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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/05/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 672/2025 R.G. promossa da
(avv. RENATO MONTANARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 6 maggio 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha domandato la revoca «dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento in favore della signora per il figlio », che fu stabilito, Controparte_1 Per_1
su ricorso congiunto, con decreto del Tribunale per i minorenni in data 18 dicembre 2012.
Il ricorso – al quale la convenuta, rimasta contumace, non ha attivamente resistito – merita accoglimento, sia perché il figlio è provvisto di attività lavorativa con una retribuzione di oltre euro
1.300,00 mensili, idonea a renderlo indipendente (cfr. doc.ti 3, 4, nonché proroga contrattuale depositata in data
17 marzo 2025), sia perché, in ogni caso, la madre non convive più con sicché è priva di Per_1
legittimazione a ricevere il pagamento dell'assegno (si noti, al di là delle dichiarazioni rese dal padre circa la coabitazione col ragazzo, che l'indirizzo di attuale residenza della madre, presso il quale si è perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo, è diverso da quello del figlio, riportato sul contratto di lavoro).
La revoca dell'assegno avrà effetto dalla presentazione del ricorso, avvenuta il 23 gennaio
2025.
In ragione della mancata opposizione della convenuta, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligazione del ricorrente di versamento del contributo di mantenimento in favore della signora per il figlio Controparte_1
Per_1
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 672/2025 R.G. promossa da
(avv. RENATO MONTANARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 6 maggio 2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha domandato la revoca «dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento in favore della signora per il figlio », che fu stabilito, Controparte_1 Per_1
su ricorso congiunto, con decreto del Tribunale per i minorenni in data 18 dicembre 2012.
Il ricorso – al quale la convenuta, rimasta contumace, non ha attivamente resistito – merita accoglimento, sia perché il figlio è provvisto di attività lavorativa con una retribuzione di oltre euro
1.300,00 mensili, idonea a renderlo indipendente (cfr. doc.ti 3, 4, nonché proroga contrattuale depositata in data
17 marzo 2025), sia perché, in ogni caso, la madre non convive più con sicché è priva di Per_1
legittimazione a ricevere il pagamento dell'assegno (si noti, al di là delle dichiarazioni rese dal padre circa la coabitazione col ragazzo, che l'indirizzo di attuale residenza della madre, presso il quale si è perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo, è diverso da quello del figlio, riportato sul contratto di lavoro).
La revoca dell'assegno avrà effetto dalla presentazione del ricorso, avvenuta il 23 gennaio
2025.
In ragione della mancata opposizione della convenuta, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligazione del ricorrente di versamento del contributo di mantenimento in favore della signora per il figlio Controparte_1
Per_1
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2