Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello – all'esito dell'udienza del 27/05/2025 tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2180/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in Pt_1
via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
Appellante
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni DI MAURO Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frignano (CE) alla via Generale
Magliulo n. 10
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_1
avverso il Decreto Ministeriale n. 735893/A, emesso in data 6 marzo 2020 e notificato in data 17 marzo 2020, con il quale il Parte_1
[...]
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) per aver acquisito in trasferimento la somma di € 3.000,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, ingiungendo il pagamento della somma di € 3020,00.
Eccepiva all'uopo la “non sanzionabilità della violazione per assenza di colpa;
la tracciabilità della transazione/fattura allegata” e concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento opposto o, comunque, la riduzione della sanzione irrogata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che chiedeva Parte_1 il rigetto dell'avversa opposizione, perché destituita di fondamento.
Il Tribunale di Napoli Nord, così decideva: “accoglie parzialmente l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto conferma il decreto 735893/A notificato il 17.03.2020 emesso dal;
riduce la Parte_1
sanzione comminata nel decreto n. 735893/A notificato il 17.03.2020 ad € 300,00, da versarsi nei modi e tempi in esso indicati;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti”.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.05.2021, l'amministrazione in epigrafe impugnava tale decisione (sent. n. 1118/2021 pubblicata in data
27.04.2021) lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di ridurre la sanzione da applicarsi non considerando le precedenti violazioni commesse dallo stesso soggetto (contestazione pos. n. 713765, relativa alla precedente violazione dell'art. 49 comma 5 del D.lgs. 231/2007).
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituito che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello di cui ha chiesto, comunque, il rigetto nel merito.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente la causa veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e, anticipatane la trattazione (fissata dalla sezione civile all'udienza del 10.06.2025) alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. 3 alla successiva udienza, tenuta con le medesime modalità, lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Ancora in via preliminare va rimarcato che il Tribunale ha ritenuto di superare l'eccezione sollevata di avvenuto decorso del termine biennale di cui all'art. 69 comma 2 del D.lgs 231/09, nonché l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/81. L'appellato ribadisce le sue difese al riguardo, ma non propone alcun appello incidentale. Pertanto, sul punto deve ritenersi caduto il giudicato.
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Occorre preliminarmente evidenziare che il Tribunale ha ritenuto “le contestazioni del ricorrente, circa la non sanzionabilità della violazione, non degne di accoglimento, giacché scarsamente credibili alla luce della sua esperienza professionale, che avrebbe dovuto indurlo alla perfetta conoscenza della normativa del caso”.
Anche su questo punto non è stata proposta alcuna censura e, pertanto, vi è caduto il giudicato.
L'unica censura proposta dal è relativa all'ammontare della sanzione Parte_1 applicabile: ritiene, infatti, l'appellante che – considerato il precedente dello stesso
– non poteva essere applicata alcuna sanzione e che del tutto erronea CP_1
si palesa la considerazione del Tribunale secondo cui “A nulla rileva, ai fini della invocata inapplicabilità della riduzione della sanzione, l'esistenza di una precedente violazione della medesima legge da parte del;
infatti, nel CP_1
presente giudizio, le decisioni prese dalla Commissione Consultiva del Parte_1
resistente, esaurendo la loro efficacia entro i confini ministeriali, non assumono, nel presente giudizio, alcun valore impeditivo alla reiterazione di ulteriori provvedimenti di riduzione”.
Ed invero, è opportuno richiamare la normativa sanzionatoria di cui al D.Lgs. n.
231/2007.
L'art. 63 del D.Lgs. cit. prevede espressamente: “
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima
è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo
67”.
Quest'ultimo, a sua volta, prevede che “Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il e le autorità di vigilanza di settore, per Parte_1 i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
3 e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. [… ]”.
Nel caso di specie la P.A. ha esposto, sin nella memoria di primo grado, che il in precedenza si era reso autore della medesima violazione ed ha, CP_1 all'uopo, depositato copia della contestazione pos. n. 713765, relativa alla precedente violazione dell'art. 49 comma 5 del D.lgs. 231/2007.
Ora, da un lato, il compimento in passato di una identica infrazione e, dall'altro lato, proprio la considerazione della “esperienza professionale, che avrebbe dovuto indurlo alla perfetta conoscenza della normativa del caso” (così come rimarcato dallo stesso giudice di primo grado) non possono che portare ad escludere la richiesta riduzione della sanzione.
Sul punto assolutamente non si condivide la decisione del Tribunale che ha circoscritto la valenza della “recidiva” al solo ambito amministrativo: in primo luogo, è esattamente in quella sede che viene effettuata la valutazione della gravità dell'infrazione ai fini della individuazione della sanzione da applicarsi;
in secondo luogo, non vi è alcuna disposizione normativa che induca a ritenere la rilevanza dei precedenti comportamenti esclusivamente in fase amministrativa e non anche innanzi al giudice.
Di conseguenza in accoglimento dell'appello, va integralmente rigettata l'opposizione proposta dal . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ministeriale n. 735893/A, emesso in data 6 marzo 2020 e notificato in data 17 marzo 2020. Condanna parte appellata al pagamento dele spese del doppio grado che si liquidano in € 1278,00 per il primo grado ed in € 1458,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli 27/05/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro