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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°154/2023 R.G.
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.Roberto Di Mattia e Paolo Parte_1 Manetti, come da procura in atti
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1 Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Silvana Mariotti e dall'Avv.Armando Gambino, per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor di Fiumicino, Rep. 37590 del 23.01.2023. Persona_1 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in data di deposito telematico. IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente:
“accertato il credito del ricorrente, voglia in tesi condannare l' al pagamento in CP_2 favore del sig. dell'importo di euro 22.702,46 o del diverso importo che Pt_1 risulterà di giustizia, gravato in ogni caso da rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo effettivo;
nella denegata ipotesi di reiezione della domanda di rimborso sopra formulata, voglia comunque condannare l' ad imputare l'importo di euro 22.702,46 alla posizione CP_2 contributiva e previdenziale del ricorrente, adeguando conseguentemente l'importo della sua pensione e condannando l' al pagamento delle differenze dovute a CP_2 seguito dell'adeguamento sui ratei pensionistici finora corrisposti […]”,
***
Per l' : CP_2
“-a) rigettare la domanda di rimborso della contribuzione non accreditata, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio;
-b) rigettare la domanda di riliquidazione della pensione categoria VOCUM, iscrizione n. 06701006;
-c) in via subordinata e gradata, dichiarare la compensazione del credito del ricorrente, a qualsiasi titolo (restitutorio o pensionistico), con il
contro
-redito di €. 19.903,59 CP_2 oltre le sanzioni di legge dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere (stato) iscritto alla Gestione commercianti , ha adito il CP_2
Tribunale di Teramo, esponendo di aver presentato nel 1993 istanza di regolarizzazione di debiti contributivi e che in esecuzione di essa aveva versato alla Sede di Nola CP_2
l'importo complessivo di € 27.202,46 (all'epoca della domanda, lire 52.671,307), di cui aveva constatato il 27 luglio 2015, in base all'estratto contributivo, che non era stato accreditato alla sua posizione previdenziale se non l'importo di € 4.500,00, mentre il residuo importo non era stato accreditato alla sua posizione contributiva;
ha aggiunto di aver inutilmente presentato in data 30 luglio 2015 istanza di rimborso della differenza non accreditata, per € 22.500,00, alla Sede di Nola, riproposta, sempre CP_2 inutilmente, sia a mezzo di ente di patronato, sia, poi, di legale, e di aver infine proposto
2 di 7 ricorso amministrativo alle Sedi di Nola e Teramo, sempre senza ottenere alcuna CP_2 risposta.
Ha quindi esposto di aver diritto a vedersi rimborsati tutti gli importi versati e non accreditati sulla sua posizione previdenziale e contributiva, per € 22.702,46, siccome trattenuti sine titulo dall'Istituto previdenziale, con condanna dello stesso anche al pagamento di interessi legali ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito dal 1993 al rimborso effettivo.
Nell'ipotesi di reiezione della domanda di rimborso, il ricorrente deduceva non potersi non disporre, comunque, la condanna dell' ad imputare l'importo sopra indicato CP_2 nel montante previdenziale del ricorrente, con conseguente adeguamento della sua pensione e condanna al pagamento di tutti gli importi arretrati a seguito dell'adeguamento dell'importo pensionistico.
L' si è costituito in giudizio, per eccepire la prescrizione del credito restitutorio, CP_2 che il ricorrente aveva inteso far valere in via principale, e la prescrizione del diritto alla valutazione dei contributi previdenziali versati ai fini della riliquidazione della pensione, stante il decorso del termine di dieci anni dalla data del versamento degli stessi.
L' ha aggiunto che, in ogni caso, l'art. 12 della legge n. 613 del 1966 stabilisce che CP_2 la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome non può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai lavoratori autonomi, sicché restava infondata la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia categoria VOCUM, iscrizione n. 06701006.
Ha, da ultimo, eccepito la compensazione del credito attoreo, sia ai fini del rigetto della domanda di restituzione di contributi indebitamente pagati sia ai fini del rigetto di quella di accredito di essi alla posizione previdenziale del ricorrente, con il fare presente che questi era debitore dell' , in forza di avvisi di addebito regolarmente notificatigli e CP_2 non opposti, dell'importo di €. 19.903,59, oltre le sanzioni di legge dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito.
