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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/10/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 510/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PELLEGRINI QUARANTOTTI CRISTIANO
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. CARINO FAUSTO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come in atti e, segnatamente, nell'atto di appello, ossia
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza
impugnata ed in accoglimento dei motivi del presente appello:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata dalla Sig.ra CP_1
, sia in fatto che in diritto, oltre che per difetto di prova, non sussistendo
[...] alcuna responsabilità del nella fattispecie oggetto di Parte_1
giudizio, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, comunque, l'infondatezza della domanda
avanzata dalla Sig.ra in quanto riconducibile l'evento al caso fortuito, inteso CP_1
anche quale fatto e comportamento della danneggiata, trattandosi di fattore estraneo alla
sfera soggettiva della predetta Amministrazione ed idoneo ad interrompere il nesso di
causalità tra la cosa l'evento lesivo. Pertanto, azzerare il risarcimento e/o liquidare il
danno in misura inferiore al preteso, anche ex art. 1227 c.c., per concorso colposo
assorbente e/o prevalente della stessa Sig.ra Il tutto, per i motivi esposti nel CP_1
presente atto;
- sempre in via subordinata, nella denengata ipotesi di una declaratoria dei
responsabilità del rigettare la domanda di risarcimento Parte_1
dei danni formulata dalla Sig.ra in quanto infondata e non provata, stante la CP_1
mancata allegazione di qualsivoglia documentazione medica probatoria necessaria alla
determinazione dei danni, per i motivi esposti;
o, in ulteriore subordine, disporre
l'espletamento di CTU medico legale per la valutazione degli asseriti danni;
o, in ogni
caso, liquidare il danno in misura inferiore a quanto statuito dal Giudice di primo
grado.
- in ogni caso, con vittoria di compensi di lite del doppio grado di giudizio”
per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta (non avendo preso parte all'udienza di p.c.), ossia “Voglia l'On.le Tribunale rigettare l'appello de
quo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale cos come proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 463/2017 del Giudice di Pace;
Parte_1
Voglia comunque preliminarmente rigettarlo perché inammissibile e improponibile;
con condanna alle spese del secondo grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 Con atto di citazione, notificato in data 15 novembre 2016, Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, il
[...]
, sostenendo che, in data 25 febbraio 2013, mentre percorreva Parte_1
a piedi Via Vivarelli, in Porto Santo Stefano, cadeva a terra incappando in una insidiosa buca sul manto stradale che presentava una profonda sconnessione lungo il percorso destinato ai pedoni, subendo perciò lesioni personali.
L'attrice allegava inoltre, nell'atto introduttivo del giudizio, che, in conseguenza della predetta caduta, veniva trasportata presso l'Ospedale di Orbetello, dove le veniva diagnosticato “trauma contusivo al ginocchio dx con ecchimosi in regione sovrarotulea, ferita lacera regione temporale dx, trauma distrattivo rachide cervicale, ferita lacera falange distale V° dito mano dx, tumefazione palpebra dx e regione orbitale dx”.
L'attrice, dunque, attribuendo al quale Parte_1
proprietario dei luoghi in cui si sarebbe verificato il sinistro, la responsabilità
del danno biologico lamentato, conveniva la predetta Amministrazione
Comunale dinanzial Giudice di Pace di Grosseto, chiedendone, previo accertamento della responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni materiali e quelli subiti in conseguenza delle lesioni in ragione di Euro 4.950,00,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva, conseguentemente, dinanzi al Giudice di Pace, il
[...]
contestando, in fatto ed in diritto, la domanda attorea. Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante l'escussione di testimoni.
