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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/09/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone pronuncia ex art. 281 sexies cpc la seguente S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 3861 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e proposto
D A
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso e nello studio dell'avv. Vito Petrarota, c.f.: C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- R I C O R R E N T E -
C O N T R O
c.f.: , e , c.f.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
; C.F._4
- R E S I S T E N T I C O N T U M A C I -
- L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha Parte_1 evocato in giudizio e , deducendo: a) di Parte_2 Parte_3 essere proprietario dell'immobile sito a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n.
32, adibito a casa familiare;
b) che con sentenza n. 1132/2021 codesto Tribunale, investito della domanda di separazione personale dei coniugi presentata dalla consorte,
ha, tra l'altro, revocato quanto disposto con ordinanza Parte_4 presidenziale, ossia ha revocato l'assegnazione alla moglie del predetto immobile e l'obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli e , maggiorenni e dichiarati economicamente autosufficienti. La Corte Pt_2 Pt_3 di Appello di Bari, adita da in accoglimento parziale dell'appello, Parte_4 con sentenza n. 1257/2022, ha solo confermato l'assegno di mantenimento a favore di quest'ultima; mentre la Corte di Cassazione, dallo stesso adita, con ordinanza del
15.11.2023, ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte di Appello di Bari;
c) che il rilascio coattivo dell'immobile da parte di è Parte_4 avvenuto il 21.03.2024, mentre i figli hanno continuato ad abitarlo senza, peraltro, pagarne le spese. Ha chiesto, pertanto, previo accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile in parola, la condanna dei resistenti al suo immediato rilascio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, e non si sono Parte_2 Parte_3 costituiti in giudizio. Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante lettura del dispositivo e deposito telematico della sentenza.
II – Va, in primis, dichiarata la contumacia dei convenuti Pt_2
i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante
[...] Parte_3 la ritualità e tempestività della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione di udienza.
La domanda di rilascio formulata da deve Parte_1 essere accolta in quanto è finalizzata a conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene), previo accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore.
Nel caso di specie, ha adempiuto Parte_1 opportunamente all'onere probatorio impostogli dalla legge, provando per tabulas le seguenti circostanze che appaiono rilevanti ai fini della decisione della presente controversia:
a) la decisione di codesto Tribunale, resa in sede di separazione giudiziale dei coniugi, di revocare l'assegnazione, disposta con decreto presidenziale, della casa familiare, sita a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n. 32, piano
Pag. 2 di 4 3°, a la quale avrebbe dovuto abitarla insieme ai figli (vedi Parte_4 sentenza Tribunale di Foggia n. 1132/2021 versata in atti);
b) il rilascio coattivo dell'immobile in parola da parte di Parte_4 eseguito in virtù della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1132/2021 e di quella della Corte di Appello di Bari n. 1257/2022 (vedi verbale di rilascio di immobile in data 21.03.2024 a firma dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Foggia, in atti); c) la effettiva occupazione dell'immobile de quo da parte dei convenuti (vedi certificati di residenza in atti); d) il diritto di proprietà vantato sull'immobile stesso (vedi visura attuale per immobile in atti), al quale corrisponde l'assenza di un titolo che abilita i resistenti ad occupare l'immobile atteso che questi ne hanno dedotto alcuno;
e) la raggiunta autosufficienza economica dei convenuti Parte_2
, provata in corso di causa per la separazione personale dei Parte_3 coniugi, dichiarata dalla predetta sentenza del Tribunale di Foggia e confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1257/2022: essa consente ai convenuti di rinvenire altro alloggio a proprie spese e all'attore di chiedere legittimamente il rilascio dell'immobile di proprietà.
e , per contro, non hanno ritenuto di Parte_2 Parte_3 costituirsi in giudizio al fine di contrastare l'avversa azione.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando lo scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con riconoscimento dei valori minimi in ragione della semplicità della questione affrontata e del tipo di rito prescelto, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA che e detengono Parte_2 Parte_3 senza titolo l'immobile sito a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n. 32, piano 3°;
2. CONDANNA e al rilascio Parte_2 Parte_3 immediato dell'immobile sito a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n. 32, piano 3°;
Pag. 3 di 4 3. CONDANNA al pagamento in Parte_2 Parte_3 favore di delle spese e competenze di lite che Parte_1 liquida nella somma di €. 264,00 per spese borsuali ed €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia, lì 12 settembre 2025. Il Giudice Filomena Simone
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. avv. Filomena Simone pronuncia ex art. 281 sexies cpc la seguente S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 3861 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e proposto
D A
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso e nello studio dell'avv. Vito Petrarota, c.f.: C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- R I C O R R E N T E -
C O N T R O
c.f.: , e , c.f.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
; C.F._4
- R E S I S T E N T I C O N T U M A C I -
- L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E –
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc) le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha Parte_1 evocato in giudizio e , deducendo: a) di Parte_2 Parte_3 essere proprietario dell'immobile sito a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n.