Così fissati i termini della controversia, la causa, rinviata per la discussione, perviene in decisione a seguito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'accertamento della sussistenza del diritto della parte ricorrente di ottenere, in via alternativa, il rimborso della somma di € 22.702,46, facente parte della maggior consistenza di quella versata dall'attore all' a seguito di istanza CP_2
3 di 7 di regolarizzazione di debiti contributivi nel 1993 - solo in parte (€ 4.500,00) accreditata alla sua posizione previdenziale presso la Gestione esercenti attività commerciali – o, in via subordinata, l'accertamento dell'esistenza del diritto della parte stessa all'accredito anche dell'importo citato nella sua posizione contributiva, ai fini della riliquidazione della pensione.
In ordine alla prima domanda si osserva quanto segue.
Il credito restitutorio avente ad oggetto contributi previdenziali versati sine titulo, quali sono pacificamente quelli versati dal ricorrente, seppur in forza di domanda di regolarizzazione di debiti contributivi, per l'importo eccedente € 4.500,00, è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione, decennale, di cui all'art.2946 c.c., siccome applicabile anche all'azione di ripetizione di indebito di cui all'art.2033 c.c., nel cui paradigma la domanda di rimborso di contributi indebitamente versati si iscrive.
Tale termine decorre dal momento in cui sono stati effettuati i versamenti contributivi, per essere irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, ex art.2935 c.c.,
l'esistenza nell'avente diritto di stati soggettivi di scienza o ignoranza di determinate circostanze, nella specie dell'assenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di versare i contributi alla Gestione autonoma per gli esercenti di attività commerciali presso l' . Infatti tali stati soggettivi si configurano come meri impedimenti di fatto, CP_2 anziché come ostacoli di diritto, all'esercizio del diritto alla ripetizione, diritto che sorge nel momento del pagamento della somma erroneamente ritenuta dal solvens come dovuta.
Nella specie, la sussistenza di un pagamento indebito è pacifica, per come risulta dal tenore dell'istanza di rimborso della somma versata dal ricorrente in eccedenza rispetto a quella pari ad € 4.500,00 accreditata alla sua posizione previdenziale (doc.2 fasc. ric.).
È dal momento del versamento della somma eccedente, dunque, che decorre il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, essendo irrilevante, ai fini della decorrenza della prescrizione, invece, quanto dedotto nelle note di trattazione scritta dal ricorrente, CP_ vale a dire che l' aveva dichiarato soltanto a verbale nel corso dell'udienza del 26 maggio 2023 di non aver proceduto ad accreditare contributi ante 1991, senza che si CP_ comprendesse in base a quale norma l' non avesse adempiuto al proprio obbligo di procedere con l'accredito, tanto più in una fattispecie in cui il ricorrente si era limitato ad aderire ad un condono ed a corrispondere gli importi che lo stesso aveva CP_2 liquidato, richiesto ed accettato in pagamento.
4 di 7 Il criterio d'irripetibilità dell'indebito contributivo di cui all'art.12, primo comma, della legge n.613 del 1966, invero, è configurato nei termini di impedimento giuridico ad una realizzazione del credito restitutorio esclusivamente nell'ipotesi del dolo dell'assicurato.
Si tratta dell'unica ipotesi di esonero dell' dall'obbligo restitutorio, prevista, quasi CP_2
a titolo di pena per l'assicurato che abbia tentato di ottenere l'accredito di contributi senza che ne ricorressero le condizioni, in funzione preventiva di manovre fraudolente.
In tutti gli altri casi, dunque, si configura operante la comune disciplina di cui all'art.2033 c.c., che è incentrata nell'attribuzione del carattere di un'obbligazione ex lege a quella che nasce dall'esecuzione di un pagamento indebito e rispetto alla quale l'esecuzione del pagamento assume così rilevanza esclusiva, anche ai fini dell'individuazione del momento in cui tale obbligazione sorge, indipendentemente dall'eventuale ignoranza del carattere indebito di esso in cui il solvens poteva versare al momento del pagamento.