All'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e quindi definita con la sentenza n. 463/2017, pubblicata in data 26
luglio 2017, con cui il Giudice di Pace di Grosseto, ritenuta fondata la domanda di parte attrice, ha condannato il a corrispondere Parte_1
a la somma di Euro 4.950,00, per danni non patrimoniali, Controparte_1
pag. 3/8 oltre le spese di lite liquidate in Euro 1.885,98 per compenso professionale, oltre il rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Con tempestivo atto di citazione, lo stesso ha Parte_1
promosso gravame avverso la citata sentenza, lamentando che la relativa condanna fosse stata erroneamente emessa “senza espletamento di alcuna C.T.U.,
senza, altresì, l'allegazione di alcuna certificazione medica e/o di Pronto Soccorso, bensì
sulla base della sola perizia di parte attrice” (vds. pag. 4 atto di appello) e comunque articolando i seguenti motivi:
1. errata valutazione in merito alla prova del nesso di causalità tra il bene di proprietà dell'Amministrazione e l'evento dannoso;
2. Erroneità della sentenza impugnata riguardo la valutata sussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Mancata valutazione del caso fortuito e/o, comunque, del principio di autoresponsabilità dell'utente della strada e del conseguente concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.;
3. Errata pronuncia del Giudice di primo grado in ordine ai danni asseritamente subiti dalla Sig.ra al nesso eziologico degli CP_1
stessi con la caduta, alla relativa prova raggiunta nel giudizio ed alla quantificazione degli stessi.
S'è costituita in questo giudizio di appello deducendo Controparte_1
l'infondatezza del gravame promosso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.10.2018 il giudice (precedente assegnatario del fascicolo)
“considerato che nel fascicolo di parte appellata non risultano prodotti certificati medici
della parte relativi al sinistro in oggetto, ma solo una consulenza di parte, non
ammette[va] la richiesta CTU in mancanza di documenti medici su cui effettuarla”.
Dopo numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisone con ordinanza dell'1.4.2025 e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 4/8 *** ***
L'appello è fondato e deve essere accolto integralmente.
Come già accennato, l'appellante ha chiaramente censurato la sentenza di prime cure anche nella parte in cui ha ritenuto provato il danno-conseguenza lamentato dall'attrice e, in particolare, laddove il giudice di pace ha affermato la sussistenza di tale danno “senza espletamento di alcuna C.T.U.,[e] senza, altresì,
l'allegazione di alcuna certificazione medica e/o di Pronto Soccorso, bensì sulla base
della sola perizia di parte attrice”.
Ebbene, in ragione di tale censura occorre ricordare ed evidenziare:
- che “quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere
allegato e provato” da chi ne chiede il risarcimento (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018;
- che “l'onere di contestazione — la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non
bisognoso di prova — sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per
quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del 2013)” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 2023);
- che, ancora, “il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, e non
già ai documenti prodotti (Cass. n. 12748 del 2016; n. 22055 del 2017; n. 3306
del 2020; 8813 del 2020; n. 2439 del 2022)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 4681 del 2023);
- che “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia
stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono
formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi
dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di
prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa
valutazione da parte del giudice” (cfr. Cote di Cassazione Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 5362 del 28/02/2025);
pag. 5/8 - che, conseguentemente, non essendo stato versato in atti alcun certificato medico, non può ritenersi provato alcun effettivo danno-conseguenza patito da Controparte_1
- che, infatti, pur avendo l'attrice in primo grado allegato di aver subito, in conseguenza della caduta descritta, un “trauma contusivo al ginocchio dx con ecchimosi in regione sovrarotulea, ferita lacera regione temporale dx, trauma distrattivo rachide cervicale, ferita lacera falange distale V°
dito mano dx, tumefazione palpebra dx e regione orbitale dx”, nessun effettivo riscontro di tale danno (e della sua eventuale entità) può
ritenersi emergere dall'istruttoria espletata e dalla documentazione offerta;
- che, invero, dallo stesso impianto assertivo dell'attrice si desume che il convenuto, oggi appellante, non abbia avuto percezione diretta dell'evento, con la conseguenza che la relativa circostanza non può
ritenersi confermata semplicemente in ragione della non espressa contestazione della controparte;
- che, in assenza dei certificati medici attestanti l'evoluzione della
(asserita) patologia dell'attrice, nessun elemento può essere tratto dalla perizia di parte -invero contestata dal convenuto, oggi appellante - e ciò,
evidentemente, perché, essendo la consulenza di parte il veicolo di una manifestazione di scienza, la stessa non può assumere alcuna autorevolezza ove non sia possibile per il giudice riscontrare documentalmente i presupposti delle valutazioni scientifiche ivi svolte;
- che, allo stesso modo, in assenza dei certificati medici, nessun rilievo può
assumere la dichiarazione testimoniale di , secondo cui Testimone_1
l'attrice, sua suocera, “presentava una ferita lacero contusa alla fronte, nella
parte destra, dolore al ginocchio e vertigini ” (vds. vebale di udienza del
19.5.2017);
pag. 6/8 - che tali dichiarazioni, infatti - anche ove potessero ritenersi utilizzabili ai fini della decisione (e così non è in ragione del noto e condividibile principio affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 26066 del
06/12/20061) - risultano espressive di valutazioni che non possono essere rimesse al teste e comunque incapaci di dare conto della effettiva gravità,
evoluzione e durata della patologia lamentata dall'attrice.
