Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4209 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO DANNY, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BRIANNI FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 16/07/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 153, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e liberi di stabilire autonomamente domicilio e/o residenza ovunque vorranno. 2) La casa coniugale sita in Messina Via Peschiera n. 25 Pal. C, di proprietà della SI.ra (madre della SI.ra ), rimarrà in Parte_3 Pt_1
esclusivo uso e possesso della SI.ra . 3) Le parti, svolgendo entrambi attività Parte_1
lavorativa ed essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento. 4) Le parti danno atto di aver già regolato ogni questione economico- patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente in virtù del vincolo coniugale tra loro intercorso”.
All'udienza del 14/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
AN (CT) il 31/03/1981, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 16/07/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 153, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 17/12/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConSIlio della 1° sez. civile, lì 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.