.S. Il GU rientrava invece a pieno titolo nella previsione di cui al primo comma dell'art. 120 cit., di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno, non tenendo conto che per il GU ricorreva ipotesi di nuovo rilascio, secondo la disciplina speciale a lui applicabile, rappresentata appunto dall'art 219 comma 3 bis C.d.S;
c) inesistenza del diritto del GU ad ottenere il rilascio della patente per il solo decorso del termine di “decantazione” di cui all'art. 120 C.d.S., in quanto la revoca non è stata disposta, nei suoi confronti, per violazione della disciplina degli stupefacenti, ma per un differente motivo, con la conseguenza, pertanto, che nei suoi confronti opererebbe il diverso disposto dell'art. 219 comma 3 bis C.d.s. e la necessità di ottenere, ex novo, il rilascio (e non il rinnovo) della patente di guida.
Il GU, sebbene ritualmente evocato in lite, non si è costituito in giudizio, ed è stato dichiarato contumace.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe ritrascritte.
***
L'appello è fondato.
si è visto dapprima revocare la patente di guida ai sensi dell'art. 218 C.d.S., CP_1
in data 29 febbraio 2016 (decreto n. 1671/2016), poiché, dopo aver subìto provvedimento di sospensione di tale titolo, veniva sorpreso ciò nonostante alla guida.
Indi, in data 21 luglio 2023, ha ricevuto comunicazione, da parte della Prefettura competente, del diniego del rilascio di nuova patente di guida per l'esistenza di una condanna ostativa, in relazione alla quale il GU non risulta aver ottenuto la necessaria riabilitazione.
La motivazione di detto diniego è, invero, pienamente condivisibile, così come appaiono fondati i motivi di appello dimessi dal avverso la sentenza impugnata. Controparte_3
pag. 5 Ed in particolare, la giurisprudenza richiamata da parte dell'attore in prime cure e dal
Tribunale nella pronuncia appellata (in particolare, Consiglio di Stato sez. III n. 5507 del 5 giugno 2023; Consiglio di Stato sez. III, n. 3084 del 14 aprile 2021), ed altresì i precedenti di merito prodotti in atti, riguardano il diverso caso in cui la patente di guida sia stata revocata
– successivamente al rilascio - in relazione all'intervento dei reati o dei provvedimenti ostativi di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S., ed il titolare ne richieda il rinnovo senza aver ottenuto la riabilitazione: in tale evenienza, effettivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che tale rinnovo possa essere ottenuto anche in assenza di provvedimento di riabilitazione, laddove tuttavia dal passaggio in giudicato della pronuncia ostativa sia decorso un lasso di tempo di almeno tre anni.
Si osserva, infatti, che il decorso di tale termine segnerebbe una sorta di “perenzione” o
“automatica decadenza” del motivo ostativo che sopravvenga al rilascio del titolo, in quanto, oltre quel termine, l'Amministrazione non può procedere alla revoca, sì come stabilito dall'art. 120, terzo comma, C.d.S.
Ciò a maggior ragione dopo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 24 del 2020 e n.
99 del 2020, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 120 secondo comma C.d.S. nella parte in cui non consente al Prefetto, in presenza di soggetto nei cui confronti i motivi ostativi sopravvengano in un momento posteriore al rilascio del titolo, di apprezzare discrezionalmente i presupposti per disporne la revoca, procedendo ad un contemperamento tra le esigenze special-preventive che rappresentano la ratio della previsione e quelle di reinserimento lavorativo, che il trasgressore deduca.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni ed argomenti che non si attagliano al caso di specie, laddove la patente di guida non è stata revocata al GU per il sopravvenire di motivi ostativi al rilascio ex art. 120 comma 2 C.d.S., bensì ai sensi dell'art. 218 C.d.S., trovandosi quindi l'ablato nella necessità di ottenere il rilascio ex novo del titolo abilitativo, e non certo senza alcuna preclusione, se non quella del trascorrere del tempo, come si potrebbe opinare applicando la prima disposizione.