Dal prospetto delle somme versate all' in forza della domanda di regolarizzazione CP_2 di debiti contributivi presentata pacificamente dal ricorrente (doc.1 fasc. ric.) risulta che i pagamenti sono stati effettuati nelle date del 29 aprile 1993, 26 luglio 1993 e 29 novembre 1993, rispettivamente per € 9.047,37, per € 9.228,32 e per € 8.926,77.
Da quanto precede discende che, anche assumendosi quale dies a quo la data dell'ultimo versamento, 29 novembre 1993, il termine di prescrizione era ampiamente decorso alla data di presentazione della citata istanza di rimborso, consegnata dal ricorrente presso la
Sede di Nola il 30 luglio 2015. CP_2
In assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, quindi, il credito restitutorio va dichiarato estinto alla data del 29 novembre 2003 e l'azione di ripetizione d'indebito va pertanto dichiarata infondata, in reiezione della domanda proposta in via principale.
In ordine alla domanda proposta in via subordinata, mirante all'accertamento del diritto ad ottenere il computo dei contributi versati e non accreditati, si osserva quanto segue.
La fattispecie relativa al versamento di contributi previdenziali in favore della Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali dell' è regolata nell'art.12, primo CP_2 comma, della legge n.613 del 1966, ai sensi del quale “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa”.
Per come chiarito dall' nella circolare n.152 del 14 ottobre 2021, in atti, tale CP_2 disposizione ha sostituito quanto previsto dall'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n.
5 di 7 9, recante “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”. Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (ma lo stesso principio vale per quella degli esercenti attività commerciali) può essere oggetto di convalida da parte dell' ai fini del diritto e della misura delle CP_1 prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Pertanto, il contribuente che ha versato contributi non dovuti ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata;
unica eccezione al principio di ripetizione dei citati contributi è, come detto, quella relativa alla sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato e che qui non ricorre.
Le medesime considerazioni vanno estese all'ipotesi di contribuzione indebitamente versata alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, cui, anzi, si riferisce espressamente la disposizione di cui all'art.12, primo comma, della legge n.613 del
1966.
La domanda di accredito dei contributi indebitamente versati alla posizione previdenziale del ricorrente non può, pertanto, essere accolta.
Va solo aggiunto che la richiesta avanzata nelle note di trattazione scritta dal ricorrente - per cui, nell'ipotesi in cui fosse considerata fondata l'avversa eccezione di prescrizione, si configurerebbe comunque un arricchimento senza causa da parte dell'Ente previdenziale, con conseguente sussistente diritto del ricorrente a vedersi comunque rimborsare gli importi non accreditati sulla sua posizione previdenziale – configura una domanda nuova, sia rispetto a quella di ripetizione di indebito, sia rispetto a quella di accredito dei contributi alla posizione previdenziale del ricorrente.
Infatti, la domanda di arricchimento senza causa è diversa per petitum e, soprattutto, per causa petendi da quella di ripetizione di indebito: quest'ultima postula l'inesistenza di una causa solvendi o retinendi di una somma, invece la prima prescinde, quale condizione di accoglimento - ove l'oggetto ne sia rappresentato da una somma pagata – dalla circostanza per cui il pagamento (della somma stessa) debba esserne risultato indebito;
l'azione di arrichimento postula anzi l'esistenza di un debito in termini sostanziali e la sua inesigibilità, ad esempio per difetto di una condizione formale, quale la regolarità contabile dell'assunzione del debito da parte di una P.A.; ciò spiega perché il difetto di tale condizione formale lasci impregiudicata la valutazione dell'utilità che il fruitore della prestazione corrispettiva ha tratto dall'esecuzione della prestazione, in
6 di 7 termini di accrescimento della sua sfera patrimoniale, con correlativo e conseguente detrimento di quella dell'altra parte.
Rispetto all'azione di adempimento dell'obbligo dell' di accreditare i contributi CP_2 alla posizione previdenziale del ricorrente, la diversità di causa petendi è così evidente da non richiedere spiegazioni.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Circa le spese di lite, si ravvisa l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti, nell'ingiustificata mancata risposta dell' alle diverse istanze e ricorsi amministrativi dell'assicurato riferiti in narrativa. CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
7 di 7
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°154/2023 R.G.
