Articolo 11 della Legge 11 ottobre 1986, n. 713
Articolo 10 terArticolo 15
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14 novembre 1986
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31 maggio 1997
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6 gennaio 2016
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23 dicembre 2018
Art. 11.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2015, N. 204
(18) ((51)) ------------ AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui all' articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97 , continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986 ". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il Decreto 27 settembre 2018 (in G.U. 23/11/2018, n. 273) ha disposto (con l'art. 11, comma 4) "Ai sensi dell' art. 19 del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter della citata legge n. 713 del 1986 ".
Entrata in vigore il 23 dicembre 2018