Se così intesa, la norma – come osserva in modo perspicace la difesa del - Parte_1 avrebbe l'effetto di collocare il trasgressore al divieto di cui all'art. 218 C.d.S. in una sorta di zona franca relativamente alle condotte di rilievo penalistico, affrancandolo – pur essendo costui nella medesima posizione di chi richieda ex novo il rilascio del titolo abilitativo – dalle preclusioni previste dall'art. 120 comma 1 C.d.S., in ottemperanza a requisiti di moralità ed integrità – per tutti i nuovi richiedenti.
pag. 6 La non condivisibilità di tale posizione emerge con tanta più evidenza se si pone mente a quanto affermato da Corte Cost. n. 152 del 10 giugno – 12 luglio 2021, laddove, in particolare, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 C.d.S. per asserito contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, senza che sia possibile operare una valutazione circa la gravità della violazione, le pene concretamente irrogate e l'attuale pericolosità della persona, ha chiarito come sia pienamente giustificabile la diversità di trattamento tra il soggetto che per la prima volta chieda il rilascio della patente (art. 120 comma 1 C.d.S.) e chi, subìta la revoca del titolo a causa del sopravvenire dopo il rilascio delle condizioni ostative di cui all'art. 120 comma 1, ne chieda il rinnovo.
In motivazione, la Corte Costituzionale ha osservato testualmente (grassetto del redattore):
“5.2.2.– Alla luce di queste pronunce, tutte riferite alla disciplina della revoca della patente di guida, ma in correlazione a distinte fattispecie in essa ricomprese, appare corretta la premessa dei rimettenti, circa
l'impossibilità di una generale estensione, in via interpretativa, ai provvedimenti di diniego di rilascio dei principi affermati in riferimento ai casi di revoca del titolo.
5.3.– D'altra parte, questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada.
Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che,
diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti.
La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla
condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020).
5.3.1.– Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonché dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs. n.
pag. 7 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume
rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida.
5.4.– Pertanto, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.
Rimane comunque auspicabile una nuova configurazione delle condizioni ostative del rilascio, nel senso di un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni di questa Corte”.
E' significativo peraltro osservare che, accogliendo l'invito della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto sulla fattispecie, e con L. 25 novembre 2024 n. 177 (successiva alla sentenza impugnata) ha inserito all'art. 120, comma terzo, C.d.S., la seguente specificazione: “In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1” (grassetto del relatore).
Orbene, pur essendo evidente che la previsione non è applicabile, ratione temporis, al caso che occupa, valga osservare che il legislatore è intervenuto all'evidente fine di parificare, sotto il profilo dell'esistenza di condizioni preclusive, la situazione di tutti coloro che – subìta la revoca della patente – devono ottenerne ex novo il rilascio, così ponendo fine all'opinamento giurisprudenziale che – in ragione del contemperamento tra le esigenze di valutazione di moralità e rettitudine tutelate dalla norma e le altre esigenze portate dal trasgressore – rendevano possibile un apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione
a prescindere dall'ottenimento, da parte dell'interessato, della riabilitazione.
Ad abundantiam, si osserva che neppure ha rappresentato, nel corso del CP_1
giudizio di primo grado, motivazioni afferenti ad esigenze meritevoli di tutela, tali da poter giustificare nei suoi confronti un apprezzamento favorevole, concedendogli la possibilità di riottenere la patente di guida nonostante la mancanza di un provvedimento riabilitativo.
Non può non rilevarsi, a tale proposito, che verosimilmente tali motivazioni non sono sussistenti, come del resto può evincersi dal certificato di casellario giudiziale del , CP_1 che già ha giustificato la decisione di questa Corte di concedere la sospensiva dell'efficacia della sentenza di primo grado come richiesta dall'Amministrazione.