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.Roberto Di Mattia e Paolo Parte_1 Manetti, come da procura in atti
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1 Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Silvana Mariotti e dall'Avv.Armando Gambino, per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor di Fiumicino, Rep. 37590 del 23.01.2023. Persona_1 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in data di deposito telematico. IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente:
“accertato il credito del ricorrente, voglia in tesi condannare l' al pagamento in CP_2 favore del sig. dell'importo di euro 22.702,46 o del diverso importo che Pt_1 risulterà di giustizia, gravato in ogni caso da rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo effettivo;
nella denegata ipotesi di reiezione della domanda di rimborso sopra formulata, voglia comunque condannare l' ad imputare l'importo di euro 22.702,46 alla posizione CP_2 contributiva e previdenziale del ricorrente, adeguando conseguentemente l'importo della sua pensione e condannando l' al pagamento delle differenze dovute a CP_2 seguito dell'adeguamento sui ratei pensionistici finora corrisposti […]”,
***
Per l' : CP_2
“-a) rigettare la domanda di rimborso della contribuzione non accreditata, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio;
-b) rigettare la domanda di riliquidazione della pensione categoria VOCUM, iscrizione n. 06701006;
-c) in via subordinata e gradata, dichiarare la compensazione del credito del ricorrente, a qualsiasi titolo (restitutorio o pensionistico), con il
contro
-redito di €. 19.903,59 CP_2 oltre le sanzioni di legge dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere (stato) iscritto alla Gestione commercianti , ha adito il CP_2
Tribunale di Teramo, esponendo di aver presentato nel 1993 istanza di regolarizzazione di debiti contributivi e che in esecuzione di essa aveva versato alla Sede di Nola CP_2
l'importo complessivo di € 27.202,46 (all'epoca della domanda, lire 52.671,307), di cui aveva constatato il 27 luglio 2015, in base all'estratto contributivo, che non era stato accreditato alla sua posizione previdenziale se non l'importo di € 4.500,00, mentre il residuo importo non era stato accreditato alla sua posizione contributiva;
ha aggiunto di aver inutilmente presentato in data 30 luglio 2015 istanza di rimborso della differenza non accreditata, per € 22.500,00, alla Sede di Nola, riproposta, sempre CP_2 inutilmente, sia a mezzo di ente di patronato, sia, poi, di legale, e di aver infine proposto
2 di 7 ricorso amministrativo alle Sedi di Nola e Teramo, sempre senza ottenere alcuna CP_2 risposta.
Ha quindi esposto di aver diritto a vedersi rimborsati tutti gli importi versati e non accreditati sulla sua posizione previdenziale e contributiva, per € 22.702,46, siccome trattenuti sine titulo dall'Istituto previdenziale, con condanna dello stesso anche al pagamento di interessi legali ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito dal 1993 al rimborso effettivo.
Nell'ipotesi di reiezione della domanda di rimborso, il ricorrente deduceva non potersi non disporre, comunque, la condanna dell' ad imputare l'importo sopra indicato CP_2 nel montante previdenziale del ricorrente, con conseguente adeguamento della sua pensione e condanna al pagamento di tutti gli importi arretrati a seguito dell'adeguamento dell'importo pensionistico.
L' si è costituito in giudizio, per eccepire la prescrizione del credito restitutorio, CP_2 che il ricorrente aveva inteso far valere in via principale, e la prescrizione del diritto alla valutazione dei contributi previdenziali versati ai fini della riliquidazione della pensione, stante il decorso del termine di dieci anni dalla data del versamento degli stessi.
L' ha aggiunto che, in ogni caso, l'art. 12 della legge n. 613 del 1966 stabilisce che CP_2 la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome non può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai lavoratori autonomi, sicché restava infondata la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia categoria VOCUM, iscrizione n. 06701006.
Ha, da ultimo, eccepito la compensazione del credito attoreo, sia ai fini del rigetto della domanda di restituzione di contributi indebitamente pagati sia ai fini del rigetto di quella di accredito di essi alla posizione previdenziale del ricorrente, con il fare presente che questi era debitore dell' , in forza di avvisi di addebito regolarmente notificatigli e CP_2 non opposti, dell'importo di €. 19.903,59, oltre le sanzioni di legge dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito.