Ebbene, l'assenza di efficaci e concreti elementi probatori del danno-
conseguenza lamentato dall'attrice, non può che portare all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza di primo grado, per avere la stessa erroneamente ritenuto provati tutti gli elementi costitutivi della richiesta risarcitoria, ancorché in assenza di elementi utilizzabili e concreti a riscontro dell'esistenza, dell'entità e della durata della malattia lamentata dalla CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 463/2017 del Giudice di Pace di Grosseto
[...]
così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto;
pag. 7/8 RIGETTA la domanda risarcitoria dispiegata dalla attrice in primo grado,
poiché non provata.
CONDANNA la parte appellata, al pagamento in favore Controparte_1
della parte appellante, , delle spese del doppio Parte_1
grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in complessivi €
1.485,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 3 ottobre 2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “l'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PELLEGRINI QUARANTOTTI CRISTIANO
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. CARINO FAUSTO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come in atti e, segnatamente, nell'atto di appello, ossia
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza
impugnata ed in accoglimento dei motivi del presente appello:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata dalla Sig.ra CP_1
, sia in fatto che in diritto, oltre che per difetto di prova, non sussistendo
[...] alcuna responsabilità del nella fattispecie oggetto di Parte_1
giudizio, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, comunque, l'infondatezza della domanda
avanzata dalla Sig.ra in quanto riconducibile l'evento al caso fortuito, inteso CP_1
anche quale fatto e comportamento della danneggiata, trattandosi di fattore estraneo alla
sfera soggettiva della predetta Amministrazione ed idoneo ad interrompere il nesso di
causalità tra la cosa l'evento lesivo. Pertanto, azzerare il risarcimento e/o liquidare il
danno in misura inferiore al preteso, anche ex art. 1227 c.c., per concorso colposo
assorbente e/o prevalente della stessa Sig.ra Il tutto, per i motivi esposti nel CP_1
presente atto;
- sempre in via subordinata, nella denengata ipotesi di una declaratoria dei
responsabilità del rigettare la domanda di risarcimento Parte_1
dei danni formulata dalla Sig.ra in quanto infondata e non provata, stante la CP_1
mancata allegazione di qualsivoglia documentazione medica probatoria necessaria alla
determinazione dei danni, per i motivi esposti;
o, in ulteriore subordine, disporre
l'espletamento di CTU medico legale per la valutazione degli asseriti danni;
o, in ogni
caso, liquidare il danno in misura inferiore a quanto statuito dal Giudice di primo
grado.
- in ogni caso, con vittoria di compensi di lite del doppio grado di giudizio”
per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta (non avendo preso parte all'udienza di p.c.), ossia “Voglia l'On.le Tribunale rigettare l'appello de
quo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale cos come proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 463/2017 del Giudice di Pace;
Parte_1
Voglia comunque preliminarmente rigettarlo perché inammissibile e improponibile;
con condanna alle spese del secondo grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 Con atto di citazione, notificato in data 15 novembre 2016, Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, il
[...]