In altri termini, la non correttezza della interpretazione qui censurata emerge con tanta più evidenza considerando che con ogni probabilità, la circostanza che il GU, nonostante il reato ostativo risalga all'anno 2009, non abbia mai ottenuto la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 cod. pen., trova giustificazione nella sua non specchiata condotta.
pag. 8 Conclusivamente, l'appello è fondato, e merita accoglimento come da dispositivo, con condanna del al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, CP_1
liquidate come da dispositivo, assegnando alla causa valore indeterminabile non elevato, ed applicando i parametri medi, relativamente all'attività difensiva effettivamente svolta
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 7325 del 23 luglio 2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande svolte da , accertando e dichiarando la legittimità del diniego di nulla CP_1
osta al rilascio a costui della patente di guida;
2) condanna l'appellato a rimborsare al le spese di lite CP_1 Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 5.810,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, C.P.A. e IVA come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3190/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
), nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, P.IVA_2
APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione diniego nulla osta al rilascio della patente di guida – appello vs. sentenza del Tribunale di Milano in data 23 luglio 2024 n. 7325.
CONCLUSIONI per parte appellante:
pag. 1 Voglia la Corte d'Appello adita: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate nel ricorso in quanto infondate.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7325 del 23 luglio 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto da avverso CP_1
provvedimento di diniego delle condizioni di rilascio della patente di guida emesso dal
Prefetto di Milano in data 21 luglio 2023, essendo stata ritenuta ostativa, rispetto al conseguimento di essa ( già revocata in data 29-02-2016 - ai sensi dell'art. 218, comma
6, c.d.s., in quanto il predetto GU veniva sorpreso alla guida nonostante fosse stato disposto, nei suoi confronti, precedente provvedimento di sospensione della patente di guida), la preesistenza di una condanna riportata dal prevenuto, divenuta irrevocabile nell'anno 2009, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, senza che, successivamente, fosse intervenuta riabilitazione ex art. 178 c.p.
Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal GU avverso il citato provvedimento così testualmente motivando:
“Con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti
a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico
pag. 2 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte
Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie non ricade nell'ipotesi di cui al primo comma, in quanto è pacifico che il sig.
era già titolare di patente di guida, seppur revocata ex art. 218/219 c.d.s., con CP_1
la conseguenza che, contrariamente alla tesi dell'Avvocatura, per il rilascio del nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida non è necessario il provvedimento di riabilitazione penale.
Si ritiene che il caso in esame ricada nell'ipotesi di cui al secondo comma poiché il sig.
, già titolare di patente di guida revocata, si è trovato in presenza delle CP_1
condizioni soggettive di cui al comma 1 in data successiva al rilascio del titolo.
Occorre preliminarmente evidenziare che le argomentazioni del ricorrente con riferimento all'applicazione del secondo comma dell'art. 120 c.d.s. e al richiamo alle sentenze della
Corte Costituzionale sul punto non sono rilevanti per la decisione del caso in oggetto, atteso che (i) si riferiscono al provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi dell'art. 120
c.d.s., mentre il provvedimento di revoca contestato è stato disposto ai sensi dell'art.
218/209 c.d.s.; (ii) come si dirà nel proseguo, non si tratta di rilasciare una nuova patente, bensì di rinnovare il titolo già in possesso del ricorrente.
Ciò posto, nel caso di specie, l'Autorità competente, a fronte di una sentenza di condanna per reati di cui all'art. 73 dpr n. 309/1990, divenuta irrevocabile in data 17- 12-2009, non ha pronunciato alcun provvedimento di revoca della patente nel triennio successivo.
Dal dato normativo si ricava che il rinnovo della patente – in seguito a secondo rilascio per revoca del titolo - è possibile e previsto dalla disciplina;
condividendo quanto statuito dal
Consiglio di Stato (n. 3084/2021 e più di recente n. 5507/2023) la valutazione del quadro morale dell'interessato - che qui rileva essendo stata opposta dall'Amministrazione la sussistenza di un ostativo - ha un termine, ovvero tre anni, in quanto l'Amministrazione non può procedere alla revoca, se non sia stata già disposta. Ne deriva, dunque, che l'eventuale provvedimento di riabilitazione può avere effetti ai fini del rilascio prima del decorso dei tre
pag. 3 anni, ma non costituisce ulteriore condizione per il rilascio a seguito del decorso del termine indicato.