Così fissati i termini della controversia, la causa, rinviata per la discussione, perviene in decisione a seguito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'accertamento della sussistenza del diritto della parte ricorrente di ottenere, in via alternativa, il rimborso della somma di € 22.702,46, facente parte della maggior consistenza di quella versata dall'attore all' a seguito di istanza CP_2
3 di 7 di regolarizzazione di debiti contributivi nel 1993 - solo in parte (€ 4.500,00) accreditata alla sua posizione previdenziale presso la Gestione esercenti attività commerciali – o, in via subordinata, l'accertamento dell'esistenza del diritto della parte stessa all'accredito anche dell'importo citato nella sua posizione contributiva, ai fini della riliquidazione della pensione.
In ordine alla prima domanda si osserva quanto segue.
Il credito restitutorio avente ad oggetto contributi previdenziali versati sine titulo, quali sono pacificamente quelli versati dal ricorrente, seppur in forza di domanda di regolarizzazione di debiti contributivi, per l'importo eccedente € 4.500,00, è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione, decennale, di cui all'art.2946 c.c., siccome applicabile anche all'azione di ripetizione di indebito di cui all'art.2033 c.c., nel cui paradigma la domanda di rimborso di contributi indebitamente versati si iscrive.
Tale termine decorre dal momento in cui sono stati effettuati i versamenti contributivi, per essere irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, ex art.2935 c.c.,
l'esistenza nell'avente diritto di stati soggettivi di scienza o ignoranza di determinate circostanze, nella specie dell'assenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di versare i contributi alla Gestione autonoma per gli esercenti di attività commerciali presso l' . Infatti tali stati soggettivi si configurano come meri impedimenti di fatto, CP_2 anziché come ostacoli di diritto, all'esercizio del diritto alla ripetizione, diritto che sorge nel momento del pagamento della somma erroneamente ritenuta dal solvens come dovuta.
Nella specie, la sussistenza di un pagamento indebito è pacifica, per come risulta dal tenore dell'istanza di rimborso della somma versata dal ricorrente in eccedenza rispetto a quella pari ad € 4.500,00 accreditata alla sua posizione previdenziale (doc.2 fasc. ric.).
È dal momento del versamento della somma eccedente, dunque, che decorre il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, essendo irrilevante, ai fini della decorrenza della prescrizione, invece, quanto dedotto nelle note di trattazione scritta dal ricorrente, CP_ vale a dire che l' aveva dichiarato soltanto a verbale nel corso dell'udienza del 26 maggio 2023 di non aver proceduto ad accreditare contributi ante 1991, senza che si CP_ comprendesse in base a quale norma l' non avesse adempiuto al proprio obbligo di procedere con l'accredito, tanto più in una fattispecie in cui il ricorrente si era limitato ad aderire ad un condono ed a corrispondere gli importi che lo stesso aveva CP_2 liquidato, richiesto ed accettato in pagamento.
4 di 7 Il criterio d'irripetibilità dell'indebito contributivo di cui all'art.12, primo comma, della legge n.613 del 1966, invero, è configurato nei termini di impedimento giuridico ad una realizzazione del credito restitutorio esclusivamente nell'ipotesi del dolo dell'assicurato.
Si tratta dell'unica ipotesi di esonero dell' dall'obbligo restitutorio, prevista, quasi CP_2
a titolo di pena per l'assicurato che abbia tentato di ottenere l'accredito di contributi senza che ne ricorressero le condizioni, in funzione preventiva di manovre fraudolente.
In tutti gli altri casi, dunque, si configura operante la comune disciplina di cui all'art.2033 c.c., che è incentrata nell'attribuzione del carattere di un'obbligazione ex lege a quella che nasce dall'esecuzione di un pagamento indebito e rispetto alla quale l'esecuzione del pagamento assume così rilevanza esclusiva, anche ai fini dell'individuazione del momento in cui tale obbligazione sorge, indipendentemente dall'eventuale ignoranza del carattere indebito di esso in cui il solvens poteva versare al momento del pagamento.