32, adibito a casa familiare;
b) che con sentenza n. 1132/2021 codesto Tribunale, investito della domanda di separazione personale dei coniugi presentata dalla consorte,
ha, tra l'altro, revocato quanto disposto con ordinanza Parte_4 presidenziale, ossia ha revocato l'assegnazione alla moglie del predetto immobile e l'obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli e , maggiorenni e dichiarati economicamente autosufficienti. La Corte Pt_2 Pt_3 di Appello di Bari, adita da in accoglimento parziale dell'appello, Parte_4 con sentenza n. 1257/2022, ha solo confermato l'assegno di mantenimento a favore di quest'ultima; mentre la Corte di Cassazione, dallo stesso adita, con ordinanza del
15.11.2023, ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte di Appello di Bari;
c) che il rilascio coattivo dell'immobile da parte di è Parte_4 avvenuto il 21.03.2024, mentre i figli hanno continuato ad abitarlo senza, peraltro, pagarne le spese. Ha chiesto, pertanto, previo accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile in parola, la condanna dei resistenti al suo immediato rilascio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, e non si sono Parte_2 Parte_3 costituiti in giudizio. Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante lettura del dispositivo e deposito telematico della sentenza.
II – Va, in primis, dichiarata la contumacia dei convenuti Pt_2
i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante
[...] Parte_3 la ritualità e tempestività della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione di udienza.
La domanda di rilascio formulata da deve Parte_1 essere accolta in quanto è finalizzata a conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene), previo accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore.
Nel caso di specie, ha adempiuto Parte_1 opportunamente all'onere probatorio impostogli dalla legge, provando per tabulas le seguenti circostanze che appaiono rilevanti ai fini della decisione della presente controversia:
a) la decisione di codesto Tribunale, resa in sede di separazione giudiziale dei coniugi, di revocare l'assegnazione, disposta con decreto presidenziale, della casa familiare, sita a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n. 32, piano
Pag. 2 di 4 3°, a la quale avrebbe dovuto abitarla insieme ai figli (vedi Parte_4 sentenza Tribunale di Foggia n. 1132/2021 versata in atti);
b) il rilascio coattivo dell'immobile in parola da parte di Parte_4 eseguito in virtù della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1132/2021 e di quella della Corte di Appello di Bari n. 1257/2022 (vedi verbale di rilascio di immobile in data 21.03.2024 a firma dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Foggia, in atti); c) la effettiva occupazione dell'immobile de quo da parte dei convenuti (vedi certificati di residenza in atti); d) il diritto di proprietà vantato sull'immobile stesso (vedi visura attuale per immobile in atti), al quale corrisponde l'assenza di un titolo che abilita i resistenti ad occupare l'immobile atteso che questi ne hanno dedotto alcuno;
e) la raggiunta autosufficienza economica dei convenuti Parte_2
, provata in corso di causa per la separazione personale dei Parte_3 coniugi, dichiarata dalla predetta sentenza del Tribunale di Foggia e confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1257/2022: essa consente ai convenuti di rinvenire altro alloggio a proprie spese e all'attore di chiedere legittimamente il rilascio dell'immobile di proprietà.
e , per contro, non hanno ritenuto di Parte_2 Parte_3 costituirsi in giudizio al fine di contrastare l'avversa azione.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando lo scaglione di valore fino a €. 26.000,00, con riconoscimento dei valori minimi in ragione della semplicità della questione affrontata e del tipo di rito prescelto, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA che e detengono Parte_2 Parte_3 senza titolo l'immobile sito a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n. 32, piano 3°;
2. CONDANNA e al rilascio Parte_2 Parte_3 immediato dell'immobile sito a San Ferdinando di Puglia, l. go San Cassano, n. 32, piano 3°;
Pag. 3 di 4 3. CONDANNA al pagamento in Parte_2 Parte_3 favore di delle spese e competenze di lite che Parte_1 liquida nella somma di €. 264,00 per spese borsuali ed €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Foggia, lì 12 settembre 2025. Il Giudice Filomena Simone
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