Da ciò consegue che il provvedimento di diniego dell'Amministrazione con riferimento alla sussistenza dell'ostativo per pregressa condanna, è illegittimo e deve essere disatteso/disapplicato, considerato l'ampio superamento del triennio.
Diversa è la questione della patente revocata ai sensi dell'art. 218/219 c.d.s., che può essere rinnovata con le modalità indicate nell'art. 219 c.d.s., senza alcun ostativo presente”.
Le motivazioni addotte dal Tribunale possono essere sintetizzate nei seguenti termini:
i la fattispecie è disciplinata non dall'art. 120 co. 1 ma dall'art. 120 co. 2 del Codice della strada, in quanto la causa ostativa al conseguimento della patente di guida è sopravvenuta al suo rilascio;
ii ai sensi dell'art. 120 co. 2 cpv. del Codice, essendo decorsi tre anni dalla condanna che costituisce la condizione ostativa, la di Milano non avrebbe potuto emanare CP_2 il provvedimento di “revoca” della patente;
iii peraltro, decorso il termine di tre anni dal momento della definitività della revoca,
l'interessato può ottenere il “rilascio” della patente senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi (v. Cons. Stato n. 5507 del 05/06/2023); iv il soggetto che abbia subito la revoca della patente non deve conseguire una nuova patente di guida ma deve “rinnovare” il titolo revocato;
v di conseguenza, la sentenza di condanna ostativa al conseguimento di una nuova patente ex art. 120 co.1 del Codice della strada non può costituire una condizione preclusiva al “rinnovo” della patente di guida.
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Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello il , articolando tre Parte_1
motivi di gravame:
a) Violazione per travisamento degli artt. 219 e 120 del D. Lgs. n. 285/1992 (o C.d.S.) , venendo in rilievo, nel caso che occupa, il disposto dell'art. 219 comma 3 bis del citato d. lgs., nella parte in cui prevede che il soggetto cui la patente è stata revocata ai sensi dell'art. 219 non possa conseguire nuova patente se non sono decorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca, precisandosi tuttavia che “l'interessato deve conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida”. In particolare, quando la legge parla di semplice “rinnovo”, lo fa espressamente (cfr. art. 126 C.d.S.), mentre, accogliendo il ragionamento del giudice di prime cure, per ottenere il “rinnovo” della patente, il soggetto che ne ha subito la pag. 4 revoca ai sensi dell'art. 219 C.d.S. potrebbe semplicemente attendere il decorso del termine di tre anni, potendo, nel frattempo, riportare altre condanne senza che ciò possa rilevare quale motivo ostativo;
b) inconferenza della asserita equiparazione tra riabilitazione e decorso del tempo a séguito del provvedimento di revoca (o dalla sentenza di condanna). Travisamento dell'art. 120 comma 2 C.d.S., non apparendo pertinente il richiamo all'orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine alla revoca della patente disposta ai sensi dell'art. 120 comma 2 C.d.S. Il GU rientrava invece a pieno titolo nella previsione di cui al primo comma dell'art. 120 cit., di cui il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno, non tenendo conto che per il GU ricorreva ipotesi di nuovo rilascio, secondo la disciplina speciale a lui applicabile, rappresentata appunto dall'art 219 comma 3 bis C.d.S;
c) inesistenza del diritto del GU ad ottenere il rilascio della patente per il solo decorso del termine di “decantazione” di cui all'art. 120 C.d.S., in quanto la revoca non è stata disposta, nei suoi confronti, per violazione della disciplina degli stupefacenti, ma per un differente motivo, con la conseguenza, pertanto, che nei suoi confronti opererebbe il diverso disposto dell'art. 219 comma 3 bis C.d.s. e la necessità di ottenere, ex novo, il rilascio (e non il rinnovo) della patente di guida.
