Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13936/2020 R.G. proposta da
, nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Schino, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Maurizio Mazzoni ed Antonietta Gallo, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
26.09.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex
art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 02.11.2020,
, dopo aver allegato: Persona_1
1) di essere proprietario dell'immobile, adibito ad uso deposito per prodotti ed attrezzi agricoli,
sito in Polignano a Mare alla contrada Marinaresca
case sparse n. 580;
2) che sul terrazzo di tale immobile la CP_2
(ora ) aveva
[...] Controparte_3
installato un impianto fotovoltaico, composto da n. 24 pannelli solari rettangolari poggianti direttamente sulla pavimentazione e ancorati con delle viti direttamente nelle “chianche” del terrazzo medesimo;
3) il montaggio dei pannelli solari, risultato difettoso, aveva determinato l'insorgenza di fenomeni infiltrativi, come da relazione tecnica di parte, versata in atti;
4) di aver depositato in data 08.01.2020 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (nel procedimento iscritto al n.1747/2020
R.G.);
5) all'esito delle indagini peritali, nell'elaborato
2 tecnico, depositato in data 08.09.2020, il nominato CTU, geom. aveva Persona_2
accertato che
6) “Dalle lesioni riportate dalle chianche scaturisce
che, durante le piogge meteoriche, poiché la
struttura dell'impianto è appoggiata al lastrico
solare, le acque non confluiscono velocemente
verso lo scendente pluviale, insufficiente a
parere dello scrivente, allo smaltimento
dell'acqua piovana dell'intero lastrico solare,
formando, in tal modo, delle pozzanghere che
vengono di seguito asciugate, lentamente, con il
passar del tempo, procurando, così della flora
fungina. L'acqua stagnante, inoltre, penetrando
nelle lesioni riscontrate, producono uno
stillicidio all'interno del solaio di copertura”
precisando, altresì, che il costo a corpo per gli interventi di ripristino ammonta a € 6.280,00 +
IVA, per complessivi, dunque, € 7.661,60;
ha convenuto in giudizio la Controparte_4
(ora , chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. “dichiarare la responsabilità della Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, nella causazione dei danni subiti
dall'immobile del sig. sito in Polignano Persona_1
a Mare alla contrada Marinaresca case sparse n. 580,
accertati all'esito del procedimento ex art. 696 bis
3 cpc iscritto al R.G. di Codesto Tribunale al n.
1747/2020”;
B. condannare la in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
favore del sig. , a titolo di risarcimento Persona_1
danni, della somma di € 7.661,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione delle
spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis cpc
iscritto al R.G. di Codesto Tribunale sotto il n.
1747/2020, pari per il C.T.U. a € 984,53 oltre accessori di legge, salva diversa quantificazione da parte del
Giudice, per il C.T.P. a € 984,53 oltre accessori di legge, salva diversa quantificazione del compenso del
C.T.U. da parte del Giudice, e per il sottoscritto avv.
Vittorio Schino (compresi gli esborsi) a € 3.377,45: il
tutto per la complessiva somma di € 13.008,11;
C. condannare la in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio.
I.
3-Essendo sopravvenuto, dopo la notifica dell'atto di citazione, il decesso di con comparsa di Persona_1
costituzione, depositata il 25.01.2021, si è costituito,
nella qualità di erede dell'originaria parte attrice,
chiedendo l'accoglimento delle Parte_2
conclusioni, già formulate dal de cuius.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.02.2021, si è costituita la Controparte_3
(d'ora in avanti ), chiedendo, in via
[...] CP_4
4 preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere, sempre in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, prevista dal D.L. n.132/2014,
ovvero per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, stabilita dal D. Lgs. 28/2010, nonché, in via subordinata e nel merito di rigettare l'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Acquisito il fascicolo di ufficio, relativo al procedimento di istruzione preventiva, iscritto al n.
1747/2020 R.G., all'udienza del 26.09.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c.,
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa
è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che non sussistono i presupposti per dichiarare, come richiesto dalla parte convenuta, la cessazione della materia del contendere
II.