Dal prospetto delle somme versate all' in forza della domanda di regolarizzazione CP_2 di debiti contributivi presentata pacificamente dal ricorrente (doc.1 fasc. ric.) risulta che i pagamenti sono stati effettuati nelle date del 29 aprile 1993, 26 luglio 1993 e 29 novembre 1993, rispettivamente per € 9.047,37, per € 9.228,32 e per € 8.926,77.
Da quanto precede discende che, anche assumendosi quale dies a quo la data dell'ultimo versamento, 29 novembre 1993, il termine di prescrizione era ampiamente decorso alla data di presentazione della citata istanza di rimborso, consegnata dal ricorrente presso la
Sede di Nola il 30 luglio 2015. CP_2
In assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, quindi, il credito restitutorio va dichiarato estinto alla data del 29 novembre 2003 e l'azione di ripetizione d'indebito va pertanto dichiarata infondata, in reiezione della domanda proposta in via principale.
In ordine alla domanda proposta in via subordinata, mirante all'accertamento del diritto ad ottenere il computo dei contributi versati e non accreditati, si osserva quanto segue.
La fattispecie relativa al versamento di contributi previdenziali in favore della Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali dell' è regolata nell'art.12, primo CP_2 comma, della legge n.613 del 1966, ai sensi del quale “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa”.
Per come chiarito dall' nella circolare n.152 del 14 ottobre 2021, in atti, tale CP_2 disposizione ha sostituito quanto previsto dall'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n.
5 di 7 9, recante “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”. Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (ma lo stesso principio vale per quella degli esercenti attività commerciali) può essere oggetto di convalida da parte dell' ai fini del diritto e della misura delle CP_1 prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Pertanto, il contribuente che ha versato contributi non dovuti ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata;
unica eccezione al principio di ripetizione dei citati contributi è, come detto, quella relativa alla sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato e che qui non ricorre.
Le medesime considerazioni vanno estese all'ipotesi di contribuzione indebitamente versata alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, cui, anzi, si riferisce espressamente la disposizione di cui all'art.12, primo comma, della legge n.613 del
1966.
La domanda di accredito dei contributi indebitamente versati alla posizione previdenziale del ricorrente non può, pertanto, essere accolta.
Va solo aggiunto che la richiesta avanzata nelle note di trattazione scritta dal ricorrente - per cui, nell'ipotesi in cui fosse considerata fondata l'avversa eccezione di prescrizione, si configurerebbe comunque un arricchimento senza causa da parte dell'Ente previdenziale, con conseguente sussistente diritto del ricorrente a vedersi comunque rimborsare gli importi non accreditati sulla sua posizione previdenziale – configura una domanda nuova, sia rispetto a quella di ripetizione di indebito, sia rispetto a quella di accredito dei contributi alla posizione previdenziale del ricorrente.
Infatti, la domanda di arricchimento senza causa è diversa per petitum e, soprattutto, per causa petendi da quella di ripetizione di indebito: quest'ultima postula l'inesistenza di una causa solvendi o retinendi di una somma, invece la prima prescinde, quale condizione di accoglimento - ove l'oggetto ne sia rappresentato da una somma pagata – dalla circostanza per cui il pagamento (della somma stessa) debba esserne risultato indebito;
l'azione di arrichimento postula anzi l'esistenza di un debito in termini sostanziali e la sua inesigibilità, ad esempio per difetto di una condizione formale, quale la regolarità contabile dell'assunzione del debito da parte di una P.A.; ciò spiega perché il difetto di tale condizione formale lasci impregiudicata la valutazione dell'utilità che il fruitore della prestazione corrispettiva ha tratto dall'esecuzione della prestazione, in
6 di 7 termini di accrescimento della sua sfera patrimoniale, con correlativo e conseguente detrimento di quella dell'altra parte.
Rispetto all'azione di adempimento dell'obbligo dell' di accreditare i contributi CP_2 alla posizione previdenziale del ricorrente, la diversità di causa petendi è così evidente da non richiedere spiegazioni.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Circa le spese di lite, si ravvisa l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti, nell'ingiustificata mancata risposta dell' alle diverse istanze e ricorsi amministrativi dell'assicurato riferiti in narrativa. CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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