Il GU, sebbene ritualmente evocato in lite, non si è costituito in giudizio, ed è stato dichiarato contumace.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe ritrascritte.
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L'appello è fondato.
si è visto dapprima revocare la patente di guida ai sensi dell'art. 218 C.d.S., CP_1
in data 29 febbraio 2016 (decreto n. 1671/2016), poiché, dopo aver subìto provvedimento di sospensione di tale titolo, veniva sorpreso ciò nonostante alla guida.
Indi, in data 21 luglio 2023, ha ricevuto comunicazione, da parte della Prefettura competente, del diniego del rilascio di nuova patente di guida per l'esistenza di una condanna ostativa, in relazione alla quale il GU non risulta aver ottenuto la necessaria riabilitazione.
La motivazione di detto diniego è, invero, pienamente condivisibile, così come appaiono fondati i motivi di appello dimessi dal avverso la sentenza impugnata. Controparte_3
pag. 5 Ed in particolare, la giurisprudenza richiamata da parte dell'attore in prime cure e dal
Tribunale nella pronuncia appellata (in particolare, Consiglio di Stato sez. III n. 5507 del 5 giugno 2023; Consiglio di Stato sez. III, n. 3084 del 14 aprile 2021), ed altresì i precedenti di merito prodotti in atti, riguardano il diverso caso in cui la patente di guida sia stata revocata
– successivamente al rilascio - in relazione all'intervento dei reati o dei provvedimenti ostativi di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S., ed il titolare ne richieda il rinnovo senza aver ottenuto la riabilitazione: in tale evenienza, effettivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che tale rinnovo possa essere ottenuto anche in assenza di provvedimento di riabilitazione, laddove tuttavia dal passaggio in giudicato della pronuncia ostativa sia decorso un lasso di tempo di almeno tre anni.
Si osserva, infatti, che il decorso di tale termine segnerebbe una sorta di “perenzione” o
“automatica decadenza” del motivo ostativo che sopravvenga al rilascio del titolo, in quanto, oltre quel termine, l'Amministrazione non può procedere alla revoca, sì come stabilito dall'art. 120, terzo comma, C.d.S.
Ciò a maggior ragione dopo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 24 del 2020 e n.
99 del 2020, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 120 secondo comma C.d.S. nella parte in cui non consente al Prefetto, in presenza di soggetto nei cui confronti i motivi ostativi sopravvengano in un momento posteriore al rilascio del titolo, di apprezzare discrezionalmente i presupposti per disporne la revoca, procedendo ad un contemperamento tra le esigenze special-preventive che rappresentano la ratio della previsione e quelle di reinserimento lavorativo, che il trasgressore deduca.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni ed argomenti che non si attagliano al caso di specie, laddove la patente di guida non è stata revocata al GU per il sopravvenire di motivi ostativi al rilascio ex art. 120 comma 2 C.d.S., bensì ai sensi dell'art. 218 C.d.S., trovandosi quindi l'ablato nella necessità di ottenere il rilascio ex novo del titolo abilitativo, e non certo senza alcuna preclusione, se non quella del trascorrere del tempo, come si potrebbe opinare applicando la prima disposizione.
Se così intesa, la norma – come osserva in modo perspicace la difesa del - Parte_1 avrebbe l'effetto di collocare il trasgressore al divieto di cui all'art. 218 C.d.S. in una sorta di zona franca relativamente alle condotte di rilievo penalistico, affrancandolo – pur essendo costui nella medesima posizione di chi richieda ex novo il rilascio del titolo abilitativo – dalle preclusioni previste dall'art. 120 comma 1 C.d.S., in ottemperanza a requisiti di moralità ed integrità – per tutti i nuovi richiedenti.
pag. 6 La non condivisibilità di tale posizione emerge con tanta più evidenza se si pone mente a quanto affermato da Corte Cost. n. 152 del 10 giugno – 12 luglio 2021, laddove, in particolare, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 C.d.S. per asserito contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, senza che sia possibile operare una valutazione circa la gravità della violazione, le pene concretamente irrogate e l'attuale pericolosità della persona, ha chiarito come sia pienamente giustificabile la diversità di trattamento tra il soggetto che per la prima volta chieda il rilascio della patente (art. 120 comma 1 C.d.S.) e chi, subìta la revoca del titolo a causa del sopravvenire dopo il rilascio delle condizioni ostative di cui all'art. 120 comma 1, ne chieda il rinnovo.