3-Rilevato, in particolare, che, come chiarito dalla
Suprema Corte,
”La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
5 incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (da ultimo
Cass. 30251/2023) è evidente che non giustifica l'adozione di tale pronuncia, la proposta transattiva, formulata dalla parte convenuta, consistente nel pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.000,00, essendo, per un verso, la somma offerta inferiore al valore della domanda e permanendo, per altro verso, l'interesse della parte attrice all'accertamento integrale del risarcimento del danno richiesto ed all'ottenimento di un titolo esecutivo, azionabile nei confronti della controparte.
III.
1-Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di improcedibilità della domanda, deve darsi atto che il
Tribunale all'udienza del 19.02.2021 ha assegnato alle parti ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 termine di quindici giorni, per l'esperimento della procedura di mediazione e che la stessa, come allegato da entrambe le parti, si è conclusa con esito negativo.
III.
2-Deve, peraltro, osservarsi che la parte convenuta nel precisare le conclusioni, sia nelle note di trattazione scritta, depositate il 25.09.2024 sia nella comparsa conclusionale, depositata il 26.11.2024, ha rinunciato alla predetta eccezione, non avendola più coltivata.
II.
1-Nel merito la domanda, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema
6 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
(da ultimo Cass. n. 4163 del 2024).
II.
3-Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza.
II.
4-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 18430/2024 “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento,
l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente,
a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di
7 servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.
II.
5-E, ancora, Cass. 23512/2022 “È principio risalente
e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento),
non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”.
II.
6-Nel caso di specie, è incontestato che la CP_4
ha installato, per conto dell'azienda agricola di cui era titolare dante causa del un Persona_1 Parte_1
impianto fotovoltaico, composto da ventiquattro panelli solari, sul terrazzo di proprietà dell'attore, presente sull'immobile sito in Polignano a Mare alla contrada
Marinesca case sparse n.580, ancorando tale impianto direttamente sulla pavimentazione, attraverso delle viti apposte nelle “chianche”.
II.
7-Ciò posto, il al fine di accertare Per_1
l'esistenza dei danni lamentati e del nesso di causalità tra gli stessi e l'inadempimento della consistente CP_4
nell'errato montaggio dei pannelli solari, ha depositato,
8 innanzi a questo Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. 1747/2020) il cui fascicolo è stato acquisito agli atti del giudizio.
II.
8-Orbene il nominato CTU, geom. , Persona_2
nel corso delle operazioni peritali, svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, assicurato dalla partecipazione alle stesse delle parti, tramite i difensori ed i nominati tecnici di parte, dopo aver ispezionato i luoghi di causa, ha accertato quanto segue.
II.
9-Il geom. ha, innanzitutto, descritto i Per_2
luoghi di causa, rilevando, in particolare, che sul terrazzo, ove è installato l'impianto, lo smaltimento delle acque meteore avviene mediante uno scendente pluviale, posizionato al centro di un lato maggiore.
II.10-Sotto questo profilo, il CTU ha evidenziato che a prescindere dall'impianto installato, “è insufficiente che il terrazzo, dalle dimensioni di m 19,00 x 7,30 sia munito di un unico elemento per il deflusso delle acque piovane, date le sue dimensioni”.
II.11-Il professionista, nominato dal Tribunale, ha, inoltre, riscontrato che parte della pavimentazione del terrazzo, in particolare nella zona di fissaggio delle viti che mantengono saldo l'impianto fotovoltaico, risulta lesionata.
II.12-Dalle lesioni riportate sulla chianche, prosegue il CTU, scaturisce che durante le piogge meteoriche, poiché la struttura dell'impianto è appoggiata al lastrico solare, le acque non confluiscono velocemente verso lo scendente pluviale, insufficiente a parere del CTU, allo smaltimento
9 dell'acqua piovana dell'intero lastrico solare, formando, in tal modo, delle pozzanghere che vengono di seguito asciugate lentamente con il passar del tempo, procurando così della flora fugina.