, sostenendo che, in data 25 febbraio 2013, mentre percorreva Parte_1
a piedi Via Vivarelli, in Porto Santo Stefano, cadeva a terra incappando in una insidiosa buca sul manto stradale che presentava una profonda sconnessione lungo il percorso destinato ai pedoni, subendo perciò lesioni personali.
L'attrice allegava inoltre, nell'atto introduttivo del giudizio, che, in conseguenza della predetta caduta, veniva trasportata presso l'Ospedale di Orbetello, dove le veniva diagnosticato “trauma contusivo al ginocchio dx con ecchimosi in regione sovrarotulea, ferita lacera regione temporale dx, trauma distrattivo rachide cervicale, ferita lacera falange distale V° dito mano dx, tumefazione palpebra dx e regione orbitale dx”.
L'attrice, dunque, attribuendo al quale Parte_1
proprietario dei luoghi in cui si sarebbe verificato il sinistro, la responsabilità
del danno biologico lamentato, conveniva la predetta Amministrazione
Comunale dinanzial Giudice di Pace di Grosseto, chiedendone, previo accertamento della responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni materiali e quelli subiti in conseguenza delle lesioni in ragione di Euro 4.950,00,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva, conseguentemente, dinanzi al Giudice di Pace, il
[...]
contestando, in fatto ed in diritto, la domanda attorea. Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante l'escussione di testimoni.
All'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e quindi definita con la sentenza n. 463/2017, pubblicata in data 26
luglio 2017, con cui il Giudice di Pace di Grosseto, ritenuta fondata la domanda di parte attrice, ha condannato il a corrispondere Parte_1
a la somma di Euro 4.950,00, per danni non patrimoniali, Controparte_1
pag. 3/8 oltre le spese di lite liquidate in Euro 1.885,98 per compenso professionale, oltre il rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Con tempestivo atto di citazione, lo stesso ha Parte_1
promosso gravame avverso la citata sentenza, lamentando che la relativa condanna fosse stata erroneamente emessa “senza espletamento di alcuna C.T.U.,
senza, altresì, l'allegazione di alcuna certificazione medica e/o di Pronto Soccorso, bensì
sulla base della sola perizia di parte attrice” (vds. pag. 4 atto di appello) e comunque articolando i seguenti motivi:
1. errata valutazione in merito alla prova del nesso di causalità tra il bene di proprietà dell'Amministrazione e l'evento dannoso;
2. Erroneità della sentenza impugnata riguardo la valutata sussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Mancata valutazione del caso fortuito e/o, comunque, del principio di autoresponsabilità dell'utente della strada e del conseguente concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.;
3. Errata pronuncia del Giudice di primo grado in ordine ai danni asseritamente subiti dalla Sig.ra al nesso eziologico degli CP_1
stessi con la caduta, alla relativa prova raggiunta nel giudizio ed alla quantificazione degli stessi.
S'è costituita in questo giudizio di appello deducendo Controparte_1
l'infondatezza del gravame promosso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.10.2018 il giudice (precedente assegnatario del fascicolo)
“considerato che nel fascicolo di parte appellata non risultano prodotti certificati medici
della parte relativi al sinistro in oggetto, ma solo una consulenza di parte, non
ammette[va] la richiesta CTU in mancanza di documenti medici su cui effettuarla”.
Dopo numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisone con ordinanza dell'1.4.2025 e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 4/8 *** ***
L'appello è fondato e deve essere accolto integralmente.
Come già accennato, l'appellante ha chiaramente censurato la sentenza di prime cure anche nella parte in cui ha ritenuto provato il danno-conseguenza lamentato dall'attrice e, in particolare, laddove il giudice di pace ha affermato la sussistenza di tale danno “senza espletamento di alcuna C.T.U.,[e] senza, altresì,
l'allegazione di alcuna certificazione medica e/o di Pronto Soccorso, bensì sulla base
della sola perizia di parte attrice”.