In motivazione, la Corte Costituzionale ha osservato testualmente (grassetto del redattore):
“5.2.2.– Alla luce di queste pronunce, tutte riferite alla disciplina della revoca della patente di guida, ma in correlazione a distinte fattispecie in essa ricomprese, appare corretta la premessa dei rimettenti, circa
l'impossibilità di una generale estensione, in via interpretativa, ai provvedimenti di diniego di rilascio dei principi affermati in riferimento ai casi di revoca del titolo.
5.3.– D'altra parte, questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada.
Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che,
diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti.
La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla
condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020).
5.3.1.– Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonché dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs. n.
pag. 7 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume
rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida.
5.4.– Pertanto, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.
Rimane comunque auspicabile una nuova configurazione delle condizioni ostative del rilascio, nel senso di un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni di questa Corte”.
E' significativo peraltro osservare che, accogliendo l'invito della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto sulla fattispecie, e con L. 25 novembre 2024 n. 177 (successiva alla sentenza impugnata) ha inserito all'art. 120, comma terzo, C.d.S., la seguente specificazione: “In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1” (grassetto del relatore).
Orbene, pur essendo evidente che la previsione non è applicabile, ratione temporis, al caso che occupa, valga osservare che il legislatore è intervenuto all'evidente fine di parificare, sotto il profilo dell'esistenza di condizioni preclusive, la situazione di tutti coloro che – subìta la revoca della patente – devono ottenerne ex novo il rilascio, così ponendo fine all'opinamento giurisprudenziale che – in ragione del contemperamento tra le esigenze di valutazione di moralità e rettitudine tutelate dalla norma e le altre esigenze portate dal trasgressore – rendevano possibile un apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione
a prescindere dall'ottenimento, da parte dell'interessato, della riabilitazione.
Ad abundantiam, si osserva che neppure ha rappresentato, nel corso del CP_1
giudizio di primo grado, motivazioni afferenti ad esigenze meritevoli di tutela, tali da poter giustificare nei suoi confronti un apprezzamento favorevole, concedendogli la possibilità di riottenere la patente di guida nonostante la mancanza di un provvedimento riabilitativo.
Non può non rilevarsi, a tale proposito, che verosimilmente tali motivazioni non sono sussistenti, come del resto può evincersi dal certificato di casellario giudiziale del , CP_1 che già ha giustificato la decisione di questa Corte di concedere la sospensiva dell'efficacia della sentenza di primo grado come richiesta dall'Amministrazione.
In altri termini, la non correttezza della interpretazione qui censurata emerge con tanta più evidenza considerando che con ogni probabilità, la circostanza che il GU, nonostante il reato ostativo risalga all'anno 2009, non abbia mai ottenuto la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 cod. pen., trova giustificazione nella sua non specchiata condotta.
pag. 8 Conclusivamente, l'appello è fondato, e merita accoglimento come da dispositivo, con condanna del al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, CP_1
liquidate come da dispositivo, assegnando alla causa valore indeterminabile non elevato, ed applicando i parametri medi, relativamente all'attività difensiva effettivamente svolta
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 7325 del 23 luglio 2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande svolte da , accertando e dichiarando la legittimità del diniego di nulla CP_1
osta al rilascio a costui della patente di guida;
2) condanna l'appellato a rimborsare al le spese di lite CP_1 Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 5.810,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese generali, C.P.A. e IVA come per legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
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