II.13-L'acqua stagnante, conclude il CTU, penetrando nelle lesioni riscontrate, produce uno stillicidio all'interno del solaio di copertura.
II.14-Ciò posto, la parte convenuta ha eccepito che l'elaborato peritale non ha accertato l'esistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato dall'attore e l'inadempimento, addebitato al convenuto.
II.15-L'eccezione è fondata.
II.16-Rammentato, in particolare, che l'attore ha chiesto il risarcimento del danno da infiltrazione d'acqua, derivante, secondo la sua prospettazione, dall'errata installazione dell'impianto fotovoltaico, deve evidenziarsi che il geom. ha accertato, circostanza non Per_2
contestata dalla parte attrice, l'insufficienza, alla luce delle dimensioni del terrazzo, di un unico elemento per il deflusso delle acque piovane, collocato al centro di un lato maggiore.
II.17-L'accertamento peritale non ha consentito, pertanto, di dimostrare che il danno-conseguenza, richiesto in via risarcitoria dalla parte attrice sia eziologicamente riconducibile al danno-evento, costituito dall'inadempimento, addebitato alla parte convenuta.
II.18-Deve, anzi, in senso contrario, rimarcarsi che il
CTU ha riscontrato che l'esistenza sul terrazzo di un solo elemento di smaltimento delle acque meteoriche è
10 insufficiente a garantire il deflusso delle stesse, con la conseguenza che, per un verso, non è possibile affermare che, ove l'impianto fosse stato installato correttamente, senza, in particolare, che si fossero determinate le lesioni, presenti sulle chianche, i danni da infiltrazione d'acqua non si sarebbero verificati e che, per altro verso, il danno non è, comunque, risarcibile, essendo imputabile ad un fattore, estraneo all'obbligazione assunta dal debitore, costituito, in particolare, dall'inadeguatezza del sistema di deflusso delle acque meteoriche, presente sul terrazzo dell'attore.
II.19-Non avendo, pertanto, l'attore dimostrato, come era suo onere, l'esistenza del nesso di causalità tra il danno-conseguenza e l'inadempimento, addebitato al convenuto, la relativa domanda di risarcimento, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese processuali sia del giudizio di merito sia di quello di istruzione preventiva seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo
11 alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado
o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello corrispondente al valore della domanda, pari ad € 13.008,11.
III.
3-Alla liquidazione degli onorari si procede in base ai seguenti prospetti, con la precisazione che la semplicità dell'accertamento peritale e delle correlate questioni giuridiche ne giustifica la riduzione del 20%, in relazione al procedimento di istruzione preventiva ed a quello di merito, fatta eccezione per la fase di trattazione del giudizio di merito, che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
A. SPESE GIUDIZIO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
Scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00
Parte_3
Studio 567,00 -20% 453,60
Introduttiva 709,00 -20% 567,20
Istruttoria 1.061,00 -20% 848,80
Totale € 1.896,60
B. SPESE GIUDIZIO DI MERITO
12 APPLICABILE: da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 CP_5
Parte_3
[...]
Studio 919,00 -20% 735,20
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
Totale € 3.557,60
III.
4-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, poste a carico della parte attrice le spese della CTU, svolta nel procedimento di istruzione preventiva, come liquidate con decreto del 03.12.2020.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da con atto Persona_1
di citazione notificato il 02.12.2020, cui è subentrato in corso di causa, nella qualità di erede, , Parte_1
nei confronti della Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA la domanda;
B. CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1
della , delle spese del Controparte_1
procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.427,20, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e
CPA come per legge;
C. PONE le spese della CTU, espletata nel procedimento di istruzione preventiva iscritto al n.1747/2020 R.G.,
13 come liquidate con decreto del 03.12.2020, definitivamente a carico di Parte_1
CONDANNANDO quest'ultimo a rifondere alla
[...]
quanto dalla stessa versato a Controparte_1
tale titolo;
Così deciso in Bari, addì 19.02.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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