Ebbene, in ragione di tale censura occorre ricordare ed evidenziare:
- che “quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere
allegato e provato” da chi ne chiede il risarcimento (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018;
- che “l'onere di contestazione — la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non
bisognoso di prova — sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per
quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del 2013)” (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 2023);
- che, ancora, “il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, e non
già ai documenti prodotti (Cass. n. 12748 del 2016; n. 22055 del 2017; n. 3306
del 2020; 8813 del 2020; n. 2439 del 2022)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 4681 del 2023);
- che “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia
stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono
formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi
dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di
prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa
valutazione da parte del giudice” (cfr. Cote di Cassazione Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 5362 del 28/02/2025);
pag. 5/8 - che, conseguentemente, non essendo stato versato in atti alcun certificato medico, non può ritenersi provato alcun effettivo danno-conseguenza patito da Controparte_1
- che, infatti, pur avendo l'attrice in primo grado allegato di aver subito, in conseguenza della caduta descritta, un “trauma contusivo al ginocchio dx con ecchimosi in regione sovrarotulea, ferita lacera regione temporale dx, trauma distrattivo rachide cervicale, ferita lacera falange distale V°
dito mano dx, tumefazione palpebra dx e regione orbitale dx”, nessun effettivo riscontro di tale danno (e della sua eventuale entità) può
ritenersi emergere dall'istruttoria espletata e dalla documentazione offerta;
- che, invero, dallo stesso impianto assertivo dell'attrice si desume che il convenuto, oggi appellante, non abbia avuto percezione diretta dell'evento, con la conseguenza che la relativa circostanza non può
ritenersi confermata semplicemente in ragione della non espressa contestazione della controparte;
- che, in assenza dei certificati medici attestanti l'evoluzione della
(asserita) patologia dell'attrice, nessun elemento può essere tratto dalla perizia di parte -invero contestata dal convenuto, oggi appellante - e ciò,
evidentemente, perché, essendo la consulenza di parte il veicolo di una manifestazione di scienza, la stessa non può assumere alcuna autorevolezza ove non sia possibile per il giudice riscontrare documentalmente i presupposti delle valutazioni scientifiche ivi svolte;
- che, allo stesso modo, in assenza dei certificati medici, nessun rilievo può
assumere la dichiarazione testimoniale di , secondo cui Testimone_1
l'attrice, sua suocera, “presentava una ferita lacero contusa alla fronte, nella
parte destra, dolore al ginocchio e vertigini ” (vds. vebale di udienza del
19.5.2017);
pag. 6/8 - che tali dichiarazioni, infatti - anche ove potessero ritenersi utilizzabili ai fini della decisione (e così non è in ragione del noto e condividibile principio affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 26066 del
06/12/20061) - risultano espressive di valutazioni che non possono essere rimesse al teste e comunque incapaci di dare conto della effettiva gravità,
evoluzione e durata della patologia lamentata dall'attrice.
Ebbene, l'assenza di efficaci e concreti elementi probatori del danno-
conseguenza lamentato dall'attrice, non può che portare all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza di primo grado, per avere la stessa erroneamente ritenuto provati tutti gli elementi costitutivi della richiesta risarcitoria, ancorché in assenza di elementi utilizzabili e concreti a riscontro dell'esistenza, dell'entità e della durata della malattia lamentata dalla CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 463/2017 del Giudice di Pace di Grosseto
[...]
così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto;
pag. 7/8 RIGETTA la domanda risarcitoria dispiegata dalla attrice in primo grado,
poiché non provata.
CONDANNA la parte appellata, al pagamento in favore Controparte_1
della parte appellante, , delle spese del doppio Parte_1
grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in complessivi €
1.485,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 3 ottobre 2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “l'art. 320, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata.