TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9848 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 14325 dell'anno 2025
TRA
(avv.t G. Pezzella e A. . Aureli ) Parte 1
RICORRENTE
E
(avv.to C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 33005/2024 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
Deduceva che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti fisici ai fini della provvidenza richiesta , il tutto con vittoria di spese, anche del procedimento di ATP, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'CP 1 si costituiva eccependo la mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione,, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP.
Nel merito il ricorso è infondato . Persona 1 nell'approfondita ed esauriente relazione, II C.T.U., Dott.ssa cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di sanitari
Le argomentazioni del consulente giustificano accompagnamento. esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42
c.11°,di non superare i limiti di reddito ivi previsti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP 1.
Roma, 7/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 14325 dell'anno 2025
TRA
(avv.t G. Pezzella e A. . Aureli ) Parte 1
RICORRENTE
E
(avv.to C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad atp
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 33005/2024 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
Deduceva che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti fisici ai fini della provvidenza richiesta , il tutto con vittoria di spese, anche del procedimento di ATP, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'CP 1 si costituiva eccependo la mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione,, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP.
Nel merito il ricorso è infondato . Persona 1 nell'approfondita ed esauriente relazione, II C.T.U., Dott.ssa cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di sanitari
Le argomentazioni del consulente giustificano accompagnamento. esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili avendo dichiarato parte ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. come riformulato dal D.L. 269/03 conv. con L.326/03 art. 42
c.11°,di non superare i limiti di reddito ivi previsti le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando :
-rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell CP 1.
Roma, 7/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli