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26 maggio 2019
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19 novembre 2020
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Art. 139. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 31)) ((31)) ((33)) ((40)) ((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". -------------- AGGIORNAMENTO (33)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. --------------- AGGIORNAMENTO (39)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". -------------- AGGIORNAMENTO (33)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. --------------- AGGIORNAMENTO (39)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
Commentari • 49
- 1. Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubbliciFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 4 gennaio 2010 · 35.17819
[…] Art. 2 Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 1. […] Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 1, il giudice di quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. […]
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Giurisprudenza • 188
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2014, n. 51080Provvedimento: […] Si è visto che per effetto dell'espresso richiamo operato dall'art. 139 del Codice del Consumo al precedente art. 2, l'associazione ricorrente deve ritenersi legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti in materia di diritto alla salute. […]Leggi di più...
- fattispecie·
- sussistenza·
- legittimazione ad agire ex art. 90 cod. proc. pen·
- associazioni di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 del d.lgs. n. 206 del 2005·
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